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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16537/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16537/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
C.F. Parte_2 C.F._1
(C.F. , Parte_3 C.F._2 tutti con il patrocinio dell'avv. ARLENGHI MARIA MADDALENA, elettivamente domiciliati in VIA SENATO, 12 20121 MILANO presso il difensore avv. ARLENGHI MARIA MADDALENA VOLPI (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_4 C.F._3
Stefano Pericoli, con domicilio eletto in Pontedera (PI), via Roma n. 3, ATTORI contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CIPOLLA LUCIANA e dell'avv. PESENTI MARCO P.IVA_2
( ) VIA VITTORIA COLONNA 4 20149 MILANO, elettivamente C.F._4 domiciliato in VIA CORREGGIO, 43 20149 MILANO presso il difensore avv. CIPOLLA LUCIANA CONVENUTA CONCLUSIONI Per + 2 Parte_1
Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria, con riserva di meglio precisare ed articolare: in via preliminare: - respingere, per tutto quanto sopra esposto, l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1476/2024 (RG. n. 44573/2023) nei confronti di e dei sig.ri e nella loro qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 fideiussori;
- ove non fosse instaurato il procedimento di mediazione da parte della dichiarare CP_1 improcedibile il presente giudizio con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale: - revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, per tutti i motivi sopra illustrati, il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di e dei sig.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nella loro qualità di fideiussori e, con particolare riferimento a questi ultimi – in accoglimento dei motivi
[...] di opposizione illustrati in narrativa, dichiarare che essi nulla devono a in forza delle Controparte_2 fideiussioni sottoscritte, liberandoli da ogni obbligazione dalle stesse derivante;
- rigettare le domande e/o eccezioni tutte proposte da nel merito, in via subordinata: - Controparte_3 nella denegata ipotesi in cui la domanda avversaria fosse, anche solo parzialmente, accolta, previo accertamento dell'entità del credito della Banca, condannare gli opponenti al pagamento della minor somma pagina 1 di 13 che risulterà in corso di causa;
in via istruttoria: disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di ricalcolare e rettificare il saldo debitore del conto corrente con eliminazione dei costi derivanti dall'illegittima applicazione di qualunque forma di capitalizzazione degli interessi in quanto in contrasto con l'art. 1283 c.c., a far data dall'inizio del rapporto e fino al suo passaggio a sofferenza, nonché dall'illegittima applicazione e capitalizzazione della CMS e da ogni successiva riedizione della stessa, applicando esclusivamente il tasso di sostituzione previsto dall'art. 117, D.Lgs 385/93 (TUB), in sostituzione di quello ultra-legale illegittimamente adottato dall'istituto, nonché eliminando ogni eventuale spesa e/o commissione non pattuita per iscritto;
oltre che per verificare il regime di capitalizzazione applicato ai contratti di mutuo fondiari oggetto di causa al fine di accertare l'indeterminatezza e/o l'usurarietà dei tassi applicati e, conseguentemente, ricalcolare il piano di ammortamento con applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB e/o con eliminazione di qualsiasi interesse ai sensi dell'art. 1815, 2° comma c.c.; in ogni caso: - con favore di spese e dei compensi professionali, oltre ad
IVA, oneri previdenziali e rimborso spese generali
Parte_5
Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria, con riserva di meglio precisare ed articolare: in via preliminare: dichiarare l'inefficacia ex art.644 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, respingere, per tutto quanto sopra esposto, la richiesta di provvisoria esecuzione nei confronti nella sua qualità di fideiussore ed anche alla luce degli incassi ottenuti nelle more Parte_5 dalla per effetto delle alienazioni immobiliari dei cespiti gravati da ipoteca a suo favore;
sempre in via CP_1 preliminare: riunire il presente procedimento a quello recante nrg 16537/2024, avanti all'Intestato Tribunale ed avente ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n.1476/2024 (RG. n.44573/2023) promossa dalle altre parti ingiunte;
nel merito: dichiarare che nulla è dovuto dal fideiussore a Parte_5 [...] per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, dichiarare nullo / Controparte_3 inefficace / invalido, e comunque revocare, il decreto ingiuntivo opposto e comunque accertare l'inesistenza del credito azionato nei confronti dell'opponente fideiussore, adottando ogni consequenziale provvedimento;
- rigettare, in ogni caso, le domande tutte proposte da In via Controparte_3 subordinata, nella denegata ipotesi in cui la domanda avversaria fosse, anche solo parzialmente, accolta, previo accertamento dell'entità del credito della condannare l'opponente al pagamento della minor somma CP_1 che risulterà in corso di causa ed anche alla luce degli incassi ottenuti nelle more dalla per effetto delle CP_1 alienazioni immobiliari dei cespiti gravati da ipoteca a suo favore;
7 e in ogni caso: con favore di spese e dei compensi professionali, oltre ad IVA, oneri previdenziali e rimborso spese generali
Controparte_1
• In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, atteso che la presente opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, per tutti i motivi indicati in narrativa;
- concedere alle parti un termine per l'avvio del procedimento di mediazione, atteso che la controversia in esame ha ad oggetto la materia dei contratti bancari;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande e delle eccezioni di parte opponente per il periodo anteriore al decennio;
• In via principale: respingere le domande di parte opponente, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati in narrativa;
• In via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati in narrativa, accertare e dichiarare che è Controparte_3 creditrice nei confronti di della somma di € 604.470,54 quale saldo debitore del Parte_1 contratto di conto corrente n. 10/151091/62 intestato a acceso in data 26/02/1999 Parte_1 presso la filiale di Gorgonzola della oltre agli ulteriori Controparte_4 interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattuale (nei limiti dei tassi soglia) al saldo effettivo nonché nei confronti dei sig.ri C.F. e C.F. ai della Parte_3 C.F._2 Parte_2 C.F._1 somma di € 999.519,11, quanto ad Euro 91.443,08, quale importo dovuto in relazione al contratto di Mutuo fondiario n. 10/306629 di originari Euro 100.000,00 concesso dalla Controparte_5
alla con atto in data 11/10/2017 a rogito Notaio dott.
[...] Parte_1 [...]
(Rep. n. 61291 – Racc. n. 18118), oltre agli ulteriori interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattuale Per_1
(nei limiti dei tassi soglia) al saldo effettivo;
ad Euro 96.882,04, quale importo dovuto in relazione al contratto di Mutuo fondiario n. 10/306630 di originari Euro 105.000,00 concesso dalla di Controparte_3 pagina 2 di 13 alla con atto in data 11/10/2017 a rogito Notaio dott. Controparte_5 Parte_1
(Rep. n. 61292 – Racc. n. 18119), oltre agli ulteriori interessi di mora da calcolarsi al tasso Persona_1 contrattuale (nei limiti dei tassi soglia) al saldo effettivo;
quanto ad euro 825.000,00 (limite della fideiussione prestata) quale saldo debitore del contratto di conto corrente n. 10/151091/62 intestato alla
[...]
acceso in data 26/02/1999 presso la filiale di Gorgonzola della Parte_1 Controparte_4
oltre agli ulteriori interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattuale (nei limiti dei
[...] tassi soglia) al saldo effettivo e quale importo dovuto in relazione al contratto di Mutuo fondiario n. 52/18376 di originari Euro 4.000.000,00 concesso dalla Controparte_6
alla con atto in data 04/07/2012 a rogito Notaio dott.
[...] Parte_1 Persona_2
(Rep. n. 35951 – Racc. n. 11778), oltre agli ulteriori interessi di mora da calcolarsi al tasso
[...] contrattuale (nei limiti dei tassi soglia) al saldo effettivo o della maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
• In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e spese anche del procedimento monitorio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 1476/2024 emesso da questo tribunale a favore di avverso (correntista e Controparte_3 Pt_1 Parte_1 mutuataria in due distinti contratti), e Parte_3 Parte_2 Parte_5
(fideiussori nell'ambito del rapporto di conto corrente, nonché di un terzo contratto di mutuo fondiario), odierni opponenti. All'odierno procedimento, instaurato a seguito dell'opposizione da parte dei primi due fideiussori, è stato riunito il procedimento avente r.g. n. 21276/2024, autonomamente azionato dall'opponente (la cui eccezione di necessità di mediazione è Parte_5 infondata, atteso che la fideiussione è contratto per il quale non si richiede la suddetta, previa procedura). contesta la regolare notifica del decreto ingiuntivo opposto, perché il Parte_5 ricorrente sarebbe stato erroneamente rimesso in termini ai fini della notifica ancorché la prima notifica non fosse andata a buon fine per causa imputabile alla ricorrente, che aveva indicato un indirizzo erroneo. Premesso che l'opponente si è difeso nel merito e che il decreto monitorio deve comunque essere revocato, il punto è assorbito e occorre senz'altro passare al merito del ricorso. Si osserva pertanto quanto segue.
1. Circa le fideiussioni, prestate nel 2010 e nel 2017, si osserva che le eccezioni di nullità sono infondate. Le stesse si basano sulla decisione n. 55/2005 della Banca d'IA quale autorità antitrust, che non pare applicabile al caso di specie. Va premesso che la decisione appare resa in relazione a fideiussioni omnibus, mentre nel caso di specie le fideiussioni, essendo poste a garanzia di un mutuo, non possono che dirsi specifiche. Il punto potrebbe non apparire così esiziale (cfr. Cass. n. 27243/2024); resta tuttavia che la doglianza, basata sulla riproposizione nei contratti di fideiussione delle clausole predisposte dall' e ritenute in contrasto con la disciplina antitrust, non è CP_7 fondata. Va ulteriormente premesso che in sede di conclusioni non è stata articolata specifica domanda di nullità delle fideiussioni, tutto limitandosi al rigetto della pretesa posta alla pagina 3 di 13 base del decreto, sicché già solo per tale motivo non si necessità di una pronuncia collegiale sul punto. Nel merito, si osserva che la diffusione di clausole simili se non di identiche, specie in settori caratterizzati da un alto grado di trasparenza e dalle tendenze oligopolistiche del mercato, si può spiegare senza postulare un'intesa restrittiva. Nel momento in cui un'impresa adotta una clausola a suo favore, le altre imprese saranno infatti indotte ad accordarsi, per non lasciare alla prima vantaggi competitivi. Non si tratta quindi di un'intesa, ma di una condotta razionale di ciascun singolo partecipante al mercato. Tale possibile spiegazione è sufficiente a far ritenere che non sussista violazione del divieto di accordi restrittivi della concorrenza. Il principio, sancito da CgCe 31.3.1993, in cause riunite C-89/85, 104/85, 114/85, 116-117/85, 125-129/85, s'impone come preciso vincolo al giudice nazionale in sede interpretativa e applicativa ex art. 1 c. 4 l. n. 287/1990. Occorre peraltro rilevare un'ulteriore e assorbente ragione alla base del rigetto della domanda. Nel 2005 la Banca d'IA ha evidenziato che “l'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”; sulla base di tale specifico presupposto ha enfatizzato il requisito della diffusione delle clausole “sospette” fra i principali istituti bancari quale prova dell'adesione da parte degli stessi alla deliberazione dell'associazione di categoria, che aveva proposto ai propri associati uno schema contrattuale di fideiussione omnibus. In concreto: in presenza di una deliberazione dell'organismo rappresentativo delle imprese di un determinato settore commerciale, occorre una diffusa adesione alla stessa per concretizzare la lesione della concorrenza;
si tratta tuttavia di una fattispecie diversa dal caso in cui venga accertata un'intesa in senso letterale fra due o più operatori di un settore di mercato, perché non viene in rilievo una sorta di accordo, bensì un minus, i.e. la somma di due fatti giuridici (la delibera dell'organismo rappresentativo e la concreta diffusione del modello propugnato dalla prima). Dunque nel 2005 la Banca d'IA non ha accertato uno specifico accordo anticoncorrenziale;
si è limitata a rilevare l'esistenza di uno schema contrattuale proposto dall'ABI ai propri associati e il dato fattuale della diffusione dell'utilizzo di tale schema: circostanze sufficienti per riscontrare la lesione del mercato in materia di fideiussioni omnibus. Se allora la Banca d'IA non ha riscontrato l'esistenza di un'intesa, dal punto di vista operativo l'utilità del richiamo alla delibera della Banca d'IA é alquanto ridotto: l'utilità pratica del richiamo infatti sta e cade nella misura in cui la fideiussione di cui si discute sia stata stipulata nella pendenza della delibera Abi, che non è più attuale dal 2006 (anno di una nuova delibera, che non ha riproposto le clausole oggetto della decisione n. 55 cit.). Inoltre, soprattutto, la delibera della Banca d'IA, per le ragioni suddette, non ha individuato alcuna intesa, rispetto alla quale si debba poi discutere della persistenza della stessa o meno dopo il 2005. Si potrebbe obiettare che dopo il 2006, per così dire, il pozzo è già stato inquinato: le banche continuano a inserire la clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. perché di fatto tale è
pagina 4 di 13 stato l'effetto della delibera Abi del 2003. Il punto ha trovato qualche conferma giurisprudenziale;
per es. secondo Corte di Appello n. 1439/2024, “pur a non voler riconoscere efficacia probatoria strictu sensu 'privilegiata' al Provvedimento dell'Autorità con riguardo alle fideiussioni contenenti le clausole sanzionate, ma sottoscritte in un periodo successivo all'arco temporale oggetto dell'istruttoria condotta dall'Autorità, il Provvedimento de quo, alla luce dell'autorevole e condivisibile interpretazione offertane dalla Suprema Corte, con la più volte citata sentenza n. 41994/2021 - in parziale modifica di quanto osservato dal giudice di primo grado - consente comunque di ravvisare la persistenza di un <<meccanismo di violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust>> abitualmente utilizzato dagli istituti di credito, meccanismo che rinviene la sua fonte in atti diversi (id est: il contratto a valle e l'intesa a monte, dichiarata nulla dall'Autorità di vigilanza), funzionalmente collegati ai fini dell'attuazione dell'illecito. In altri termini, la riproduzione in un contratto di fideiussione successivo al 2005 delle clausole dichiarate nulle dal Provvedimento n. 55/2005 comporta una valida presunzione della persistenza, tra l'atto a monte e il contratto a valle, di un nesso funzionale alla produzione dell'effetto anticoncorrenziale. Trattasi, ad avviso della Corte, di una presunzione iuris tantum, suscettibile di prova contraria, ma da parte della banca, sulla quale, anche per il principio di vicinanza della prova, incombe l'onere di dimostrare che al tempo in cui la fideiussione è stata rilasciata e nonostante l'identico contenuto delle clausole, più non persistesse l'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito oggetto delle censure dell'Autorità di Vigilanza”. La tesi non convince;
anzitutto si addossa una prova negativa a una parte per asserita vicinanza della stessa: criterio che non trova fondamento nella legge (tanto più alla luce della disciplina, pure recante norme in favore, anche in punto probatorio dei danneggiati da intese antitrust, di cui al d. lgs. n. 3/2017). Si perviene peraltro all'aberrante risultato di sancire una presunzione di (illiceità in forza di una) intesa che finisce per negare il dato di partenza consistente nel fatto che l'art. 1957 c.c. è norma derogabile;
la stessa infatti viene, né più né meno, ritenuta inderogabile salvo prova contraria. Si dovrebbe allora dire che per effetto di ciò che è accaduto tra il 2003 e il 2005 l'art. 1957 c.c. sia divenuto una norma inderogabile: In secondo luogo l'approccio non si confronta con il disposto dell'art. 1, comma 4, legge n. 287/1990 e l'orientamento fatto proprio con la sentenza CgCe 31/3/1993 secondo la quale l'adozione di comportamenti negoziali paralleli ad opera degli imprenditori costituisce prova di una concertazione solo quando questa sia l'unica spiegazione plausibile (cfr. supra). Infine, in terzo luogo, Cass. n. 1170/2025 ha affermato proprio il principio opposto e cioè che ai fini della nullità dagli atti deve risultare, tra l'altro, “l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'IA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.
pagina 5 di 13 Consegue il rigetto della domanda di nullità.
2. Circa la pretesa sproporzione tra i contratti di mutuo e le garanzie richieste (non solo ipotecarie, ma anche personali), la stessa, al di là di una certa genericità dell'argomentazione, non appare fonte di nullità, in difetto sia di una norma in tale senso ex art. 1418 c.c. Neppure vengono in rilievo soverchie argomentazioni ai sensi dell'art. 1343 c.c. e in tema di possibile violazione dell'ordine pubblico. L'allegata violazione delle regole di correttezza e buona fede è al più fonte di una responsabilità risarcitoria, trattandosi di regole di condotta.
3. Circa i contratti di mutuo fondiario, si osserva che appare infondata anche la contestazione inerente al fatto che la banca non si sarebbe “minimamente curata di dimostrare la corretta formazione dell'asserito credito derivante dai contratti di mutuo oggetto di contestazione, non avendo essa chiarito quante sarebbero le rate non pagate, il capitale residuo né le modalità di calcolo (né tantomeno la misura) degli interessi corrispettivi e di mora addebitati”. Si osserva che parte convenuta ha dato prova della relativa pretesa dimostrandone il titolo (contratto di mutuo;
erogazione, non contestata, della somma) e allegando l'altrui inadempimento (Cass. S.U. n. 13533/2001). In forza di tali elementi, si può già ritenere provato il credito di parte mutuante per l'intera provvista e i relativi interessi. La richiesta di una minore somma consegue pertanto a un'autoriduzione a opera della medesima convenuta;
a rigore infatti, in una situazione nella quale è provato l'esborso dell'intero capitale, diviene onere probatorio di parte mutuataria, in quanto debitrice, dimostrare gli adempimenti parziali dati dai pagamenti dei singoli canoni, trattandosi di fatti (parzialmente) estintivi del debito complessivo. Ciò tanto più in ragione del fatto che l'obbligazione derivante da un contratto di mutuo è un'obbligazione determinabile: in base alle clausole contrattuali, la parte debitrice può in ogni momento quantificare il dovuto e, in tesi, il proprio debito;
certamente non può limitarsi a contestare genericamente le pretese di controparte, dovendo prendere posizione in modo puntuale e specifico, in base ai pagamenti medio tempore intervenuti.
4. Quanto poi al fatto che il piano di ammortamento dei mutui sarebbe stato del tipo c.d. alla francese e che, come tale, sarebbe sviluppabile o in regime di capitalizzazione semplice o in regime di capitalizzazione composta, si osserva quanto segue. Impregiudicata la veridicità della tesi suddetta (cfr. infra), pare opportuno premettere il concreto funzionamento di un meccanismo, c.d. alla francese, di ammortamento di un prestito. Si riporta, esemplificativamente, il piano di ammortamento alla francese di un prestito di € 100.000,00 articolato su dieci rate di rimborso di eguale ammontare.
pagina 6 di 13 Ora, le critiche relative all'ammortamento alla francese, caratterizzato dalla rata fissa, sono fondamentalmente di due tipi. L'una, per così dire endogena, evidenzia che sarebbe insito nella struttura stessa del piano il calcolo di interessi su interessi, in deroga all'art. 1283 c.c. L'altra, esogena, sarebbe data dal fatto che un piano di ammortamento a rata fissa potrebbe essere sviluppato con modalità diverse da quelle che caratterizzano l'ammortamento alla francese e, concretamente, in termini meno costosi per il mutuato. Ora, in merito alla prima critica, si evince dal prospetto supra riprodotto che in sede di calcolo degli interessi non si verifica alcuna capitalizzazione. Calcolato l'ammontare della rata fissa (circostanza su cui cfr. infra), la quota di interessi di ciascuna di esse è calcolata in base al capitale residuo alla scadenza che viene di volta in volta in rilievo (ossia: in base al pagamento della quota capitale delle rate precedenti); di riflesso, la differenza tra l'ammontare della singola rata e la quota di interessi è pari alla quota capitale;
quest'ultima, sottratta dal capitale dovuto, costituirà la base del calcolo degli interessi della rata successiva, e così via. Nell'esempio, data la rata fissa di € 16.275,00 su un capitale dovuto al momento della prima rata di € 100.000,00 a un tasso del 10%, la quota di interessi di cui alla prima rata è di € (100.000,00 x 10% =) 10.000. Sottratta dalla rata la quota di interessi, la parte di quota residua, i.e. quella capitale, è pari a € (16.750,00 – 10.000,00=) 6.275,00, che sottratta dal capitale originariamente dovuto di € 100.000,00 determina un debito residuo di capitale di € 93.725,00; su questa cifra verranno calcolati gli interessi di cui alla seconda rata, pari (come nell'esempio) a € 9.373,00 (di seguito, si calcola la quota capitale, la si sottrae dal capitale dovuto, si calcolano gli interessi sulla rata successiva e così di seguito fino all'estinzione del debito). Dall'esempio si evince che il calcolo degli interessi avviene in regime di capitalizzazione semplice. Ciascuna quota della rata di interessi è calcolata sul solo capitale residuo. In breve, opera un regime d'interesse semplice con pagamento periodico degli interessi. Non si rinviene traccia di capitalizzazione composta, né corrisponde al vero che gli interessi si calcolino sul montante maturato, comprensivo della quota interessi;
dall'esempio si evince come nell'ammortamento alla francese gli interessi siano calcolati pagina 7 di 13 sul solo capitale prestato che di volta in volta residua a seguito del pagamento di ciascuna rata. Peraltro, si osserva che 1) nessuna norma impone che tali interessi siano dovuti solo alla scadenza dell'obbligazione di capitale (1), 2) né che il capitale residuo su cui calcolare la quota di interessi in relazione a ciascuna rata debba essere attualizzato al momento del calcolo degli interessi e 3) che l'art. 1194 c.c. prevede espressamente che l'imputazione del pagamento degli interessi possa avvenire dapprima al debito stesso di interesse e solo per l'eventuale residuo al capitale, sicché la modalità di calcolo suddetta appare del tutto lecita. Non sussiste quindi alcun costo occulto, derivante dal regime di ammortamento alla francese, nonché circa il fatto che gli interessi sarebbero stati calcolati su di un montante anziché sul semplice capitale. Si obietta nella dottrina specialistica che l'analisi supra svolta del piano di ammortamento è semplicistica. La capitalizzazione composta sarebbe insita nell'ammortamento alla francese già solo per il fatto stesso che la quota capitale delle rate progredisca, nel corso del tempo, in progressione geometrica. Ora, al di là delle dispute matematiche sul ricorrere o meno della capitalizzazione composta nel tipo di ammortamento in esame, il punto è che occorre chiedersi se e in che termini il problema abbia rilievo giuridico. Un conto è calcolare un debito alla stregua di un debito di interessi, un conto è avere a che fare con un debito di interessi. Se debito iniziale e debito finale sono certi, la differenza è pari agli interessi, e ai fini del problema in esame non ha rilievo come gli stessi siano calcolati, sufficiente essendo che non si tratti di interessi calcolati su altri interessi che 1 L'affermazione ricorre spesso nelle esposizioni da parte di coloro, per lo più consulenti tecnici, che sostengono la tesi dell'anatocismo implicito. Per non appesantire, ma corroborare quanto esposto nel testo della sentenza, si osserva quanto segue. 1) Ex art. 821 c.c. gli interessi maturano e, in difetto di indicazione contraria, sono esigibili giorno per giorno;
se s'intende contestare che siano esigibili giorno per giorno, occorrerebbe comunque ammettere che gli stessi sono comunque già dovuti di giorno in giorno: sicché a rigore, se si ritiene che la loro esigibilità debba essere rinviata nel tempo, a rigore tale differimento di esigibilità dovrebbe essere compensato. Per il vero: non sembra che l'art. 821 c.c. abbia molto da dire sul tema. In ogni caso: 2) non è vero che gli interessi siano dovuti solo alla scadenza dell'obbligazione di restituzione del capitale;
si invoca alle volte in tale senso l'art. 1282 c.c., che richiede l'esigibilità del debito di somme liquide;
ma tale norma, sancendo che se le somme sono esigibili allora producono interessi, non sancisce affatto che se il capitale non è esigibile, gli interessi non siano dovuti, perché gli accordi delle parti possono bene prevedere tale ipotesi. Ricorre pertanto un errore di logica formale;
si dice: siccome si danno interessi in presenza di un'obbligazione giunta a scadenza (OS → i), allora in assenza di un'obbligazione scaduta non si danno interessi (¬ (¬ OS → i)). L'errore è evidente: sarebbe come sostenere che siccome il contratto genera obbligazioni, non si possono dare obbligazioni in assenza di un contratto (escludendo quindi le altre fonti ex art. 1173 c.c.). La smentita è poi normativa (cfr. l'art. 1820 c.c., che postula all'evidenza il darsi di obblighi, esigibili, d'interessi prima della scadenza dell'obbligo di restituzione del capitale;
cfr. l'art. 1224 c. I ultimo periodo c.c.; confronta l'art. 1499 c.c.) e giurisprudenziale (Cass. n. 17945/2003: “l'obbligo di corrispondere interessi sulle somme depositate in banca, a norma degli artt. 1834 e 1835 cod. civ., non è legato all'esigibilità del credito restitutorio, ma discende dalle regole del deposito irregolare e del mutuo, cui questo è a tal fine assimilabile (artt. 1782 e 1815 cod. civ.): trattandosi, quindi, di interessi connaturati al mero fatto che le somme depositate siano poste nella disponibilità della banca depositaria, essi spettano al depositante per tutto il tempo in cui tale situazione perduri”). Sorgerebbe poi il paradosso dato dal fatto che se il capitale fosse esigibile solo alla scadenza e, correlativamente, anche gli interessi, nessun debito d'interesse potrebbe in realtà sorgere in caso di andamento regolare del rapporto: pagando le singole rate alle scadenze, il capitale che diviene di volta in volta esigibile non produce interessi perché, essendo stato adempiuto, non può produrne;
per definizione poi, il capitale il cui obbligo di restituzione deve ancora scadere, non ne produce: dunque nessun interesse. È evidente che l'assunto di base, in forza del quale gli interessi sono dovuti solo una volta che il capitale è venuto a scadenza è del tutto infondato e irrealistico. Gli interessi si calcolano, più banalmente, sul capitale di cui il mutuatario ha goduto per remunerare proprio la perdita di disponibilità che, medio tempore, il mutuante ha accettato (interessi corrispettivi) di subire ovvero ha subito obtorto collo (interessi di mora). pagina 8 di 13 siano già scaduti ed esigibili. Gli interessi anatocistici vengono in rilievo quando vi siano degli interessi scaduti, ossia già pagabili. Il piano di ammortamento alla francese non attribuisce rilievo, ai fini della sua strutturazione, a interessi calcolati su interessi già scaduti. La ratio dell'art. 1283 c.c. è quella di vietare accordi che espongano il debitore a un esborso geometricamente incrementabile e/o non pienamente comprensibile a priori. Ciò si verifica se vi sono interessi già scaduti, ossia già esigibili, e non pagati. Nulla di tutto questo nell'ammortamento alla francese, che non viene ricostruito postulando interessi non pagati (peraltro in misura neppure determinata). Da un punto di vista matematico, si può cercare di attingere l'essenza del piano di ammortamento in esame strutturando la differenza tra capitale erogato e da restituire, nel corso del tempo, postulando un regime di capitalizzazione composta. Tuttavia tale calcolo non comporta il darsi, medio tempore, di un debito di interessi in senso giuridico: solo giunto a scadenza potrà e dovrà essere pagato e, in difetto di pagamento, generare interessi su interessi. Il secondo problema inerisce alla variabile “esogena”, i.e. alla possibilità di elaborare un piano di ammortamento a rata costante secondo un criterio difforme da quello dell'ammortamento alla francese e, in tesi, più conveniente per il debitore. Tale aspetto sembra essere stato accennato dalla difesa di parte opponente laddove evidenzia la possibilità di calcolare l'ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione semplice. Ora, ai fini della decisione non pare necessario accertare in sentenza se esista o meno la possibilità di costruire un piano di ammortamento a rate costanti che prescinda dal regime della capitalizzazione composta, né di competenza stretta di un giudice. Dal punto di vista della validità in punto di determinatezza, si osserva infatti che il contratto evidenzia in modo chiaro gli obblighi di restituzione di parte attrice: numero, frequenza, ammontare delle rate. Dunque nessuna nullità ex art. 1346 c.c. L'indicazione del tasso d'interesse può e deve accordarsi ex art. 1363 c.c. con le clausole che prevedono le modalità suddette, e se vi è possibilità in tale senso, il contratto non è affatto indeterminato. Quanto poi alla doglianza che l'ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta sarebbe più oneroso di uno in regime di capitalizzazione semplice, resta il dato di fatto che le parti hanno optato per il primo, la cui adozione non comporta ex se alcuna violazione delle norme in tema di trasparenza (cfr. Cass. S.U. n. 15130/2024). Quanto alla mancanza nel contratto del tasso effettivo derivante dalla presenza dell'anatocismo alla francese, si osserva che la stessa non è causa di nullità.
5. Anche la connessa doglianza di usura pecca di estrema genericità, essendo svolta in via del tutto esplorativa. Si allega poi che gli immobili sui quali è stata iscritta ipoteca sono oggetto di preliminare di vendita prossimo alla conclusione, e tramite il prezzo di vendita appare possibile (in quanto largamente superiore al debito residuo) estinguere lo stesso, sicché ci si è opposti alla provvisoria esecutorietà. Effettivamente all'udienza dell'11.11.2024 è risultato estinto il debito di uno dei due mutui a firma notaio Ciò comporta però il venire Per_1 meno dello stesso, non elide invece il debitore per i restanti mutui.
pagina 9 di 13 6. Circa il credito da conto corrente bancario, premesso che parte convenuta in sede di costituzione ha prodotto gli estratti conto integrali relativi al conto corrente, si osserva quanto segue. Circa l'illegittima applicazione del c.d. anatocismo bancario, si osserva che il rapporto sorge nel 1999; il decreto è stato emesso dopo che la parte ha previamente espunto degli interessi anatocistici maturati fino al 30.6.2000 (come da prescrizione del giudice del monitorio), come pure degli interessi successi all'1.1.2014 (cfr., anche per il precedente punto, l'ordinanza monitoria del 22.12.2023). Per il vero, il punto sembra avere formato oggetto di un errore materiale da parte del giudice;
infatti parte ricorrente in via monitoria ha evidenziato un saldo debitore di c/c n. 010/010/151091-62 al 5.5.2023 pari, ex art. 50 d. lgs. n. 385/1993, a € 604.470,54, dai quali ha espunto € 13.806,01, per un totale ricalcolato pari a € 590.664,53. Ciò solo impone la revoca del decreto.
7. Si discute quindi del solo periodo intermedio tra il 30.6.2000 e l'1.1.2014. Ora, le parti opponenti sviluppano la loro difesa nel senso della necessità di una clausola ad hoc specificamente firmata, non essendo sufficiente un adeguamento in Gazzetta ufficiale, allegando giurisprudenza in base alla quale non appare possibile il giudizio di comparazione di cui all'art. 7 della delibera Cicr 9.2.2000, stante la nullità delle previgenti clausole. La tesi non ha fondamento. Ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, della delibera CICR 9/2/2000 è necessaria la sottoscrizione di una nuova clausola solo se la modifica contrattuale è peggiorativa rispetto alle condizioni applicate in precedenza;
il confronto è quindi con le condizioni di fatto applicate, non con quelle legali. Pertanto è infondata la tesi che sostiene il peggioramento delle condizioni considerando la nullità della clausola anatocistica (tesi questa avallata per es. da Cass. nn. 26769/2019, 26779/2019 e 7105/2020). Tale impostazione infatti non da conto del preciso riferimento normativo alle condizioni applicate e, in forza della nullità della clausola anatocistica, operano il confronto tra l'assenza di capitalizzazione e la nuova capitalizzazione con pari periodicità, in modo quindi difforme da quanto richiesto dalla citata norma regolamentare. In concreto il peggioramento difficilmente ricorre, perché da una capitalizzazione solo annuale degli interessi a credito e invece trimestrale per quelli a debito si è passati ad una pari periodicità trimestrale per entrambi. Del resto con le ordinanze nn. 5054/2024 e 5064/2024 la Cassazione ha affermato che ai fini della valutazione circa il peggioramento delle condizioni applicate, come richiesto dall'art. 7 della delibera CICR 9.2.2000, il confronto va operato tra quelle nuove introdotte con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (pubblicazione che non è contestata) e quelle precedentemente applicate, non con l'assenza di anatocismo in forza della nullità dell'art. 7, come aveva affermato in molte precedenti decisioni. Certo, è vero altresì che la successiva Cass. n. 28215/2024 ha ribadito che l'operazione di raffronto tra vecchie e nuove condizioni sarebbe impossibile a causa della nullità delle clausole risalenti al 1999, , sicché occorrerebbe una nuova stipula (smentendo così le ordinanze nn. 5054 e 5064 supra citate, che pure avevano espressamente analizzato la pagina 10 di 13 tesi sostenuta da ultima dalla Cassazione). Il punto, tuttavia, è che una simile impostazione non coglie adeguatamente il profilo temporale della vicenda: le clausole anatocistiche sono diventate nulle a seguito della sentenza Corte cost. n. 425 del 2010 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999, che aveva a sua volta sanato le clausole anatocistiche): ma l'operazione di raffronto aveva non di meno senso, perché doveva essere effettuata entro il 30.6.2000, ossia prima che la sentenza fosse pronunciata, e non si comprende perché tale raffronto non sia possibile a posteriori, assumendo le clausole nella loro valenza storica (non a caso l'art. 7 cit. parla di un confronto con le clausole in precedenza “applicate”: quasi a suggerire proprio la necessità di evitare di impegnarsi sulla natura ontologico-giuridica delle clausole in esame).
8. Viene poi contestato come illecito l'addebito a titolo di commissione di massimo scoperto, in quanto si tratterebbe di clausola priva di giustificazione causale. Ora, la commissione di massimo scoperto (cms) veniva definita, a livello di tecnica bancaria (e dalle istruzioni della Banca d'IA per la rilevazione del tegm, del 1996, in punto C5), come il costo dell'onere per la banca di tenere a disposizione la somma affidata e di essere sempre in grado di consentire l'intero utilizzo. Un costo di questo tipo, calcolato ex ante sull'accordato, era ed è senz'altro meritevole di tutela. Si tratta, da un punto di vista giuridico, del costo di un diritto d'opzione: la banca consente al cliente di accedere a un finanziamento (o meno) a scelta discrezionale di questi;
il cliente paga per tale diritto. Una commissione così calcolata (in termini operativi definibile come commissione sull'accordato) è quindi senz'altro dotata di causa in senso giuridico. La commissione di massimo scoperto, quando invece calcolata ex post, come accadeva tipicamente per es. sul massimo utilizzato nell'arco di un trimestre (per es. accordato 100 ma il cliente va a debito fino a 90) tramite applicazione di una determinata percentuale (commissione definibile come sull'utilizzato), veniva contestata in quanto avrebbe replicato in sostanza l'obbligo di pagare gli interessi sull'utilizzato, già gravante sull'affidato. In tale modo si sarebbe vita a un'ingiustificata duplicazione del corrispettivo. La tesi tuttavia, talvolta esposta nei termini del difetto della causa in concreto, non ha fondamento: l'autonomia delle parti in punto di corrispettivo è massima e può bene essere articolata tramite due distinte, cumulate, modalità di calcolo;
in altri termini, non vi è motivo di precludere un corrispettivo articolato in due voci, date dagli interessi e dalla commissione, se gli accordi sono chiari e le parti sono d'accordo. È quindi infondata la tesi del difetto causale della clausola.
9. Gli attori in comparsa contestano infine la clausola in esame sotto il profilo della determinatezza, “essendo indicata, sul contratto di apertura di conto corrente ex adverso prodotto nel fascicolo monitorio, con la sola misura percentuale”. Inoltre “saranno altresì da considerarsi nulle le ulteriori eventuali commissioni che dovessero essere state applicate dalla Banca in sostituzione della commissione di massimo scoperto a far data dal novembre 2009, in mancanza di esplicita pattuizione scritta”. Ora, il contratto di conto corrente prevede quanto segue:
pagina 11 di 13 È quindi evidente che è indicata la base (lo scoperto, a prescindere che sia intra o extra fido), la percentuale e la frequenza di applicazione. La clausola è determinata.
10. Si espone infine in atto di citazione che “Saranno altresì da considerarsi nulle le ulteriori eventuali commissioni che dovessero essere state applicate dalla Banca in sostituzione della commissione di massimo scoperto a far data dal novembre 2009, in mancanza di esplicita pattuizione scritta. Pertanto, alla luce di quanto testé esposto, nessun importo è dovuto a titolo di commissione di massimo scoperto e/o di commissioni che l'abbiano successivamente sostituita, con la conseguenza che le somme che dovessero essere state addebitate sul conto corrente oggetto del presente giudizio a tale titolo dovranno essere decurtate dal presunto credito vantato dalla Banca Ricorrente. Allo stesso modo dovranno essere considerati illegittimi gli interessi ultra-legali e le spese tutte che dovessero essere state applicati difformemente da quanto pattuito”. Premesso che la doglianza di cui all'ultimo periodo è del tutto generica ed esplorativa (sicché la relativa domanda è inammissibile – cfr. Cass. S.U. n. 8077/2012 – e, in ogni caso, inidonea a legittimare l'ingresso di una c.t.u.), si osserva, in punto di commissioni sostitutive di quella di massimo scoperto, che l'eccezione è in parte anch'essa generica e in parte infondata. La stessa appare generica laddove non individua quali sarebbe le commissioni (del resto indicate come eventuali) che sarebbero state effettivamente applicate in luogo della c.m.s. Il giudice non può andare motu propriu a ricercare quali sarebbero dette ipotetiche commissioni. Da un lato se ne violerebbe la terzietà, inoltre si correrebbe il rischio di violare il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (in tesi, il giudice potrebbe individuare un addebito al quale gli odierni opponenti neppure facevano riferimento); infine, per come strutturata, la doglianza non consente neppure alla controparte di difendersi, in violazione dell'art. 24 Cost. La doglianza è comunque infondata laddove richiede la necessità di una pattuizione scritta quando, in realtà, a seguito della valida previsione della c.m.s., l'addebito di commissioni analoghe era divenuta a questo punto possibile in via anche solo unilaterale Le cms previste nei contratti anteriori al 29.1.2009 (data di entrata in vigore dell'art.
2- bis, introdotto in sede di conversione del d.l. n. 185/2008 a opera della l. n. 2/2009) potevano essere adeguate, in base al comma 3 del medesimo articolo, entro 150 gg., ossia entro il 28.6.2009; ciò era possibile tramite dichiarazione unilaterale ai sensi dell'art. 118 d. lgs. n. 385/1993; il “giustificato motivo” di cui all'art. 118 cit., come sancito dal comma 3 cit., era dato proprio dall'obbligo di adeguamento. Anche in seguito, si è previsto che i contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso alla data del 24.1.2012, in forza del d.l. n. 1/2012 (conv. in l. n. 27/2012) possano essere adeguati ai sensi dell'art. 117-bis d. lgs. cit. (così come introdotto dalla legge di conversione del d.l. n. 201/2011), entro novanta giorni dal 24.1.2012, dunque dal 24.4.2012. In forza della delibera C.i.c.r. 30.6.2012, ex art. 5, i contratti in essere all'1.7.2012 possono essere adeguati entro l'1.10.2012, con comunicazione unilaterale ex art. 118 t.u.b.
11. In definitiva, la pretesa di parte convenuta è sostanzialmente fondata. Occorre tuttavia tenere conto del fatto che il decreto sembra avere tenuto erroneamente conto di alcuni interessi anatocistici, benché oggetto di espunzione a seguito di sollecito pagina 12 di 13 dello stesso giudice (cfr. ordinanza 22.12.2023 ex art. 640 c.p.c.: “estratti conto almeno relativi all'ultimo trimestre antecedente al passaggio a sofferenza;
scomputo interessi anatocistici addebitati sino al 30.6.2000 e dall'1.1.2014; no provvisoria esecutorietà.”), né ha potuto tenere conto dell'estinzione del debito di € 96.882,04. Ora, queste sono le voci residue da addebitare Conto corrente: € 590.665,30 quale saldo debitore del rapporto di conto corrente, del quale sono gravati tutti gli opponenti. Si tratta della sola domanda svolta nei confronti della società (cfr. anche l'istanza di correzione di errore materiale del decreto del Pt_1
31.1.2024). Nei confronti dei fideiussori, si evoca in comparsa di costituzione il debito per il conto corrente e per mutuo, da contenersi nel limite della garanzia fideiussoria prestata (pari a
€ 825.000,00), oltre ai saldi dei rapporti di mutuo stipulati dal notaio questi Per_1 ultimi però risultano essere stati saldati (cfr. docc. 25 e 26 fasc. ; residua quindi Pt_1 un debito di € 825.000,00 (il minore debito a titolo di conto corrente derivante dallo scomputo degli interessi anatocistici, sommato al debito derivante dal contratto di mutuo a rogito dott. è comunque superiore alla somma supra indicata). Per_2
Tasso d'interesse e dies a quo, in mancanza di specificazione, sono fissati ex art. 1284 c. I c.c. e a far tempo dalla data della domanda (notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 15.3.2024). Le spese sono pari a € 30.000,00, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione respinta REVOCA Il decreto ingiuntivo n. 1476/2024 emesso da questo tribunale CONDANNA
• l pagamento di € 590.665,30 Parte_1
• e in solido tra di loro, al Parte_3 Parte_2 Parte_5 pagamento di € 825.000,00, di cui € 590.664,53 in solido con Parte_1
oltre interessi di mora al tasso contrattualmente convenuto a far tempo dal
[...]
15.3.2024
• Tutte le parti, in solido tra di loro, al pagamento di € 30.000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. in favore di . Controparte_8
Milano, 26 2 2025 il giudice, dott. Claudio Tranquillo
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16537/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
C.F. Parte_2 C.F._1
(C.F. , Parte_3 C.F._2 tutti con il patrocinio dell'avv. ARLENGHI MARIA MADDALENA, elettivamente domiciliati in VIA SENATO, 12 20121 MILANO presso il difensore avv. ARLENGHI MARIA MADDALENA VOLPI (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_4 C.F._3
Stefano Pericoli, con domicilio eletto in Pontedera (PI), via Roma n. 3, ATTORI contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CIPOLLA LUCIANA e dell'avv. PESENTI MARCO P.IVA_2
( ) VIA VITTORIA COLONNA 4 20149 MILANO, elettivamente C.F._4 domiciliato in VIA CORREGGIO, 43 20149 MILANO presso il difensore avv. CIPOLLA LUCIANA CONVENUTA CONCLUSIONI Per + 2 Parte_1
Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria, con riserva di meglio precisare ed articolare: in via preliminare: - respingere, per tutto quanto sopra esposto, l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1476/2024 (RG. n. 44573/2023) nei confronti di e dei sig.ri e nella loro qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 fideiussori;
- ove non fosse instaurato il procedimento di mediazione da parte della dichiarare CP_1 improcedibile il presente giudizio con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale: - revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace, per tutti i motivi sopra illustrati, il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di e dei sig.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nella loro qualità di fideiussori e, con particolare riferimento a questi ultimi – in accoglimento dei motivi
[...] di opposizione illustrati in narrativa, dichiarare che essi nulla devono a in forza delle Controparte_2 fideiussioni sottoscritte, liberandoli da ogni obbligazione dalle stesse derivante;
- rigettare le domande e/o eccezioni tutte proposte da nel merito, in via subordinata: - Controparte_3 nella denegata ipotesi in cui la domanda avversaria fosse, anche solo parzialmente, accolta, previo accertamento dell'entità del credito della Banca, condannare gli opponenti al pagamento della minor somma pagina 1 di 13 che risulterà in corso di causa;
in via istruttoria: disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di ricalcolare e rettificare il saldo debitore del conto corrente con eliminazione dei costi derivanti dall'illegittima applicazione di qualunque forma di capitalizzazione degli interessi in quanto in contrasto con l'art. 1283 c.c., a far data dall'inizio del rapporto e fino al suo passaggio a sofferenza, nonché dall'illegittima applicazione e capitalizzazione della CMS e da ogni successiva riedizione della stessa, applicando esclusivamente il tasso di sostituzione previsto dall'art. 117, D.Lgs 385/93 (TUB), in sostituzione di quello ultra-legale illegittimamente adottato dall'istituto, nonché eliminando ogni eventuale spesa e/o commissione non pattuita per iscritto;
oltre che per verificare il regime di capitalizzazione applicato ai contratti di mutuo fondiari oggetto di causa al fine di accertare l'indeterminatezza e/o l'usurarietà dei tassi applicati e, conseguentemente, ricalcolare il piano di ammortamento con applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB e/o con eliminazione di qualsiasi interesse ai sensi dell'art. 1815, 2° comma c.c.; in ogni caso: - con favore di spese e dei compensi professionali, oltre ad
IVA, oneri previdenziali e rimborso spese generali
Parte_5
Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria, con riserva di meglio precisare ed articolare: in via preliminare: dichiarare l'inefficacia ex art.644 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, respingere, per tutto quanto sopra esposto, la richiesta di provvisoria esecuzione nei confronti nella sua qualità di fideiussore ed anche alla luce degli incassi ottenuti nelle more Parte_5 dalla per effetto delle alienazioni immobiliari dei cespiti gravati da ipoteca a suo favore;
sempre in via CP_1 preliminare: riunire il presente procedimento a quello recante nrg 16537/2024, avanti all'Intestato Tribunale ed avente ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n.1476/2024 (RG. n.44573/2023) promossa dalle altre parti ingiunte;
nel merito: dichiarare che nulla è dovuto dal fideiussore a Parte_5 [...] per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, dichiarare nullo / Controparte_3 inefficace / invalido, e comunque revocare, il decreto ingiuntivo opposto e comunque accertare l'inesistenza del credito azionato nei confronti dell'opponente fideiussore, adottando ogni consequenziale provvedimento;
- rigettare, in ogni caso, le domande tutte proposte da In via Controparte_3 subordinata, nella denegata ipotesi in cui la domanda avversaria fosse, anche solo parzialmente, accolta, previo accertamento dell'entità del credito della condannare l'opponente al pagamento della minor somma CP_1 che risulterà in corso di causa ed anche alla luce degli incassi ottenuti nelle more dalla per effetto delle CP_1 alienazioni immobiliari dei cespiti gravati da ipoteca a suo favore;
7 e in ogni caso: con favore di spese e dei compensi professionali, oltre ad IVA, oneri previdenziali e rimborso spese generali
Controparte_1
• In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, atteso che la presente opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, per tutti i motivi indicati in narrativa;
- concedere alle parti un termine per l'avvio del procedimento di mediazione, atteso che la controversia in esame ha ad oggetto la materia dei contratti bancari;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande e delle eccezioni di parte opponente per il periodo anteriore al decennio;
• In via principale: respingere le domande di parte opponente, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati in narrativa;
• In via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati in narrativa, accertare e dichiarare che è Controparte_3 creditrice nei confronti di della somma di € 604.470,54 quale saldo debitore del Parte_1 contratto di conto corrente n. 10/151091/62 intestato a acceso in data 26/02/1999 Parte_1 presso la filiale di Gorgonzola della oltre agli ulteriori Controparte_4 interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattuale (nei limiti dei tassi soglia) al saldo effettivo nonché nei confronti dei sig.ri C.F. e C.F. ai della Parte_3 C.F._2 Parte_2 C.F._1 somma di € 999.519,11, quanto ad Euro 91.443,08, quale importo dovuto in relazione al contratto di Mutuo fondiario n. 10/306629 di originari Euro 100.000,00 concesso dalla Controparte_5
alla con atto in data 11/10/2017 a rogito Notaio dott.
[...] Parte_1 [...]
(Rep. n. 61291 – Racc. n. 18118), oltre agli ulteriori interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattuale Per_1
(nei limiti dei tassi soglia) al saldo effettivo;
ad Euro 96.882,04, quale importo dovuto in relazione al contratto di Mutuo fondiario n. 10/306630 di originari Euro 105.000,00 concesso dalla di Controparte_3 pagina 2 di 13 alla con atto in data 11/10/2017 a rogito Notaio dott. Controparte_5 Parte_1
(Rep. n. 61292 – Racc. n. 18119), oltre agli ulteriori interessi di mora da calcolarsi al tasso Persona_1 contrattuale (nei limiti dei tassi soglia) al saldo effettivo;
quanto ad euro 825.000,00 (limite della fideiussione prestata) quale saldo debitore del contratto di conto corrente n. 10/151091/62 intestato alla
[...]
acceso in data 26/02/1999 presso la filiale di Gorgonzola della Parte_1 Controparte_4
oltre agli ulteriori interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattuale (nei limiti dei
[...] tassi soglia) al saldo effettivo e quale importo dovuto in relazione al contratto di Mutuo fondiario n. 52/18376 di originari Euro 4.000.000,00 concesso dalla Controparte_6
alla con atto in data 04/07/2012 a rogito Notaio dott.
[...] Parte_1 Persona_2
(Rep. n. 35951 – Racc. n. 11778), oltre agli ulteriori interessi di mora da calcolarsi al tasso
[...] contrattuale (nei limiti dei tassi soglia) al saldo effettivo o della maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
• In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e spese anche del procedimento monitorio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 1476/2024 emesso da questo tribunale a favore di avverso (correntista e Controparte_3 Pt_1 Parte_1 mutuataria in due distinti contratti), e Parte_3 Parte_2 Parte_5
(fideiussori nell'ambito del rapporto di conto corrente, nonché di un terzo contratto di mutuo fondiario), odierni opponenti. All'odierno procedimento, instaurato a seguito dell'opposizione da parte dei primi due fideiussori, è stato riunito il procedimento avente r.g. n. 21276/2024, autonomamente azionato dall'opponente (la cui eccezione di necessità di mediazione è Parte_5 infondata, atteso che la fideiussione è contratto per il quale non si richiede la suddetta, previa procedura). contesta la regolare notifica del decreto ingiuntivo opposto, perché il Parte_5 ricorrente sarebbe stato erroneamente rimesso in termini ai fini della notifica ancorché la prima notifica non fosse andata a buon fine per causa imputabile alla ricorrente, che aveva indicato un indirizzo erroneo. Premesso che l'opponente si è difeso nel merito e che il decreto monitorio deve comunque essere revocato, il punto è assorbito e occorre senz'altro passare al merito del ricorso. Si osserva pertanto quanto segue.
1. Circa le fideiussioni, prestate nel 2010 e nel 2017, si osserva che le eccezioni di nullità sono infondate. Le stesse si basano sulla decisione n. 55/2005 della Banca d'IA quale autorità antitrust, che non pare applicabile al caso di specie. Va premesso che la decisione appare resa in relazione a fideiussioni omnibus, mentre nel caso di specie le fideiussioni, essendo poste a garanzia di un mutuo, non possono che dirsi specifiche. Il punto potrebbe non apparire così esiziale (cfr. Cass. n. 27243/2024); resta tuttavia che la doglianza, basata sulla riproposizione nei contratti di fideiussione delle clausole predisposte dall' e ritenute in contrasto con la disciplina antitrust, non è CP_7 fondata. Va ulteriormente premesso che in sede di conclusioni non è stata articolata specifica domanda di nullità delle fideiussioni, tutto limitandosi al rigetto della pretesa posta alla pagina 3 di 13 base del decreto, sicché già solo per tale motivo non si necessità di una pronuncia collegiale sul punto. Nel merito, si osserva che la diffusione di clausole simili se non di identiche, specie in settori caratterizzati da un alto grado di trasparenza e dalle tendenze oligopolistiche del mercato, si può spiegare senza postulare un'intesa restrittiva. Nel momento in cui un'impresa adotta una clausola a suo favore, le altre imprese saranno infatti indotte ad accordarsi, per non lasciare alla prima vantaggi competitivi. Non si tratta quindi di un'intesa, ma di una condotta razionale di ciascun singolo partecipante al mercato. Tale possibile spiegazione è sufficiente a far ritenere che non sussista violazione del divieto di accordi restrittivi della concorrenza. Il principio, sancito da CgCe 31.3.1993, in cause riunite C-89/85, 104/85, 114/85, 116-117/85, 125-129/85, s'impone come preciso vincolo al giudice nazionale in sede interpretativa e applicativa ex art. 1 c. 4 l. n. 287/1990. Occorre peraltro rilevare un'ulteriore e assorbente ragione alla base del rigetto della domanda. Nel 2005 la Banca d'IA ha evidenziato che “l'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”; sulla base di tale specifico presupposto ha enfatizzato il requisito della diffusione delle clausole “sospette” fra i principali istituti bancari quale prova dell'adesione da parte degli stessi alla deliberazione dell'associazione di categoria, che aveva proposto ai propri associati uno schema contrattuale di fideiussione omnibus. In concreto: in presenza di una deliberazione dell'organismo rappresentativo delle imprese di un determinato settore commerciale, occorre una diffusa adesione alla stessa per concretizzare la lesione della concorrenza;
si tratta tuttavia di una fattispecie diversa dal caso in cui venga accertata un'intesa in senso letterale fra due o più operatori di un settore di mercato, perché non viene in rilievo una sorta di accordo, bensì un minus, i.e. la somma di due fatti giuridici (la delibera dell'organismo rappresentativo e la concreta diffusione del modello propugnato dalla prima). Dunque nel 2005 la Banca d'IA non ha accertato uno specifico accordo anticoncorrenziale;
si è limitata a rilevare l'esistenza di uno schema contrattuale proposto dall'ABI ai propri associati e il dato fattuale della diffusione dell'utilizzo di tale schema: circostanze sufficienti per riscontrare la lesione del mercato in materia di fideiussioni omnibus. Se allora la Banca d'IA non ha riscontrato l'esistenza di un'intesa, dal punto di vista operativo l'utilità del richiamo alla delibera della Banca d'IA é alquanto ridotto: l'utilità pratica del richiamo infatti sta e cade nella misura in cui la fideiussione di cui si discute sia stata stipulata nella pendenza della delibera Abi, che non è più attuale dal 2006 (anno di una nuova delibera, che non ha riproposto le clausole oggetto della decisione n. 55 cit.). Inoltre, soprattutto, la delibera della Banca d'IA, per le ragioni suddette, non ha individuato alcuna intesa, rispetto alla quale si debba poi discutere della persistenza della stessa o meno dopo il 2005. Si potrebbe obiettare che dopo il 2006, per così dire, il pozzo è già stato inquinato: le banche continuano a inserire la clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. perché di fatto tale è
pagina 4 di 13 stato l'effetto della delibera Abi del 2003. Il punto ha trovato qualche conferma giurisprudenziale;
per es. secondo Corte di Appello n. 1439/2024, “pur a non voler riconoscere efficacia probatoria strictu sensu 'privilegiata' al Provvedimento dell'Autorità con riguardo alle fideiussioni contenenti le clausole sanzionate, ma sottoscritte in un periodo successivo all'arco temporale oggetto dell'istruttoria condotta dall'Autorità, il Provvedimento de quo, alla luce dell'autorevole e condivisibile interpretazione offertane dalla Suprema Corte, con la più volte citata sentenza n. 41994/2021 - in parziale modifica di quanto osservato dal giudice di primo grado - consente comunque di ravvisare la persistenza di un <<meccanismo di violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust>> abitualmente utilizzato dagli istituti di credito, meccanismo che rinviene la sua fonte in atti diversi (id est: il contratto a valle e l'intesa a monte, dichiarata nulla dall'Autorità di vigilanza), funzionalmente collegati ai fini dell'attuazione dell'illecito. In altri termini, la riproduzione in un contratto di fideiussione successivo al 2005 delle clausole dichiarate nulle dal Provvedimento n. 55/2005 comporta una valida presunzione della persistenza, tra l'atto a monte e il contratto a valle, di un nesso funzionale alla produzione dell'effetto anticoncorrenziale. Trattasi, ad avviso della Corte, di una presunzione iuris tantum, suscettibile di prova contraria, ma da parte della banca, sulla quale, anche per il principio di vicinanza della prova, incombe l'onere di dimostrare che al tempo in cui la fideiussione è stata rilasciata e nonostante l'identico contenuto delle clausole, più non persistesse l'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito oggetto delle censure dell'Autorità di Vigilanza”. La tesi non convince;
anzitutto si addossa una prova negativa a una parte per asserita vicinanza della stessa: criterio che non trova fondamento nella legge (tanto più alla luce della disciplina, pure recante norme in favore, anche in punto probatorio dei danneggiati da intese antitrust, di cui al d. lgs. n. 3/2017). Si perviene peraltro all'aberrante risultato di sancire una presunzione di (illiceità in forza di una) intesa che finisce per negare il dato di partenza consistente nel fatto che l'art. 1957 c.c. è norma derogabile;
la stessa infatti viene, né più né meno, ritenuta inderogabile salvo prova contraria. Si dovrebbe allora dire che per effetto di ciò che è accaduto tra il 2003 e il 2005 l'art. 1957 c.c. sia divenuto una norma inderogabile: In secondo luogo l'approccio non si confronta con il disposto dell'art. 1, comma 4, legge n. 287/1990 e l'orientamento fatto proprio con la sentenza CgCe 31/3/1993 secondo la quale l'adozione di comportamenti negoziali paralleli ad opera degli imprenditori costituisce prova di una concertazione solo quando questa sia l'unica spiegazione plausibile (cfr. supra). Infine, in terzo luogo, Cass. n. 1170/2025 ha affermato proprio il principio opposto e cioè che ai fini della nullità dagli atti deve risultare, tra l'altro, “l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'IA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.
pagina 5 di 13 Consegue il rigetto della domanda di nullità.
2. Circa la pretesa sproporzione tra i contratti di mutuo e le garanzie richieste (non solo ipotecarie, ma anche personali), la stessa, al di là di una certa genericità dell'argomentazione, non appare fonte di nullità, in difetto sia di una norma in tale senso ex art. 1418 c.c. Neppure vengono in rilievo soverchie argomentazioni ai sensi dell'art. 1343 c.c. e in tema di possibile violazione dell'ordine pubblico. L'allegata violazione delle regole di correttezza e buona fede è al più fonte di una responsabilità risarcitoria, trattandosi di regole di condotta.
3. Circa i contratti di mutuo fondiario, si osserva che appare infondata anche la contestazione inerente al fatto che la banca non si sarebbe “minimamente curata di dimostrare la corretta formazione dell'asserito credito derivante dai contratti di mutuo oggetto di contestazione, non avendo essa chiarito quante sarebbero le rate non pagate, il capitale residuo né le modalità di calcolo (né tantomeno la misura) degli interessi corrispettivi e di mora addebitati”. Si osserva che parte convenuta ha dato prova della relativa pretesa dimostrandone il titolo (contratto di mutuo;
erogazione, non contestata, della somma) e allegando l'altrui inadempimento (Cass. S.U. n. 13533/2001). In forza di tali elementi, si può già ritenere provato il credito di parte mutuante per l'intera provvista e i relativi interessi. La richiesta di una minore somma consegue pertanto a un'autoriduzione a opera della medesima convenuta;
a rigore infatti, in una situazione nella quale è provato l'esborso dell'intero capitale, diviene onere probatorio di parte mutuataria, in quanto debitrice, dimostrare gli adempimenti parziali dati dai pagamenti dei singoli canoni, trattandosi di fatti (parzialmente) estintivi del debito complessivo. Ciò tanto più in ragione del fatto che l'obbligazione derivante da un contratto di mutuo è un'obbligazione determinabile: in base alle clausole contrattuali, la parte debitrice può in ogni momento quantificare il dovuto e, in tesi, il proprio debito;
certamente non può limitarsi a contestare genericamente le pretese di controparte, dovendo prendere posizione in modo puntuale e specifico, in base ai pagamenti medio tempore intervenuti.
4. Quanto poi al fatto che il piano di ammortamento dei mutui sarebbe stato del tipo c.d. alla francese e che, come tale, sarebbe sviluppabile o in regime di capitalizzazione semplice o in regime di capitalizzazione composta, si osserva quanto segue. Impregiudicata la veridicità della tesi suddetta (cfr. infra), pare opportuno premettere il concreto funzionamento di un meccanismo, c.d. alla francese, di ammortamento di un prestito. Si riporta, esemplificativamente, il piano di ammortamento alla francese di un prestito di € 100.000,00 articolato su dieci rate di rimborso di eguale ammontare.
pagina 6 di 13 Ora, le critiche relative all'ammortamento alla francese, caratterizzato dalla rata fissa, sono fondamentalmente di due tipi. L'una, per così dire endogena, evidenzia che sarebbe insito nella struttura stessa del piano il calcolo di interessi su interessi, in deroga all'art. 1283 c.c. L'altra, esogena, sarebbe data dal fatto che un piano di ammortamento a rata fissa potrebbe essere sviluppato con modalità diverse da quelle che caratterizzano l'ammortamento alla francese e, concretamente, in termini meno costosi per il mutuato. Ora, in merito alla prima critica, si evince dal prospetto supra riprodotto che in sede di calcolo degli interessi non si verifica alcuna capitalizzazione. Calcolato l'ammontare della rata fissa (circostanza su cui cfr. infra), la quota di interessi di ciascuna di esse è calcolata in base al capitale residuo alla scadenza che viene di volta in volta in rilievo (ossia: in base al pagamento della quota capitale delle rate precedenti); di riflesso, la differenza tra l'ammontare della singola rata e la quota di interessi è pari alla quota capitale;
quest'ultima, sottratta dal capitale dovuto, costituirà la base del calcolo degli interessi della rata successiva, e così via. Nell'esempio, data la rata fissa di € 16.275,00 su un capitale dovuto al momento della prima rata di € 100.000,00 a un tasso del 10%, la quota di interessi di cui alla prima rata è di € (100.000,00 x 10% =) 10.000. Sottratta dalla rata la quota di interessi, la parte di quota residua, i.e. quella capitale, è pari a € (16.750,00 – 10.000,00=) 6.275,00, che sottratta dal capitale originariamente dovuto di € 100.000,00 determina un debito residuo di capitale di € 93.725,00; su questa cifra verranno calcolati gli interessi di cui alla seconda rata, pari (come nell'esempio) a € 9.373,00 (di seguito, si calcola la quota capitale, la si sottrae dal capitale dovuto, si calcolano gli interessi sulla rata successiva e così di seguito fino all'estinzione del debito). Dall'esempio si evince che il calcolo degli interessi avviene in regime di capitalizzazione semplice. Ciascuna quota della rata di interessi è calcolata sul solo capitale residuo. In breve, opera un regime d'interesse semplice con pagamento periodico degli interessi. Non si rinviene traccia di capitalizzazione composta, né corrisponde al vero che gli interessi si calcolino sul montante maturato, comprensivo della quota interessi;
dall'esempio si evince come nell'ammortamento alla francese gli interessi siano calcolati pagina 7 di 13 sul solo capitale prestato che di volta in volta residua a seguito del pagamento di ciascuna rata. Peraltro, si osserva che 1) nessuna norma impone che tali interessi siano dovuti solo alla scadenza dell'obbligazione di capitale (1), 2) né che il capitale residuo su cui calcolare la quota di interessi in relazione a ciascuna rata debba essere attualizzato al momento del calcolo degli interessi e 3) che l'art. 1194 c.c. prevede espressamente che l'imputazione del pagamento degli interessi possa avvenire dapprima al debito stesso di interesse e solo per l'eventuale residuo al capitale, sicché la modalità di calcolo suddetta appare del tutto lecita. Non sussiste quindi alcun costo occulto, derivante dal regime di ammortamento alla francese, nonché circa il fatto che gli interessi sarebbero stati calcolati su di un montante anziché sul semplice capitale. Si obietta nella dottrina specialistica che l'analisi supra svolta del piano di ammortamento è semplicistica. La capitalizzazione composta sarebbe insita nell'ammortamento alla francese già solo per il fatto stesso che la quota capitale delle rate progredisca, nel corso del tempo, in progressione geometrica. Ora, al di là delle dispute matematiche sul ricorrere o meno della capitalizzazione composta nel tipo di ammortamento in esame, il punto è che occorre chiedersi se e in che termini il problema abbia rilievo giuridico. Un conto è calcolare un debito alla stregua di un debito di interessi, un conto è avere a che fare con un debito di interessi. Se debito iniziale e debito finale sono certi, la differenza è pari agli interessi, e ai fini del problema in esame non ha rilievo come gli stessi siano calcolati, sufficiente essendo che non si tratti di interessi calcolati su altri interessi che 1 L'affermazione ricorre spesso nelle esposizioni da parte di coloro, per lo più consulenti tecnici, che sostengono la tesi dell'anatocismo implicito. Per non appesantire, ma corroborare quanto esposto nel testo della sentenza, si osserva quanto segue. 1) Ex art. 821 c.c. gli interessi maturano e, in difetto di indicazione contraria, sono esigibili giorno per giorno;
se s'intende contestare che siano esigibili giorno per giorno, occorrerebbe comunque ammettere che gli stessi sono comunque già dovuti di giorno in giorno: sicché a rigore, se si ritiene che la loro esigibilità debba essere rinviata nel tempo, a rigore tale differimento di esigibilità dovrebbe essere compensato. Per il vero: non sembra che l'art. 821 c.c. abbia molto da dire sul tema. In ogni caso: 2) non è vero che gli interessi siano dovuti solo alla scadenza dell'obbligazione di restituzione del capitale;
si invoca alle volte in tale senso l'art. 1282 c.c., che richiede l'esigibilità del debito di somme liquide;
ma tale norma, sancendo che se le somme sono esigibili allora producono interessi, non sancisce affatto che se il capitale non è esigibile, gli interessi non siano dovuti, perché gli accordi delle parti possono bene prevedere tale ipotesi. Ricorre pertanto un errore di logica formale;
si dice: siccome si danno interessi in presenza di un'obbligazione giunta a scadenza (OS → i), allora in assenza di un'obbligazione scaduta non si danno interessi (¬ (¬ OS → i)). L'errore è evidente: sarebbe come sostenere che siccome il contratto genera obbligazioni, non si possono dare obbligazioni in assenza di un contratto (escludendo quindi le altre fonti ex art. 1173 c.c.). La smentita è poi normativa (cfr. l'art. 1820 c.c., che postula all'evidenza il darsi di obblighi, esigibili, d'interessi prima della scadenza dell'obbligo di restituzione del capitale;
cfr. l'art. 1224 c. I ultimo periodo c.c.; confronta l'art. 1499 c.c.) e giurisprudenziale (Cass. n. 17945/2003: “l'obbligo di corrispondere interessi sulle somme depositate in banca, a norma degli artt. 1834 e 1835 cod. civ., non è legato all'esigibilità del credito restitutorio, ma discende dalle regole del deposito irregolare e del mutuo, cui questo è a tal fine assimilabile (artt. 1782 e 1815 cod. civ.): trattandosi, quindi, di interessi connaturati al mero fatto che le somme depositate siano poste nella disponibilità della banca depositaria, essi spettano al depositante per tutto il tempo in cui tale situazione perduri”). Sorgerebbe poi il paradosso dato dal fatto che se il capitale fosse esigibile solo alla scadenza e, correlativamente, anche gli interessi, nessun debito d'interesse potrebbe in realtà sorgere in caso di andamento regolare del rapporto: pagando le singole rate alle scadenze, il capitale che diviene di volta in volta esigibile non produce interessi perché, essendo stato adempiuto, non può produrne;
per definizione poi, il capitale il cui obbligo di restituzione deve ancora scadere, non ne produce: dunque nessun interesse. È evidente che l'assunto di base, in forza del quale gli interessi sono dovuti solo una volta che il capitale è venuto a scadenza è del tutto infondato e irrealistico. Gli interessi si calcolano, più banalmente, sul capitale di cui il mutuatario ha goduto per remunerare proprio la perdita di disponibilità che, medio tempore, il mutuante ha accettato (interessi corrispettivi) di subire ovvero ha subito obtorto collo (interessi di mora). pagina 8 di 13 siano già scaduti ed esigibili. Gli interessi anatocistici vengono in rilievo quando vi siano degli interessi scaduti, ossia già pagabili. Il piano di ammortamento alla francese non attribuisce rilievo, ai fini della sua strutturazione, a interessi calcolati su interessi già scaduti. La ratio dell'art. 1283 c.c. è quella di vietare accordi che espongano il debitore a un esborso geometricamente incrementabile e/o non pienamente comprensibile a priori. Ciò si verifica se vi sono interessi già scaduti, ossia già esigibili, e non pagati. Nulla di tutto questo nell'ammortamento alla francese, che non viene ricostruito postulando interessi non pagati (peraltro in misura neppure determinata). Da un punto di vista matematico, si può cercare di attingere l'essenza del piano di ammortamento in esame strutturando la differenza tra capitale erogato e da restituire, nel corso del tempo, postulando un regime di capitalizzazione composta. Tuttavia tale calcolo non comporta il darsi, medio tempore, di un debito di interessi in senso giuridico: solo giunto a scadenza potrà e dovrà essere pagato e, in difetto di pagamento, generare interessi su interessi. Il secondo problema inerisce alla variabile “esogena”, i.e. alla possibilità di elaborare un piano di ammortamento a rata costante secondo un criterio difforme da quello dell'ammortamento alla francese e, in tesi, più conveniente per il debitore. Tale aspetto sembra essere stato accennato dalla difesa di parte opponente laddove evidenzia la possibilità di calcolare l'ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione semplice. Ora, ai fini della decisione non pare necessario accertare in sentenza se esista o meno la possibilità di costruire un piano di ammortamento a rate costanti che prescinda dal regime della capitalizzazione composta, né di competenza stretta di un giudice. Dal punto di vista della validità in punto di determinatezza, si osserva infatti che il contratto evidenzia in modo chiaro gli obblighi di restituzione di parte attrice: numero, frequenza, ammontare delle rate. Dunque nessuna nullità ex art. 1346 c.c. L'indicazione del tasso d'interesse può e deve accordarsi ex art. 1363 c.c. con le clausole che prevedono le modalità suddette, e se vi è possibilità in tale senso, il contratto non è affatto indeterminato. Quanto poi alla doglianza che l'ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta sarebbe più oneroso di uno in regime di capitalizzazione semplice, resta il dato di fatto che le parti hanno optato per il primo, la cui adozione non comporta ex se alcuna violazione delle norme in tema di trasparenza (cfr. Cass. S.U. n. 15130/2024). Quanto alla mancanza nel contratto del tasso effettivo derivante dalla presenza dell'anatocismo alla francese, si osserva che la stessa non è causa di nullità.
5. Anche la connessa doglianza di usura pecca di estrema genericità, essendo svolta in via del tutto esplorativa. Si allega poi che gli immobili sui quali è stata iscritta ipoteca sono oggetto di preliminare di vendita prossimo alla conclusione, e tramite il prezzo di vendita appare possibile (in quanto largamente superiore al debito residuo) estinguere lo stesso, sicché ci si è opposti alla provvisoria esecutorietà. Effettivamente all'udienza dell'11.11.2024 è risultato estinto il debito di uno dei due mutui a firma notaio Ciò comporta però il venire Per_1 meno dello stesso, non elide invece il debitore per i restanti mutui.
pagina 9 di 13 6. Circa il credito da conto corrente bancario, premesso che parte convenuta in sede di costituzione ha prodotto gli estratti conto integrali relativi al conto corrente, si osserva quanto segue. Circa l'illegittima applicazione del c.d. anatocismo bancario, si osserva che il rapporto sorge nel 1999; il decreto è stato emesso dopo che la parte ha previamente espunto degli interessi anatocistici maturati fino al 30.6.2000 (come da prescrizione del giudice del monitorio), come pure degli interessi successi all'1.1.2014 (cfr., anche per il precedente punto, l'ordinanza monitoria del 22.12.2023). Per il vero, il punto sembra avere formato oggetto di un errore materiale da parte del giudice;
infatti parte ricorrente in via monitoria ha evidenziato un saldo debitore di c/c n. 010/010/151091-62 al 5.5.2023 pari, ex art. 50 d. lgs. n. 385/1993, a € 604.470,54, dai quali ha espunto € 13.806,01, per un totale ricalcolato pari a € 590.664,53. Ciò solo impone la revoca del decreto.
7. Si discute quindi del solo periodo intermedio tra il 30.6.2000 e l'1.1.2014. Ora, le parti opponenti sviluppano la loro difesa nel senso della necessità di una clausola ad hoc specificamente firmata, non essendo sufficiente un adeguamento in Gazzetta ufficiale, allegando giurisprudenza in base alla quale non appare possibile il giudizio di comparazione di cui all'art. 7 della delibera Cicr 9.2.2000, stante la nullità delle previgenti clausole. La tesi non ha fondamento. Ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, della delibera CICR 9/2/2000 è necessaria la sottoscrizione di una nuova clausola solo se la modifica contrattuale è peggiorativa rispetto alle condizioni applicate in precedenza;
il confronto è quindi con le condizioni di fatto applicate, non con quelle legali. Pertanto è infondata la tesi che sostiene il peggioramento delle condizioni considerando la nullità della clausola anatocistica (tesi questa avallata per es. da Cass. nn. 26769/2019, 26779/2019 e 7105/2020). Tale impostazione infatti non da conto del preciso riferimento normativo alle condizioni applicate e, in forza della nullità della clausola anatocistica, operano il confronto tra l'assenza di capitalizzazione e la nuova capitalizzazione con pari periodicità, in modo quindi difforme da quanto richiesto dalla citata norma regolamentare. In concreto il peggioramento difficilmente ricorre, perché da una capitalizzazione solo annuale degli interessi a credito e invece trimestrale per quelli a debito si è passati ad una pari periodicità trimestrale per entrambi. Del resto con le ordinanze nn. 5054/2024 e 5064/2024 la Cassazione ha affermato che ai fini della valutazione circa il peggioramento delle condizioni applicate, come richiesto dall'art. 7 della delibera CICR 9.2.2000, il confronto va operato tra quelle nuove introdotte con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (pubblicazione che non è contestata) e quelle precedentemente applicate, non con l'assenza di anatocismo in forza della nullità dell'art. 7, come aveva affermato in molte precedenti decisioni. Certo, è vero altresì che la successiva Cass. n. 28215/2024 ha ribadito che l'operazione di raffronto tra vecchie e nuove condizioni sarebbe impossibile a causa della nullità delle clausole risalenti al 1999, , sicché occorrerebbe una nuova stipula (smentendo così le ordinanze nn. 5054 e 5064 supra citate, che pure avevano espressamente analizzato la pagina 10 di 13 tesi sostenuta da ultima dalla Cassazione). Il punto, tuttavia, è che una simile impostazione non coglie adeguatamente il profilo temporale della vicenda: le clausole anatocistiche sono diventate nulle a seguito della sentenza Corte cost. n. 425 del 2010 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999, che aveva a sua volta sanato le clausole anatocistiche): ma l'operazione di raffronto aveva non di meno senso, perché doveva essere effettuata entro il 30.6.2000, ossia prima che la sentenza fosse pronunciata, e non si comprende perché tale raffronto non sia possibile a posteriori, assumendo le clausole nella loro valenza storica (non a caso l'art. 7 cit. parla di un confronto con le clausole in precedenza “applicate”: quasi a suggerire proprio la necessità di evitare di impegnarsi sulla natura ontologico-giuridica delle clausole in esame).
8. Viene poi contestato come illecito l'addebito a titolo di commissione di massimo scoperto, in quanto si tratterebbe di clausola priva di giustificazione causale. Ora, la commissione di massimo scoperto (cms) veniva definita, a livello di tecnica bancaria (e dalle istruzioni della Banca d'IA per la rilevazione del tegm, del 1996, in punto C5), come il costo dell'onere per la banca di tenere a disposizione la somma affidata e di essere sempre in grado di consentire l'intero utilizzo. Un costo di questo tipo, calcolato ex ante sull'accordato, era ed è senz'altro meritevole di tutela. Si tratta, da un punto di vista giuridico, del costo di un diritto d'opzione: la banca consente al cliente di accedere a un finanziamento (o meno) a scelta discrezionale di questi;
il cliente paga per tale diritto. Una commissione così calcolata (in termini operativi definibile come commissione sull'accordato) è quindi senz'altro dotata di causa in senso giuridico. La commissione di massimo scoperto, quando invece calcolata ex post, come accadeva tipicamente per es. sul massimo utilizzato nell'arco di un trimestre (per es. accordato 100 ma il cliente va a debito fino a 90) tramite applicazione di una determinata percentuale (commissione definibile come sull'utilizzato), veniva contestata in quanto avrebbe replicato in sostanza l'obbligo di pagare gli interessi sull'utilizzato, già gravante sull'affidato. In tale modo si sarebbe vita a un'ingiustificata duplicazione del corrispettivo. La tesi tuttavia, talvolta esposta nei termini del difetto della causa in concreto, non ha fondamento: l'autonomia delle parti in punto di corrispettivo è massima e può bene essere articolata tramite due distinte, cumulate, modalità di calcolo;
in altri termini, non vi è motivo di precludere un corrispettivo articolato in due voci, date dagli interessi e dalla commissione, se gli accordi sono chiari e le parti sono d'accordo. È quindi infondata la tesi del difetto causale della clausola.
9. Gli attori in comparsa contestano infine la clausola in esame sotto il profilo della determinatezza, “essendo indicata, sul contratto di apertura di conto corrente ex adverso prodotto nel fascicolo monitorio, con la sola misura percentuale”. Inoltre “saranno altresì da considerarsi nulle le ulteriori eventuali commissioni che dovessero essere state applicate dalla Banca in sostituzione della commissione di massimo scoperto a far data dal novembre 2009, in mancanza di esplicita pattuizione scritta”. Ora, il contratto di conto corrente prevede quanto segue:
pagina 11 di 13 È quindi evidente che è indicata la base (lo scoperto, a prescindere che sia intra o extra fido), la percentuale e la frequenza di applicazione. La clausola è determinata.
10. Si espone infine in atto di citazione che “Saranno altresì da considerarsi nulle le ulteriori eventuali commissioni che dovessero essere state applicate dalla Banca in sostituzione della commissione di massimo scoperto a far data dal novembre 2009, in mancanza di esplicita pattuizione scritta. Pertanto, alla luce di quanto testé esposto, nessun importo è dovuto a titolo di commissione di massimo scoperto e/o di commissioni che l'abbiano successivamente sostituita, con la conseguenza che le somme che dovessero essere state addebitate sul conto corrente oggetto del presente giudizio a tale titolo dovranno essere decurtate dal presunto credito vantato dalla Banca Ricorrente. Allo stesso modo dovranno essere considerati illegittimi gli interessi ultra-legali e le spese tutte che dovessero essere state applicati difformemente da quanto pattuito”. Premesso che la doglianza di cui all'ultimo periodo è del tutto generica ed esplorativa (sicché la relativa domanda è inammissibile – cfr. Cass. S.U. n. 8077/2012 – e, in ogni caso, inidonea a legittimare l'ingresso di una c.t.u.), si osserva, in punto di commissioni sostitutive di quella di massimo scoperto, che l'eccezione è in parte anch'essa generica e in parte infondata. La stessa appare generica laddove non individua quali sarebbe le commissioni (del resto indicate come eventuali) che sarebbero state effettivamente applicate in luogo della c.m.s. Il giudice non può andare motu propriu a ricercare quali sarebbero dette ipotetiche commissioni. Da un lato se ne violerebbe la terzietà, inoltre si correrebbe il rischio di violare il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (in tesi, il giudice potrebbe individuare un addebito al quale gli odierni opponenti neppure facevano riferimento); infine, per come strutturata, la doglianza non consente neppure alla controparte di difendersi, in violazione dell'art. 24 Cost. La doglianza è comunque infondata laddove richiede la necessità di una pattuizione scritta quando, in realtà, a seguito della valida previsione della c.m.s., l'addebito di commissioni analoghe era divenuta a questo punto possibile in via anche solo unilaterale Le cms previste nei contratti anteriori al 29.1.2009 (data di entrata in vigore dell'art.
2- bis, introdotto in sede di conversione del d.l. n. 185/2008 a opera della l. n. 2/2009) potevano essere adeguate, in base al comma 3 del medesimo articolo, entro 150 gg., ossia entro il 28.6.2009; ciò era possibile tramite dichiarazione unilaterale ai sensi dell'art. 118 d. lgs. n. 385/1993; il “giustificato motivo” di cui all'art. 118 cit., come sancito dal comma 3 cit., era dato proprio dall'obbligo di adeguamento. Anche in seguito, si è previsto che i contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso alla data del 24.1.2012, in forza del d.l. n. 1/2012 (conv. in l. n. 27/2012) possano essere adeguati ai sensi dell'art. 117-bis d. lgs. cit. (così come introdotto dalla legge di conversione del d.l. n. 201/2011), entro novanta giorni dal 24.1.2012, dunque dal 24.4.2012. In forza della delibera C.i.c.r. 30.6.2012, ex art. 5, i contratti in essere all'1.7.2012 possono essere adeguati entro l'1.10.2012, con comunicazione unilaterale ex art. 118 t.u.b.
11. In definitiva, la pretesa di parte convenuta è sostanzialmente fondata. Occorre tuttavia tenere conto del fatto che il decreto sembra avere tenuto erroneamente conto di alcuni interessi anatocistici, benché oggetto di espunzione a seguito di sollecito pagina 12 di 13 dello stesso giudice (cfr. ordinanza 22.12.2023 ex art. 640 c.p.c.: “estratti conto almeno relativi all'ultimo trimestre antecedente al passaggio a sofferenza;
scomputo interessi anatocistici addebitati sino al 30.6.2000 e dall'1.1.2014; no provvisoria esecutorietà.”), né ha potuto tenere conto dell'estinzione del debito di € 96.882,04. Ora, queste sono le voci residue da addebitare Conto corrente: € 590.665,30 quale saldo debitore del rapporto di conto corrente, del quale sono gravati tutti gli opponenti. Si tratta della sola domanda svolta nei confronti della società (cfr. anche l'istanza di correzione di errore materiale del decreto del Pt_1
31.1.2024). Nei confronti dei fideiussori, si evoca in comparsa di costituzione il debito per il conto corrente e per mutuo, da contenersi nel limite della garanzia fideiussoria prestata (pari a
€ 825.000,00), oltre ai saldi dei rapporti di mutuo stipulati dal notaio questi Per_1 ultimi però risultano essere stati saldati (cfr. docc. 25 e 26 fasc. ; residua quindi Pt_1 un debito di € 825.000,00 (il minore debito a titolo di conto corrente derivante dallo scomputo degli interessi anatocistici, sommato al debito derivante dal contratto di mutuo a rogito dott. è comunque superiore alla somma supra indicata). Per_2
Tasso d'interesse e dies a quo, in mancanza di specificazione, sono fissati ex art. 1284 c. I c.c. e a far tempo dalla data della domanda (notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 15.3.2024). Le spese sono pari a € 30.000,00, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione respinta REVOCA Il decreto ingiuntivo n. 1476/2024 emesso da questo tribunale CONDANNA
• l pagamento di € 590.665,30 Parte_1
• e in solido tra di loro, al Parte_3 Parte_2 Parte_5 pagamento di € 825.000,00, di cui € 590.664,53 in solido con Parte_1
oltre interessi di mora al tasso contrattualmente convenuto a far tempo dal
[...]
15.3.2024
• Tutte le parti, in solido tra di loro, al pagamento di € 30.000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. in favore di . Controparte_8
Milano, 26 2 2025 il giudice, dott. Claudio Tranquillo
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