TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/07/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3211/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI - Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO - Giudice relatore
▪ dott.ssa Marta Diamante - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3211/2024 R.G. promossa con ricorso 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 13.12.2024
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentata, difesa e Parte_1 C.F._1 domiciliata dall'avv.to Letizia BRAVIN del Foro di Udine, come da mandato allegato al ricorso introduttivo;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc ), rappresentato, difeso e CP_1 C.F._2 domiciliato dall'avv. Ramona ZILLI del Foro di Udine, come da mandato unito al ricorso introduttivo.
-resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
Causa rimessa in decisione al Collegio alle seguenti:
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1. dichiarare la separazione dei coniugi e di CP_1 Parte_1 cui al matrimonio tenutosi con rito civile nel Comune di Talmassons il
11.9.1999 e pertanto autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. assegnazione della casa familiare alla IG.ra fino al Parte_1 raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia con Per_1 conseguente voltura delle utenze della casa cointestata a carico dell'occupante e di ogni imposta e/o tassa per l'utilizzo della casa stessa;
3. impegno del IG. a lasciare l'abitazione coniugale e a CP_1 variare la residenza anagrafica entro il 30.5.2025;
4. a decorrere dal mese di dicembre 2024 il IG. verserà un CP_1 contributo al mantenimento ordinario mensile in favore della figlia , Per_1 con corresponsione diretta alla medesima entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario (estremi iban [...]) sul conto della stessa della somma mensile di € 300,00 e con rivalutazione Istat annuale, prima rivalutazione dicembre 2025, inoltre stabilire che le spese straordinarie tutte necessarie per la figlia siano sopportate dai Per_1 genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre (spese mediche, scolastiche, extrascolastiche e sportive) come da
Protocollo d'Intesa tra i Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Udine, sempre con richiesta preventiva da parte della figlia che provvederà a rammontare anche le pezze giustificative delle spese;
5. detrazioni fiscali al 50% tra genitori per la figlia a carico;
6. a decorrere dal mese di aprile 2025 il Sig. verserà alla CP_1 moglie un assegno di mantenimento di € 400,00 entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario (estremi Iban [...]) sul conto della stessa con rivalutazione Istat annuale, prima rivalutazione aprile 2026,
7. impegno dei coniugi a corrispondere mezza quota ciascuno della rata di mutuo in essere (€ 880,00 al mese), acceso per l'acquisto della casa coniugale cointestata, e ciò sino a sua estinzione (04/12/2029), con versamento da parte della IG.ra e del IGnor Parte_1 [...]
entro il giorno 1 di ogni mese dell'importo di € 440,00 ciascuno CP_1
pagina 2 di 7 sul conto cointestato ai coniugi, in quanto conto di riferimento per il pagamento della suddetta rata di mutuo;
8. dare atto che le parti dichiarano di aver perfettamente compreso il contenuto del presente accordo e di averne accettato integralmente il contenuto e i suoi effetti e si danno atto quindi di null'altro aver reciprocamente da pretendere ad alcun titolo o ragione, neppure restitutorio e/o risarcitorio e/o indennitario, fatta eccezione per quanto concordato con il presente atto, rinunciando ad ogni qualsivoglia pretesa di sorta, con la precisazione che, rinunciando il IG. a richiedere la restituzione CP_1 della metà dell'importo dei 17000,00 euro, percepiti dall'assicurazione per rimborso danni atmosferici 2023 e girati dalla IG.ra sul suo conto Pt_1 personale, quest'ultima si assume ogni responsabilità e impegno di pagamento verso i fornitori dei servizi o restituzione nei confronti dell'assicurazione, manlevando il marito da ogni e qualsivoglia pagamento e/o richiesta, dei quali si farà integralmente carico la IG.ra ; Pt_1
9. dare atto che i coniugi reciprocamente non muovono alcuna pretesa economica sui rispettivi conti correnti personali;
depositi e titoli eventualmente esistenti nei conti intestati a ciascuna delle parti rimangono di proprietà esclusiva dell'intestatario dei conti, mentre per quanto attiene al conto cointestato, rimarrà attivo solo fino all'estinzione del mutuo per facilitarne il pagamento e che quindi manterrà un saldo attivo per la sola copertura della rata mensile, con impegno al versamento come sopra stabilito da parte di entrambi i cointestatari;
10. spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso, la IG.ra ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per sentir pronunciare la separazione personale dal marito
[...]
, con il quale in data 11.9.1999, a TALMASSONS (UD), aveva CP_1 contratto matrimonio civile, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune alla Parte 1, Serie n.4, anno 1999, Volume Unico, deducendo, ella, al riguardo, che il rapporto coniugale -dal quale erano nate in data
18.8.2000 le figlie gemelle e si era da tempo deteriorato con Per_2 Per_1 conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
pagina 3 di 7 Chiedeva, quindi, assieme alla pronuncia sullo status, che le fosse assegnata la casa familiare, in cui viveva con le figlie, e che fosse posto a carico del marito l'obbligo del pagamento di un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 mensili per sé e pari ad € 300,00 mensili per , non Per_1 ancora economicamente autosufficiente, oltre alll'80% delle spese straordinarie per quest'ultima, individuate come da nota dell'Osservatorio
Nazionale sul diritto di famiglia - sezione di Udine - del 28/08/2015.
Costituitosi in giudizio, , senza opporsi alla domanda di CP_1 separazione, ha chiesto, invece, l'assegnazione a sé ed alle figlie della casa familiare, con previsione del mantenimento diretto di e la diversa Per_1 attribuzione delle spese straordinarie per quest'ultima nella misura del 60%
a carico del padre e 40% a carico della madre, ovvero, in subordine, ove la casa familiare fosse stata assegnata alla moglie, la fissazione di un contributo al mantenimento mensile in favore della medesima pari Per_1 ad € 300,00, da corrispondersi a quest'ultima, e con esclusione, ad ogni modo, di assegni di mantenimento per la moglie.
Alla successiva udienza del 25.5.2025, davanti al Giudice delegato, le parti hanno riferito di aver infine definitivamente raggiunto un globale accordo in ordine alle questioni controversie, concludendo per la pronuncia della sentenza di separazione, alle condizioni concordate dalle parti medesime. Su queste basi, la causa è stata rimessa in decisione.
Fermo quanto precede, va quindi effettivamente dichiarata, qui, la separazione tra ed , essendosi constatato Parte_1 CP_1
l'irreversibile venir meno della comunione spirituale e materiale dei succitati coniugi (v., al riguardo, Cass civ. - Sez. 1, Sentenza n. 1164 del
21/01/2014, secondo cui, appunto, “in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma
pagina 4 di 7 attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.”).
La separazione sarà conseguentemente regolata dalle condizioni concordate dalle parti e riprodotte nel sottostante dispositivo, in quanto ritenute dal Collegio comunque lecite e riconducibili alla libera disponibilità degli interessi dei coniugi e delle figlie, ormai peraltro maggiorenni.
Le spese di lite trovano integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo, sulla causa indicata in epigrafe, così provvede
▪ DICHIARA la separazione personale di e , CP_1 Parte_1 uniti in matrimonio l'11.9.1999 con rito civile tenutosi nel Comune di
TALMASSONS (UD), autorizzando i coniugi a vivere separati;
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TALMASSONS (UD) di procedere alla annotazione della presente sentenza (matrimonio trascritto nel Registro dei Matrimoni del predetto Comune, anno 1999, Volume
Unico, Parte I, Serie n. 4);
▪ DÀ ATTO che la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. la casa familiare è assegnata alla IG.ra fino al Parte_1 raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia con Per_1 conseguente voltura delle utenze della casa cointestata a carico dell'occupante e di ogni imposta e/o tassa per l'utilizzo della casa stessa;
2. il IG. si impegna a lasciare l'abitazione coniugale e a CP_1 variare la residenza anagrafica entro il 30.5.2025;
3. a decorrere dal mese di dicembre 2024, il IG. verserà CP_1 un contributo al mantenimento ordinario mensile in favore della figlia
, con corresponsione diretta alla medesima entro il 5 di ogni mese Per_1
a mezzo bonifico bancario (estremi iban [...]
67342) sul conto della stessa, della somma mensile di € 300,00 e con rivalutazione Istat annuale, prima rivalutazione dicembre 2025;
4. le spese straordinarie tutte necessarie per la figlia saranno Per_1 sopportate dai genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40%
a carico della madre (spese mediche, scolastiche, extrascolastiche e pagina 5 di 7 sportive) come da Protocollo d'Intesa tra i Magistrati ed Avvocati del
Tribunale di Udine, sempre con richiesta preventiva da parte della figlia che provvederà a rammontare anche le pezze giustificative delle spese;
5. le detrazioni fiscali saranno ripartite al 50% tra genitori per la figlia a carico;
6. a decorrere dal mese di aprile 2025 il Sig. verserà alla CP_1 moglie un assegno di mantenimento di € 400,00 entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario (estremi Iban [...]) sul conto della stessa con rivalutazione Istat annuale, prima rivalutazione aprile 2026,
7. i coniugi si impegnano a corrispondere mezza quota ciascuno della rata di mutuo in essere (€ 880,00 al mese), acceso per l'acquisto della casa coniugale cointestata, e ciò sino a sua estinzione (04/12/2029), con versamento da parte della IG.ra e del IGnor Parte_1 [...]
entro il giorno 1 di ogni mese dell'importo di € 440,00 ciascuno CP_1 sul conto cointestato ai coniugi, in quanto conto di riferimento per il pagamento della suddetta rata di mutuo;
8. le parti dichiarano di aver perfettamente compreso il contenuto del presente accordo e di averne accettato integralmente il contenuto e i suoi effetti e si danno atto quindi di null'altro aver reciprocamente da pretendere ad alcun titolo o ragione, neppure restitutorio e/o risarcitorio e/o indennitario, fatta eccezione per quanto concordato con il presente atto, rinunciando ad ogni qualsivoglia pretesa di sorta, con la precisazione che, rinunciando il IG. a richiedere la restituzione CP_1 della metà dell'importo dei 17.000,00 euro, percepiti dall'assicurazione per rimborso danni atmosferici 2023 e girati dalla IG.ra sul suo Pt_1 conto personale, quest'ultima si assume ogni responsabilità e impegno di pagamento verso i fornitori dei servizi o restituzione nei confronti dell'assicurazione, manlevando il marito da ogni e qualsivoglia pagamento e/o richiesta, dei quali si farà integralmente carico la IG.ra
; Pt_1
9. i coniugi reciprocamente non muovono alcuna pretesa economica sui rispettivi conti correnti personali;
depositi e titoli eventualmente esistenti nei conti intestati a ciascuna delle parti rimangono di proprietà esclusiva pagina 6 di 7 dell'intestatario dei conti, mentre per quanto attiene al conto cointestato, rimarrà attivo solo fino all'estinzione del mutuo per facilitarne il pagamento e che quindi manterrà un saldo attivo per la sola copertura della rata mensile, con impegno al versamento come sopra stabilito da parte di entrambi i cointestatari;
▪ COMPENSA interamente le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConIGlio del 27.6.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI
Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
pagina 7 di 7