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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/04/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 136/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Terzo e Parte_1
Stefania Capozzi
-appellante-
c/
in persona del titolare della omonima ditta individuale Parte_2 Pt_3
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Leonardo Deramo e Giovanni Spinelli
[...]
-appellato ed appellante incidentale-
e
rappresentato e difeso dall'avv. Edgardo Francesco Leo Controparte_1
-appellato-
CONCLUSIONI come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate come da verbali in atti
Motivazione
in qualità di titolare della ditta conveniva in giudizio, Parte_3 Parte_2 innanzi al Tribunale di Bari, il e l' al Parte_1 Controparte_1 fine di ottenerne l'accertamento della responsabilità dei medesimi per i danni subiti ai propri fondi agricoli, in agro di Sammichele di Bari, ed alle relative colture/attività vivaistica, derivanti dal ripetuto sversamento delle acque reflue da adiacente impianto di Cont smaltimento di titolarità del e gestito da che avevano cagionato Pt_1 considerevoli pregiudizi agli impianti di irrigazione, sia alle tubature destinate all'uso in ambiente chiuso (serre, laboratorio, toilette operai).
Si deduceva che era stato espletato apposito Atp, con accertamento delle cause di tali infiltrazioni, riferite alla “inadeguatezza dei campi di spandimento, intesi come recapito
Pagina 1 finale per lo smaltimento delle acque reflue urbane”, e quantificazione dei relativi danni, e costi da sostenere per la bonifica dei terreni. Cont
L' costituendosi, e contestando la domanda avversa, eccepiva non esser gli eventi dannosi riferibili alla propria responsabilità gestoria, deducendo essere la proprietà degli impianti (depuratore e campi di spandimento) del Comune di . Parte_1
Il si costituiva, contestando la domanda ed argomentazioni Parte_1 avverse, eccependo il proprio difetto di legittimazione, e deducendo in particolare di non avere la responsabilità della gestione del depuratore.
Il Tribunale emetteva, all'esito della istruzione -documentale- della causa, la sentenza n.
5220/2023 pubblicata il 19/12/2023, con la quale riteneva la responsabilità del solo condannano il medesimo al pagamento dei danni come in sentenza quantificati, Pt_1 ed al pagamento delle spese di lite;
si disponeva la compensazione delle spese tra Pt_1 Cont ed
Il Giudice di prime cure, rigettando l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal giungeva a tali conclusioni, considerando le risultanze della istruttoria e delle ctu Pt_1 espletata in Atp, e la desumibilità della origine degli incontestati sversamenti, provenienti dal depuratore di titolarità del Pt_1
Si riteneva la responsabilità del ex art. 2051 c.c., per essere individuabile in Pt_1 capo al medesimo il potere di vigilanza e controllo, essendo ravvisabile in capo al Pt_1
l'effettivo potere materiale o giuridico su di essa, essendo stata acclarata, per quanto emerso dagli accertamenti peritali, la titolarità del dell'impianto generatore dei Pt_1 danni. Con
Veniva quindi considerato, con riferimento alla posizione dell' che il medesimo, pur avendo gestito dal 2002 l'impianto de quo, e dal 2011 a mezzo di società -Pura S.p.a., partecipata al 100%-, aveva in molteplici occasioni segnalato alle autorità pubbliche (ed al
) la inadeguatezza strutturale delle opere gestite e la necessità Parte_1 del completamento delle opere necessarie alla canalizzazione delle acque depurate, con la realizzazione del collettore da parte del e delle Autorità interessate per la Pt_1 ricezione a mare delle stesse acque.
Veniva, in conseguenza, esclusa la imputabilità dell'occorso all'AQ, ritenendo dover essere l'accaduto addebitabile alle deficienze strutturali dell'impianto ed al mancato completamento delle opere necessarie alla canalizzazione delle acque depurate, alle quali avrebbe dovuto porre rimedio l'Ente proprietario, . Parte_1
Proponeva appello il chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, ed il Pt_1 rigetto della domanda attorea, ed in subordine di accertare la esclusiva responsabilità Cont dell' e comunque di ridimensionare la quantificazione dei danni, in caso di conferma della condanna nei confronti del Pt_1
Insistendo nella richiesta di rinnovazione della ctu, adduceva, quali motivi:
1) Vizio di omessa pronuncia della sentenza;
vizio di omessa e/o contraddittoria motivazione, in ordine al difetto di legittimazione passiva ovvero all'assenza di qualsivoglia responsabilità del . Responsabilità esclusiva di Parte_1
AQ s.p.a.
Pagina 2 Non avendo la sentenza tenuto conto dei diversi arresti giurisprudenziali in materia, che Cont avevano ritenuto la responsabilità esclusiva dell' ed esente da responsabilità il
Pt_1 Cont
Si deduceva poi che le mere comunicazioni inter-istituzionali di tese a dimostrare una asserita inadeguatezza strutturale dell'impianto, non potevano ritenersi idonee e sufficienti al fine di escludere la responsabilità della suddetta.
Si asseriva non esser al riguardo rilevante la mera titolarità dell'impianto di depurazione, Cont dovendo essere gli obblighi gestori individuati in capo all' quale affidatario del Servizio
Idrico Integrato, ed in conseguenza gravando sul medesimo la relativa responsabilità; tanto anche per quanto previsto dalla convenzione ATO, essendo specificamente indicato che l'AQ aveva l'obbligo di tenere indenni da responsabilità gli Enti proprietari.
Veniva quindi dedotto che l'AQ avrebbe dovuto dar corso ai lavori di manutenzione e di realizzazione di nuove opere e impianti.
Si evidenziava che l'impianto di specie era stato, nel 2007, consegnato dal
[...] Cont
all' e che in conseguenza gli obblighi di custodia erano stati trasferiti in Parte_1 capo al medesimo, dovendone conseguire le responsabilità ex art. 2051 c.c.
A sostegno di quanto innanzi, si richiamavano le risultanze documentali in atti, che davano riscontro sulla opportunità/necessità di rapidi interventi di manutenzione a carico di AQ
s.p.a. (nota PEC del 15 ottobre 2018 dell'Autorità Idrica Pugliese, su ampliamento trincee); ed ancora ulteriori documenti che individuavano la competenza per i lavori volti a risolvere il problema per cui è causa, in capo all'AQ (verbali dei tavoli tecnici svoltisi in Regione nelle date del 13/3/2019 e 4/4/2019).
Si rilevava quindi che era lo stesso AQ ad aver proposto il progetto di ampliamento dei campi di spandimento, al quale non era stata data esecuzione, per inattività non riconducibile ad una condotta omissiva del Parte_1
2) Necessità di rinnovazione della c.t.u.
Sia con riferimento alle valutazioni concernenti l'an della presunta responsabilità del sia sul quantum risarcitorio, richiamando le argomentazioni rassegnate al riguardo Pt_1 nel giudizio di primo grado. Cont
Si costituiva l'appellato che, contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto e concludendo per il rigetto dell'appello, deduceva esser unico ed esclusivo responsabile il e tanto in considerazione della: 1) inadeguatezza strutturale degli impianti, in Pt_1 quanto sottodimensionati e carenti strutturalmente: 2) della immissione di acque meteoriche nella fogna nera, non impedita dal , 3) del mancato avvio degli impianti Pt_1 di depurazione industriale, 4) dell'atteggiamento ostativo, tenuto dal - per il Pt_1 tramite della Autorità Idrica Pugliese e per l'opposizione dei Comuni interessati-, che aveva Cont impedito all' di completare le opere già programmate e necessarie al recapito nella
Lama San Giorgio delle acque reflue trattate dall'impianto di depurazione.
Si deduceva inoltre che l'AQ aveva prontamente effettuato comunicazione sulla impossibilità di gestire l'impianto.
Ed ancora che il nel verbale di consegna del 31/7/2007 del depuratore oggetto di Pt_1 causa, aveva assunto specifica garanzia e manleva nei confronti dell' , in Controparte_1
Pagina 3 considerazione delle inadeguatezze strutturali degli impianti, dando atto delle illecite immissioni di acque meteoriche e residui caseari, e della inidoneità dell'impianto de quo.
Veniva inoltre rilevato che l'art. 1 del regolamento del S.I.I. (servizio idrico integrato) dispone che “Restano a carico dei Comuni serviti la realizzazione delle opere di ampliamento
e/o il rifacimento di quelle esistenti per adeguarle alla normativa di riferimento ove non previste nei Piani di intervento della Società.”, evidenziando non esser intervenuto alcun adeguamento ed opera da parte del volta a sopperire alle carenze strutturali Pt_1 constatate.
Veniva anche contestata la violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere il depositato Pt_1 nuovi documenti nel giudizio di appello.
L'originario attore, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello, Parte_2 contestandone le motivazioni, e proponeva appello incidentale chiedendo: Cont
- “in linea gradata, in ipotesi di accoglimento dell'appello principale, condannare l' in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno subito dall'azienda anche in Parte_2 accoglimento dello spiegato appello incidentale e della relativa riproposizione della domanda, nella quantificazione già operata dal Tribunale, con interessi e rivalutazione come per legge, con l'incremento di cui al punto n. 4 che segue;
- ancora in accoglimento dell'appello incidentale, così come proposto, incrementare il risarcimento del danno dovuto all'azienda deducente di € 33.809,12, ovvero della somma maggiore e minore ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione come per legge, Cont ponendo il relativo importo a carico del ovvero dell' ovvero Parte_1 ancora in solido tra i predetti enti”
Si rilevava che l'appello principale, verteva solo sull'addebito di responsabilità riconosciuto a carico del non avendo tale ultimo contestato né l'origine dei danni, né le Pt_1 conseguenze dannose.
Ed ancora che la responsabilità era nella specie stata correttamente attribuita al Pt_1 per non aver realizzato opere di tipo strutturale di spettanza esclusiva del medesimo;
si deduceva che tali opere non coinvolgevano questioni attinenti alla manutenzione ordinaria o straordinaria del depuratore;
si rilevava inoltre che la previsione della convenzione del 2002, riguardava la mera manutenzione.
Veniva inoltre dedotto che rilevanza assumeva, ai fini delle valutazioni del caso, il verbale di consegna dell'impianto depurativo a servizio dell'abitato di del 31/7/2007, Parte_1 concernente le operazioni di verifica tecnico funzionale dell'impianto, intervenute tra Cont ed e durante le quali erano emerse le problematiche inerenti l'impianto, “tra Pt_1 cui l'assenza dell'autorizzazione allo scarico e l'arrivo di scarichi anomali, prevalentemente da industrie casearie, che potrebbero compromettere il processo depurativo”, tanto avendo comportato l'impegno dal “ad intervenire individuando i soggetti responsabili ed Pt_1 adoperandosi per impedire il perpetrarsi dei suddetti scarichi anomali in pubblica fognatura”, ed a porre in essere iniziative “per adeguare il recapito finale alla pianificazione regionale e per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e allo scarico del depuratore comunale.”, essendo stato precisato anche che “L'AQ non è in alcun modo responsabile di eventuali decadimenti delle caratteristiche organiche, fisiche e chimiche dell'effluente, ai
Pagina 4 sensi delle vigenti leggi di tutela ambientale, dovuti all'arrivo presso l'impianto depurativo dei predetti scarichi anomali”
Si deduceva quindi che, il non aveva assunto alcuna iniziativa per ovviare a tali Pt_1 problematiche, essendo le condizioni dell'impianto rimaste invariate, ed essendo dal Ctu Co dell' stato riscontrato il consistente sottodimensionamento (del 318% rispetto ai carichi),
a causa “dell'incremento considerevole delle portate che si verifica in occasione di piogge abbondanti a causa dell'immissione abusiva di acque meteoriche ed industriali/artigianali, autorizzate alla stregua di reflui civili, nella rete di fognatura nera”, evidenziando che tali conclusioni erano anche state raggiunte nell'ambito di apposito procedimento penale svoltosi
-che aveva anche portato al sequestro del sito-.
Ed ancora si rilevava che la convenzione per la gestione del S.I.I. (art. 3 comma III°), escludeva dalla gestione AQ, sia gli impianti di fogna bianca, sia il servizio di fognatura e/o depurazione per usi diversi da quelli civili o per usi in cui quelli civili non sono a carattere prevalente.
Si sosteneva quindi dover ricadere in capo al la responsabilità relativa alla Pt_1 programmazione e per l'esecuzione di reti di smaltimento delle acque meteoriche, dei reflui industriali e di quelli caseari, con l'obbligo, quindi, di realizzare e mettere in esercizio distinti impianti per distinti reflui.
Quanto all'appello incidentale, insistendo nelle argomentazioni già rese in prime cure, si Cont chiedeva anche di accertare la responsabilità solidale del e dell' e tale ultimo in Pt_1 forza di quanto previsto nel S.I.I., e dalla Convenzione ATO -art. 5 ed art. 7-, con condanna dei medesimi al pagamento in solido del dovuto, e per non avere l'AQ posto in essere ogni misura e/o azione atte ad eliminare o, quantomeno, contenere il fenomeno dannoso de quo.
Si deduceva infine che alcuna contestazione era stata formulata in prime cure, sulla quantificazione dei danni data dal Ctu, formulando comunque richiesta di condanna anche per il pagamento di ulteriori somme di € 33.809,00, per spese resesi necessarie per porre rimedio agli effetti degli sversamenti, sostenute in periodo successivo rispetto a quello degli accertamenti peritali.
******************************
L'appello del è fondato, dovendo ritenersi esser la responsabilità per l'occorso, Pt_1 Cont riconducibile all'
Va in primis considerato che incontroversa deve ritenersi l'origine dei danni lamentati ed accertati, quali derivanti dalla tracimazione delle acque reflue dal depuratore dato in Cont gestione dal all' reflui che risultano aver invaso i fondi di titolarità Pt_1 dell'originario attore, cagionando i conseguenti riflessi dannosi.
Tanto è difatti emerso inequivocabilmente dagli accertamenti della ctu espletata in sede di
Atp, che qui deve intendersi richiamata nelle correlate constatazioni e considerazioni.
Le questioni sulle quali si controverte nella specie, sono afferenti l'addebito di responsabilità, e l'individuazione della posizione di custodia, e dei relativi obblighi di vigilanza ed in particolare di intervento e manutenzione, volti ad ovviare a quanto verificatosi nell'occorso, ed in quanto originatosi dall'impianto di depurazione in atti indicato.
Pagina 5 In prime cure la responsabilità è stata addebitata al sulla scorta della constatata Pt_1 posizione di titolare dell'impianto de quo. Cont
E' stata esclusa la imputabilità dell'occorso all' ritenendo esser l'accaduto addebitabile alle deficienze strutturali dell'impianto ed opere esistenti, ed al mancato completamento delle opere necessarie alla canalizzazione delle acque depurate, alle quali avrebbe dovuto porre rimedio l'Ente proprietario, . Parte_1
Il ha contestato tali conclusioni ed argomentazioni, rilevando essere l'AQ gestore Pt_1 dell'impianto, e dovendo i relativi obblighi, anche in termini di realizzazione di nuove opere ed impianti, gravare sul medesimo, quale gestore del Servizio Idrico Integrato, e consegnatario dell'impianto de quo, rilevando peraltro che l'AQ aveva presentato apposito progetto di ampliamento dei campi di spandimento, non avendovi dato seguito ed esecuzione.
Va quindi affrontata la questione dell'addebito e riparto di responsabilità per quanto occorso.
L'AQ deduce al riguardo esservi un travisamento nella versione data dall'appellante posto che il medesimo ha fondato le proprie asserzioni su una prospettazione degli Pt_1 Cont effetti della convenzione inter partes, per la quale l' avrebbe assunto la posizione di custode per ogni aspetto del rapporto. Cont
Si sostiene doversi invece circoscrivere la responsabilità dell' per quanto previsto negli obblighi assunti in convenzione, e riferiti solo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, non dovendo quindi la società essere onerata dell'esecuzione di opere strutturali, e di ulteriori obbligazioni a carico, ed assunte dal Pt_1
In sostanza si asserisce che il contratto di gestione de quo, non aveva fatto venir meno gli obblighi di custodia in capo al , proprietario dell'impianto di Parte_1 depurazione.
In particolare si ricollega l'addebito di responsabilità del alla incapacità ed Pt_1 inadeguatezza strutturale degli impianti, già riscontrabile all'epoca dell'assegnazione assegnati in gestione, e come risultante dal verbale di consegna;
alla illegittima/illecita immissione delle acque meteoriche in fogna nera, convogliate all'impianto di depurazione;
al mancato avvio degli impianti di depurazione industriale, di competenza del ed Pt_1 Cont ancora sostenendo avere il impedito all' e per il tramite della Autorità Idrica Pt_1
Pugliese (con l'opposizione del , di completare le opere del Controparte_4 collettore di collegamento, già programmate e necessarie al recapito nella Lama San Giorgio delle acque reflue trattate dall'impianto di depurazione;
sostenendo essere tali problematiche e questioni, non imputabili al gestore ed al difetto di attività ed iniziative del medesimo.
Sostiene quindi l'AQ di esser obbligato ad interventi manutentivi, ma non a dar corso ad opere volte a porre rimedio a deficit strutturali, o al completamento di impianti non idoneamente realizzati, come quello di specie, che risultava ab initio -ed alla data dell'affidamento in gestione- esser strutturalmente insufficiente, e finanche utilizzato per finalità estranee alla gestione dei reflui -con convogliamento di acque bianche, residui caseari e immissioni reflui industriali-.
Pagina 6 Evidenzia anche che il Comune era peraltro bene e pienamente consapevole di tali problematiche, oltre ad essere costantemente aggiornato sulla situazione dell'impianto.
Dovendo quindi, viste le questioni al riguardo poste e deduzioni articolate, procedere a verificare la posizione ed obblighi di custodia gravanti su ciascuna delle parti -Comune ed
AQ-, di intervento e gestione delle problematiche che hanno dato origine ai danni di specie, Co va considerato che, secondo quanto rilevato dal Ctu dell' , e non oggetto di specifiche contestazioni, i fenomeni che hanno comportato i danni alla ditta attorea, sono dovuti alla
“tracimazione di notevoli quantità di acque reflue non correttamente depurate dalle vasche di contenimento dell'impianto di depurazione di ” che ha “determinato un Parte_1 inquinamento della falda freatica (fonte idrica dell'irrigazione) nei terreni circostanti ad esso”, con invasione dei fondi . Parte_2
Quanto alle cause della tracimazione, il Ctu ha considerato che “nel presidio depurativo di
confluiscono regolarmente acque meteoriche che riducono l'efficienza Parte_1 depurative in relazione alle maggiori portate affluenti'.
E' stato anche affermato che nell'impianto de quo loquimur, confluiscono abusivamente anche reflui industriali ed artigianali, che comportano un aggravio per l'attività di smaltimento dell'impianto di depurazione, risultando quindi tale struttura esser inadeguata e sottodimensionata rispetto alle capacità di smaltimento del carico ricevuto, e per essere sovraccaricata dalle acque e reflui innanzi indicati, con stima del sottodimensionamento nella percentuale del 318%.
Assume, ai fini delle valutazioni del caso, rilevanza la verifica degli specifici obblighi assunti Cont dall' ed in sede di affidamento dell'impianto, e di quelli sullo stesso gravanti ex lege, e sulla scorta delle convenzioni per la gestione dei servizi affidati, dovendosi quindi verificare se delle problematiche constatate dovesse farsi carico il medesimo, in quanto assuntore della gestione, oppure se le problematiche, in quanto pregresse -come rilevabile d espressa ricognizione- rispetto all'affidamento in gestione, dovessero esser risolte dall'Ente affidante
(il in quanto vizi già presenti, e quindi non imputabili all'AQ. Pt_1
Va considerato che, anche se indubitabilmente il sovraccarico del depuratore, è imputabile al convogliamento delle acque meteoriche ed a reflui originati da attività artigianale- industriale, e pur dovendosi ritenere tale sovraccarico il principale problema della indotta inefficienza dell'impianto di smaltimento, tanto non incide sulla individuata responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'AQ, visti i compiti allo stesso affidati in conseguenza dell'assegnata gestione, e per quanto in generale previsto dalla normativa e convenzioni di riferimento.
Tanto perché tali compiti includono, ed includevano, anche la realizzazione di ampliamenti o nuovi impianti che potessero far fronte alla situazione, e che sono stati oggetto di progettazione e richiesta da parte dell' pur non ancora evasa, ma tanto non potendo CP_5 incidere sulla posizione dei terzi danneggiati, e sulla imputabilità della relativa responsabilità per gli obblighi di gestione/custodia-. Cont
Essendo peraltro stata affidata all' la gestione dell'impianto di depurazione, ed essendo il medesimo tenuto ad eseguire i lavori di riparazione ordinaria e straordinaria, ed ad Cont assicurarne il perfetto funzionamento, va anche considerato che l' ben era a conoscenza dell'insufficienza/inadeguatezza dello stesso, e che tanto avrebbe dovuto comportare i
Pagina 7 relativi lavori di adeguamento/ampliamento dell'impianto al fine di evitare la tracimazioni dei reflui, nel relativo smaltimento. Cont
Tanto non è avvenuto, e sull' che risulta esser comunque gravato dall'obbligo di custodia, grava la responsabilità ex art. 2051 c.c., per i danni arrecati a terzi dall'impianto.
Deve esser anche rilevato che, anche se nel verbale di consegna dell'impianto de quo -del Cont 31/7/2007-, intervenuto tra ed vi è stata la “ricognizione ed il riconoscimento” Pt_1 della inadeguatezza della struttura e della mancata attuazione ed avvio anche di ulteriori opere (per smaltimento acque meteoriche reflui industriali caseari;
blocco realizzazione collettore di collegamento a Lama San Giorgio), tanto non vale ad escludere l'addebito di responsabilità ex art. 2051 c.c. rispetto ai terzi danneggiati, potendosi al più le relative Cont questioni, valutare nei rapporti interni tra ed e con riferimento alle rilevate Pt_1 mancanze progettuali e strutturali dell'opera consegnata in gestione all' . CP_1
Anche la dedotta posizione di garanzia e manleva, asseritamente assunta dal -per Pt_1 la qualità e quantità di immissioni illegittime- e gli impegni formalmente assunti dal Pt_1 incluso quello di intervenire per impedire il perpetrarsi dei predetti scarichi, assumono al più rilevanza nei rapporti tra i due Enti, non incidendo sulla valutazione ex art. 2051 c.c., richiesta nella specie.
Gli obblighi assunti dall'AQ -ex lege e sulla scorta della Convenzione ATO-, comportano l'affidamento della gestione, e l'obbligo di dar corso a tutte le attività per mantenere in efficienza gli impianti, e quindi non solo di interventi di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma anche sostitutivi, di adeguamento, ampliamento, innovazione, derivanti dalle relative previsioni.
Quanto dedotto dall'AQ, a sostegno della asserita inimputabilità della responsabilità, e per palese insufficienza e l'inadeguatezza tecnica e progettuale degli impianti, non può esser condiviso, in quanto fondato sull'assunto secondo il quale l'AQ, quale affidatario della gestione, non poteva procedere d'iniziativa ad alcun intervento, incluso l'ampliamento o la sostituzione dell'impianto.
Tale assunto è smentito oltre che dalle previsioni normative e della convenzione, anche dalla ulteriore documentazione in atti, dalla quale si desume che è stato il medesimo AQ, ad intraprendere apposite iniziative, al fine di poter adeguare l'impianto gestito alle esigenze emerse nel corso della gestione.
L'AQ ha presentato il progetto per l'ampliamento dei campi di spandimento (finalizzato ad ovviare al sottodimensionamento dell'impianto), peraltro anche approvato dal Comune appellante (come da delibera della Giunta Municipale n. 140/2014).
Se pur deve constatarsi che l'AQ deve comunque sottoporre all'Ente proprietario, ed agli ulteriori Enti competenti a decidere, la documentazione concernente le opere per porre rimedio al sottodimensionamento, non potendo agire autonomamente, tanto comporta vieppiù la conferma di quanto sopra rilevato, sull'obbligo individuabile in capo all'AQ, di procedere ai relativi lavori, innovazioni, adattamenti, che quindi non sono attribuibili ad altri
Enti (che comunque devono occuparsi delle singole fasi del relativo iter amministrativo).
Quel che comunque rileva per la decisone è che la responsabilità per l'occorso va ravvisata Con in capo all' e tanto in considerazione e conseguenza del portato ed effetti delle richiamate disposizioni legislative, della convenzione inter partes, e di quanto chiarito da
Pagina 8 ultimo dalla S.C., dovendo quindi ed in definitiva ritenersi che l'AQ debba rispondere per quanto previsto ex art. 2051 c.c., in quanto custode dell' impianto, dal quale ha avuto origine la tracimazione dei reflui che hanno invaso la proprietà dei Parte_2
Le considerazioni che precedono, trovano conferma nei più recenti arresti giurisprudenziali, che hanno valutato la questione del riparto di responsabilità tra gli Enti di specie.
In particolare va considerato quanto affermato in particolare dalla S.C., con la pronuncia
(sez. III) n. 8888/2020, confermata dalla più recente n. 33122/2024.
Tale ultima ha ribadito (rispetto alla precedente pronuncia n. 8888/2020) che è ravvisabile in capo all l'obbligo di risarcire i terzi per i danni causati Controparte_1 dall'attività svolta, “poiché deve provvedere, ai sensi del r.d.l. n. 1464 del 1938 e nei comuni serviti, ai lavori di costruzione, manutenzione, rinnovazione e riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria”, avendone la gestione, e “l'obbligo di manlevare gli enti proprietari delle opere da ogni responsabilità a quelle connessa e di risarcire i terzi, ex art. 2051 c.c., dei danni causati dall'attività svolta”. Cont
Tanto perché l' è tenuto ad eseguire, nei comuni serviti dall' , anche “i lavori CP_1 di riparazione straordinaria degli impianti”, e di rinnovazione dei medesimi.
L'AQ deve quindi rispondere, in caso di cattivo funzionamento, secondo il criterio di imputazione stabilito dall' art. 2051 c.c., il quale si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione, appunto di custodia, intercorrente tra l'Ente e la cosa dalla quale è derivato il danno, essendo “titolare quindi di una signoria di fatto sulla cosa, quand'anche condivisa con il proprietario, idonea a fondare la speciale responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. Pertanto, tale società ha l'obbligo di manlevare gli enti proprietari delle opere da ogni responsabilità alle stesse connessa e di risarcire i terzi ex art.
2051 c.c. dei danni causati dall'attività svolta.”
L'affidamento in gestione, così come disposto nel caso di specie, ha pertanto comportato un trasferimento totale sul potere di fatto sull'impianto de quo, che impone all'affidatario di adempiere anche all'obbligo di vigilanza.
Va peraltro rilevato che la fattispecie oggetto della controversia poi sfociata nel giudizio di
Cassazione conclusosi con la sentenza n. 8888/2020, concerneva il caso di un privato che aveva agito proprio per il risarcimento del danno provocato dalla tracimazione delle acque reflue.
La S.C. ha dato nella specie rilievo anche alla convenzione stipulata dall'Ente in questione con il interessato, con la quale era stata affidata al primo la gestione del servizio Pt_1 idrico integrato, ponendo a suo carico il dovere di adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla normativa vigente in tema di sicurezza.
Deve ancora esser posto in rilievo che la S.C. ha, nella specie, ritenuto la fondatezza dei motivi di doglianza esplicitati nelle difese del tale ultimo aveva dedotto non essere Pt_1 configurabile neppure la posizione di co-custode, e per non esser ravvisabile alcun potere di fatto sulla gestione della res in questione. Cont
Si è al riguardo evidenziato, essere tale potere stato trasferito all' già con il RdL n.
1464/1938.
Pagina 9 Ed in particolare che l'art. 3 di tale normativa, prevedeva proprio che l'allora CP_6 provvedesse alla costruzione, all'esercizio delle reti e degli impianti di smaltimento e alla loro manutenzione ed integrazione onde assicurarne il perfetto funzionamento.
E' stato inoltre precisato che la suddetta disciplina è stata anche oggetto di conferma dal
D.Lgs. 141/1999, e con l'art. 2 comma I°, oltre che dal relativo richiamo nelle convenzioni stipulate tra Comuni ed , con previsione di apposito obbligo di manleva Controparte_1 da ogni responsabilità, e per la gestione del Servizio Idrico Integrato.
La Cassazione ha difatti considerato in generale che “il rapporto di custodia che può presumersi nella titolarità dominicale della cosa, può venire meno in ragione della escludente relazione materiale da parte di un altro soggetto che, con la cosa medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato" (in termini, Cass., Sez. 3, n. 22839 del 2017, e conforme Cass., Sez. 2, n. 15096 del 17/6/2013).
A quanto innanzi si è fatto conseguire che “l'ampiezza del potere di controllo sulla res attribuito - ex lege e convenzionalmente - all' escludesse il potere co-custodiale CP_1 del ” Pt_1
E tanto sulla scorta di quanto desumibile ex lege, -RDL n. 1464/1938 già richiamato-.
Nell'ambito di tali previsioni, va anche ricompreso il rapporto concernente l'affidamento in gestione del depuratore di specie.
Ed ancora si è anche tenuto in considerazione che la suddetta normativa -applicabile anche all'AqP s.p.a., che è succeduto all' prevede espressamente che, in caso di affidamento CP_6 anche della gestione degli impianti di smaltimento dei reflui, "l'Ente provvede (alla costruzione), all'esercizio delle reti e degli impianti di smaltimento e alla loro manutenzione ed integrazione onde assicurarne il perfetto funzionamento, in base alle norme vigenti per
l' , intendendosi ad ogni effetto che tutte le disposizioni riguardanti Controparte_1
l' ” che pertanto “sono estese, in quanto applicabili, alla gestione delle Controparte_1 fognature" (cfr. art. 3 del suddetto RDL).
Deve inoltre essere rilevato -come anche da pronuncia n. 8888/2020 della S.C.- che l'art. 8, comma 1 del medesimo RDL, sancisce che "Le opere necessarie per le riparazioni straordinarie e per rinnovamenti delle reti e degli impianti di fognatura sono eseguite a cura dell'Ente autonomo mediante prelevamenti dai fondi di riserva di cui all'art. 6".
La norma de qua deve ritenersi tutt'ora in vigore, per non essere la disciplina del RDL
1464/1938, stata abrogata dalla Legge n. 319/1976, e dalla Legge n. 141/1999 che ha trasformato l' da Ente in una s.p.a., mantenendo comunque invariate le Controparte_1 competenze già attribuite ex lege.
E' la stessa S.C. che ha pertanto ritenuto, anche in altre e diverse -rispetto alla ultima menzionata- pronunce, che "L'Ente Autonomo è tenuto, in forza Controparte_7 del R.D.L. 2 agosto 1938, n. 1464, ad eseguire, nei comuni serviti dall'acquedotto stesso, i lavori di riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, onde assicurarne il perfetto funzionamento”, (Cass., n. 14143/2011).
Può pertanto essere configurato in capo all'affidatario del servizio di gestione di specie, e quindi all'AQ s.p.a., l'obbligo di adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative tecniche in materia di sicurezza.
Pagina 10 E' proprio in forza di tale iter argomentativo, richiami normativi, e conclusioni tratte dalla
S.C. al riguardo, che può affermarsi che la responsabilità derivante dalla gestione delle Cont opere affidate all' grava esclusivamente sulla detta società, essendo configurabile l'obbligo di manleva degli Enti proprietari delle opere da ogni responsabilità connessa all'espletamento del Servizio idrico integrato.
Discendendo tali obblighi dalla legge -e per quanto in precedenza chiarito-, oltre che per convenzione, deve ritenersi che all'affidamento della manutenzione, verifica controllo anche dell'esercizio del servizio, debba conseguire il corrispondente obbligo di custodia, che include anche tutti gli interventi necessari acchè gli impianti relativi non arrechino danni a terzi.
Tanto comporta l'esclusione della configurabilità degli obblighi di custodia del e Pt_1 rispetto agli impianti di specie, atteso che il rapporto materiale di verifica e controllo è da individuarsi esclusivamente, ed in forza delle disposizioni sopra richiamate, in capo all'AQ
s.p.a., che risulta pertanto averne il pieno governo, non potendosi per l'effetto ritenere neppure la responsabilità solidale del Pt_1
Occorre peraltro considerare che l'orientamento assunto dalla S.C. (sempre con la pronuncia n. 8888/2020) risulta essere finanche tranchant rispetto a qualsivoglia possibilità di configurare una ipotesi anche di corresponsabilità in capo alla PA.
Ed infatti occorre rilevare che il Supremo Collegio ha anche precisato che “a nulla rileva la eventuale consapevolezza del dello stato di abbandono in cui versava il collettore Pt_1 gestito dall' , non avendone un potere gestorio”, ritenendo che “la responsabilità CP_1 del custode danneggiante non ripone tanto su un giudizio di comportamento non conforme alle generali regole cautelari di condotta, e pertanto - per andare esente da responsabilità -
è necessario che il custode fornisca prova di un fattore interruttivo del nesso eziologico, di tipo oggettivo, tra la res in custodia ed il danno, ossia di un evento che integri gli estremi del fortuito”.
Ergo risulta esser del tutto irrilevante la circostanza che il sia stato messo, o fosse Pt_1 al corrente delle questioni, come si deduce essere avvenuto nella specie, posto che -sempre per quanto affermato dalla S.C.- “L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale.”
Va evidenziato, ai fini delle valutazioni relative al caso di specie, che dalla S.C. è stata ritenuta l'irrilevanza della “pregressa condizione del collettore o i suoi vizi strutturali, poichè
l'obbligo di adeguare l'opera competeva, comunque, all'Acquedotto tenuto ad eseguire tutti i lavori, anche di rinnovazione e di riparazione straordinaria, ai sensi del R.D.L. n. 1464 del 1938, art. 8”; sono peraltro state, dalla S.C., richiamate al riguardo ulteriori sentenze della medesima Corte (Cass., Sez. 1, sentenza n. 3248 del 16/4/1997; in senso conforme, Cass., Sez. 3, sentenza n. 19773 del 23/12/2003), nelle quali si è affermato che "Le opere necessarie per le riparazioni straordinarie e per rinnovamenti delle reti e degli impianti di fognatura sono eseguite a cura dell'Ente autonomo (...)" e che "Il concessionario di un'opera pubblica è responsabile del danno subito da un privato in dipendenza del cattivo funzionamento della suddetta opera solo ove
Pagina 11 egli sia tenuto - per legge o per contratto - ad eseguire tutti i lavori di manutenzione, anche straordinaria, dell'opera.”.
Ed ancora sono state richiamate, in quanto attinenti a fattispecie analoghe, ulteriori pronunce (Cass., Sez. 3, sentenza n. 19773 del 23/12/2003; in senso conforme, vedasi
Cass. Sez. 1, sentenza n. 14143 del 27/6/2011), secondo le quali, "Posto che l'Ente autonomo per l' pugliese è tenuto per legge (R.D.L. 2 agosto 1938, n. 1464) ad CP_1 eseguire, nei comuni serviti dall' stesso, i lavori di riparazione straordinaria degli CP_1 impianti di fognatura onde assicurarne il perfetto funzionamento, in capo al detto Ente è configurabile, in relazione al danno subito dal privato in dipendenza dello straripamento di liquami dall'impianto fognario per cattivo funzionamento dello stesso, una responsabilità secondo il criterio di imputazione stabilito dall'art. 2051
c.c., il quale si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione, appunto di custodia, intercorrente tra l'Ente e la cosa dalla quale è derivato il danno".
Quanto innanzi evidenziato, porta a ritenere che il , dopo la Parte_1 consegna dell'impianto, non poteva compiere alcun intervento manutentivo né sul depuratore né sui campi di spandimento, che erano nella totale disponibilità e possesso dell'Ente Gestore, unico soggetto nelle condizioni di fatto e giuridicamente legittimato -in forza della Convenzione ATO- ad adempiere agli obblighi di manutenzione e vigilanza dalla cui omissione può derivare l'affermazione di una responsabilità ex art. 2051 c.c.
Il rapporto di custodia che si presume in caso di titolarità dominicale della res, viene quindi meno -come nella specie è venuto-, in ragione della escludente relazione materiale da parte di un altro soggetto che, con la cosa medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato (così, Cass., Sez. 3, n. 22839 del 2017; in senso conforme, Cass., Sez. 2, n.
15096 del 17.06.2013; Sez. 3, sentenza n. 24530 del 20.11.2009).
L'ampiezza del potere di controllo sulla res attribuito -sia per legge, sia per convenzione- all'AQ esclude, come già sopra rilevato, qualsivoglia potere co-custodiale del Pt_1
Va al riguardo rilevato che, per quanto previsto dalla Convenzione ATO per la gestione del servizio idrico integrato -del 30/9/2002-, l'Ente locale mantiene sì formalmente la proprietà degli impianti, ma -per quanto previsto all'art. 5 commi 3 e 4, “[…] 3. Grava sul gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo,……... Il Gestore terrà sollevati e indenni il Commissario, l'Autorità d'ambito e gli Enti proprietari delle opere da ogni responsabilità connessa all'espletamento del S.I.I. …”.
E' peraltro espressamente previsto che i lavori di manutenzione e la realizzazione di nuove opere e impianti siano posti a carico di AQ S.p.A.
Deve quindi ritenersi che, dal momento della consegna dell'impianto di depurazione de quo Cont
-con verbale del 31/7/2007-, l' è stato costituito gestore, dovendo ritenersi responsabile per tutto quanto connesso alla gestione, e dovendo esser considerato, in quanto nella totale disponibilità e possesso dell'impianto de quo, unico soggetto giuridicamente e di fatto legittimato -in forza della richiamata Convenzione- ad adempiere agli obblighi di manutenzione e vigilanza dalla cui omissione può derivare l'affermazione di una responsabilità ex art. 2051 c.c.
Pagina 12 L' AQ S.p.A. deve pertanto ritenersi l'unica legittimata passiva in relazione alle richieste di risarcimento danni derivanti dall'impianto di depurazione e dei connessi campi di spandimento.
Va peraltro evidenziato che la circostanza che l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/straordinaria dei campi di spandimento, volta ad eliminare la fuoriuscita di reflui dai campi di spandimento, gravi sull' , trova conferma nella nota AQ prot. CP_8
85515 del 27/8/2018.
Tale nota ha difatti ad oggetto il riepilogo degli interventi di manutenzione e/o adeguamento proposti da AQ S.p.A., in attesa di approvazione presso le competenti autorità regionali e/o statali.
Nella medesima nota si precisa che il , è gravato dei soli compiti Parte_1 di polizia idraulica.
Ulteriore conferma si riscontra nella nota/PEC del 15 ottobre 2018 dell'Autorità Idrica
Pugliese, nella quale veniva rilevata la necessità di procedere in tempi rapidi all'esecuzione di un intervento di ampliamento delle trincee, e che tale intervento dovesse esser di competenza di AQ.
Le medesime conclusioni si traggono dai verbali dei tavoli tecnici svoltisi in Regione nelle date del 13/3/2019 e 4/4/2019 per risolvere le problematiche del depuratore, nei quali, Cont rilevata la qualità di gestore e custode dell'impianto di depurazione in capo all' si ritenevano gravare sullo stesso gli obblighi di eseguire tutti i lavori e le opere necessarie a fermare i fenomeni di tracimazione.
Gli obblighi dell'AQ assunti con l'affidamento in gestione, ed in quanto riferiti all'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ed alle nuove opere, inducono a ritenere non Cont rilevante quanto sostenuto dall' sulla obsolescenza e carenze strutturali rilevabili ab initio -ed all'atto dell'affidamento- per l'impianto de quo, avendo la suddetta società assunto la posizione non solo di mero gestore tenuto alla manutenzione, ma anche obblighi di dar corso ad interventi volti ad adeguare e rendere più efficiente l'impianto di specie, ed al fine di consentirne il miglior funzionamento;
ed avendo peraltro preso cognizione delle problematicità dell'impianto, sin dalla data di consegna -come da verbale del 31/7/2007-, dovendo esser ben consapevole degli obblighi correlatamente assunti alla stregua delle varie disposizioni normative, e come da convenzione innanzi richiamata.
Va anche rilevato che gli adeguamenti funzionali occorrenti, erano già stati oggetto di rilievi e valutazioni da vari Enti interessati, e che, non essendo state trovate soluzioni alternative Cont rispetto all'utilizzo dell'impianto dato in gestione ad tale ultimo ha dovuto proseguire nella attività di gestione dell'impianto, avendo anche predisposto -come già sopra rilevato- un progetto di ampliamento e rifunzionalizzazione mirato a contenere al massimo, e per quanto possibile, la portata delle acque scaricate.
Tale iniziativa è riconducibile all'AQ, e tanto conferma vieppiù quanto sopra ritenuto sulla attribuzione all'AQ di tutti gli obblighi derivanti dalla custodia de qua -ed in quanto dotato di un reale potere di intervento e controllo-, con esclusione della responsabilità ex art. 2051
c.c. in capo al per il . Parte_1 Cont
Doveva quindi essere l' ad eseguire tutti i lavori e le opere necessarie a fermare i fenomeni di tracimazione origine dei lamentati danni oggetto di controversia.
Pagina 13 Le omissioni e ritardi riconducibili alle varie PA competenti a rilasciare le autorizzazioni/permessi/nulla osta vari, pur non essendo riconducibili a responsabilità Cont Cont dell' -e dovendo esser verificate e regolate nei rapporti interni tra e le
Amministrazioni che hanno tardato o eventualmente ostacolato la realizzazione delle opere de quibus- non possono comportare l'esclusione della posizione di garanzia nei confronti dei terzi, assunta con la custodia e gestione dell'impianto.
Peraltro va considerato che -come già sopra rilevato- il progetto di ampliamento presentato Cont da era stato anche approvato dal Comune di (Del. G.M. n. 140/2014) Parte_1 non risultando ancora corredato dalle ulteriori approvazioni.
Se quindi la tracimazione deve essere ritenuta la causa degli allagamenti dei fondi della la responsabilità conseguente va individuata, per tutto quanto in precedenza Parte_2 Cont argomentato, in capo al custode, gestore dell'impianto,
La sentenza impugnata, dovrà quindi essere riformata, e, dovendo essere esclusa la responsabilità del va, in accoglimento dell'appello incidentale subordinato proposto Pt_1 dalla disposta la condanna al pagamento dei danni così come quantificati in Parte_2 primo grado -per € 73.452,12, oltre accessori-, a carico dell'AQ.
La correlata quantificazione data dal Ctu, non è stata specificatamente ed idoneamente contestata dalle parti in prime cure.
Solo il risulta avere, con l'appello, richiesto la rinnovazione della ctu, anche per la Pt_1 verifica del quantum, e tuttavia non supportando tale richiesta con specifiche motivazioni che possano consentire di valutare la relativa fondatezza.
L'Ente de quo, si è difatti limitato ad un mero ed insufficiente richiamo alle argomentazioni articolate nel giudizio di prime cure, non esplicitando alcunchè sui motivi di censura all' operato del Ctu, e sulla quantificazione data per i danni di specie.
Va inoltre considerata l'infondatezza dell'appello incidentale proposto dalla Parte_2 volto ad ottenere la condanna al pagamento di ulteriori somme per danni, e per gli indicati costi di ripristino delle zone invase dai reflui.
Si rileva in merito che gli unici danni constatati e quantificati dal Ctu, sono quelli oggetto di liquidazione con la sentenza impugnata, e che non sono dagli atti desumibili idonei riscontri sulla sussistenza e quantificazione dei danni oggetto di richiesta, posto che gli unici supporti al riguardo sono costituiti da mere fatture, che non danno ex se affatto conferma sulla sussistenza dei danni, e sulla effettiva esecuzione degli interventi indicati -non rilevata dal
Ctu- e sulla riconducibilità agli effetti della tracimazione oggetto di controversia, non potendosi neppure evincere se gli esborsi delle indicate somme siano stati o meno sostenuti.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, lo scaglione di riferimento -da €
52.000,00 a 260.000,00- va individuato avuto riguardo al valore del decisum, dovendosi le spese liquidare, per entrambi i gradi di giudizio -e vista la riforma della sentenza appellata-, secondo il criterio della soccombenza, e quindi dovendo l'AQ rifondere le spese, sia alla sia al appellante. Parte_2 Pt_1
Le spese del giudizio di primo grado, possono esser liquidate alla stregua dello stesso parametro quantificativo utilizzato nella sentenza appellata, non essendo state mosse specifiche censure al riguardo;
non essendo stata oggetto di impugnazione la disposta compensazione (per ½), ed i motivi addotti a sostegno (ridotto accoglimento nel quantum),
Pagina 14 può il relativo decisum esser confermato;
così come oggetto di conferma può essere la compensazione nei confronti della parte ritenuta non responsabile, e quindi, nella specie, il sempre per quanto ritenuto nella sentenza appellata, non essendovi stata Pt_1 contestazione sul relativo criterio adottato dal Giudice di prime cure.
Le spese del giudizio di appello vanno liquidate ai valori medi -dello scaglione di riferimento sopra individuato- con liquidazione ai minimi della voce istruttoria/trattazione, non essendo stati nella specie, necessari approfondimenti istruttori.
Può procedersi, con riferimento al medesimo rapporto tra il e la Parte_1 ditta alla compensazione delle spese di lite anche nel giudizio di appello, posto Parte_2 che con l'impugnazione di specie, il non ha in sostanza contestato la spettanza dei Pt_1 danni per la essendosi limitato a sostenere, fondatamente, che la relativa Parte_2 Cont responsabilità dovesse ricadere su da ritenere quindi parte soccombente nei confronti sia del de quo, sia della -essendo stato accolto l'appello incidentale Pt_1 Parte_2 condizionato proposto dalla medesima-.
Va peraltro disposta la compensazione al 50% delle spese dovute a favore della
[...]
con liquidazione del residuo alla stregua dei richiamati parametri, posto che Pt_2
l'appello incidentale proposto dalla medesima, è stato accolto solo in parte, con rigetto della richiesta di liquidazione di ulteriori danni.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 5220/2023 del 19/12/2023, così provvede:
-In accoglimento dell'appello principale ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale subordinato, ed in riforma della sentenza appellata:
1) Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in Controparte_1 motivazione, ed a favore della della somma di € 73.452,12, oltre Parte_2 interessi e rivalutazione come per legge;
2) Rigetta la domanda formulata nei confronti del;
Parte_1
3) Compensa, per le ragioni indicate in motivazione, per ½ le spese processuali del giudizio di primo grado tra la e l' e Parte_2 Controparte_1 condanna tale ultimo alla rifusione del residuo ½ in favore della in Parte_2 persona del titolare della omonima ditta individuale residuo che Parte_3 liquida in complessivi € 9.482,20, di cui € 2.030,00 per esborsi e spese relative al procedimento per ATP iscritto al n. R.G. n. 91000179/2013, € 400,70 per esborsi documentati del giudizio di primo grado, ed € 7.051,50, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, e C.n.a. ed Iva come per legge;
4) Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di Controparte_1 primo grado a favore del , che liquida in complessivi € Parte_1
14.103,00 oltre accessori come per legge;
5) Compensa le spese del giudizio di primo grado tra la ed il Parte_2 [...]
; Parte_1
6) Pone le spese di ctu, definitivamente a carico dell' Controparte_1
Rigettando per il residuo, l'appello incidentale proposto.
Pagina 15 o Condanna l' al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 giudizio di appello a favore del , che liquida in Parte_1 complessivi € 1.138,50 per esborsi, ed € 12.154,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
o Compensa per ½ le spese di lite del giudizio di appello nei confronti della ditta condannando l' al pagamento Parte_2 Controparte_1 del residuo che liquida, a favore della predetta ditta, in complessivi €
6.077,00, oltre accessori come per legge;
o Compensa le spese tra la ed il di . Parte_2 Pt_1 Parte_1
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 2/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 136/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Terzo e Parte_1
Stefania Capozzi
-appellante-
c/
in persona del titolare della omonima ditta individuale Parte_2 Pt_3
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Leonardo Deramo e Giovanni Spinelli
[...]
-appellato ed appellante incidentale-
e
rappresentato e difeso dall'avv. Edgardo Francesco Leo Controparte_1
-appellato-
CONCLUSIONI come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate come da verbali in atti
Motivazione
in qualità di titolare della ditta conveniva in giudizio, Parte_3 Parte_2 innanzi al Tribunale di Bari, il e l' al Parte_1 Controparte_1 fine di ottenerne l'accertamento della responsabilità dei medesimi per i danni subiti ai propri fondi agricoli, in agro di Sammichele di Bari, ed alle relative colture/attività vivaistica, derivanti dal ripetuto sversamento delle acque reflue da adiacente impianto di Cont smaltimento di titolarità del e gestito da che avevano cagionato Pt_1 considerevoli pregiudizi agli impianti di irrigazione, sia alle tubature destinate all'uso in ambiente chiuso (serre, laboratorio, toilette operai).
Si deduceva che era stato espletato apposito Atp, con accertamento delle cause di tali infiltrazioni, riferite alla “inadeguatezza dei campi di spandimento, intesi come recapito
Pagina 1 finale per lo smaltimento delle acque reflue urbane”, e quantificazione dei relativi danni, e costi da sostenere per la bonifica dei terreni. Cont
L' costituendosi, e contestando la domanda avversa, eccepiva non esser gli eventi dannosi riferibili alla propria responsabilità gestoria, deducendo essere la proprietà degli impianti (depuratore e campi di spandimento) del Comune di . Parte_1
Il si costituiva, contestando la domanda ed argomentazioni Parte_1 avverse, eccependo il proprio difetto di legittimazione, e deducendo in particolare di non avere la responsabilità della gestione del depuratore.
Il Tribunale emetteva, all'esito della istruzione -documentale- della causa, la sentenza n.
5220/2023 pubblicata il 19/12/2023, con la quale riteneva la responsabilità del solo condannano il medesimo al pagamento dei danni come in sentenza quantificati, Pt_1 ed al pagamento delle spese di lite;
si disponeva la compensazione delle spese tra Pt_1 Cont ed
Il Giudice di prime cure, rigettando l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal giungeva a tali conclusioni, considerando le risultanze della istruttoria e delle ctu Pt_1 espletata in Atp, e la desumibilità della origine degli incontestati sversamenti, provenienti dal depuratore di titolarità del Pt_1
Si riteneva la responsabilità del ex art. 2051 c.c., per essere individuabile in Pt_1 capo al medesimo il potere di vigilanza e controllo, essendo ravvisabile in capo al Pt_1
l'effettivo potere materiale o giuridico su di essa, essendo stata acclarata, per quanto emerso dagli accertamenti peritali, la titolarità del dell'impianto generatore dei Pt_1 danni. Con
Veniva quindi considerato, con riferimento alla posizione dell' che il medesimo, pur avendo gestito dal 2002 l'impianto de quo, e dal 2011 a mezzo di società -Pura S.p.a., partecipata al 100%-, aveva in molteplici occasioni segnalato alle autorità pubbliche (ed al
) la inadeguatezza strutturale delle opere gestite e la necessità Parte_1 del completamento delle opere necessarie alla canalizzazione delle acque depurate, con la realizzazione del collettore da parte del e delle Autorità interessate per la Pt_1 ricezione a mare delle stesse acque.
Veniva, in conseguenza, esclusa la imputabilità dell'occorso all'AQ, ritenendo dover essere l'accaduto addebitabile alle deficienze strutturali dell'impianto ed al mancato completamento delle opere necessarie alla canalizzazione delle acque depurate, alle quali avrebbe dovuto porre rimedio l'Ente proprietario, . Parte_1
Proponeva appello il chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, ed il Pt_1 rigetto della domanda attorea, ed in subordine di accertare la esclusiva responsabilità Cont dell' e comunque di ridimensionare la quantificazione dei danni, in caso di conferma della condanna nei confronti del Pt_1
Insistendo nella richiesta di rinnovazione della ctu, adduceva, quali motivi:
1) Vizio di omessa pronuncia della sentenza;
vizio di omessa e/o contraddittoria motivazione, in ordine al difetto di legittimazione passiva ovvero all'assenza di qualsivoglia responsabilità del . Responsabilità esclusiva di Parte_1
AQ s.p.a.
Pagina 2 Non avendo la sentenza tenuto conto dei diversi arresti giurisprudenziali in materia, che Cont avevano ritenuto la responsabilità esclusiva dell' ed esente da responsabilità il
Pt_1 Cont
Si deduceva poi che le mere comunicazioni inter-istituzionali di tese a dimostrare una asserita inadeguatezza strutturale dell'impianto, non potevano ritenersi idonee e sufficienti al fine di escludere la responsabilità della suddetta.
Si asseriva non esser al riguardo rilevante la mera titolarità dell'impianto di depurazione, Cont dovendo essere gli obblighi gestori individuati in capo all' quale affidatario del Servizio
Idrico Integrato, ed in conseguenza gravando sul medesimo la relativa responsabilità; tanto anche per quanto previsto dalla convenzione ATO, essendo specificamente indicato che l'AQ aveva l'obbligo di tenere indenni da responsabilità gli Enti proprietari.
Veniva quindi dedotto che l'AQ avrebbe dovuto dar corso ai lavori di manutenzione e di realizzazione di nuove opere e impianti.
Si evidenziava che l'impianto di specie era stato, nel 2007, consegnato dal
[...] Cont
all' e che in conseguenza gli obblighi di custodia erano stati trasferiti in Parte_1 capo al medesimo, dovendone conseguire le responsabilità ex art. 2051 c.c.
A sostegno di quanto innanzi, si richiamavano le risultanze documentali in atti, che davano riscontro sulla opportunità/necessità di rapidi interventi di manutenzione a carico di AQ
s.p.a. (nota PEC del 15 ottobre 2018 dell'Autorità Idrica Pugliese, su ampliamento trincee); ed ancora ulteriori documenti che individuavano la competenza per i lavori volti a risolvere il problema per cui è causa, in capo all'AQ (verbali dei tavoli tecnici svoltisi in Regione nelle date del 13/3/2019 e 4/4/2019).
Si rilevava quindi che era lo stesso AQ ad aver proposto il progetto di ampliamento dei campi di spandimento, al quale non era stata data esecuzione, per inattività non riconducibile ad una condotta omissiva del Parte_1
2) Necessità di rinnovazione della c.t.u.
Sia con riferimento alle valutazioni concernenti l'an della presunta responsabilità del sia sul quantum risarcitorio, richiamando le argomentazioni rassegnate al riguardo Pt_1 nel giudizio di primo grado. Cont
Si costituiva l'appellato che, contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto e concludendo per il rigetto dell'appello, deduceva esser unico ed esclusivo responsabile il e tanto in considerazione della: 1) inadeguatezza strutturale degli impianti, in Pt_1 quanto sottodimensionati e carenti strutturalmente: 2) della immissione di acque meteoriche nella fogna nera, non impedita dal , 3) del mancato avvio degli impianti Pt_1 di depurazione industriale, 4) dell'atteggiamento ostativo, tenuto dal - per il Pt_1 tramite della Autorità Idrica Pugliese e per l'opposizione dei Comuni interessati-, che aveva Cont impedito all' di completare le opere già programmate e necessarie al recapito nella
Lama San Giorgio delle acque reflue trattate dall'impianto di depurazione.
Si deduceva inoltre che l'AQ aveva prontamente effettuato comunicazione sulla impossibilità di gestire l'impianto.
Ed ancora che il nel verbale di consegna del 31/7/2007 del depuratore oggetto di Pt_1 causa, aveva assunto specifica garanzia e manleva nei confronti dell' , in Controparte_1
Pagina 3 considerazione delle inadeguatezze strutturali degli impianti, dando atto delle illecite immissioni di acque meteoriche e residui caseari, e della inidoneità dell'impianto de quo.
Veniva inoltre rilevato che l'art. 1 del regolamento del S.I.I. (servizio idrico integrato) dispone che “Restano a carico dei Comuni serviti la realizzazione delle opere di ampliamento
e/o il rifacimento di quelle esistenti per adeguarle alla normativa di riferimento ove non previste nei Piani di intervento della Società.”, evidenziando non esser intervenuto alcun adeguamento ed opera da parte del volta a sopperire alle carenze strutturali Pt_1 constatate.
Veniva anche contestata la violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere il depositato Pt_1 nuovi documenti nel giudizio di appello.
L'originario attore, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello, Parte_2 contestandone le motivazioni, e proponeva appello incidentale chiedendo: Cont
- “in linea gradata, in ipotesi di accoglimento dell'appello principale, condannare l' in persona del l.r.p.t., al risarcimento del danno subito dall'azienda anche in Parte_2 accoglimento dello spiegato appello incidentale e della relativa riproposizione della domanda, nella quantificazione già operata dal Tribunale, con interessi e rivalutazione come per legge, con l'incremento di cui al punto n. 4 che segue;
- ancora in accoglimento dell'appello incidentale, così come proposto, incrementare il risarcimento del danno dovuto all'azienda deducente di € 33.809,12, ovvero della somma maggiore e minore ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione come per legge, Cont ponendo il relativo importo a carico del ovvero dell' ovvero Parte_1 ancora in solido tra i predetti enti”
Si rilevava che l'appello principale, verteva solo sull'addebito di responsabilità riconosciuto a carico del non avendo tale ultimo contestato né l'origine dei danni, né le Pt_1 conseguenze dannose.
Ed ancora che la responsabilità era nella specie stata correttamente attribuita al Pt_1 per non aver realizzato opere di tipo strutturale di spettanza esclusiva del medesimo;
si deduceva che tali opere non coinvolgevano questioni attinenti alla manutenzione ordinaria o straordinaria del depuratore;
si rilevava inoltre che la previsione della convenzione del 2002, riguardava la mera manutenzione.
Veniva inoltre dedotto che rilevanza assumeva, ai fini delle valutazioni del caso, il verbale di consegna dell'impianto depurativo a servizio dell'abitato di del 31/7/2007, Parte_1 concernente le operazioni di verifica tecnico funzionale dell'impianto, intervenute tra Cont ed e durante le quali erano emerse le problematiche inerenti l'impianto, “tra Pt_1 cui l'assenza dell'autorizzazione allo scarico e l'arrivo di scarichi anomali, prevalentemente da industrie casearie, che potrebbero compromettere il processo depurativo”, tanto avendo comportato l'impegno dal “ad intervenire individuando i soggetti responsabili ed Pt_1 adoperandosi per impedire il perpetrarsi dei suddetti scarichi anomali in pubblica fognatura”, ed a porre in essere iniziative “per adeguare il recapito finale alla pianificazione regionale e per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e allo scarico del depuratore comunale.”, essendo stato precisato anche che “L'AQ non è in alcun modo responsabile di eventuali decadimenti delle caratteristiche organiche, fisiche e chimiche dell'effluente, ai
Pagina 4 sensi delle vigenti leggi di tutela ambientale, dovuti all'arrivo presso l'impianto depurativo dei predetti scarichi anomali”
Si deduceva quindi che, il non aveva assunto alcuna iniziativa per ovviare a tali Pt_1 problematiche, essendo le condizioni dell'impianto rimaste invariate, ed essendo dal Ctu Co dell' stato riscontrato il consistente sottodimensionamento (del 318% rispetto ai carichi),
a causa “dell'incremento considerevole delle portate che si verifica in occasione di piogge abbondanti a causa dell'immissione abusiva di acque meteoriche ed industriali/artigianali, autorizzate alla stregua di reflui civili, nella rete di fognatura nera”, evidenziando che tali conclusioni erano anche state raggiunte nell'ambito di apposito procedimento penale svoltosi
-che aveva anche portato al sequestro del sito-.
Ed ancora si rilevava che la convenzione per la gestione del S.I.I. (art. 3 comma III°), escludeva dalla gestione AQ, sia gli impianti di fogna bianca, sia il servizio di fognatura e/o depurazione per usi diversi da quelli civili o per usi in cui quelli civili non sono a carattere prevalente.
Si sosteneva quindi dover ricadere in capo al la responsabilità relativa alla Pt_1 programmazione e per l'esecuzione di reti di smaltimento delle acque meteoriche, dei reflui industriali e di quelli caseari, con l'obbligo, quindi, di realizzare e mettere in esercizio distinti impianti per distinti reflui.
Quanto all'appello incidentale, insistendo nelle argomentazioni già rese in prime cure, si Cont chiedeva anche di accertare la responsabilità solidale del e dell' e tale ultimo in Pt_1 forza di quanto previsto nel S.I.I., e dalla Convenzione ATO -art. 5 ed art. 7-, con condanna dei medesimi al pagamento in solido del dovuto, e per non avere l'AQ posto in essere ogni misura e/o azione atte ad eliminare o, quantomeno, contenere il fenomeno dannoso de quo.
Si deduceva infine che alcuna contestazione era stata formulata in prime cure, sulla quantificazione dei danni data dal Ctu, formulando comunque richiesta di condanna anche per il pagamento di ulteriori somme di € 33.809,00, per spese resesi necessarie per porre rimedio agli effetti degli sversamenti, sostenute in periodo successivo rispetto a quello degli accertamenti peritali.
******************************
L'appello del è fondato, dovendo ritenersi esser la responsabilità per l'occorso, Pt_1 Cont riconducibile all'
Va in primis considerato che incontroversa deve ritenersi l'origine dei danni lamentati ed accertati, quali derivanti dalla tracimazione delle acque reflue dal depuratore dato in Cont gestione dal all' reflui che risultano aver invaso i fondi di titolarità Pt_1 dell'originario attore, cagionando i conseguenti riflessi dannosi.
Tanto è difatti emerso inequivocabilmente dagli accertamenti della ctu espletata in sede di
Atp, che qui deve intendersi richiamata nelle correlate constatazioni e considerazioni.
Le questioni sulle quali si controverte nella specie, sono afferenti l'addebito di responsabilità, e l'individuazione della posizione di custodia, e dei relativi obblighi di vigilanza ed in particolare di intervento e manutenzione, volti ad ovviare a quanto verificatosi nell'occorso, ed in quanto originatosi dall'impianto di depurazione in atti indicato.
Pagina 5 In prime cure la responsabilità è stata addebitata al sulla scorta della constatata Pt_1 posizione di titolare dell'impianto de quo. Cont
E' stata esclusa la imputabilità dell'occorso all' ritenendo esser l'accaduto addebitabile alle deficienze strutturali dell'impianto ed opere esistenti, ed al mancato completamento delle opere necessarie alla canalizzazione delle acque depurate, alle quali avrebbe dovuto porre rimedio l'Ente proprietario, . Parte_1
Il ha contestato tali conclusioni ed argomentazioni, rilevando essere l'AQ gestore Pt_1 dell'impianto, e dovendo i relativi obblighi, anche in termini di realizzazione di nuove opere ed impianti, gravare sul medesimo, quale gestore del Servizio Idrico Integrato, e consegnatario dell'impianto de quo, rilevando peraltro che l'AQ aveva presentato apposito progetto di ampliamento dei campi di spandimento, non avendovi dato seguito ed esecuzione.
Va quindi affrontata la questione dell'addebito e riparto di responsabilità per quanto occorso.
L'AQ deduce al riguardo esservi un travisamento nella versione data dall'appellante posto che il medesimo ha fondato le proprie asserzioni su una prospettazione degli Pt_1 Cont effetti della convenzione inter partes, per la quale l' avrebbe assunto la posizione di custode per ogni aspetto del rapporto. Cont
Si sostiene doversi invece circoscrivere la responsabilità dell' per quanto previsto negli obblighi assunti in convenzione, e riferiti solo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, non dovendo quindi la società essere onerata dell'esecuzione di opere strutturali, e di ulteriori obbligazioni a carico, ed assunte dal Pt_1
In sostanza si asserisce che il contratto di gestione de quo, non aveva fatto venir meno gli obblighi di custodia in capo al , proprietario dell'impianto di Parte_1 depurazione.
In particolare si ricollega l'addebito di responsabilità del alla incapacità ed Pt_1 inadeguatezza strutturale degli impianti, già riscontrabile all'epoca dell'assegnazione assegnati in gestione, e come risultante dal verbale di consegna;
alla illegittima/illecita immissione delle acque meteoriche in fogna nera, convogliate all'impianto di depurazione;
al mancato avvio degli impianti di depurazione industriale, di competenza del ed Pt_1 Cont ancora sostenendo avere il impedito all' e per il tramite della Autorità Idrica Pt_1
Pugliese (con l'opposizione del , di completare le opere del Controparte_4 collettore di collegamento, già programmate e necessarie al recapito nella Lama San Giorgio delle acque reflue trattate dall'impianto di depurazione;
sostenendo essere tali problematiche e questioni, non imputabili al gestore ed al difetto di attività ed iniziative del medesimo.
Sostiene quindi l'AQ di esser obbligato ad interventi manutentivi, ma non a dar corso ad opere volte a porre rimedio a deficit strutturali, o al completamento di impianti non idoneamente realizzati, come quello di specie, che risultava ab initio -ed alla data dell'affidamento in gestione- esser strutturalmente insufficiente, e finanche utilizzato per finalità estranee alla gestione dei reflui -con convogliamento di acque bianche, residui caseari e immissioni reflui industriali-.
Pagina 6 Evidenzia anche che il Comune era peraltro bene e pienamente consapevole di tali problematiche, oltre ad essere costantemente aggiornato sulla situazione dell'impianto.
Dovendo quindi, viste le questioni al riguardo poste e deduzioni articolate, procedere a verificare la posizione ed obblighi di custodia gravanti su ciascuna delle parti -Comune ed
AQ-, di intervento e gestione delle problematiche che hanno dato origine ai danni di specie, Co va considerato che, secondo quanto rilevato dal Ctu dell' , e non oggetto di specifiche contestazioni, i fenomeni che hanno comportato i danni alla ditta attorea, sono dovuti alla
“tracimazione di notevoli quantità di acque reflue non correttamente depurate dalle vasche di contenimento dell'impianto di depurazione di ” che ha “determinato un Parte_1 inquinamento della falda freatica (fonte idrica dell'irrigazione) nei terreni circostanti ad esso”, con invasione dei fondi . Parte_2
Quanto alle cause della tracimazione, il Ctu ha considerato che “nel presidio depurativo di
confluiscono regolarmente acque meteoriche che riducono l'efficienza Parte_1 depurative in relazione alle maggiori portate affluenti'.
E' stato anche affermato che nell'impianto de quo loquimur, confluiscono abusivamente anche reflui industriali ed artigianali, che comportano un aggravio per l'attività di smaltimento dell'impianto di depurazione, risultando quindi tale struttura esser inadeguata e sottodimensionata rispetto alle capacità di smaltimento del carico ricevuto, e per essere sovraccaricata dalle acque e reflui innanzi indicati, con stima del sottodimensionamento nella percentuale del 318%.
Assume, ai fini delle valutazioni del caso, rilevanza la verifica degli specifici obblighi assunti Cont dall' ed in sede di affidamento dell'impianto, e di quelli sullo stesso gravanti ex lege, e sulla scorta delle convenzioni per la gestione dei servizi affidati, dovendosi quindi verificare se delle problematiche constatate dovesse farsi carico il medesimo, in quanto assuntore della gestione, oppure se le problematiche, in quanto pregresse -come rilevabile d espressa ricognizione- rispetto all'affidamento in gestione, dovessero esser risolte dall'Ente affidante
(il in quanto vizi già presenti, e quindi non imputabili all'AQ. Pt_1
Va considerato che, anche se indubitabilmente il sovraccarico del depuratore, è imputabile al convogliamento delle acque meteoriche ed a reflui originati da attività artigianale- industriale, e pur dovendosi ritenere tale sovraccarico il principale problema della indotta inefficienza dell'impianto di smaltimento, tanto non incide sulla individuata responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'AQ, visti i compiti allo stesso affidati in conseguenza dell'assegnata gestione, e per quanto in generale previsto dalla normativa e convenzioni di riferimento.
Tanto perché tali compiti includono, ed includevano, anche la realizzazione di ampliamenti o nuovi impianti che potessero far fronte alla situazione, e che sono stati oggetto di progettazione e richiesta da parte dell' pur non ancora evasa, ma tanto non potendo CP_5 incidere sulla posizione dei terzi danneggiati, e sulla imputabilità della relativa responsabilità per gli obblighi di gestione/custodia-. Cont
Essendo peraltro stata affidata all' la gestione dell'impianto di depurazione, ed essendo il medesimo tenuto ad eseguire i lavori di riparazione ordinaria e straordinaria, ed ad Cont assicurarne il perfetto funzionamento, va anche considerato che l' ben era a conoscenza dell'insufficienza/inadeguatezza dello stesso, e che tanto avrebbe dovuto comportare i
Pagina 7 relativi lavori di adeguamento/ampliamento dell'impianto al fine di evitare la tracimazioni dei reflui, nel relativo smaltimento. Cont
Tanto non è avvenuto, e sull' che risulta esser comunque gravato dall'obbligo di custodia, grava la responsabilità ex art. 2051 c.c., per i danni arrecati a terzi dall'impianto.
Deve esser anche rilevato che, anche se nel verbale di consegna dell'impianto de quo -del Cont 31/7/2007-, intervenuto tra ed vi è stata la “ricognizione ed il riconoscimento” Pt_1 della inadeguatezza della struttura e della mancata attuazione ed avvio anche di ulteriori opere (per smaltimento acque meteoriche reflui industriali caseari;
blocco realizzazione collettore di collegamento a Lama San Giorgio), tanto non vale ad escludere l'addebito di responsabilità ex art. 2051 c.c. rispetto ai terzi danneggiati, potendosi al più le relative Cont questioni, valutare nei rapporti interni tra ed e con riferimento alle rilevate Pt_1 mancanze progettuali e strutturali dell'opera consegnata in gestione all' . CP_1
Anche la dedotta posizione di garanzia e manleva, asseritamente assunta dal -per Pt_1 la qualità e quantità di immissioni illegittime- e gli impegni formalmente assunti dal Pt_1 incluso quello di intervenire per impedire il perpetrarsi dei predetti scarichi, assumono al più rilevanza nei rapporti tra i due Enti, non incidendo sulla valutazione ex art. 2051 c.c., richiesta nella specie.
Gli obblighi assunti dall'AQ -ex lege e sulla scorta della Convenzione ATO-, comportano l'affidamento della gestione, e l'obbligo di dar corso a tutte le attività per mantenere in efficienza gli impianti, e quindi non solo di interventi di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma anche sostitutivi, di adeguamento, ampliamento, innovazione, derivanti dalle relative previsioni.
Quanto dedotto dall'AQ, a sostegno della asserita inimputabilità della responsabilità, e per palese insufficienza e l'inadeguatezza tecnica e progettuale degli impianti, non può esser condiviso, in quanto fondato sull'assunto secondo il quale l'AQ, quale affidatario della gestione, non poteva procedere d'iniziativa ad alcun intervento, incluso l'ampliamento o la sostituzione dell'impianto.
Tale assunto è smentito oltre che dalle previsioni normative e della convenzione, anche dalla ulteriore documentazione in atti, dalla quale si desume che è stato il medesimo AQ, ad intraprendere apposite iniziative, al fine di poter adeguare l'impianto gestito alle esigenze emerse nel corso della gestione.
L'AQ ha presentato il progetto per l'ampliamento dei campi di spandimento (finalizzato ad ovviare al sottodimensionamento dell'impianto), peraltro anche approvato dal Comune appellante (come da delibera della Giunta Municipale n. 140/2014).
Se pur deve constatarsi che l'AQ deve comunque sottoporre all'Ente proprietario, ed agli ulteriori Enti competenti a decidere, la documentazione concernente le opere per porre rimedio al sottodimensionamento, non potendo agire autonomamente, tanto comporta vieppiù la conferma di quanto sopra rilevato, sull'obbligo individuabile in capo all'AQ, di procedere ai relativi lavori, innovazioni, adattamenti, che quindi non sono attribuibili ad altri
Enti (che comunque devono occuparsi delle singole fasi del relativo iter amministrativo).
Quel che comunque rileva per la decisone è che la responsabilità per l'occorso va ravvisata Con in capo all' e tanto in considerazione e conseguenza del portato ed effetti delle richiamate disposizioni legislative, della convenzione inter partes, e di quanto chiarito da
Pagina 8 ultimo dalla S.C., dovendo quindi ed in definitiva ritenersi che l'AQ debba rispondere per quanto previsto ex art. 2051 c.c., in quanto custode dell' impianto, dal quale ha avuto origine la tracimazione dei reflui che hanno invaso la proprietà dei Parte_2
Le considerazioni che precedono, trovano conferma nei più recenti arresti giurisprudenziali, che hanno valutato la questione del riparto di responsabilità tra gli Enti di specie.
In particolare va considerato quanto affermato in particolare dalla S.C., con la pronuncia
(sez. III) n. 8888/2020, confermata dalla più recente n. 33122/2024.
Tale ultima ha ribadito (rispetto alla precedente pronuncia n. 8888/2020) che è ravvisabile in capo all l'obbligo di risarcire i terzi per i danni causati Controparte_1 dall'attività svolta, “poiché deve provvedere, ai sensi del r.d.l. n. 1464 del 1938 e nei comuni serviti, ai lavori di costruzione, manutenzione, rinnovazione e riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria”, avendone la gestione, e “l'obbligo di manlevare gli enti proprietari delle opere da ogni responsabilità a quelle connessa e di risarcire i terzi, ex art. 2051 c.c., dei danni causati dall'attività svolta”. Cont
Tanto perché l' è tenuto ad eseguire, nei comuni serviti dall' , anche “i lavori CP_1 di riparazione straordinaria degli impianti”, e di rinnovazione dei medesimi.
L'AQ deve quindi rispondere, in caso di cattivo funzionamento, secondo il criterio di imputazione stabilito dall' art. 2051 c.c., il quale si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione, appunto di custodia, intercorrente tra l'Ente e la cosa dalla quale è derivato il danno, essendo “titolare quindi di una signoria di fatto sulla cosa, quand'anche condivisa con il proprietario, idonea a fondare la speciale responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. Pertanto, tale società ha l'obbligo di manlevare gli enti proprietari delle opere da ogni responsabilità alle stesse connessa e di risarcire i terzi ex art.
2051 c.c. dei danni causati dall'attività svolta.”
L'affidamento in gestione, così come disposto nel caso di specie, ha pertanto comportato un trasferimento totale sul potere di fatto sull'impianto de quo, che impone all'affidatario di adempiere anche all'obbligo di vigilanza.
Va peraltro rilevato che la fattispecie oggetto della controversia poi sfociata nel giudizio di
Cassazione conclusosi con la sentenza n. 8888/2020, concerneva il caso di un privato che aveva agito proprio per il risarcimento del danno provocato dalla tracimazione delle acque reflue.
La S.C. ha dato nella specie rilievo anche alla convenzione stipulata dall'Ente in questione con il interessato, con la quale era stata affidata al primo la gestione del servizio Pt_1 idrico integrato, ponendo a suo carico il dovere di adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla normativa vigente in tema di sicurezza.
Deve ancora esser posto in rilievo che la S.C. ha, nella specie, ritenuto la fondatezza dei motivi di doglianza esplicitati nelle difese del tale ultimo aveva dedotto non essere Pt_1 configurabile neppure la posizione di co-custode, e per non esser ravvisabile alcun potere di fatto sulla gestione della res in questione. Cont
Si è al riguardo evidenziato, essere tale potere stato trasferito all' già con il RdL n.
1464/1938.
Pagina 9 Ed in particolare che l'art. 3 di tale normativa, prevedeva proprio che l'allora CP_6 provvedesse alla costruzione, all'esercizio delle reti e degli impianti di smaltimento e alla loro manutenzione ed integrazione onde assicurarne il perfetto funzionamento.
E' stato inoltre precisato che la suddetta disciplina è stata anche oggetto di conferma dal
D.Lgs. 141/1999, e con l'art. 2 comma I°, oltre che dal relativo richiamo nelle convenzioni stipulate tra Comuni ed , con previsione di apposito obbligo di manleva Controparte_1 da ogni responsabilità, e per la gestione del Servizio Idrico Integrato.
La Cassazione ha difatti considerato in generale che “il rapporto di custodia che può presumersi nella titolarità dominicale della cosa, può venire meno in ragione della escludente relazione materiale da parte di un altro soggetto che, con la cosa medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato" (in termini, Cass., Sez. 3, n. 22839 del 2017, e conforme Cass., Sez. 2, n. 15096 del 17/6/2013).
A quanto innanzi si è fatto conseguire che “l'ampiezza del potere di controllo sulla res attribuito - ex lege e convenzionalmente - all' escludesse il potere co-custodiale CP_1 del ” Pt_1
E tanto sulla scorta di quanto desumibile ex lege, -RDL n. 1464/1938 già richiamato-.
Nell'ambito di tali previsioni, va anche ricompreso il rapporto concernente l'affidamento in gestione del depuratore di specie.
Ed ancora si è anche tenuto in considerazione che la suddetta normativa -applicabile anche all'AqP s.p.a., che è succeduto all' prevede espressamente che, in caso di affidamento CP_6 anche della gestione degli impianti di smaltimento dei reflui, "l'Ente provvede (alla costruzione), all'esercizio delle reti e degli impianti di smaltimento e alla loro manutenzione ed integrazione onde assicurarne il perfetto funzionamento, in base alle norme vigenti per
l' , intendendosi ad ogni effetto che tutte le disposizioni riguardanti Controparte_1
l' ” che pertanto “sono estese, in quanto applicabili, alla gestione delle Controparte_1 fognature" (cfr. art. 3 del suddetto RDL).
Deve inoltre essere rilevato -come anche da pronuncia n. 8888/2020 della S.C.- che l'art. 8, comma 1 del medesimo RDL, sancisce che "Le opere necessarie per le riparazioni straordinarie e per rinnovamenti delle reti e degli impianti di fognatura sono eseguite a cura dell'Ente autonomo mediante prelevamenti dai fondi di riserva di cui all'art. 6".
La norma de qua deve ritenersi tutt'ora in vigore, per non essere la disciplina del RDL
1464/1938, stata abrogata dalla Legge n. 319/1976, e dalla Legge n. 141/1999 che ha trasformato l' da Ente in una s.p.a., mantenendo comunque invariate le Controparte_1 competenze già attribuite ex lege.
E' la stessa S.C. che ha pertanto ritenuto, anche in altre e diverse -rispetto alla ultima menzionata- pronunce, che "L'Ente Autonomo è tenuto, in forza Controparte_7 del R.D.L. 2 agosto 1938, n. 1464, ad eseguire, nei comuni serviti dall'acquedotto stesso, i lavori di riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, onde assicurarne il perfetto funzionamento”, (Cass., n. 14143/2011).
Può pertanto essere configurato in capo all'affidatario del servizio di gestione di specie, e quindi all'AQ s.p.a., l'obbligo di adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative tecniche in materia di sicurezza.
Pagina 10 E' proprio in forza di tale iter argomentativo, richiami normativi, e conclusioni tratte dalla
S.C. al riguardo, che può affermarsi che la responsabilità derivante dalla gestione delle Cont opere affidate all' grava esclusivamente sulla detta società, essendo configurabile l'obbligo di manleva degli Enti proprietari delle opere da ogni responsabilità connessa all'espletamento del Servizio idrico integrato.
Discendendo tali obblighi dalla legge -e per quanto in precedenza chiarito-, oltre che per convenzione, deve ritenersi che all'affidamento della manutenzione, verifica controllo anche dell'esercizio del servizio, debba conseguire il corrispondente obbligo di custodia, che include anche tutti gli interventi necessari acchè gli impianti relativi non arrechino danni a terzi.
Tanto comporta l'esclusione della configurabilità degli obblighi di custodia del e Pt_1 rispetto agli impianti di specie, atteso che il rapporto materiale di verifica e controllo è da individuarsi esclusivamente, ed in forza delle disposizioni sopra richiamate, in capo all'AQ
s.p.a., che risulta pertanto averne il pieno governo, non potendosi per l'effetto ritenere neppure la responsabilità solidale del Pt_1
Occorre peraltro considerare che l'orientamento assunto dalla S.C. (sempre con la pronuncia n. 8888/2020) risulta essere finanche tranchant rispetto a qualsivoglia possibilità di configurare una ipotesi anche di corresponsabilità in capo alla PA.
Ed infatti occorre rilevare che il Supremo Collegio ha anche precisato che “a nulla rileva la eventuale consapevolezza del dello stato di abbandono in cui versava il collettore Pt_1 gestito dall' , non avendone un potere gestorio”, ritenendo che “la responsabilità CP_1 del custode danneggiante non ripone tanto su un giudizio di comportamento non conforme alle generali regole cautelari di condotta, e pertanto - per andare esente da responsabilità -
è necessario che il custode fornisca prova di un fattore interruttivo del nesso eziologico, di tipo oggettivo, tra la res in custodia ed il danno, ossia di un evento che integri gli estremi del fortuito”.
Ergo risulta esser del tutto irrilevante la circostanza che il sia stato messo, o fosse Pt_1 al corrente delle questioni, come si deduce essere avvenuto nella specie, posto che -sempre per quanto affermato dalla S.C.- “L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale.”
Va evidenziato, ai fini delle valutazioni relative al caso di specie, che dalla S.C. è stata ritenuta l'irrilevanza della “pregressa condizione del collettore o i suoi vizi strutturali, poichè
l'obbligo di adeguare l'opera competeva, comunque, all'Acquedotto tenuto ad eseguire tutti i lavori, anche di rinnovazione e di riparazione straordinaria, ai sensi del R.D.L. n. 1464 del 1938, art. 8”; sono peraltro state, dalla S.C., richiamate al riguardo ulteriori sentenze della medesima Corte (Cass., Sez. 1, sentenza n. 3248 del 16/4/1997; in senso conforme, Cass., Sez. 3, sentenza n. 19773 del 23/12/2003), nelle quali si è affermato che "Le opere necessarie per le riparazioni straordinarie e per rinnovamenti delle reti e degli impianti di fognatura sono eseguite a cura dell'Ente autonomo (...)" e che "Il concessionario di un'opera pubblica è responsabile del danno subito da un privato in dipendenza del cattivo funzionamento della suddetta opera solo ove
Pagina 11 egli sia tenuto - per legge o per contratto - ad eseguire tutti i lavori di manutenzione, anche straordinaria, dell'opera.”.
Ed ancora sono state richiamate, in quanto attinenti a fattispecie analoghe, ulteriori pronunce (Cass., Sez. 3, sentenza n. 19773 del 23/12/2003; in senso conforme, vedasi
Cass. Sez. 1, sentenza n. 14143 del 27/6/2011), secondo le quali, "Posto che l'Ente autonomo per l' pugliese è tenuto per legge (R.D.L. 2 agosto 1938, n. 1464) ad CP_1 eseguire, nei comuni serviti dall' stesso, i lavori di riparazione straordinaria degli CP_1 impianti di fognatura onde assicurarne il perfetto funzionamento, in capo al detto Ente è configurabile, in relazione al danno subito dal privato in dipendenza dello straripamento di liquami dall'impianto fognario per cattivo funzionamento dello stesso, una responsabilità secondo il criterio di imputazione stabilito dall'art. 2051
c.c., il quale si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione, appunto di custodia, intercorrente tra l'Ente e la cosa dalla quale è derivato il danno".
Quanto innanzi evidenziato, porta a ritenere che il , dopo la Parte_1 consegna dell'impianto, non poteva compiere alcun intervento manutentivo né sul depuratore né sui campi di spandimento, che erano nella totale disponibilità e possesso dell'Ente Gestore, unico soggetto nelle condizioni di fatto e giuridicamente legittimato -in forza della Convenzione ATO- ad adempiere agli obblighi di manutenzione e vigilanza dalla cui omissione può derivare l'affermazione di una responsabilità ex art. 2051 c.c.
Il rapporto di custodia che si presume in caso di titolarità dominicale della res, viene quindi meno -come nella specie è venuto-, in ragione della escludente relazione materiale da parte di un altro soggetto che, con la cosa medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato (così, Cass., Sez. 3, n. 22839 del 2017; in senso conforme, Cass., Sez. 2, n.
15096 del 17.06.2013; Sez. 3, sentenza n. 24530 del 20.11.2009).
L'ampiezza del potere di controllo sulla res attribuito -sia per legge, sia per convenzione- all'AQ esclude, come già sopra rilevato, qualsivoglia potere co-custodiale del Pt_1
Va al riguardo rilevato che, per quanto previsto dalla Convenzione ATO per la gestione del servizio idrico integrato -del 30/9/2002-, l'Ente locale mantiene sì formalmente la proprietà degli impianti, ma -per quanto previsto all'art. 5 commi 3 e 4, “[…] 3. Grava sul gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo,……... Il Gestore terrà sollevati e indenni il Commissario, l'Autorità d'ambito e gli Enti proprietari delle opere da ogni responsabilità connessa all'espletamento del S.I.I. …”.
E' peraltro espressamente previsto che i lavori di manutenzione e la realizzazione di nuove opere e impianti siano posti a carico di AQ S.p.A.
Deve quindi ritenersi che, dal momento della consegna dell'impianto di depurazione de quo Cont
-con verbale del 31/7/2007-, l' è stato costituito gestore, dovendo ritenersi responsabile per tutto quanto connesso alla gestione, e dovendo esser considerato, in quanto nella totale disponibilità e possesso dell'impianto de quo, unico soggetto giuridicamente e di fatto legittimato -in forza della richiamata Convenzione- ad adempiere agli obblighi di manutenzione e vigilanza dalla cui omissione può derivare l'affermazione di una responsabilità ex art. 2051 c.c.
Pagina 12 L' AQ S.p.A. deve pertanto ritenersi l'unica legittimata passiva in relazione alle richieste di risarcimento danni derivanti dall'impianto di depurazione e dei connessi campi di spandimento.
Va peraltro evidenziato che la circostanza che l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/straordinaria dei campi di spandimento, volta ad eliminare la fuoriuscita di reflui dai campi di spandimento, gravi sull' , trova conferma nella nota AQ prot. CP_8
85515 del 27/8/2018.
Tale nota ha difatti ad oggetto il riepilogo degli interventi di manutenzione e/o adeguamento proposti da AQ S.p.A., in attesa di approvazione presso le competenti autorità regionali e/o statali.
Nella medesima nota si precisa che il , è gravato dei soli compiti Parte_1 di polizia idraulica.
Ulteriore conferma si riscontra nella nota/PEC del 15 ottobre 2018 dell'Autorità Idrica
Pugliese, nella quale veniva rilevata la necessità di procedere in tempi rapidi all'esecuzione di un intervento di ampliamento delle trincee, e che tale intervento dovesse esser di competenza di AQ.
Le medesime conclusioni si traggono dai verbali dei tavoli tecnici svoltisi in Regione nelle date del 13/3/2019 e 4/4/2019 per risolvere le problematiche del depuratore, nei quali, Cont rilevata la qualità di gestore e custode dell'impianto di depurazione in capo all' si ritenevano gravare sullo stesso gli obblighi di eseguire tutti i lavori e le opere necessarie a fermare i fenomeni di tracimazione.
Gli obblighi dell'AQ assunti con l'affidamento in gestione, ed in quanto riferiti all'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ed alle nuove opere, inducono a ritenere non Cont rilevante quanto sostenuto dall' sulla obsolescenza e carenze strutturali rilevabili ab initio -ed all'atto dell'affidamento- per l'impianto de quo, avendo la suddetta società assunto la posizione non solo di mero gestore tenuto alla manutenzione, ma anche obblighi di dar corso ad interventi volti ad adeguare e rendere più efficiente l'impianto di specie, ed al fine di consentirne il miglior funzionamento;
ed avendo peraltro preso cognizione delle problematicità dell'impianto, sin dalla data di consegna -come da verbale del 31/7/2007-, dovendo esser ben consapevole degli obblighi correlatamente assunti alla stregua delle varie disposizioni normative, e come da convenzione innanzi richiamata.
Va anche rilevato che gli adeguamenti funzionali occorrenti, erano già stati oggetto di rilievi e valutazioni da vari Enti interessati, e che, non essendo state trovate soluzioni alternative Cont rispetto all'utilizzo dell'impianto dato in gestione ad tale ultimo ha dovuto proseguire nella attività di gestione dell'impianto, avendo anche predisposto -come già sopra rilevato- un progetto di ampliamento e rifunzionalizzazione mirato a contenere al massimo, e per quanto possibile, la portata delle acque scaricate.
Tale iniziativa è riconducibile all'AQ, e tanto conferma vieppiù quanto sopra ritenuto sulla attribuzione all'AQ di tutti gli obblighi derivanti dalla custodia de qua -ed in quanto dotato di un reale potere di intervento e controllo-, con esclusione della responsabilità ex art. 2051
c.c. in capo al per il . Parte_1 Cont
Doveva quindi essere l' ad eseguire tutti i lavori e le opere necessarie a fermare i fenomeni di tracimazione origine dei lamentati danni oggetto di controversia.
Pagina 13 Le omissioni e ritardi riconducibili alle varie PA competenti a rilasciare le autorizzazioni/permessi/nulla osta vari, pur non essendo riconducibili a responsabilità Cont Cont dell' -e dovendo esser verificate e regolate nei rapporti interni tra e le
Amministrazioni che hanno tardato o eventualmente ostacolato la realizzazione delle opere de quibus- non possono comportare l'esclusione della posizione di garanzia nei confronti dei terzi, assunta con la custodia e gestione dell'impianto.
Peraltro va considerato che -come già sopra rilevato- il progetto di ampliamento presentato Cont da era stato anche approvato dal Comune di (Del. G.M. n. 140/2014) Parte_1 non risultando ancora corredato dalle ulteriori approvazioni.
Se quindi la tracimazione deve essere ritenuta la causa degli allagamenti dei fondi della la responsabilità conseguente va individuata, per tutto quanto in precedenza Parte_2 Cont argomentato, in capo al custode, gestore dell'impianto,
La sentenza impugnata, dovrà quindi essere riformata, e, dovendo essere esclusa la responsabilità del va, in accoglimento dell'appello incidentale subordinato proposto Pt_1 dalla disposta la condanna al pagamento dei danni così come quantificati in Parte_2 primo grado -per € 73.452,12, oltre accessori-, a carico dell'AQ.
La correlata quantificazione data dal Ctu, non è stata specificatamente ed idoneamente contestata dalle parti in prime cure.
Solo il risulta avere, con l'appello, richiesto la rinnovazione della ctu, anche per la Pt_1 verifica del quantum, e tuttavia non supportando tale richiesta con specifiche motivazioni che possano consentire di valutare la relativa fondatezza.
L'Ente de quo, si è difatti limitato ad un mero ed insufficiente richiamo alle argomentazioni articolate nel giudizio di prime cure, non esplicitando alcunchè sui motivi di censura all' operato del Ctu, e sulla quantificazione data per i danni di specie.
Va inoltre considerata l'infondatezza dell'appello incidentale proposto dalla Parte_2 volto ad ottenere la condanna al pagamento di ulteriori somme per danni, e per gli indicati costi di ripristino delle zone invase dai reflui.
Si rileva in merito che gli unici danni constatati e quantificati dal Ctu, sono quelli oggetto di liquidazione con la sentenza impugnata, e che non sono dagli atti desumibili idonei riscontri sulla sussistenza e quantificazione dei danni oggetto di richiesta, posto che gli unici supporti al riguardo sono costituiti da mere fatture, che non danno ex se affatto conferma sulla sussistenza dei danni, e sulla effettiva esecuzione degli interventi indicati -non rilevata dal
Ctu- e sulla riconducibilità agli effetti della tracimazione oggetto di controversia, non potendosi neppure evincere se gli esborsi delle indicate somme siano stati o meno sostenuti.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, lo scaglione di riferimento -da €
52.000,00 a 260.000,00- va individuato avuto riguardo al valore del decisum, dovendosi le spese liquidare, per entrambi i gradi di giudizio -e vista la riforma della sentenza appellata-, secondo il criterio della soccombenza, e quindi dovendo l'AQ rifondere le spese, sia alla sia al appellante. Parte_2 Pt_1
Le spese del giudizio di primo grado, possono esser liquidate alla stregua dello stesso parametro quantificativo utilizzato nella sentenza appellata, non essendo state mosse specifiche censure al riguardo;
non essendo stata oggetto di impugnazione la disposta compensazione (per ½), ed i motivi addotti a sostegno (ridotto accoglimento nel quantum),
Pagina 14 può il relativo decisum esser confermato;
così come oggetto di conferma può essere la compensazione nei confronti della parte ritenuta non responsabile, e quindi, nella specie, il sempre per quanto ritenuto nella sentenza appellata, non essendovi stata Pt_1 contestazione sul relativo criterio adottato dal Giudice di prime cure.
Le spese del giudizio di appello vanno liquidate ai valori medi -dello scaglione di riferimento sopra individuato- con liquidazione ai minimi della voce istruttoria/trattazione, non essendo stati nella specie, necessari approfondimenti istruttori.
Può procedersi, con riferimento al medesimo rapporto tra il e la Parte_1 ditta alla compensazione delle spese di lite anche nel giudizio di appello, posto Parte_2 che con l'impugnazione di specie, il non ha in sostanza contestato la spettanza dei Pt_1 danni per la essendosi limitato a sostenere, fondatamente, che la relativa Parte_2 Cont responsabilità dovesse ricadere su da ritenere quindi parte soccombente nei confronti sia del de quo, sia della -essendo stato accolto l'appello incidentale Pt_1 Parte_2 condizionato proposto dalla medesima-.
Va peraltro disposta la compensazione al 50% delle spese dovute a favore della
[...]
con liquidazione del residuo alla stregua dei richiamati parametri, posto che Pt_2
l'appello incidentale proposto dalla medesima, è stato accolto solo in parte, con rigetto della richiesta di liquidazione di ulteriori danni.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 5220/2023 del 19/12/2023, così provvede:
-In accoglimento dell'appello principale ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale subordinato, ed in riforma della sentenza appellata:
1) Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in Controparte_1 motivazione, ed a favore della della somma di € 73.452,12, oltre Parte_2 interessi e rivalutazione come per legge;
2) Rigetta la domanda formulata nei confronti del;
Parte_1
3) Compensa, per le ragioni indicate in motivazione, per ½ le spese processuali del giudizio di primo grado tra la e l' e Parte_2 Controparte_1 condanna tale ultimo alla rifusione del residuo ½ in favore della in Parte_2 persona del titolare della omonima ditta individuale residuo che Parte_3 liquida in complessivi € 9.482,20, di cui € 2.030,00 per esborsi e spese relative al procedimento per ATP iscritto al n. R.G. n. 91000179/2013, € 400,70 per esborsi documentati del giudizio di primo grado, ed € 7.051,50, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, e C.n.a. ed Iva come per legge;
4) Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di Controparte_1 primo grado a favore del , che liquida in complessivi € Parte_1
14.103,00 oltre accessori come per legge;
5) Compensa le spese del giudizio di primo grado tra la ed il Parte_2 [...]
; Parte_1
6) Pone le spese di ctu, definitivamente a carico dell' Controparte_1
Rigettando per il residuo, l'appello incidentale proposto.
Pagina 15 o Condanna l' al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 giudizio di appello a favore del , che liquida in Parte_1 complessivi € 1.138,50 per esborsi, ed € 12.154,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
o Compensa per ½ le spese di lite del giudizio di appello nei confronti della ditta condannando l' al pagamento Parte_2 Controparte_1 del residuo che liquida, a favore della predetta ditta, in complessivi €
6.077,00, oltre accessori come per legge;
o Compensa le spese tra la ed il di . Parte_2 Pt_1 Parte_1
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 2/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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