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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/06/2025, n. 2987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2987 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10518/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 10518/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Belpasso (CT), Via XII Traversa n. 115, presso lo studio dell'Avv. RAPISARDA GIUSEPPE (C.F. ), che la rappresenta e difende. C.F._2 opponente contro P. Iva Gruppo RU IT , C.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea C.F._3
Ornati (C.F. , con domicilio eletto in via Paolo Emilio Taviani n. C.F._4
170, La Spezia (SP).
opposta CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 3.2.2025 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2329/2022 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 25.5.2022, all'interno del procedimento R.G. n. 6288/2022, notificato il 17.6.2022, con cui è stato ordinato a il pagamento della somma di € 26.015,52, oltre Parte_1 interessi e spese legali a favore di in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_1
Ciò, in virtù del credito derivante dal mancato pagamento dei ratei di due diversi contratti di finanziamento stipulati da e, nello specifico: Parte_1
pagina 1 di 7 - N. 3886598, stipulato in data 4.8.2009 con ST (Gruppo HE BA), relativamente all'importo di € 3.292,35 (allegato n.2);
- N. 58602, stipulato in data 18.5.2010 con GO DU s.p.a. relativamente all'importo di € 22.723,17 (allegato n.3).
esponeva che, in virtù del contratto di cessione sottoscritto il 16.1.2017, (avviso CP_1 pubblicato in GU Parte Seconda n.21 del 18-2-2017), si era resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., nella titolarità di Banca FI S.p.A. e dalla stessa precedentemente acquistati, mediante contratti di cessione, da HE BA ed GO DU s.p.a., tra cui rientravano quelli azionati.
Nell'atto di citazione, ritualmente notificato in data 27.7.2022, l'opponente lamentava:
- violazione della legge sulla traPArenza (l. 17 febbraio 1992 n. 154);
- illegittima applicazione degli interessi moratori;
- errata indicazione del TAEG;
- contestazione degli importi dovuti a titolo di sorte capitale, posto che non erano state conteggiate tutte le somme effettivamente corrisposte dalla opponente.
In via istruttoria, chiedeva disporsi la CTU contabile al fine di verificare il rispetto delle norme sulla traPArenza ex l. 17 febbraio 1992 n. 154 e, in caso di accertamento positivo, procedersi al ricalcolo del piano di ammortamento e di tutti gli interessi ante e post decadenza mediante l'applicazione del tasso minimo dei BOT emessi nei 12 mesi antecedenti la conclusione del contratto analizzato, secondo la metodologia di calcolo prevista dalla Corte di Cassazione con Sentenza n.
29576 del 24.12.2020.
Concludeva, dunque, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adìto, contrariis rejectis, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace l'impugnato D.I. n. 2329/2022 (RG 6288/2022) del Tribunale di Catania, emesso il 25.05.2022 e notificato il 27.06.2022, stante che la società opposta non vanta le somme ingiunte nei confronti dell'opponente per i motivi sopra specificati e, precisamente per aver violato le norme sulla traPArenza L. 154/92 con conseguente applicazione del tasso di interesse determinato in funzione di quello minimo dei Buono Ordinari del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
ed ancora, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto impugnato anche in ordine agi interessi moratori contrattuali indebitamente applicati dalla opposta per le motivazioni sopra esposte con conseguente applicazione del tasso di interesse determinato in funzione di quello minimo dei Buono Ordinari del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
ed infine, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto impugnato per non avere l'opposta conteggiato tutti gli importi effettivamente corrisposti dalla opponente con conseguente condanna della al riconteggio del capitale residuo nel rispetto CP_1 delle somme effettivamente corrisposte”.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale, preliminarmente, chiedeva un termine per attivare il procedimento di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010.
Precisava, inoltre, di aver prodotto, oltre ai contratti azionati:
pagina 2 di 7 - la comunicazione della cessione del credito avvenuta con lettere racc.te a/r (cfr. doc. n. 8 – fascicolo monitorio);
-la prova dell'erogazione del finanziamento sottoscritto da con HE BA Parte_1
(cfr. doc. n. 4);
-l'estratto conto relativo ai due finanziamenti (Cfr. Doc. n.
6-7 fascicolo monitorio).
Quanto alla contestazione relativa all'errata indicazione del TAEG applicato, detto anche indicatore sintetico di costo (I.S.C.), rilevava che lo stesso non rappresentasse una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolgesse unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
In ogni caso, rilevava che lo stesso fosse stato esplicitamente pattuito nella misura del 8,40% per il contratto sottoscritto con GO DU Spa e nella misura del 12,54% per il contratto sottoscritto con come da contratti allegati. Parte_2
Inoltre, puntualizzava che, contrariamente a quanto dedotto da controparte, ai fini della verifica del tasso soglia doveva escludersi il cumulo dei tassi di interesse con le altre voci di costo contemplate dal contratto, quali quelle relative a -Penale per eventuale estinzione anticipata;
- Spese di incasso rata;
-
Importi addebitati a titolo di copertura assicurativa;
- Importi addebitati a titolo di interessi di mora;
-
Indennità di ritardato pagamento;
- Penale per il caso di decadenza dal beneficio del termine, trattandosi di oneri meramente eventuali ed accessori, applicabili solo ed esclusivamente per il caso di inadempimento da parte del Cliente.
Osservava poi che i contratti in esame erano stati stipulati in data 4.8.2009 e 18.5.2010 e quindi, prima dell'entrata in vigore della legge 141/2010, introdotto l'art. 125 bis TUB (con decorrenza dal 19.9.2010), conseguentemente, la disciplina da applicare al contratto in parola andava individuata nel previgente art. 124 TUB (dunque, l'eventuale indicazione di un TAEG inferiore a quello effettivo, non comportava la sanzione della nullità.
Infine, si opponeva alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio invocata da parte opponente, perché di carattere esplorativo.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 2329/2022, R.G. n. 6288/2022, del 17/05/2022 emesso dal Tribunale di Catania, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. - Concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2329/2022, R.G. n. 6288/2022, del 17/05/2022 emesso dal Tribunale di Catania. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la sig.ra al pagamento in favore della società Parte_1 CP_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
[...] In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”.
All'esito della prima udienza del 16.1.2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnato a parte opposta termine per l'avvio del procedimento di mediazione e rinviata l'udienza al 10.7.2023 (poi differita a giorno 11.7.2023).
pagina 3 di 7 Successivamente, parte opposta depositava il verbale negativo di mediazione, datato 29.3.2023.
Di poi, all'udienza del 11.7.2023, venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183 co 6 c.p.c. e rinviata l'udienza al 10.6.2024.
All'esito dell'udienza del 10.6.2024, si rinviava per la precisazione delle conclusioni al 3.2.2025, ed, infine, la causa veniva posta in decisione con i termini per le memorie ex art. 190 c.p.c.
************************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano fondate e meritino, quindi, di essere accolte per le ragioni che seguono.
- In via preliminare, va valutato il profilo di legittimazione ad agire e della conseguente titolarità del credito in capo alla società opposta Controparte_2 ome statuito dalla Corte di Cassazione, da ultimo, nella pronuncia n. 10786/2024: “in ragione
[...] della rilevabilità d'ufficio dei vizi inficianti la legittimazione delle parti è onere della cessionaria dare prova della propria legittimazione attiva nel corso del giudizio, tale prova deve essere data non solo allegando la Gazzetta Ufficiale recante l'avviso dell'avvenuta cessione, da parte della banca alla cessionaria di alcuni suoi crediti, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130 e 58 TUB, ma anche provando che tra i crediti oggetto della comunicata cessione fossero compresi anche i crediti ingiunti in pagamento”.
La società opposta sostiene di essere divenuta titolare del credito, relativo ai due contratti di finanziamento stipulati da (- N. 3886598, stipulato in data 4.8.2009 con Parte_1
HE BA - all. n.
2- e N. 50602, stipulato in data 18.5.2010 con GO DU s.p.a. -all. n.3-), a seguito di cessione di crediti in blocco e pro soluto, sottoscritta il 16.1.2017, (avviso pubblicato in GU
Parte Seconda n.21 del 18-2-2017), ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., della titolarità di Banca FI S.p.A. e dalla stessa precedentemente acquistati, mediante contratti di cessione, da HE BA ed GO
DU s.p.a..
Orbene, secondo costante giurisprudenza, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016).
Difatti, “non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il cui unico effetto sarà quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non quello di fornire la prova dell'avvenuta cessione, funzione di certo possibile ma che potrà concretizzarsi nel solo caso in cui l'avviso contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione stessa “(Cass. n. 3405/2024).
Tale onere risulta assolto dalla produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo se quest'ultimo contiene l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e se gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono l'individuazione, senza incertezze, dei crediti oggetto di cessione (cfr. Cassazione n. 21821/2023).
Deve rilevarsi che in atti sono stati depositati, il contratto di cessione, la G.U. contenente l'avviso di cessione ed una dichiarazione della società cedente relativa all'inclusione del credito derivante dal decreto ingiuntivo nella predetta cessione.
pagina 4 di 7 Manca in atti l'elenco dei crediti ceduti, non potendosi considerare tale il foglio bianco contenente una stringa con il nominativo di privo di attestazione di conformità all'elenco Parte_1 originale (all.10 fascicolo monitorio).
Esaminando di cessione allegato (all.9 fascicolo monitorio), è possibile rilevare che rientravano nella cessione:
- i contratti che FI PA ha acquisito da GO DU in data:
- i contratti ceduti a Banca FI da parte di HE BA in data:
Orbene, l'opposta ha prodotto due documenti della cedente banca FI PA, nelle quali questa ha dichiarato di aver acquisito da GO DU il credito relativo al contratto n. 58602 in data 30.11.2015
pagina 5 di 7 ed il credito relativo al contratto n. 3886598 da HE BA in data 17.6.2015.
Dal momento che la data indicata nella dichiarazione non coincide con quella indicata nel contratto di cessione e nel relativo avviso in G.U., relativamente al contratto concluso con GO DU, tale documento non risulta utile a provare l'inclusione del credito nella cessione indicata.
Quanto alla dichiarazione della cedente Banca FI, relativa al contratto concluso con HE BA, questo documento, oltre al presumibile possesso del titolo da parte di potrebbe CP_1 bastare a provare l'inclusione del credito nella cessione del 17.1.2017, tuttavia, secondo la giurisprudenza di merito prevalente, in caso di cessioni multiple, la validità delle cessioni “a valle” dipende inevitabilmente da quella a monte e, in assenza di prova di quest'ultima, viene a difettare anche la prova della validità dell'acquisto dell'ultima cessionaria (cfr. Tribunale di Trani, sentenza n. 1210 del 25 luglio 2023 e App. Milano, Sez. I, 22 novembre 2022, n. 3674).
In particolare, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiamo determinato l'attuale titolarità del credito e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet (cfr. Trib. Caltanissetta, 13 febbraio 2024).
Pertanto, il mancato assolvimento dell'onere probatorio su di essa specificatamente gravante, circa l'inclusione dello specifico credito oggetto del procedimento in esame nel “blocco” dei rapporti ceduti, priva il cessionario del credito della qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso della banca, nonché della legittimazione attiva, con la conseguente sua estraneità al giudizio ed inammissibilità della domanda.
pagina 6 di 7 Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 2329/2022 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 25.5.2022, all'interno del procedimento R.G. n. 6288/2022, notificato il 17.6.2022;
- Condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opponente, che liquida rispettivamente in € 1.904,50 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 6 giugno 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 10518/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Belpasso (CT), Via XII Traversa n. 115, presso lo studio dell'Avv. RAPISARDA GIUSEPPE (C.F. ), che la rappresenta e difende. C.F._2 opponente contro P. Iva Gruppo RU IT , C.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea C.F._3
Ornati (C.F. , con domicilio eletto in via Paolo Emilio Taviani n. C.F._4
170, La Spezia (SP).
opposta CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 3.2.2025 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2329/2022 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 25.5.2022, all'interno del procedimento R.G. n. 6288/2022, notificato il 17.6.2022, con cui è stato ordinato a il pagamento della somma di € 26.015,52, oltre Parte_1 interessi e spese legali a favore di in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_1
Ciò, in virtù del credito derivante dal mancato pagamento dei ratei di due diversi contratti di finanziamento stipulati da e, nello specifico: Parte_1
pagina 1 di 7 - N. 3886598, stipulato in data 4.8.2009 con ST (Gruppo HE BA), relativamente all'importo di € 3.292,35 (allegato n.2);
- N. 58602, stipulato in data 18.5.2010 con GO DU s.p.a. relativamente all'importo di € 22.723,17 (allegato n.3).
esponeva che, in virtù del contratto di cessione sottoscritto il 16.1.2017, (avviso CP_1 pubblicato in GU Parte Seconda n.21 del 18-2-2017), si era resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., nella titolarità di Banca FI S.p.A. e dalla stessa precedentemente acquistati, mediante contratti di cessione, da HE BA ed GO DU s.p.a., tra cui rientravano quelli azionati.
Nell'atto di citazione, ritualmente notificato in data 27.7.2022, l'opponente lamentava:
- violazione della legge sulla traPArenza (l. 17 febbraio 1992 n. 154);
- illegittima applicazione degli interessi moratori;
- errata indicazione del TAEG;
- contestazione degli importi dovuti a titolo di sorte capitale, posto che non erano state conteggiate tutte le somme effettivamente corrisposte dalla opponente.
In via istruttoria, chiedeva disporsi la CTU contabile al fine di verificare il rispetto delle norme sulla traPArenza ex l. 17 febbraio 1992 n. 154 e, in caso di accertamento positivo, procedersi al ricalcolo del piano di ammortamento e di tutti gli interessi ante e post decadenza mediante l'applicazione del tasso minimo dei BOT emessi nei 12 mesi antecedenti la conclusione del contratto analizzato, secondo la metodologia di calcolo prevista dalla Corte di Cassazione con Sentenza n.
29576 del 24.12.2020.
Concludeva, dunque, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adìto, contrariis rejectis, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace l'impugnato D.I. n. 2329/2022 (RG 6288/2022) del Tribunale di Catania, emesso il 25.05.2022 e notificato il 27.06.2022, stante che la società opposta non vanta le somme ingiunte nei confronti dell'opponente per i motivi sopra specificati e, precisamente per aver violato le norme sulla traPArenza L. 154/92 con conseguente applicazione del tasso di interesse determinato in funzione di quello minimo dei Buono Ordinari del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
ed ancora, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto impugnato anche in ordine agi interessi moratori contrattuali indebitamente applicati dalla opposta per le motivazioni sopra esposte con conseguente applicazione del tasso di interesse determinato in funzione di quello minimo dei Buono Ordinari del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
ed infine, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto impugnato per non avere l'opposta conteggiato tutti gli importi effettivamente corrisposti dalla opponente con conseguente condanna della al riconteggio del capitale residuo nel rispetto CP_1 delle somme effettivamente corrisposte”.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale, preliminarmente, chiedeva un termine per attivare il procedimento di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010.
Precisava, inoltre, di aver prodotto, oltre ai contratti azionati:
pagina 2 di 7 - la comunicazione della cessione del credito avvenuta con lettere racc.te a/r (cfr. doc. n. 8 – fascicolo monitorio);
-la prova dell'erogazione del finanziamento sottoscritto da con HE BA Parte_1
(cfr. doc. n. 4);
-l'estratto conto relativo ai due finanziamenti (Cfr. Doc. n.
6-7 fascicolo monitorio).
Quanto alla contestazione relativa all'errata indicazione del TAEG applicato, detto anche indicatore sintetico di costo (I.S.C.), rilevava che lo stesso non rappresentasse una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolgesse unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
In ogni caso, rilevava che lo stesso fosse stato esplicitamente pattuito nella misura del 8,40% per il contratto sottoscritto con GO DU Spa e nella misura del 12,54% per il contratto sottoscritto con come da contratti allegati. Parte_2
Inoltre, puntualizzava che, contrariamente a quanto dedotto da controparte, ai fini della verifica del tasso soglia doveva escludersi il cumulo dei tassi di interesse con le altre voci di costo contemplate dal contratto, quali quelle relative a -Penale per eventuale estinzione anticipata;
- Spese di incasso rata;
-
Importi addebitati a titolo di copertura assicurativa;
- Importi addebitati a titolo di interessi di mora;
-
Indennità di ritardato pagamento;
- Penale per il caso di decadenza dal beneficio del termine, trattandosi di oneri meramente eventuali ed accessori, applicabili solo ed esclusivamente per il caso di inadempimento da parte del Cliente.
Osservava poi che i contratti in esame erano stati stipulati in data 4.8.2009 e 18.5.2010 e quindi, prima dell'entrata in vigore della legge 141/2010, introdotto l'art. 125 bis TUB (con decorrenza dal 19.9.2010), conseguentemente, la disciplina da applicare al contratto in parola andava individuata nel previgente art. 124 TUB (dunque, l'eventuale indicazione di un TAEG inferiore a quello effettivo, non comportava la sanzione della nullità.
Infine, si opponeva alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio invocata da parte opponente, perché di carattere esplorativo.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 2329/2022, R.G. n. 6288/2022, del 17/05/2022 emesso dal Tribunale di Catania, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. - Concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2329/2022, R.G. n. 6288/2022, del 17/05/2022 emesso dal Tribunale di Catania. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la sig.ra al pagamento in favore della società Parte_1 CP_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
[...] In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”.
All'esito della prima udienza del 16.1.2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnato a parte opposta termine per l'avvio del procedimento di mediazione e rinviata l'udienza al 10.7.2023 (poi differita a giorno 11.7.2023).
pagina 3 di 7 Successivamente, parte opposta depositava il verbale negativo di mediazione, datato 29.3.2023.
Di poi, all'udienza del 11.7.2023, venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183 co 6 c.p.c. e rinviata l'udienza al 10.6.2024.
All'esito dell'udienza del 10.6.2024, si rinviava per la precisazione delle conclusioni al 3.2.2025, ed, infine, la causa veniva posta in decisione con i termini per le memorie ex art. 190 c.p.c.
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Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano fondate e meritino, quindi, di essere accolte per le ragioni che seguono.
- In via preliminare, va valutato il profilo di legittimazione ad agire e della conseguente titolarità del credito in capo alla società opposta Controparte_2 ome statuito dalla Corte di Cassazione, da ultimo, nella pronuncia n. 10786/2024: “in ragione
[...] della rilevabilità d'ufficio dei vizi inficianti la legittimazione delle parti è onere della cessionaria dare prova della propria legittimazione attiva nel corso del giudizio, tale prova deve essere data non solo allegando la Gazzetta Ufficiale recante l'avviso dell'avvenuta cessione, da parte della banca alla cessionaria di alcuni suoi crediti, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130 e 58 TUB, ma anche provando che tra i crediti oggetto della comunicata cessione fossero compresi anche i crediti ingiunti in pagamento”.
La società opposta sostiene di essere divenuta titolare del credito, relativo ai due contratti di finanziamento stipulati da (- N. 3886598, stipulato in data 4.8.2009 con Parte_1
HE BA - all. n.
2- e N. 50602, stipulato in data 18.5.2010 con GO DU s.p.a. -all. n.3-), a seguito di cessione di crediti in blocco e pro soluto, sottoscritta il 16.1.2017, (avviso pubblicato in GU
Parte Seconda n.21 del 18-2-2017), ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., della titolarità di Banca FI S.p.A. e dalla stessa precedentemente acquistati, mediante contratti di cessione, da HE BA ed GO
DU s.p.a..
Orbene, secondo costante giurisprudenza, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016).
Difatti, “non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il cui unico effetto sarà quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non quello di fornire la prova dell'avvenuta cessione, funzione di certo possibile ma che potrà concretizzarsi nel solo caso in cui l'avviso contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione stessa “(Cass. n. 3405/2024).
Tale onere risulta assolto dalla produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo se quest'ultimo contiene l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e se gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono l'individuazione, senza incertezze, dei crediti oggetto di cessione (cfr. Cassazione n. 21821/2023).
Deve rilevarsi che in atti sono stati depositati, il contratto di cessione, la G.U. contenente l'avviso di cessione ed una dichiarazione della società cedente relativa all'inclusione del credito derivante dal decreto ingiuntivo nella predetta cessione.
pagina 4 di 7 Manca in atti l'elenco dei crediti ceduti, non potendosi considerare tale il foglio bianco contenente una stringa con il nominativo di privo di attestazione di conformità all'elenco Parte_1 originale (all.10 fascicolo monitorio).
Esaminando di cessione allegato (all.9 fascicolo monitorio), è possibile rilevare che rientravano nella cessione:
- i contratti che FI PA ha acquisito da GO DU in data:
- i contratti ceduti a Banca FI da parte di HE BA in data:
Orbene, l'opposta ha prodotto due documenti della cedente banca FI PA, nelle quali questa ha dichiarato di aver acquisito da GO DU il credito relativo al contratto n. 58602 in data 30.11.2015
pagina 5 di 7 ed il credito relativo al contratto n. 3886598 da HE BA in data 17.6.2015.
Dal momento che la data indicata nella dichiarazione non coincide con quella indicata nel contratto di cessione e nel relativo avviso in G.U., relativamente al contratto concluso con GO DU, tale documento non risulta utile a provare l'inclusione del credito nella cessione indicata.
Quanto alla dichiarazione della cedente Banca FI, relativa al contratto concluso con HE BA, questo documento, oltre al presumibile possesso del titolo da parte di potrebbe CP_1 bastare a provare l'inclusione del credito nella cessione del 17.1.2017, tuttavia, secondo la giurisprudenza di merito prevalente, in caso di cessioni multiple, la validità delle cessioni “a valle” dipende inevitabilmente da quella a monte e, in assenza di prova di quest'ultima, viene a difettare anche la prova della validità dell'acquisto dell'ultima cessionaria (cfr. Tribunale di Trani, sentenza n. 1210 del 25 luglio 2023 e App. Milano, Sez. I, 22 novembre 2022, n. 3674).
In particolare, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiamo determinato l'attuale titolarità del credito e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet (cfr. Trib. Caltanissetta, 13 febbraio 2024).
Pertanto, il mancato assolvimento dell'onere probatorio su di essa specificatamente gravante, circa l'inclusione dello specifico credito oggetto del procedimento in esame nel “blocco” dei rapporti ceduti, priva il cessionario del credito della qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso della banca, nonché della legittimazione attiva, con la conseguente sua estraneità al giudizio ed inammissibilità della domanda.
pagina 6 di 7 Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 2329/2022 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 25.5.2022, all'interno del procedimento R.G. n. 6288/2022, notificato il 17.6.2022;
- Condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opponente, che liquida rispettivamente in € 1.904,50 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 6 giugno 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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