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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/05/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4810/2023 R.G. a cui sono riunite le cause iscritte ai nn. 1001/2024, 2080/2024 e 2116/2024
R.G.
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv. S. SCHIAVA;
[...]
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. G. A. TURANO;
Resistente
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi ritualmente notificati e successivamente riuniti, attese le ragioni di connessione oggettiva derivanti dall'identità della causa petendi,i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio Controparte_1
e, premesso di aver prestato attività lavorativa
[...] subordinata per la resistente, lamentavano di aver percepito una retribuzione inferiore a quella spettante per i periodi di godimento delle ferie poiché non erano state incluse nella relativa base di calcolo l'indennità turni avvicendati (pari ad € 0,52 al giorno), premio di produzione (€ 11,00 al giorno) ed agent unico (pari ad € 3,50 al giorno fino all'1.3.2019 e pari ad € 4,50 da tale data in avanti).
I ricorrenti, dopo aver argomento in diritto e richiamato a sostegno giurisprudenza di legittimità e comunitaria, assumevano di essere rimasti creditori della somma di denaro indicata in ricorso.
In particolare:
- premesso di lavorare dal 2.1.2007 con Parte_1 qualifica di operaio e mansioni di capo treno, deduceva di essere creditore della somma pari ad € 5.046,80;
- premesso di lavorare dal 2.1.2007 con Parte_2 qualifica di operaio e mansioni di operatore di esercizio, deduceva di essere creditore della somma pari ad € 6.077,22;
- , premesso di lavorare dal 3.10.2006 con Parte_3 qualifica di operaio e mansioni di operatore di esercizio, deduceva di essere creditore della somma pari ad € 5.738,34;
- premesso di lavorare dal 21.11.2007 Parte_4 con qualifica di operaio e mansioni di operatore di esercizio, deduceva di essere creditore della somma pari ad € 4.985,58.
I ricorrenti concludevano per “accertare e dichiarare che durante le ferie vanno mantenuti i compensi che remunerano qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni, allo status personale e professionale del lavoratore, con esclusione dei soli elementi della retribuzione diretti a coprire spese occasionali o accessorie” e, per l'effetto, chiedevano la condanna delle a corrispondere al lavoratore, a Controparte_1 titolo di differenze retributive le somme suindicate o quelle diverse di giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi legali, calcolati mese per mese fino al soddisfo con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi. Si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando la domanda e i conteggi prodotti e concludeva chiedendo “[…] 1) RIGETTARE: la domanda così come formulata da parte ricorrente per le motivazioni ampiamente dedotte in
Narrativa […] 2) ACCERTARE E DICHIARARE: come non dovuta la la somma richiesta per tutte le altre motivazioni meglio esposte in narrativa”. In via subordinata chiedeva la riduzione delle somme richieste con condanna dei ricorrenti alle spese e competenze del giudizio da distrarsi.
Istruita documentalmente la causa, le parti – con note depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – insistevano nelle conclusioni rese ed all'esito il procedimento veniva definito con sentenza.
Oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella corrisposta per le giornate di lavoro effettivamente svolto e, quindi, nello specifico, di quello al computo nella base di calcolo della retribuzione feriale anche delle indennità turni avvicendati, premio di produzione e, per i ricorrenti e Pt_2 Parte_3 Pt_4 anche di agente unico, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze stipendiali quantificate nei ricorsi.
Premesso che le circostanze di fatto relative alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes, con la decorrenza, le mansioni e l'inquadramento indicati in ricorso sono pacifiche oltre che documentate, la domanda attorea si rivela fondata nei limiti e per le ragioni che seguono. Occorre osservare come costituisca jus receptum il principio secondo il quale la “retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore” (Cass., n. 13425/2019; Cass. n. 22401/2020). E ciò sul presupposto che “l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro” (Corte di Giustizia
16 marzo 2016 Cause riunite c. 131/04 e c. 257/04 Per_1
).
[...]
Richiamandosi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadito dalla sentenza n. 14089 pubblicata il 21 maggio 2024, la SC ha ripetutamente affermato che “La nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come
l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art.
7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, MS;
CGUE
13.12.2018, C385/17, . Parte_5
In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza
(cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C
514/20, DS c. Koch).
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n.
13425/2019) […].
Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n.
22577/2012).
Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con
l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021)”.
Da quanto esposto emerge che per essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, una determinata voce di retribuzione variabile deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato; inoltre b) deve compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Al contrario, voci che rimborsino spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento le proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie;
così Tribunale di Milano, sezione lavoro, sent. Del
19.6.2018).
Richiamandosi le recenti pronunce del Tribunale di OL
(sent. n. 1457/2023 e n. 1412/2023) “deve, invero, osservarsi che, nel nostro ordinamento, non sussiste un generale principio di onnicomprensività della retribuzione feriale;
alcuni elementi della retribuzione, infatti, possono anche non essere computati ai fini della quantificazione degli istituti indiretti se il loro computo non è espressamente contemplato dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva. Sul punto la S.C. ha da ultimo chiarito che “In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva;
pertanto, la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché la l.
n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla l. n. 90 del
1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio (Cass.,
23 ottobre 2020, n. 23366).
Tale rilievo appare sufficiente a ritenere priva di pregio la tesi di parte ricorrente che fa discendere dal carattere fisso e continuativo delle indennità in esame anche il loro inserimento nella base della retribuzione feriale, tenuto conto che siffatta inclusione risulta esclusa in base alle intese negoziali collettive, disciplinanti la fattispecie in esame. Assume, pertanto, rilievo l'allegazione di parte ricorrente fondata sull'orientamento espresso dalla suprema
Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione della CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie. Ritiene, in particolare, il tribunale di dover condividere consapevolmente quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401.
Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione
Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “Per ciò che riguarda, in particolare,
"l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto Persona_2
50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva
n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06,
e altri, punto 58) e che “Maggiori e più incisive Persona_3 precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, MS e altri
(punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come “sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza MS
e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
MS e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza MS e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
MS e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di
Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R.
Lock, punti 29, 30, 31)”. Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che
l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del
2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicchè “In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte, dunque, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status personale o professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Avuto riguardo al caso in esame, per la soluzione della controversia, è quindi indispensabile procedere all'indagine relativa alla indennità di Agente Unico Regionale, Indennità
Turni Avvicendati e Indennità di Presenza, esaminandone la genesi e le finalità.
Preliminarmente si osserva che risulta pacifico oltre che documentato dalle buste paga in atti, che le indennità di
Agente Unico, Turni avvicendati e Indennità di Presenza, sono riconosciute ed erogate al dipendente per ogni giornata di lavoro nel periodo per cui è causa.
Orbene, parte ricorrente lamenta che le predette indennità non gli vengono corrisposte nella retribuzione feriale nonostante costituiscano elementi retributivi fissi e continuativi.
Partendo dall'Indennità di Presenza, istituita con Accordo
Aziendale “Misure di efficientemento e organizzazione del lavoro” del 4 agosto 2017, la stessa è stata istituita dapprima quale parte del Premio di Produttività, all'interno del quale, per gli Operatori di Esercizio assunti in servizio dopo il 31.12.2005, confluisce tanto la predetta indennità che l'Indennità di Agente Unico - che si vedrà in seguito - allo scopo di incentivare economicamente il lavoratore nonché di promuovere il miglioramento e l'efficientamento dell'organizzazione del lavoro e della produttività (cfr.
Accordo Aziendale 4.08.2017 versato in atti).
Tale accordo prevede espressamente per i dipendenti assunti dopo il 31.12.2005 che per l'erogazione del Premio di
Risultato devono essere raggiunti determinati obiettivi, ossia l'incremento complessivo medio pro capite di presenza effettiva rispetto alla presenza media dell'anno precedente,
e nel prosieguo dell'accordo si legge che tutte le giornate di assenza effettuate a qualsiasi titolo non saranno computate nel predetto calcolo.
L'accordo prosegue poi stabilendo l'entità di tale premio di risultato su base annua pro capite, facendo riferimento esclusivamente all'Indennità di Presenza, chiarendo che la stessa viene erogata mensilmente ai lavoratori a titolo di acconto nella misura del 95%, per poi essere saldata nel febbraio dell'anno successivo se e allorquando l'obiettivo sia stato raggiunto.
Dalla lettura dell'accordo emerge chiaramente che tale indennità viene corrisposta in misura variabile a tutti i dipendenti sulla base della (eventuale e mera) presenza media annua con i valori economici previsti alla data di sottoscrizione dell'Accordo Aziendale;
nel caso in cui l'obiettivo della presenza, in quel dato numerico, non sia raggiunto, il lavoratore dovrà restituire la somma percepita.
Alla luce della disamina dell'accordo istitutivo, può affermarsi che si tratta di indennità variabile prevista indistintamente per tutti i lavoratori aventi lo stesso livello professionale, senza alcun nesso con l'esecuzione delle mansioni o con lo status personale o professionale, siccome legata alla mera presenza in servizio e come tale, legittimamente esclusa dalla retribuzione durante i periodi di assenza per ferie.
Con riferimento all'Indennità di Agente Unico e Turni
Avvicendati, per come condivisibilmente affermato dal
Tribunale di OL (sentenza n. 5054/2021, est. Dott.
Ruoppolo), con motivazione cui si presta adesione e che si richiama qui integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. Att.
C.p.c. “l'indennità di agente unico, secondo la ricostruzione dell'istituto fatta dalla giurisprudenza richiamata in ricorso che il tribunale fa propria, perché conforme alle disposizioni istitutive dell'emolumento e alla successiva evoluzione, deve ritenersi ormai giustificata, nel sinallagma lavorativo, dalla circostanza che l'agente sia “unico” vale
a dire che operi senza l'ausilio di altro dipendente a bordo
e dunque per il solo fatto dello svolgimento della prestazione in condizioni di maggior responsabilità e disagio in caso di anomalie. Tale interpretazione deve ritenersi ferma anche in seguito all'evoluzione della classificazione del personale di cui all'Accordo del 27.11.2000. Ne consegue che l'erogazione di detta indennità entra nel sinallagma del rapporto di lavoro, in quanto volta a compensare la peculiarità della prestazione di lavoro di cui si è detto. L'indennità giornaliera turnista è volta, inoltre, a compensare
l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite
l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza. Entrambe dette indennità appaiono, pertanto, connesse all'esecuzione delle mansioni di lavoro del ricorrente, e vanno a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse e sono, quindi, assimilabili a quelle "integrazioni collegate […] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie. Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - art. 3 e art. 5 del CCNL 27.11.2000 e dell'art. 10 CCNL 12 marzo 1980 - che escludono, o meglio non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, con conseguente nullità di esse”.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto di parte ricorrente alla corresponsione, per i giorni di congedo per ferie, l'importo dovuto per le indennità di Agente Unico e di Turni Avvicendati.
Con riferimento al quantum debeatur, parte resistente contesta i conteggi allegati al ricorso, assumendo, in primo luogo, che le eventuali somme da accordare al ricorrente devono essere contenute nel limite delle quatto settimane annuali (28 giorni) di ferie spettanti al lavoratore (mentre i conteggi delle spettanze allegati al ricorso sono stati sviluppati su una media di 32,08 giorni all'anno per come chiarito nelle note scritte del 1.10.2024); in secondo luogo, che nessuna somma può essere riconosciuta dal mese di luglio
2022 in poi, dal momento che, a far data dal 1° giorno del suddetto mese è in vigore una nuova regolamentazione della retribuzione delle ferie ma, sul punto, si osserva che la domanda attorea riguarda il periodo gennaio 2009/giugno 2022.
Sulla prima questione, si richiamano qui le condivise argomentazioni spese in controversie analoghe dal Tribunale di Catanzaro (sentenza n. 650/2023, est. Dott. Stefano
Costarella) “ sollevato dalla società datrice di lavoro, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali
(art. 36 Cost. e art. 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004;
Cass. n. 16510/2002). 18. L'assunto che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dall'ERAS, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti (in analoga fattispecie, Cassazione civile sez. lav., 23/06/2022,
n.20216). 19. Le somme dovute dalla resistente devono essere, pertanto, parametrate sui giorni di ferie goduti dal ricorrente, così come risultanti dall'estratto LUL per il periodo 2014 – 2022 (doc. nn. da 23 a 54 del fascicolo di parte resistente), non eccedenti i 28 giorni annui. I giorni computabili divengono, dunque, 216 (cfr. doc. n. 62 del fascicolo di parte resistente)”.
Con riferimento al quantum non possono essere posti alla base della presente decisione né i conteggi di parte ricorrente, in quanto questi prende in considerazione tutti i giorni di ferie effettivamente goduti (anche eccedenti le quattro settimane), né quelli di parte resistente che pone la soglia di sbarramento dei 28 giorni negli anni in cui le ferie eccedono tale limite, lasciando invece il numero di ferie effettivamente goduto quando questo è inferiore a 28.
Si ritiene allora necessario applicare il criterio dei 28 giorni medi annuii - rappresentanti il periodo minimo di ferie di quattro settimane - in modo tale che le eccedenze che si sono verificate in taluni anni compensano la minor entità di altri anni.
Alla luce di ciò, considerato che per tutti gli anni di cui
è causa il valore dell'indennità Turni Avvicendati è pari ad
€ 0,52 mentre quello dell'Indennità di Agente Unico sino al febbraio 2019 era pari ad € 3,50 mentre a partire dal marzo
2019 ammonta ad € 4,50, la somma dovuta a:
- è pari ad € 218,40 (così calcolata: periodo Parte_1 luglio 2007/giugno 2022; numero giorni ferie: 28 di media annui – 14 nel 2007 e nel 2022 per un totale di giorni 420; indennità di turni avvicendati € 0,52 per 420 giorni: €
218,40)
- : è pari ad € 1.786,40 (così calcolata: periodo Parte_2 luglio 2007/giugno 2022; numero giorni ferie: 28 di media annui – 14 nel 2007 e nel 2022 per un totale di giorni 420; indennità di turni avvicendati € 0,52 per 420 giorni: € 218,40
- indennità di AU € 3,50 per 322 giorni – dal 2009 al 2018 –
€ 1.127,00 ed € 4,50 per 98 giorni – dal 2019 al giugno 2022
- € 441,00);
- : è pari ad € 1.786,40 (così calcolata: Parte_3 periodo luglio 2007/giugno 2022; numero giorni ferie: 28 di media annui – 14 nel 2007 e nel 2022 per un totale di giorni
420; indennità di turni avvicendati € 0,52 per 420 giorni: €
218,40 - indennità di AU € 3,50 per 322 giorni – dal 2009 al
2018 – € 1.127,00 ed € 4,50 per 98 giorni – dal 2019 al giugno
2022 - € 441,00);
- : è pari ad € 1.392,44 (così calcolata: Parte_4 periodo gennaio 2011/giugno 2022; numero giorni ferie: 28 di media annui – 14 nel 2022 per un totale di giorni 322; indennità di turni avvicendati € 0,52 per 322 giorni: € 167,44
- indennità di AU € 3,50 per 224 giorni – dal 2011 al 2018 –
€ 784,00 ed € 4,50 per 98 giorni – dal 2019 al giugno 2022 -
€ 441,00). Sulla somma sopra individuata andranno, infine, corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Non sono dovute le differenze retributive sul TFR in quanto detto emolumento (il TFR) presuppone la cessazione del rapporto di lavoro ed i ricorrenti non hanno dedotto di essere cessati dal servizio.
Non osta, invero, all'accoglimento del ricorso per il periodo predetto l'eccepita prescrizione, osservandosi che la Suprema
Corte con sentenza n. 26246/2022 avallando un indirizzo già diffuso nella giurisprudenza di merito, ha affermato il principio secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del
2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nel caso di specie, pertanto, considerato che i crediti azionati si riferiscono al periodo gennaio 2009/giugno 2022, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012
(18.07.2012) alcuna prescrizione quinquennale era compiuta, con la conseguenza che per tutti i crediti per cui è causa il termine di prescrizione è sospeso fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per ciò che riguarda le spese di lite, liquidate ai minimi tariffari (scaglione di riferimento: cause di lavoro da €
1.100,01 ad € 5.200,00), si osserva quanto segue. L'art. 4, co. 2 del D.M. 55/2014 precisa che “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta”.
L'art. 4, co. 4 del medesimo D.M. stabilisce inoltre che
“Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto
è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che
“[…] c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità,
e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14;
d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c)”
(Cass., n. 13667/2024).
Pertanto, ai fini della determinazione del compenso spettante al difensore, in applicazione dei principi di diritto suindicati, è necessario ridurre del 30% la somma che si sarebbe dovuta liquidare nell'ipotesi di difesa di una sola parte, per poi aumentare del 30% l'importo risultante a seguito della predetta riduzione per quanti sono i ricorrenti successivi al primo.
Ciò posto, spetta al difensore a titolo di compenso professionale l'importo pari ad € 1.747,62 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge da distrarsi.
PQM
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento di:
- € 218,40 in favore di oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo;
- € 1.786,40 in favore di oltre interessi e Parte_2 rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo;
- € 1.786,40 in favore di oltre interessi Parte_3
e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo;
- € 1.392,44 in favore di oltre interessi Parte_4
e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo;
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.747,62 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge da distrarsi.
Cosenza, 21/05/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino