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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 21/10/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente estensore
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 472/21 R.G., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti Mario Franco e Sara Franco
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pugliese Controparte_1
APPELLATA
Oggetto: usucapione/servitù
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 12 1. Con atto di citazione notificato in data 20.10.15, agiva in Controparte_1
giudizio nei confronti di , chiedendo al Tribunale di Parte_1
accertare l'intervenuta usucapione ordinaria ventennale della servitù di passaggio da lei esercitata sulle particelle 118, 84, 80 e 81 di proprietà della convenuta e, per l'effetto, ordinare a quest'ultima la rimozione del cancello e della recinzione ovvero la consegna delle chiavi di accesso, e di condannarla al risarcimento del danno;
in via subordinata, l'attrice chiedeva di accertare la natura di fondo intercluso e di costituire la servitù coattiva di passaggio, ex art. 1051 c.c., sulle predette particelle.
In particolare l'attrice deduceva:
- di essere proprietaria pro quota, in virtù di successione legittima, di un fondo indiviso, sito nel Comune di San Martino D'Agri (Pz), individuato al foglio 20 part.lla 85, confinante a monte con la part.lla 118 ed a valle con le part.lle 111,
89, 88, 87 e 86;
- che sulla part.lla 85 insisteva una stradina che attraversava le part.lle 80, 81,
84 e 118, di proprietà di costituente una servitù di Parte_1
passaggio, esercitata in modo pacifico, pubblico e continuato per un ventennio, rappresentante l'unica via di accesso alla strada pubblica (strada comunale Serra Dell'Isca);
- che tale passaggio era stato chiuso da un cancello a doppio battente, realizzato dalla proprietaria sig.ra , la quale aveva recintato l'area di Pt_1
sua proprietà (part.lle 80, 81, 84 e 118) con pali di legno di castagno, rete metallica e filo spinato;
- che, in conseguenza di ciò, risultava impossibile per il fondo di essa attrice l'accesso alla pubblica strada;
- che con distinte lettere racc. a.r. del 20.6.2013 e del 31.3.2015 aveva richiesto di riaprire l'accesso, senza tuttavia alcun esito.
pagina 2 di 12 costituitisi in giudizio, chiedeva il rigetto della Parte_1
domanda ed eccepiva l'inesistenza ab origine del passaggio sulle proprie particelle;
l'insussistenza dei presupposti per l'acquisto per usucapione e di quelli previsti per la costituzione della servitù coattiva, in ragione della presenza di altro sbocco per l'accesso alla via pubblica e concludeva contestando la legittimazione attiva dell'attrice.
La causa è stata istruita a mezzo di prove testimoniali e, all'udienza a trattazione scritta del 12.7.21, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Con sentenza 428/2021 il Tribunale di Lagonegro ha accolto la domanda attorea e, per l'effetto, previo riconoscimento dell'interclusione del fondo, ha costituito la servitù di passaggio sui fondi di avente il Parte_1
percorso meglio indicato nella relazione peritale e riconosciuto, in favore di quest'ultima, l'indennità pari ad euro 860,10; ha compensato le spese di lite di
CTU per 1/3 e posto la restante parte a carico di . Parte_1
A sostegno della decisione, osservava il primo giudice:
- che la domanda di accertamento di avvenuta usucapione della servitù di passaggio era infondata, in quanto dall'istruttoria orale espletata non era emersa la sussistenza, per almeno un ventennio, di un possesso pacifico, pubblico e continuato;
- che la domanda volta all'accertamento della interclusione del fondo ed alla conseguente costituzione della servitù coattiva di passaggio era invece fondata e che pertanto andava costituita ai sensi dell'art.1051 c.c. la servitù di passaggio sui fondi della , con il percorso indicato dal TU (il primo tra Pt_1
i due indicati dal consulente), e corrisposta a questa una indennità quantificata in € 860,10.
3. Avverso detta sentenza ha proposto appello Parte_1
, sostenendo:
[...]
pagina 3 di 12 - che l'attrice non ha provato la titolarità del fondo dominante in quanto lo stesso risulterebbe ancora in comproprietà con uno zio della medesima;
- che il primo giudice ha omesso di pronunciarsi sulla eccepita mancata partecipazione dei litisconsorti necessari;
che. infatti, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità nelle ipotesi in cui il proprietario (del fondo servente o del fondo dominante) agisce per la modifica dell'esercizio del diritto di servitù, anche mediante la semplice installazione di un cancello a chiusura della stradella gravata di servitù, essendo una domanda diretta ad incidere sui fondi e, soprattutto, sui rapporti giuridici connessi, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario;
- che non sussistono i presupposti per una pronuncia ex art. 1051 c.c. giacché il fondo di proprietà dell'attrice non è intercluso e, in ogni caso, ha facile via di accesso, via “Acqua le Case”, da sempre utilizzato dall'attrice e dagli altri proprietari confinanti, come confermato dalla escussione testimoniale;
e che la via indicata dal TU per la costituzione della servitù non rispetta i principi previsti dalla legge per la costituzione di servitù di passaggio;
- che il TU ha invece preferito inventare un percorso più lungo di accesso alla via pubblica, molto più gravoso per il fondo della convenuta, senza tener conto né dei danni alle colture ed alla relativa impresa agricola insistente sul fondo “servente” e senza verificare la natura comunale delle strade interessate ricadenti su già antica e persistente servitù dichiarata inaccessibile per la presenza di occasionale e dubbioso ritrovamento di detriti sulla stessa via;
- che il percorso n. 1 indicato dal TU è inattuabile altresì perché risulta fittato ad altro imprenditore agricolo dal 2016 (NA LL) ed è utilizzato per la produzione di “castagne da frutto” a produzione biologica;
- che la strada via “Acqua Le Case” è la strada vicinale e come tale “strada pubblica” con riconoscimento e funzione pubblica ineliminabile se non con provvedimento dell'organo comunale, proprietario, il quale illegittimamente pagina 4 di 12 non era stato reso partecipe della lite, malgrado la posizione di innegabile litisconsorte necessario.
Si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dello stesso.
4. All'udienza del 15.4.25 la causa è stata assegnata in decisione, con assegnazione alle parti di sessanta giorni per il deposito e venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione, sollevata dalla parte appellata, di inammissibilità dell'appello in relazione alla violazione dell'art. 342 c.p.c., la quale risultando infondata deve essere rigettata. Invero, la parte appellante ha circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal primo giudice.
6. Passando ad esaminare il merito si ritiene che l'appello non meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
6.1. Con il primo motivo, parte appellante ha sostenuto che Controparte_1
non abbia fornito la prova di essere la proprietaria del fondo dominante, trattandosi di fondo indiviso a suo dire acquisito in virtù di successione legittima.
Occorre premettere che nell'ipotesi in cui l'attore proponga domanda di accertamento della servitù, non è necessaria la produzione del titolo di acquisto redatto in forma scritta, non operando il medesimo regime probatorio dell'azione di rivendicazione (cfr., specificamente in tema di servitù coattive:
Cass. 28757/2017).
Solo la domanda ex art. 948 c.c. mira alla dichiarazione del diritto di proprietà sul fondo, mentre, nell'azione diretta ad accertare l'esistenza della servitù o ad pagina 5 di 12 ottenerne la costituzione in via coattiva, l'oggetto della domanda è la richiesta della creazione (o l'accertamento) del diritto reale, di cui la proprietà del fondo dominante costituisce unicamente il presupposto legittimante. Non occorre quindi la cd. probatio diabolica, potendo la proprietà essere provata anche mediante presunzioni.
Ed invero, colui che agisce in "confessoria servitutis" ha l'onere di provare qualora questa venga contestata, la propria legittimazione ad agire, in quanto titolare di un diritto di proprietà sul fondo dominante, sebbene la prova della proprietà non sia altrettanto rigorosa come quella richiesta per la rivendicazione, posto che, mentre con quest'ultima azione si mira alla dichiarazione del diritto di proprietà sul fondo, nel caso dell'azione confessoria si domanda soltanto l'affermazione del vincolo di servitù con le eventuali altre conseguenti dichiarazioni di diritto, onde la proprietà del fondo dominante costituisce unicamente il presupposto dell'azione ed è sufficiente che emerga anche attraverso delle presunzioni (cfr., per il principio generale in tema di confessoria servitutis, Cass 25809/2013; Cass. 13212/2013; Cass. n.
15116/2021).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che la parte appellata abbia fornito prova idonea dei diritti dominicali sui fondi oggetto di causa mediante la produzione di documentazione sufficiente a dimostrarne la titolarità
In particolare, tra i documenti allegati alla consulenza di parte vi sono:
a) la dichiarazione integrativa di successione di padre Persona_1
dell'appellata, con l'indicazione delle tre figlie, tra cui Controparte_1
quali eredi legittime, e dell'attivo immobiliare costituito, appunto, dal fondo oggetto di causa – fg. 20 p.lla 85 in San Martino D'Agri;
b) la visura storica del 12.11.14 di detto fondo da cui si evince che lo stesso era in comproprietà tra i fratelli e , che a loro Persona_1 Persona_2
pagina 6 di 12 volta lo avevano ereditato da padre e con usufrutto della signora Persona_3
Persona_4
c) la visura del 18.8.15, da cui si evince che l'immobile, era di proprietà di e con usufrutto che alla morte di Persona_2 Persona_4
avvenuta il giorno 8.9.79 , giusta certificato di morte, il fondo Persona_1
in proprietà alle tre figlie di questi, tra cui Controparte_1
Tale produzione è pienamente sufficiente e, pertanto, può ritenersi che
[...]
abbia fornito, anche tramite presunzioni precise e concordanti, la CP_1
prova della legittimazione attiva avendo dimostrato, ai fini dell'azione da lei esperita, di essere proprietaria del fondo dominante.
Invero, la proprietà, come tutti i fatti, può essere provata anche con presunzioni e quindi anche attraverso il ricorso alle risultanze catastali (Cass.
n. 504/1982; Cass. n. 16094/2003) che nel caso in esame sono state prodotte e sulle quali non è stata fornita dall'appellante alcuna prova contraria.
Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello.
6.2. Con il secondo motivo, l'appellante ha dedotto che è stato violato il contraddittorio avendo l'attrice in primo grado omesso di citare in giudizio anche gli altri comproprietari del fondo dominante, e cioè le sue sorelle e suo zio atteso che nelle ipotesi in cui il proprietario del fondo servente Per_2
o del fondo dominante agisce per la modifica dell'esercizio del diritto di servitù, anche mediante la semplice installazione di un cancello a chiusura della stradella gravata di servitù, essendo una domanda diretta ad incidere sui fondi, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Il motivo è infondato.
Come statuito dalla Suprema Corte, 1'actio confessoria o negatoria servitutis, nel caso in cui il fondo dominante o servente, od anche entrambi, appartengano pro indiviso a più proprietari comporta un litisconsorzio necessario solo nel caso in cui sia diretta ad una modificazione della cosa pagina 7 di 12 comune, mediante la demolizione di manufatti o di costruzioni comuni, non anche qualora sia diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie (Cass n. 6622/2016).
Nel caso di specie ha agito in giudizio (oltre che per il Controparte_1
riconoscimento dell'intervenuta usucapione ordinaria della servitù di passaggio esercitata sulle particelle della -domanda rigettata dal primo Pt_1
giudice e su cui non è stato proposto appello incidentale ) per ottenere la costituzione della servitù di passaggio sui fondi della , previo Pt_1
riconoscimento del proprio fondo come intercluso.
“L'actio confessoria o negatoria servitutis dà luogo
a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione è diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, se
l'azione è diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesta o ne impedisce l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo” (Cass n. 22835 del 14/08/2024).
Peraltro, i precedenti della giurisprudenza di legittimità citati dall'appellante, si riferiscono alla differente ipotesi in cui sia in comproprietà il fondo servente, dal lato passivo, e non quello dominante.
E', infatti, consolidato il principio secondo cui deve “essere esclusa la necessita di integrazione del contraddittorio in un giudizio per la costituzione della servitù di passaggio coattivo, instaurato da un comproprietario del fondo dominante, sia perché ogni partecipante alla comunione può chiedere la costituzione di detta servitù a favore del fondo intercluso, sia per il principio dell'indivisibilità della servitù, dato
pagina 8 di 12 che una volta riconosciute le condizioni per l'imposizione della servitù stessa, questa deve intendersi costituita attivamente e passivamente a favore ed a carico dei rispettivi fondi, con effetti che, concretandosi in una "qualitas fundi", non possono essere circoscritti al solo condomino che richiese di ottenere il passaggio” (Cass. n. 4399 del 20/03/2012).
6.3. Con il terzo motivo, l'appellante ha criticato la TU in merito alla scelta del percorso (n. 1 dei due individuati nella consulenza), sostenendo che l'ausiliario del giudice non ha considerato le contestazioni presentate dal consulente di parte, né le risultanze testimoniali da cui era emerso che il fondo attoreo aveva altra via d'accesso in via “Acqua delle Rose”.
Il motivo non merita accoglimento.
Posto che, dalle planimetrie in atti si evince senza dubbio che il fondo della risulta intercluso, l'appellante sostiene che il TU abbia errato nel CP_1
preferire il percorso n.
1- che va dalla strada comunale Via Serra dell'Isca ed attraversa le p.lle 80,81,84,118- in quanto più lungo e più gravoso per il fondo di sua proprietà.
Ciò non corrisponde al vero.
Il TU ha adeguatamente descritto lo stato dei luoghi e, nell'individuare i percorsi disponibili, ha analizzato i vantaggi e gli svantaggi di ognuno, arrivando a prediligere il percorso n. 1 per una serie di motivi che si riportano, brevemente, qui di seguito:
-il percorso è caratterizzato da pochi cambi di pendenza ed è di facile percorrenza sia con i mezzi meccanici che pedonali;
- la strada di collegamento è costituita per una parte da pietra calcarea e per la restante parte da territorio montuoso, non soggetto a coltivazione;
- esso risulta già utilizzabile, non essendo necessario effettuare opere di miglioramento per la percorrenza, e ciò lo rende meno invasivo e in grado di arrecare minor danno al fondo servente della convenuta . Pt_1
pagina 9 di 12 Al contrario, il più breve percorso n.2 – che va dalla strada comunale Via
Serra dell'Isca e si sviluppa lungo il confine della p.lla 118, necessita di interventi massicci per poter essere fruito, presenta vari cambi di pendenza e tratti molto accidentati con rischio di fenomeni frequenti di impluvio causati dallo scolo delle acque piovane, si sviluppa in un'area ove sono presenti le piante di castagno della sig.ra che, in ipotesi, dovrebbero essere Pt_1
sradicate per allargare la strada e consentire il passaggio.
Quanto poi alla deduzione di parte appellante per cui la strada scelta non rispetta i principi previsti dalla legge per la costituzione della servitù in quanto più lunga rispetto al secondo percorso individuato dal consulente, si evidenzia che, come pacifico in giurisprudenza, nell'applicazione dell' art. 1051 c.c., deve aversi riguardo non tanto alla maggiore o minore lunghezza del percorso, bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi, sicché potrà risultare meno oneroso un percorso più lungo, quando esso sia già in gran parte transitabile e richieda solo interventi di minor incidenza ( cfr. ex multis Cass n. 25352 del 12/12/2016).
La circostanza, poi, che dalle testimonianze sia emersa la presenza di un'altra strada, non è rilevante perché, una volta accertato che il fondo è intercluso, ciò che rileva è individuare il percorso più agevole e in grado di arrecare meno danni ad entrambi i fondi e non già la mera possibilità di un percorso alternativo.
Il tratto di strada individuato dal TU rappresenta il giusto compromesso per entrambe le parti: la ha ottenuto la servitù sul tratto più facilmente CP_1
percorribile e meno dispendioso dal punto di vista economico ma anche più lungo;
la ha ottenuto una indennità pari a € 860,10 per i danni Pt_1
cagionati dal passaggio.
6.4. L'argomentazione che riguarda il castagneto, indicata al punto B dei motivi di appello, inoltre, risulta smentita dalla relazione del TU, il quale, nella pagina 10 di 12 scelta del percorso da preferire, ha considerato proprio le piante di castagno di proprietà della presenti lungo il percorso n. 2, le quali rischiavano di Pt_1
essere sradicate ove si fosse proceduto ai lavori per l'allargamento della strada.
A tale riguardo il Ctu ha evidenziato, infatti, che “il percorso n. 1 suggerito dal sottoscritto, divide in due il fondo servente, in genere, tale ipotesi sarebbe dovuta essere scartata a priori, ma in questo caso si può derogare a tale principio perché trattasi di terreni montani con la presenza di boschi di castagno, pertanto il fondo non sarà assolutamente penalizzato dalla presenza della servitù, rispetto ad un fondo su cui si effettuano lavorazioni agricole periodiche”, e che la strada, già esistente, non crea alcun disagio al bosco di castagno.
La doglianza riguardante il metodo di calcolo dell'indennità riconosciuta, che a dire dell'appellante non poteva essere calcolata sulla base della Valutazione
Agricoli Medi -VAM- ma doveva essere calcolata sulla base della Produzione
DA VE -PVL-, appare genericamente formulata non avendo la parte specificato né il motivo per cui occorrerebbe seguire un criterio di calcolo diverso da quello utilizzato dal TU, né il vantaggio che ne conseguirebbe.
6.5. Con ulteriore doglianza, indicata al punto C dell'atto di appello,
l'appellante ha sostenuto che erroneamente il TU non aveva considerato la natura di strada pubblica della via “Acqua le Case” e che non era stato integrato il contraddittorio nei confronti del CP_2
Il motivo è infondato non rilevando la questione della natura pubblica / privata della strada indicata nel percorso n. 2 e della conseguente necessità di chiamare in causa il non essendovi né la prova certa della natura CP_2
pubblica e vicinale di detta strada , né essendo detto percorso quello oggetto di causa bensì soltanto quello asseritamente ritenuto alternativo dalla parte appellante.
pagina 11 di 12 7. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte attrice e la parte convenuta e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa e nei limiti della nota spese depositata dalla parte vittoriosa.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quatequater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico della parte soccombente dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata, liquidate in € 2915,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge da attribuire al procuratore per dichiarato anticipo;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quatequater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico della parte soccombente dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Lucia Gesummaria
pagina 12 di 12