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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/05/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5981/2015 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)”
TRA
(p.i. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Barbara Savastano (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._1
difensore sito in Napoli alla via Santa Lucia n. 15 (pec:
Email_1
ATTRICE
E
(p.i. ), in persona del l. rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimiano Sciascia (C.F. ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in al viale Medaglie d'Oro n. 23 CP_1
(pec: Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti. Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
In via preliminare, è utile una sintesi dei termini della controversia. Con atto di citazione
Cont ritualmente notificato nei confronti della , la quale CP_1 Controparte_3 soggetto definitivamente accreditato per l'attività in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno ed erogante, quale casa di cura privata, prestazioni di assistenza ospedaliera, altresì, in regime di Convenzione con l' , ai sensi del D. Lgs n. Controparte_1
Cont 502/1992, deduceva: che, dal mese di marzo 2014, l' a valere sui pagamenti del fatturato corrente, operava indebite trattenute, ciascuna per Euro 45.142,29; che al 30.07.2015 il valore
Cont complessivo delle trattenute operate dall' era pari ad € 586.849,77, di cui € 451.142,29 nell'anno 2014 ed € 135.426,87 nell'anno 2015; che nella causale di ciascuno dei mandati di pagamento soggetti a trattenute si faceva riferimento ad un piano di rientro prot. N. 564/EF del
13.06.2014, mai sottoscritto dall'attrice, e che la somma trattenuta veniva associata, nell'ambito del mandato, al numero di Ruolo Generale (RG 2156/12) relativo ad una procedura esecutiva conclusasi con ordinanza di assegnazione di somme (regolarmente incassate) in favore di
[...]
Cont per crediti relativi all'anno 2012 vantati nei confronti della debitrice odierna Parte_1
convenuta; che in tale procedura esecutiva innanzi al Tribunale di Tivoli Pineta Grande quale Pt_1 creditrice intervenuta ex art. 499 c.p.c., recuperava la somma di € 5.152.986,64 per sorta capitale, oltre interessi, relativa a prestazioni rese nell'anno 2012, non contestate e fino ad allora non pagate;
Cont che, con nota Prot. N. 564/EF del 13.06.2014, l' sostenendo l'inesistenza a bilancio di partire aperte nei confronti dell'odierna attrice sull'anno 2012, qualificava l'importo incassato come non dovuto e proponeva alla struttura un piano di rientro della durata di anni dieci, mediante trattenute mensili costanti, volto a recuperare le somme pagate in ossequio all'ordinanza di assegnazione conclusiva della procedura esecutiva RGE 2156/12, oltre una nota credito per differenza sugli interessi legali corrisposti;
che la non accettava alcun piano di rientro e Controparte_3
Cont diffidava l' dall'operare ogni eventuale trattenuta o compensazione sui pagamenti correnti;
che Cont la perpetrava le trattenute avviate in virtù del proclamato piano di rientro per cui l'attrice si vedeva costretta ad agire in giudizio domandando la restituzione delle somme così trattenute.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione Parte_2
del G.O. adito in favore della Giustizia Amministrativa nonché la violazione del contraddittorio iniziale da integrare nei confronti della Nel merito, la convenuta asseriva la non Controparte_4
debenza delle somme, poi oggetto di trattenute, a causa del superamento del tetto di spesa, per l'esercizio 2012, fissato per la struttura sanitaria accreditata e rispondente allo scopo, normativamente codificato, di contenere la spesa sanitaria nell'ambito delle risorse previste dalla programmazione regionale, nell'ottica più ampia della tutela della finanza pubblica.
Conseguentemente, chiedeva il rigetto della pretesa attorea sia di restituzione delle somme
Cont trattenute che di declaratoria di indebito arricchimento a carico della
Così instaurato il contraddittorio, nel corso del giudizio la parte attrice proponeva innanzi il
Tribunale di SMCV ricorso ex art 700 c.p.c., adducendo la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora nel perdurare della condotta oggetto della domanda iniziale e domandandone l'inibitoria. Avverso il rigetto del ricorso, la Controparte_3
proponeva reclamo ex art. 699 terdecies c.p.c., rubricato al RG con il n. 4986/2016.
Il Collegio investito, con ordinanza del 02.08.2016 n. 6220/2016, accoglieva il reclamo così statuendo: “accoglie il reclamo e per l'effetto fa ordine all' di interrompere di Parte_2
trattenere mensilmente sui pagamenti del fatturato corrente in favore delle reclamante Pt_1
l'importo mensile di Euro 45.142,29”. Il predetto provvedimento veniva notificato, a cura
[...]
Cont attorea, alla che interrompeva le trattenute fino a quel momento operate.
La causa, così istruita, dopo diversi rinvii per carico di ruolo e sostituzione del giudice assegnatario, all'udienza del 15.05.2025, veniva sottoposta per la prima volta all'attenzione di questo magistrato e, all'esito della trattazione scritta, decisa mediante deposito della motivazione in via telematica.
In via assolutamente preliminare, occorre statuire in ordine alla eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. adito, come sollevata da parte convenuta. L'eccezione è infondata. Deve ribadirsi, infatti, la sussistenza della giurisdizione di questo giudice in forza dei principi generali fondati sulla causa petendi in relazione al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo. Infatti, nel caso che qui interessa, anche se il rapporto negoziale dedotto intercorre tra un soggetto privato e una pubblica amministrazione, non appare in contestazione l'esercizio del potere autoritativo da parte del soggetto pubblico, bensì il suo presunto inadempimento. Si tratta, pertanto, di una controversia che coinvolge, sì, un ente pubblico, ma non in relazione al suo potere amministrativo bensì all'esercizio di un rapporto paritetico, nel quale la P.A. agisce iure privatorum. Detto rapporto, paritetico e privatistico, comporta non solo che non si possa immaginare una giurisdizione del giudice amministrativo secondo i principi generali, ma neanche una giurisdizione esclusiva, in quanto manca nel caso di specie l'esercizio del potere autoritativo. In proposito, infatti, deve rammentarsi come la Consulta abbia chiarito che “la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del g.a. se in essa la p.a. agisce esercitando il suo potere autoritativo, ovvero, attesa la facoltà riconosciutale dalla legge (art. 11 l. 7 agosto 1990 n. 241) di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo comunque presupposto, se si vale di tale facoltà” (cfr. C. Cost. 204/2004). Rientrano, pertanto, nella cognizione del Giudice Ordinario adito le controversie a contenuto meramente patrimoniale, relative, tra l'altro, alla corretta quantificazione dei rapporti di debito e credito fra le parti. (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 10149 del
20.06.2012): le questioni portate all'attenzione del Tribunale attengono ad aspetti prettamente ed Cont esclusivamente privatistici, in relazione ai quali l' non indossa i panni pubblicistici e non esercita poteri autoritativi poiché, nella fattispecie de qua, non risulta contestato il tetto di spesa alle prestazioni sanitarie erogate in convenzione ma si controverte in ordine alla legittimità o meno di
Cont trattenute operate dalla convenuta su crediti vantati da parte attrice e da questa ritenute indebite.
Ancora in via preliminare, e con riguardo alla eccepita violazione del contraddittorio per mancata vocatio in ius della da parte attrice, parte convenuta ha dedotto di essere Controparte_4
solamente assegnataria di risorse economiche già fissate a livello regionale, sottolineando che le
Cont pur essendo soggetti con personalità giuridica dotati di autonomia amministrativa, concludono accordi con gli operatori privati autorizzati e accreditati osservando i limiti di spesa già fissati con la programmazione regionale della spesa sanitaria. Pertanto, secondo la tesi convenuta, a fronte di una attività di programmazione della spesa sanitaria realizzata a livello regionale dalla Struttura
Commissariale, qualora una struttura privata intenda ottenere il riconoscimento di prestazioni sanitarie a titolo di indebito arricchimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., deve necessariamente agire in giudizio nei confronti del soggetto che presuntivamente si sia ingiustamente arricchito in suo danno e, quindi, nei confronti della in persona del CP_4
Commissario ad acta preposto alla determinazione del piano di rientro del SSR campano.
Anche tale eccezione va disattesa: legittimata passiva in questo giudizio deve ritenersi unicamente l'azienda sanitaria in quanto, nei rapporti con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione, per la relativa obbligazione, l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, considerato che le Regioni hanno solo competenze legislative, di programmazione e di coordinamento, mentre
Cont risulta affidato alle dotate di personalità giuridica e quindi di autonomia contabile ed amministrativa, il ruolo di soggetti operativi sul territorio, in ragione del quale concludono accordi di budget con gli operatori autorizzati ed accreditati.
Passando all'esame del merito della vicenda, parte attrice chiede la restituzione di somme che, a ben vedere, le erano già state corrisposte in forza di un'ordinanza di assegnazione emessa a conclusione di una procedura esecutiva innanzi al Tribunale di Tivoli – Sezione distaccata di Palestrina: tale Cont procedura esecutiva ha visto l' , odierna convenuta, quale debitore esecutato e Parte_3 [...]
quale creditore, intervenuto ex art. 499 cpc, destinatario delle somme domandate e poi Parte_1 corrisposte in suo favore all'esito della procedura conclusasi con la richiamata ordinanza del
09.01.2014. Tale ricostruzione non è oggetto di contestazione alcuna da parte della odierna convenuta. Quest'ultima, dopo qualche mese dalla conclusione della vicenda esecutiva appena riportata, con nota Prot. n. 564/EF del 13.06.2014, comunicava alla l'adozione CP_3
unilaterale di un piano di rientro, di durata decennale, volto al recupero delle somme assegnate a conclusione della procedura esecutiva RG n. 2156/2012, pari ad € 5.152.986,64 per sorta capitale, oltre interessi, e relative a prestazioni rese nell'anno 2012, mediante trattenute mensili operate sui Cont mandati di pagamento relativi al fatturato corrente (anno 2014). Con la suddetta nota, l' deduceva l'inesistenza a bilancio di partire aperte, nei confronti di Pineta Grande, relative all'anno
2012, la non debenza dell'incasso già effettuato e proponeva alla Stuttura sanitaria, appunto, un piano di rientro tramite trattenute mensili costanti per recuperare le somme pagate in ragione dell'ordinanza del G.E., oltre una nota credito per differenza sugli interessi legali.
La società Pineta grande srl non accettava il piano proposto e formulava diffida. Le trattenute, tuttavia, avevano seguito e si interrompevano solo in virtù della notifica dell'ordinanza che decideva il reclamo ex art. 669 terdecies cpc, proposto avverso il rigetto del ricorso ex art. 700 cpc esperito nel corso del giudizio ordinario dall'attrice. Orbene, con tale ordinanza, regolarmente Cont allegata agli atti, il Collegio faceva ordine alla reclamata di interrompere le trattenute mensili che cessavano in seguito alla notifica del provvedimento. Il Tribunale collegiale, investito del reclamo proposto, in parte motiva, tra l'altro, così argomentava: “A fronte della intervenuta corresponsione in favore della reclamante dell'importo di cui all'ordinanza di assegnazione del Cont giudice dell'esecuzione, l' avrebbe dovuto ottenere, sempre che ne sussistessero i presupposti, provvedimento giudiziale di restituzione, non potendo agire in modo autonomo e arbitrario nel trattenere somme a titolo di pretesa compensazione su quanto corrisposto in favore di controparte in virtù di ordinanza di assegnazione giudiziale.” Cont L a sostegno delle trattenute effettuate, ha addotto che l'incasso conseguito da Parte_1 con l'ordinanza del G.E. era relativo a prestazioni rese oltre il budget di spesa fissato per l'anno
2012 e che il superamento di tale tetto di spesa costituiva, stante i vincoli ineludibili di finanza pubblica imposti dalla programmazione regionale in materia sanitaria, la legittimazione alla base del varato piano di rientro, attuato mediante trattenute mensili di € 45.142,29 sul pagamento del fatturato corrente 2014 e 2015 prodotto da Parte_1
Orbene, non può considerarsi legittimo il comportamento tenuto dalla convenuta Controparte_1
Cont che non ha provato in questo giudizio quanto allegato. La non ha provato di aver esperito alcuno dei rimedi offerti dall'ordinamento codicistico in ordine alla procedura esecutiva che l'ha vista quale debitore e che si è conclusa con l'assegnazione delle somme oggetto del credito vantato in favore di Pineta L'odierna convenuta non ha provato di aver contestato, nelle forme e Parte_1
nei modi previsti, la non debenza delle somme poi riconosciute dal G.E. attraverso i rimedi oppositivi che la normativa codicistica garantisce al debitore nel corso e all'esito della procedura esecutiva. Essendo risultato pacifico il dato del regolare incasso dell'importo assegnato con Cont l'ordinanza del G.E. (importo poi oggetto del piano di rientro da parte della , deve dirsi altrettanto pacifico il dato dell'inerzia e della volontà di dare acquiescenza, da parte della debitrice Cont Cont
al provvedimento esecutivo, volontà, poi, rimessa in discussione dalla stessa con l'avvio del piano di rientro.
Tuttavia, anche tenendo a mente quanto osservato dal Tribunale di SMCV in composizione
Cont collegiale, all'esito del reclamo ex art. 669 terdecies cpc di cui si è detto, l' avrebbe dovuto agire diversamente e giudizialmente, onde ottenere la restituzione di quanto già corrisposto, rammentando un recente arresto giurisprudenziale secondo cui “il tempestivo esperimento del rimedio” (quale, ad esempio, la proposizione dell'opposizione ex art. 615 cpc ovvero ex art. 617 cpc, anche con la richiesta di sospensione ex art. 618 cpc) “accolto successivamente alla chiusura della procedura esecutiva legittima la parte vittoriosa, su tale presupposto, a promuovere separata azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 cod. civ.” (Cass. Civ., Sez. III, ord. n.
17021 del 14.06.2023). Ciò anche in ossequio all'opinione dominante della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'ordinanza di assegnazione, pur costituendo titolo esecutivo, ed essendo resa all'esito di un giudizio lato sensu cognitivo, non contiene alcun accertamento, consistendo il potere valutativo del giudice dell'esecuzione in una delibazione sommaria di fondatezza delle pretese creditorie, sicché, la suddetta ordinanza è inidonea a “fare stato”, in quanto non resa nel corso di un processo di cognizione bensì solo funzionale all'emissione dell'atto esecutivo. Cont L convenuta è rimasta colpevolmente inerte nella fase esecutiva nonché in quella successiva a quest'ultima, salvo il successivo ripensamento della cui legittimità non è stata data prova. Cont A fronte di tanto, l ha ritenuto in assenza di valido titolo di procedere a trattenute sulle somme erogabili per altri motivi operando inopinatamente una indebita ed ingiustificata “compensazione”.
La domanda attorea va, di conseguenza, accolta con ordine alla convenuta di CP_5
restituzione di tutte le somme trattenute in ragione del piano di rientro di cui alla nota Prot. n.
564/EF del 13.06.2014 e pari a complessivi € 1.128.557,25, di cui € 586.849,77 oggetto di trattenute fino alla data della proposizione del presente giudizio ordinario (30.07.2015), ed €
541.707,48 oggetto di trattenute nel periodo successivo alla proposizione della domanda e fino alla notifica dell'ordinanza conclusiva del reclamo ex art. 669 terdecies cpc (31.08.2016), il tutto oltre interessi legali dal fatto, dovendosi ritenere così assorbita ogni altra questione sollevata.
Infine, e con riguardo al governo delle spese e competenze processuali del presente giudizio nonché del giudizio cautelare ex art. 669 terdecies cpc, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate, in funzione della quantificazione operata dal Tribunale, come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base al liquidato, tenuto conto di tutte le fasi espletate, del numero delle parti e dell'attività complessivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del l. Parte_1 rapp.te p.t., nei confronti dell' , in persona del l. rapp.te p.t., così Controparte_1
provvede:
- per tutte le ragioni esposte, accoglie la domanda proposta dall'attrice e condanna la convenuta alla restituzione delle somme trattenute per l'importo complessivo di € 1.128.557,64, di cui €
586.849,77 trattenuti fino alla data della proposizione della domanda ed € 541.707,48 trattenuti successivamente e fino alla data della notifica dell'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 669 terdecies cpc n. 4986/2016, oltre interessi al tasso legale dal fatto fino al soddisfo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite del presente giudizio ordinario che liquida in complessivi € 37.951,00 per compenso professionale, oltre € 1.686,00 per esborsi nonché rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge e se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
- condanna, altresì, parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del procedimento ex art. 669 terdecies cpc n. 4986/2016 R.G. che liquida in complessivi € 15.297,00 per compenso professionale, oltre € 843,00 per esborsi nonché rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge e se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
S.M.C.V. 21..05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa
Maria Caroppoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5981/2015 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)”
TRA
(p.i. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Barbara Savastano (C.F.: ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._1
difensore sito in Napoli alla via Santa Lucia n. 15 (pec:
Email_1
ATTRICE
E
(p.i. ), in persona del l. rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimiano Sciascia (C.F. ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in al viale Medaglie d'Oro n. 23 CP_1
(pec: Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti. Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
In via preliminare, è utile una sintesi dei termini della controversia. Con atto di citazione
Cont ritualmente notificato nei confronti della , la quale CP_1 Controparte_3 soggetto definitivamente accreditato per l'attività in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno ed erogante, quale casa di cura privata, prestazioni di assistenza ospedaliera, altresì, in regime di Convenzione con l' , ai sensi del D. Lgs n. Controparte_1
Cont 502/1992, deduceva: che, dal mese di marzo 2014, l' a valere sui pagamenti del fatturato corrente, operava indebite trattenute, ciascuna per Euro 45.142,29; che al 30.07.2015 il valore
Cont complessivo delle trattenute operate dall' era pari ad € 586.849,77, di cui € 451.142,29 nell'anno 2014 ed € 135.426,87 nell'anno 2015; che nella causale di ciascuno dei mandati di pagamento soggetti a trattenute si faceva riferimento ad un piano di rientro prot. N. 564/EF del
13.06.2014, mai sottoscritto dall'attrice, e che la somma trattenuta veniva associata, nell'ambito del mandato, al numero di Ruolo Generale (RG 2156/12) relativo ad una procedura esecutiva conclusasi con ordinanza di assegnazione di somme (regolarmente incassate) in favore di
[...]
Cont per crediti relativi all'anno 2012 vantati nei confronti della debitrice odierna Parte_1
convenuta; che in tale procedura esecutiva innanzi al Tribunale di Tivoli Pineta Grande quale Pt_1 creditrice intervenuta ex art. 499 c.p.c., recuperava la somma di € 5.152.986,64 per sorta capitale, oltre interessi, relativa a prestazioni rese nell'anno 2012, non contestate e fino ad allora non pagate;
Cont che, con nota Prot. N. 564/EF del 13.06.2014, l' sostenendo l'inesistenza a bilancio di partire aperte nei confronti dell'odierna attrice sull'anno 2012, qualificava l'importo incassato come non dovuto e proponeva alla struttura un piano di rientro della durata di anni dieci, mediante trattenute mensili costanti, volto a recuperare le somme pagate in ossequio all'ordinanza di assegnazione conclusiva della procedura esecutiva RGE 2156/12, oltre una nota credito per differenza sugli interessi legali corrisposti;
che la non accettava alcun piano di rientro e Controparte_3
Cont diffidava l' dall'operare ogni eventuale trattenuta o compensazione sui pagamenti correnti;
che Cont la perpetrava le trattenute avviate in virtù del proclamato piano di rientro per cui l'attrice si vedeva costretta ad agire in giudizio domandando la restituzione delle somme così trattenute.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione Parte_2
del G.O. adito in favore della Giustizia Amministrativa nonché la violazione del contraddittorio iniziale da integrare nei confronti della Nel merito, la convenuta asseriva la non Controparte_4
debenza delle somme, poi oggetto di trattenute, a causa del superamento del tetto di spesa, per l'esercizio 2012, fissato per la struttura sanitaria accreditata e rispondente allo scopo, normativamente codificato, di contenere la spesa sanitaria nell'ambito delle risorse previste dalla programmazione regionale, nell'ottica più ampia della tutela della finanza pubblica.
Conseguentemente, chiedeva il rigetto della pretesa attorea sia di restituzione delle somme
Cont trattenute che di declaratoria di indebito arricchimento a carico della
Così instaurato il contraddittorio, nel corso del giudizio la parte attrice proponeva innanzi il
Tribunale di SMCV ricorso ex art 700 c.p.c., adducendo la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora nel perdurare della condotta oggetto della domanda iniziale e domandandone l'inibitoria. Avverso il rigetto del ricorso, la Controparte_3
proponeva reclamo ex art. 699 terdecies c.p.c., rubricato al RG con il n. 4986/2016.
Il Collegio investito, con ordinanza del 02.08.2016 n. 6220/2016, accoglieva il reclamo così statuendo: “accoglie il reclamo e per l'effetto fa ordine all' di interrompere di Parte_2
trattenere mensilmente sui pagamenti del fatturato corrente in favore delle reclamante Pt_1
l'importo mensile di Euro 45.142,29”. Il predetto provvedimento veniva notificato, a cura
[...]
Cont attorea, alla che interrompeva le trattenute fino a quel momento operate.
La causa, così istruita, dopo diversi rinvii per carico di ruolo e sostituzione del giudice assegnatario, all'udienza del 15.05.2025, veniva sottoposta per la prima volta all'attenzione di questo magistrato e, all'esito della trattazione scritta, decisa mediante deposito della motivazione in via telematica.
In via assolutamente preliminare, occorre statuire in ordine alla eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. adito, come sollevata da parte convenuta. L'eccezione è infondata. Deve ribadirsi, infatti, la sussistenza della giurisdizione di questo giudice in forza dei principi generali fondati sulla causa petendi in relazione al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo. Infatti, nel caso che qui interessa, anche se il rapporto negoziale dedotto intercorre tra un soggetto privato e una pubblica amministrazione, non appare in contestazione l'esercizio del potere autoritativo da parte del soggetto pubblico, bensì il suo presunto inadempimento. Si tratta, pertanto, di una controversia che coinvolge, sì, un ente pubblico, ma non in relazione al suo potere amministrativo bensì all'esercizio di un rapporto paritetico, nel quale la P.A. agisce iure privatorum. Detto rapporto, paritetico e privatistico, comporta non solo che non si possa immaginare una giurisdizione del giudice amministrativo secondo i principi generali, ma neanche una giurisdizione esclusiva, in quanto manca nel caso di specie l'esercizio del potere autoritativo. In proposito, infatti, deve rammentarsi come la Consulta abbia chiarito che “la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del g.a. se in essa la p.a. agisce esercitando il suo potere autoritativo, ovvero, attesa la facoltà riconosciutale dalla legge (art. 11 l. 7 agosto 1990 n. 241) di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo comunque presupposto, se si vale di tale facoltà” (cfr. C. Cost. 204/2004). Rientrano, pertanto, nella cognizione del Giudice Ordinario adito le controversie a contenuto meramente patrimoniale, relative, tra l'altro, alla corretta quantificazione dei rapporti di debito e credito fra le parti. (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 10149 del
20.06.2012): le questioni portate all'attenzione del Tribunale attengono ad aspetti prettamente ed Cont esclusivamente privatistici, in relazione ai quali l' non indossa i panni pubblicistici e non esercita poteri autoritativi poiché, nella fattispecie de qua, non risulta contestato il tetto di spesa alle prestazioni sanitarie erogate in convenzione ma si controverte in ordine alla legittimità o meno di
Cont trattenute operate dalla convenuta su crediti vantati da parte attrice e da questa ritenute indebite.
Ancora in via preliminare, e con riguardo alla eccepita violazione del contraddittorio per mancata vocatio in ius della da parte attrice, parte convenuta ha dedotto di essere Controparte_4
solamente assegnataria di risorse economiche già fissate a livello regionale, sottolineando che le
Cont pur essendo soggetti con personalità giuridica dotati di autonomia amministrativa, concludono accordi con gli operatori privati autorizzati e accreditati osservando i limiti di spesa già fissati con la programmazione regionale della spesa sanitaria. Pertanto, secondo la tesi convenuta, a fronte di una attività di programmazione della spesa sanitaria realizzata a livello regionale dalla Struttura
Commissariale, qualora una struttura privata intenda ottenere il riconoscimento di prestazioni sanitarie a titolo di indebito arricchimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., deve necessariamente agire in giudizio nei confronti del soggetto che presuntivamente si sia ingiustamente arricchito in suo danno e, quindi, nei confronti della in persona del CP_4
Commissario ad acta preposto alla determinazione del piano di rientro del SSR campano.
Anche tale eccezione va disattesa: legittimata passiva in questo giudizio deve ritenersi unicamente l'azienda sanitaria in quanto, nei rapporti con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione, per la relativa obbligazione, l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, considerato che le Regioni hanno solo competenze legislative, di programmazione e di coordinamento, mentre
Cont risulta affidato alle dotate di personalità giuridica e quindi di autonomia contabile ed amministrativa, il ruolo di soggetti operativi sul territorio, in ragione del quale concludono accordi di budget con gli operatori autorizzati ed accreditati.
Passando all'esame del merito della vicenda, parte attrice chiede la restituzione di somme che, a ben vedere, le erano già state corrisposte in forza di un'ordinanza di assegnazione emessa a conclusione di una procedura esecutiva innanzi al Tribunale di Tivoli – Sezione distaccata di Palestrina: tale Cont procedura esecutiva ha visto l' , odierna convenuta, quale debitore esecutato e Parte_3 [...]
quale creditore, intervenuto ex art. 499 cpc, destinatario delle somme domandate e poi Parte_1 corrisposte in suo favore all'esito della procedura conclusasi con la richiamata ordinanza del
09.01.2014. Tale ricostruzione non è oggetto di contestazione alcuna da parte della odierna convenuta. Quest'ultima, dopo qualche mese dalla conclusione della vicenda esecutiva appena riportata, con nota Prot. n. 564/EF del 13.06.2014, comunicava alla l'adozione CP_3
unilaterale di un piano di rientro, di durata decennale, volto al recupero delle somme assegnate a conclusione della procedura esecutiva RG n. 2156/2012, pari ad € 5.152.986,64 per sorta capitale, oltre interessi, e relative a prestazioni rese nell'anno 2012, mediante trattenute mensili operate sui Cont mandati di pagamento relativi al fatturato corrente (anno 2014). Con la suddetta nota, l' deduceva l'inesistenza a bilancio di partire aperte, nei confronti di Pineta Grande, relative all'anno
2012, la non debenza dell'incasso già effettuato e proponeva alla Stuttura sanitaria, appunto, un piano di rientro tramite trattenute mensili costanti per recuperare le somme pagate in ragione dell'ordinanza del G.E., oltre una nota credito per differenza sugli interessi legali.
La società Pineta grande srl non accettava il piano proposto e formulava diffida. Le trattenute, tuttavia, avevano seguito e si interrompevano solo in virtù della notifica dell'ordinanza che decideva il reclamo ex art. 669 terdecies cpc, proposto avverso il rigetto del ricorso ex art. 700 cpc esperito nel corso del giudizio ordinario dall'attrice. Orbene, con tale ordinanza, regolarmente Cont allegata agli atti, il Collegio faceva ordine alla reclamata di interrompere le trattenute mensili che cessavano in seguito alla notifica del provvedimento. Il Tribunale collegiale, investito del reclamo proposto, in parte motiva, tra l'altro, così argomentava: “A fronte della intervenuta corresponsione in favore della reclamante dell'importo di cui all'ordinanza di assegnazione del Cont giudice dell'esecuzione, l' avrebbe dovuto ottenere, sempre che ne sussistessero i presupposti, provvedimento giudiziale di restituzione, non potendo agire in modo autonomo e arbitrario nel trattenere somme a titolo di pretesa compensazione su quanto corrisposto in favore di controparte in virtù di ordinanza di assegnazione giudiziale.” Cont L a sostegno delle trattenute effettuate, ha addotto che l'incasso conseguito da Parte_1 con l'ordinanza del G.E. era relativo a prestazioni rese oltre il budget di spesa fissato per l'anno
2012 e che il superamento di tale tetto di spesa costituiva, stante i vincoli ineludibili di finanza pubblica imposti dalla programmazione regionale in materia sanitaria, la legittimazione alla base del varato piano di rientro, attuato mediante trattenute mensili di € 45.142,29 sul pagamento del fatturato corrente 2014 e 2015 prodotto da Parte_1
Orbene, non può considerarsi legittimo il comportamento tenuto dalla convenuta Controparte_1
Cont che non ha provato in questo giudizio quanto allegato. La non ha provato di aver esperito alcuno dei rimedi offerti dall'ordinamento codicistico in ordine alla procedura esecutiva che l'ha vista quale debitore e che si è conclusa con l'assegnazione delle somme oggetto del credito vantato in favore di Pineta L'odierna convenuta non ha provato di aver contestato, nelle forme e Parte_1
nei modi previsti, la non debenza delle somme poi riconosciute dal G.E. attraverso i rimedi oppositivi che la normativa codicistica garantisce al debitore nel corso e all'esito della procedura esecutiva. Essendo risultato pacifico il dato del regolare incasso dell'importo assegnato con Cont l'ordinanza del G.E. (importo poi oggetto del piano di rientro da parte della , deve dirsi altrettanto pacifico il dato dell'inerzia e della volontà di dare acquiescenza, da parte della debitrice Cont Cont
al provvedimento esecutivo, volontà, poi, rimessa in discussione dalla stessa con l'avvio del piano di rientro.
Tuttavia, anche tenendo a mente quanto osservato dal Tribunale di SMCV in composizione
Cont collegiale, all'esito del reclamo ex art. 669 terdecies cpc di cui si è detto, l' avrebbe dovuto agire diversamente e giudizialmente, onde ottenere la restituzione di quanto già corrisposto, rammentando un recente arresto giurisprudenziale secondo cui “il tempestivo esperimento del rimedio” (quale, ad esempio, la proposizione dell'opposizione ex art. 615 cpc ovvero ex art. 617 cpc, anche con la richiesta di sospensione ex art. 618 cpc) “accolto successivamente alla chiusura della procedura esecutiva legittima la parte vittoriosa, su tale presupposto, a promuovere separata azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 cod. civ.” (Cass. Civ., Sez. III, ord. n.
17021 del 14.06.2023). Ciò anche in ossequio all'opinione dominante della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'ordinanza di assegnazione, pur costituendo titolo esecutivo, ed essendo resa all'esito di un giudizio lato sensu cognitivo, non contiene alcun accertamento, consistendo il potere valutativo del giudice dell'esecuzione in una delibazione sommaria di fondatezza delle pretese creditorie, sicché, la suddetta ordinanza è inidonea a “fare stato”, in quanto non resa nel corso di un processo di cognizione bensì solo funzionale all'emissione dell'atto esecutivo. Cont L convenuta è rimasta colpevolmente inerte nella fase esecutiva nonché in quella successiva a quest'ultima, salvo il successivo ripensamento della cui legittimità non è stata data prova. Cont A fronte di tanto, l ha ritenuto in assenza di valido titolo di procedere a trattenute sulle somme erogabili per altri motivi operando inopinatamente una indebita ed ingiustificata “compensazione”.
La domanda attorea va, di conseguenza, accolta con ordine alla convenuta di CP_5
restituzione di tutte le somme trattenute in ragione del piano di rientro di cui alla nota Prot. n.
564/EF del 13.06.2014 e pari a complessivi € 1.128.557,25, di cui € 586.849,77 oggetto di trattenute fino alla data della proposizione del presente giudizio ordinario (30.07.2015), ed €
541.707,48 oggetto di trattenute nel periodo successivo alla proposizione della domanda e fino alla notifica dell'ordinanza conclusiva del reclamo ex art. 669 terdecies cpc (31.08.2016), il tutto oltre interessi legali dal fatto, dovendosi ritenere così assorbita ogni altra questione sollevata.
Infine, e con riguardo al governo delle spese e competenze processuali del presente giudizio nonché del giudizio cautelare ex art. 669 terdecies cpc, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate, in funzione della quantificazione operata dal Tribunale, come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base al liquidato, tenuto conto di tutte le fasi espletate, del numero delle parti e dell'attività complessivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del l. Parte_1 rapp.te p.t., nei confronti dell' , in persona del l. rapp.te p.t., così Controparte_1
provvede:
- per tutte le ragioni esposte, accoglie la domanda proposta dall'attrice e condanna la convenuta alla restituzione delle somme trattenute per l'importo complessivo di € 1.128.557,64, di cui €
586.849,77 trattenuti fino alla data della proposizione della domanda ed € 541.707,48 trattenuti successivamente e fino alla data della notifica dell'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 669 terdecies cpc n. 4986/2016, oltre interessi al tasso legale dal fatto fino al soddisfo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite del presente giudizio ordinario che liquida in complessivi € 37.951,00 per compenso professionale, oltre € 1.686,00 per esborsi nonché rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge e se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
- condanna, altresì, parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del procedimento ex art. 669 terdecies cpc n. 4986/2016 R.G. che liquida in complessivi € 15.297,00 per compenso professionale, oltre € 843,00 per esborsi nonché rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge e se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
S.M.C.V. 21..05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa
Maria Caroppoli