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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/03/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Giuseppina
Valestra, ha pronunciato, all'udienza del 25 marzo 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2358/2024 R.G. e vertente
fra
nata a [...] il [...] con codice fiscale Parte_1 CodiceFiscale_1
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Mariangela Nella ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Filiano (Pz) alla Via Iscalunga n. 32, giusta mandato allegato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Savastano Maria, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicini, Per_1
come in atti;
- - RESISTENTE -
Oggetto: pensione di inabilità.
FATTO E DIRITTO
1. La parte ricorrente indicata in epigrafe ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., avverso il giudizio espresso dal CTU dott.ssa nel procedimento per ATP, Persona_2
1 conclusosi con il diniego della sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti la propria pretesa alla concessione della pensione di inabilità. Ha chiesto pertanto disporsi il rinnovo della CTU al fine di superare il predetto giudizio.
Con memoria ritualmente depositata l' si è costituito dichiarando di condividere le CP_1
conclusioni espresse dal consulente nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. e, pertanto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il CTU della prima fase, dott.ssa chiamata a rendere chiarimenti, ha escluso che le Per_2
infermità di cui parte ricorrente è affetto siano tali da legittimare il riconoscimento del beneficio richiesto.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Le spese processuali sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
depositato il 31.7.2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Potenza, 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
2 Dott.ssa Giuseppina Valestra
3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Giuseppina
Valestra, ha pronunciato, all'udienza del 25 marzo 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2358/2024 R.G. e vertente
fra
nata a [...] il [...] con codice fiscale Parte_1 CodiceFiscale_1
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Mariangela Nella ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Filiano (Pz) alla Via Iscalunga n. 32, giusta mandato allegato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Savastano Maria, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicini, Per_1
come in atti;
- - RESISTENTE -
Oggetto: pensione di inabilità.
FATTO E DIRITTO
1. La parte ricorrente indicata in epigrafe ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., avverso il giudizio espresso dal CTU dott.ssa nel procedimento per ATP, Persona_2
1 conclusosi con il diniego della sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti la propria pretesa alla concessione della pensione di inabilità. Ha chiesto pertanto disporsi il rinnovo della CTU al fine di superare il predetto giudizio.
Con memoria ritualmente depositata l' si è costituito dichiarando di condividere le CP_1
conclusioni espresse dal consulente nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. e, pertanto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il CTU della prima fase, dott.ssa chiamata a rendere chiarimenti, ha escluso che le Per_2
infermità di cui parte ricorrente è affetto siano tali da legittimare il riconoscimento del beneficio richiesto.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Le spese processuali sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
depositato il 31.7.2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Potenza, 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
2 Dott.ssa Giuseppina Valestra
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