Rigetto
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/07/2025, n. 5876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5876 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05876/2025REG.PROV.COLL.
N. 07905/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7905 del 2023, proposto da NA RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Nerone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CA Stabile, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 1513/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Aversa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2025 il Cons. Marco Morgantini;
Viste le conclusioni del Comune appellato, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. L’istante impugnava l’ordinanza di demolizione relativamente a talune opere edilizie consistenti in verande in alluminio e vetro sul lastrico solare di una struttura in ferro (adibita a stenditoio).
Con motivi aggiunti veniva altresì gravata la successiva ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale.
Il TA ha osservato che gli abusi edilizi contestati sussistano nello loro materialità, così come è stato accertato durante l’attività istruttoria condotta dall’Amministrazione, che pur è nota alle parti interessate e ha consentito alle stesse di essere coinvolte in atti partecipativi e di produrre all’Amministrazione quanto è al fine ben sufficiente per illustrare la propria posizione.
Il TA ha altresì osservato che le opere edilizie erano sfornite di idoneo titolo edilizio abilitativo e che la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all'autorità comunale, prima di emanare l'ordinanza di demolizione, di verificarne la sanabilità ai sensi dell'art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001.
Inoltre l’ordinamento, a seguito dell'istanza di accertamento di conformità, non prevede alcun obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi espressamente, qualificando infatti il silenzio serbato sull'istanza come rifiuto della stessa. Viceversa, l'obbligo di adeguatamente motivare, di cui all'art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, sussiste unicamente allorquando la P.A. provvede, adottando in materia un provvedimento espresso.
Il TA ha ritenuto che la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 36, d.P.R. n. 380 cit., non cagiona affatto l'illegittimità dell'ingiunzione di demolizione, la quale temporaneamente perde solo la sua efficacia. Ma, l'efficacia è destinata a riespandersi, nel momento in cui il Comune definisce negativamente la domanda di sanatoria. Ragion per cui, in caso di rigetto (anche tacito per silentium) della domanda di sanatoria in questione, la pregressa ordinanza di demolizione riacquista efficacia.
Sui profili inerenti il dedotto difetto di partecipazione al procedimento, va riaffermata l’irrilevanza della violazione della garanzia partecipativa insita nel c.d. preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241 del 1990, atteso che il provvedimento repressivo degli abusi edilizi scaturisce da un’attività officiosa di polizia edilizia (quand’anche possa derivare da esposto presentato da privati), a carattere sostanzialmente vincolato, fondata sul riscontro della difformità oggettiva tra la situazione reale dell’immobile e il titolo edilizio, da parametrarsi alla stregua della disciplina urbanistica applicabile ratione temporis in concreto.
Parimenti l'ordinanza di demolizione non richiede, in linea generale, una specifica motivazione circa le ragioni della sanzione, essendo sufficiente, a tal fine, la constatazione della natura abusiva del manufatto.
Nemmeno, ha osservato il TA, rileva il lasso di tempo intercorrente tra realizzazione dell’abuso e provvedimento repressivo, ai fini di un più stringente obbligo motivazionale.
2. Parte appellante lamenta che il TA ha respinto il primo motivo di ricorso con cui era stata eccepita l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto a seguito della sua adozione la ricorrente aveva presentato istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, con la conseguenza che l’ingiunzione di demolizione doveva ritenersi inefficace.
Secondo parte appellante, essendosi formato il silenzio rigetto sull’istanza di permesso a costruire in sanatoria presentata dalla ricorrente nel 2018 l’Amministrazione aveva l’obbligo di ingiungere nuovamente la demolizione e ciò non poteva che comportare l’illegittimità del provvedimento impugnato.
Sarebbe stato comunque doveroso che l’Amministrazione concedesse un nuovo termine agli interessati per poi procedere al riesame della fattispecie.
Parte appellante lamenta insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato, essendosi l’Amministrazione limitata a constatare l’abusività dell’opera del bene solo nel 2018, e cioè vent’anni dopo la sua realizzazione, senza esplicitare in alcun modo le motivazioni, anche di pubblico interesse, che le imponevano l’adozione di un atto così pregiudizievole a distanza di oltre un ventennio dalla realizzazione del bene.
Ritiene che si fosse configurato un affidamento da parte della ricorrente circa la sua conformità allo strumento urbanistico.
Parte appellante lamenta che il TA abbia respinto il quinto motivo di ricorso con cui era stata eccepita l’illegittimità del provvedimento nella parte in cui l’Ente aveva omesso di esplicitare le ragioni per le quali dovevano essere disattese le controdeduzioni presentate dalla ricorrente in fase procedimentale con nota prot. n. 21508 del 14.06.2018.
Con riferimento all’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale parte appellante ritiene che a seguito della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità l’Amministrazione aveva l’obbligo di ingiungere nuovamente la demolizione delle presunte opere abusive e solo una volta decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni previsto dall’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 avrebbe potuto procedere ad accertare l’inottemperanza alla nuova ordinanza di demolizione propedeutica alla successiva acquisizione.
3. L’appello è infondato.
Con riferimento all’invocata presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, il collegio, oltre che condividere le motivazioni espresse sul punto dal TA (con riferimento al rapporto tra efficacia dell’ordinanza di demolizione e presentazione dell’istanza di accertamento di conformità), osserva che non risulta che l’istanza di accertamento di conformità sia stata effettivamente presentata.
Il ricorso proposto in primo grado non afferma (pagina 4) l’avvenuta presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, ma che “per le opere sanzionate è in corso di presentazione istanza di accertamento di conformità urbanistica, ai sensi della normativa suindicata nonché eventuale richiesta di concessione in sanatoria.”
Ne consegue l’inammissibilità di tutte le censure, contenute nell’atto d’appello, che fanno riferimento all’avvenuta presentazione di istanza di accertamento di conformità.
In ogni caso, anche in presenza di una eventuale istanza, la stesa non risulta certo essere stata accolta e ciò è sufficiente per confermare la legittimità dell’ordine di demolizione, che non doveva essere reiterato per la sola eventuale presentazione di una istanza di accertamento di conformità.
Riguardo la lamentata insufficienza della motivazione con riferimento al lungo lasso di tempo intercorso tra la creazione dell’abuso e l’adozione dell’ordinanza di demolizione e con riferimento all’invocato affidamento il collegio ribadisce dall'abusività dell'opera scaturisce con carattere vincolato l'ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi né deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento o tenere conto del lasso di tempo intercorso (così Consiglio di Stato VII n° 4319 del 20 maggio 2025).
Il collegio osserva comunque che nel caso di specie è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, parte appellante ha presentato le controdeduzioni e l’Amministrazione si è pronunciata in modo pacificamente incompatibile con il contenuto delle controdeduzioni.
Ne consegue che parte appellante non può in ogni caso lamentarsi della compressione delle garanzie partecipative.
Sono conseguentemente infondate le censure proposte avverso il rigetto dei motivi aggiunti di ricorso proposti avverso l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale, facendo parte appellante riferimento a vizi di invalidità derivata che non sussistono, essendo infondate le censure di invalidità principale.
L’appello deve pertanto essere respinto.
La condanna alle spese dell’appello segue la soccombenza con liquidazione nella misura di Euro 4.000.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese dell’appello nella misura di Euro 4.000/00 (Quattromila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO