Articolo 76 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1075
Articolo 75Articolo 77
Versione
10 febbraio 1970
Art. 76.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1959-60 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese ac-
certate per la competenza propria dell'e-
sercizio 1959-60 (articolo 72)............ L. 20.958.715.453 Somme rimaste da pagare sui residui de-
gli esercizi precedenti (articolo 74)..... " 18.139.034.814
--------------------- Residui passivi al 30 giugno 1960... L. 39.097.750.267
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Entrata in vigore il 10 febbraio 1970