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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/12/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1958/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea MA Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1958 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentato e difeso dagli Avv. Paolo Creta (c.f.
) e OB OL (c.f. ) ed elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliato presso lo studio del primo in Piazza di Porta Ravegnana n. 1 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Curatore Fallimentare dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Cassola CP_2
(c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Roma n. C.F._3
10\2 a Genova, giusta procura in atti
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 376/2021 del 18.5.2021, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 28.1.2025:
Appellante ): Parte_1
pagina 1 di 7 “dichiarare in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del fallimento
[...] in relazione alla richiesta di inefficacia del sequestro conservativo della CP_1 [...] autorizzato dal Tribunale di Ravenna con decreto 5.2.2020 a richiesta del CP_3
Corpo del e convertito successivamente sul libretto bancario n. Parte_1
388544 di € 30.000,00 della Cassa di Risparmio di Ravenna, e rigettare comunque la richiesta di inefficacia del sequestro della autorizzato dal Tribunale di Controparte_3
Ravenna con decreto 5.2.2020 a richiesta del di e convertito Parte_1 Pt_1 su libretto bancario n. 388544 di € 30.000,00 della Cassa di Risparmio di Ravenna.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
Appellato : Controparte_1
“rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto confermando dunque la sentenza N. 675/2021 del Tribunale di Ravenna”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il CORPO DEI PILOTI DEL PORTO DI RAVENNA (da qui Corpo con ricorso Pt_1
depositato il 13.8.2019, chiedeva al Tribunale di Ravenna il sequestro conservativo della motonave di proprietà di (da qui CP_3 Controparte_4
RA) fino alla concorrenza di € 30.000,00, a garanzia di un credito per servizi di pilotaggio vantato nei confronti del (da qui CP_1 Controparte_1
), quale conduttore e armatore. CP_1
2. Il Tribunale, con provvedimento del 16.8.2019, autorizzava il fermo provvisorio della motonave ex art. 646 cod. nav. e fissava l'udienza del 10.9.2019 per la comparizione delle parti.
3. Il , al fine di riprendere la navigazione, provvedeva ad aprire un libretto di CP_1 deposito ex art. 684 c.p.c. per la somma di € 30.000,00. Il Tribunale, con provvedimento del
16.8.2019 concedeva il fermo provvisorio e rinviava la causa al 15.10.2019.
4. Si costituiva quindi in giudizio il , esponendo: CP_1
- alla data del fallimento, risultava conduttore della m/n ” Controparte_1 CP_3
in forza di contratto di locazione a scafo nudo stipulato;
- il Giudice Delegato, il 4.7.2019, aveva concesso l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'azienda;
- con il contratto di locazione a scafo nudo, era quindi armatore Controparte_1 della nave ed al momento del ricorso per sequestro conservativo la m/n ” era CP_3
noleggiata a scafo nudo dalla società la quale, a sua volta, Controparte_5
era titolare di un contratto di locazione finanziaria con la proprietaria della nave RA
pagina 2 di 7 Controparte_4
- il provvedimento cautelare non doveva essere concesso in forza dell'art. 51 della
Legge Fallimentare posto che la motonave, al momento del sequestro, era nella disponibilità del fallimento in forza del contratto di locazione a scafo nudo e costituiva bene strumentale per l'esercizio provvisorio dell'impresa autorizzato dal Tribunale di
Genova in data 3.7.2019.
Il concludeva chiedendo la revoca del fermo provvisorio ex art. 646 cod. nav.. CP_1
5. Nel frattempo, in data 4.10.2019, il Corpo presentava domanda di insinuazione al Pt_1
passivo del Fallimento per il credito in via privilegiata speciale ex art. 552 cod. nav. ma veniva ammesso per il credito di € 21.158,76, in chirografo.
6. Il Tribunale, con provvedimento del 5.2.2020 autorizzava il sequestro conservativo come convertito sulle somme portate nel libretto di deposito, senza tuttavia fissare un termine per l'inizio della causa di merito.
7. Con ricorso ex art. 669 novies c.p.c. del 30.10.2020, il chiedeva di dichiararsi CP_1
l'inefficacia del sequestro ante causam in quanto il non aveva dato inizio al Parte_1
giudizio di merito nel termine di 60 giorni ex artt. 669 octies co. 2.
8. Si costituiva in giudizio il esponendo: Parte_1
- il fallimento era privo di legittimazione attiva in quanto il aveva agito ai Parte_1
fini della conservazione del privilegio ex art. 552 n. 1 cod. nav. unicamente nei confronti della proprietaria della motonave (RA FI;
CP_4
- il rapporto di credito-debito intercorreva tra il e la Parte_1 Controparte_1
dichiarata fallita e pertanto la domanda di merito nei confronti del debitore ( CP_1
era stata svolta nella sede fallimentare con l'ammissione del credito al
[...]
passivo del fallimento del 4.10.2019;
- in ogni caso, il Corpo piloti aveva provveduto anche ad agire nei confronti della compagnia proprietaria RA al fine di fare accertare nei confronti Controparte_4
della stessa, la sussistenza del privilegio sulla nave in relazione al proprio credito, con atto introduttivo notificato entro il termine di 60 giorni.
Il Corpo Piloti concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
9. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 376/2021 del 18.5.2021 accoglieva il ricorso e dichiarava l'inefficacia del sequestro conservativo ottenuto dal Parte_1
10. Successivamente il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 675/2021 a seguito di pagina 3 di 7 autonoma azione promossa dal
contro
RA diretta all'accertamento del Parte_1
privilegio speciale, dichiarava che il credito de quo per il quale il di Parte_1
aveva ottenuto l'ammissione al passivo del Fallimento, era assistito dal privilegio Pt_1 speciale marittimo di cui all'art. 552, n. 1, cod. nav. sulla motonave “ ”, di CP_3
proprietà di RA.
11. Avverso la sentenza n. 376/2021 dichiarativa dell'inefficacia del sequestro, ha proposto appello il . Parte_1
12. Si è costituito in giudizio il chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello.
13. All'udienza del 28.1.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14. Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della decisione impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto che il fosse legittimato a chiedere l'inefficacia del CP_1 sequestro;
secondo l'appellante, poiché il procedimento è stato promosso nei confronti di proprietaria della motonave ai fini della conservazione del privilegio di cui all'art. CP_4
552 n. 1 cod. nav., non era stata svolta alcuna domanda nei confronti del . Il CP_1
era difatti intervenuto depositando la cauzione ex art. 684 c.p.c. e pertanto solo CP_1
RA (quale proprietaria del bene sequestrato) avrebbe avuto la legittimazione a chiedere l'inefficacia del provvedimento cautelare. La norma, difatti, consentirebbe solo al debitore proprietario del bene di agire ex art. 669 bis c.p.c. poter ottenere la revoca o inefficacia del sequestro e non al debitore non proprietario o a qualunque terzo interessato al bene sequestrato. Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la legittimazione attiva trovi un ulteriore conferma nell'art. 683 cod. nav. (che prevede la notifica del sequestro anche al proprietario della nave) in quanto il Corpo Piloti non avrebbe comunque potuto avviare il procedimento anche contro la in quanto già fallita. Controparte_1
15. Il motivo è infondato.
16. Innanzitutto, va ricordato che l'art. 684 c.p.c. consente al debitore di ottenere la revoca del sequestro prestando la cauzione;
il che giustifica, nella fattispecie, la legittimazione del
– debitore del – ad ottenere una pronuncia nel merito anche per far CP_1 Parte_1
valere le ragioni di una eventuale inefficacia del provvedimento. Difatti, la revoca del pagina 4 di 7 sequestro, ai sensi dell'art. 684 c.p.c., libera dal vincolo le cose sequestrate, ma un vincolo di eguale misura e con identica funzione si trasferisce sulla somma depositata come cauzione e non determina il venir meno dell'interesse del debitore a far dichiarare illegittimo il sequestro
(v. Cass. n. 2440/1969). D'altra parte, la norma codicistica attribuisce al “debitore” (e non al proprietario) la facoltà di liberare il bene con il deposito cauzionale e quindi non si vede per quale ragione questi non possa agire per far valere l'inefficacia del sequestro e rientrare in possesso del deposito cauzionale.
17. Analogamente - e con specifico riferimento al codice della navigazione - , una volta autorizzato il sequestro di una nave in danno del proprietario non debitore e una volta revocato il sequestro a seguito di prestazione di cauzione da parte del debitore effettivo (con il deposito su conto corrente vincolato ad ordine di giustizia) e resa l'ordinanza di conferma del sequestro conservativo come modificato quanto all'oggetto, il debitore diretto ha un interesse autonomo ad ottenere una pronuncia che dichiari eventualmente l'inefficacia del provvedimento.
18. In secondo luogo, le ragioni che sottendono alla legittimazione e quindi all'interesse del debitore – nella specie il – a far valere comunque le proprie ragioni anche ai fini di CP_1
una eventuale inefficacia del sequestro, trovano proprio conferma nella disciplina specifica del codice della navigazione. Difatti l'art. 683 co. 2 cod. nav. prevede che il sequestro deve essere notificato “anche” al proprietario non armatore, se chi agisce è creditore dell'armatore non proprietario ed è assistito da privilegio sulla nave. La stessa norma codicistica avvalora quindi la legittimazione proprio del debitore armatore non proprietario nel procedimento cautelare e quindi anche a far accertare l'inefficacia del sequestro.
19. Nella fattispecie l'interesse portato dal è meritevole di tutela: prima, – con il CP_1
deposito della cauzione – per poter continuare ad utilizzare la motonave in forza dell'esercizio provvisorio dell'impresa autorizzato dal Giudice Delegato, e successivamente, per consentire alla procedura di rientrare in possesso della somma a vantaggio di tutti i creditori e nel rispetto della par condicio creditorum.
20. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della decisione impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto inefficace il sequestro per mancato avvio del giudizio di merito nel termine di legge;
secondo l'appellante, poiché la somma di € 30.000,00 a conversione del sequestro è stata versata dal , il giudizio di merito avrebbe portato CP_1 ad una decisione inopponibile al stesso, in quanto l'accertamento del credito si CP_1
pagina 5 di 7 sarebbe potuto svolgere solo in sede endofallimentare e sarebbe stata inidonea a far ottenere il pagamento del credito. Pertanto, secondo l'appellante, la richiesta di pagamento poteva essere svolta solo attraverso l'insinuazione nello stato passivo ex art. 51 L.F.; poiché l'accertamento del credito e la sua natura privilegiata speciale ex art. 552 cod. nav. non poteva che seguire la strada endofallimentare, la circostanza che il Corpo Piloti avesse presentato il 4.10.2019 detta domanda di insinuazione ovvero entro il termine di legge, sarebbe stato sufficiente ad escludere l'inefficacia del sequestro, in quanto costituente a tutti gli effetti una domanda di merito ex art. 669 octies c.p.c. In ogni caso, l'appellante avrebbe adempiuto al proprio onere, promuovendo anche il giudizio di accertamento del privilegio speciale sulla nave nei confronti di conclusosi con la sentenza di accoglimento n. 675/2021. In presenza CP_4
quindi delle due azioni (ammissione al passivo del e azione di accertamento del CP_1
privilegio tempestivamente promosse), l'appellante avrebbe avuto diritto all'incasso della somma depositata, avendo soddisfatto il requisito posto dall'art. 669 octies c.p.c.
21. Il motivo è infondato.
22. In linea generale, poiché il sequestro conservativo ha come suo effetto tipico un vincolo di indisponibilità sul bene (art. 2906 c.c.), destinato ad avvantaggiare soltanto il creditore sequestrante, tale vincolo non può come tale sopravvivere alla dichiarazione di fallimento, con la quale si determina un vincolo di indisponibilità destinato ad avvantaggiare tutti i creditori, ex art. 52 l.f.. Ne consegue l'improcedibilità del giudizio di merito instaurato a seguito della misura cautelare, per l'impossibilità di concepire, in presenza del fallimento, un vincolo di indisponibilità relativa e la formazione di un titolo esecutivo in danno della massa.
D'altra parte l'accertamento del credito e dell'eventuale privilegio, non può che trovare nella procedura fallimentare la sua unica collocazione procedurale, ove il creditore può far valere le proprie ragioni attraverso l'opposizione allo stato passivo qualora non venga riconosciuta la pretesa.
23. Orbene, la pretesa equiparazione della domanda di insinuazione al passivo a quella di merito richiesta dall'art. 669 octies c.p.c., avanzata dall'appellante, non convince.
24. Il Corpo Piloti, invero, non avrebbe potuto ottenere nell'ambito della procedura fallimentare, un riconoscimento del privilegio speciale perché il bene (motonave) non era parte del patrimonio della società fallita.
25. Quanto all'azione di accertamento del privilegio rivolta
contro
RA ed alla relativa sentenza n. 675/2021, questa non potrebbe comunque produrre effetti nei confronti del pagina 6 di 7 Fallimento rimasto estraneo al giudizio, trattandosi peraltro di domanda di mero accertamento e non di condanna. Una sentenza di accertamento del credito e condanna, sarebbe stata ottenibile attraverso un giudizio extrafallimentare consentendo cioè al creditore di procurarsi un titolo verso il terzo. Il che giustifica l'inefficacia nella fattispecie del sequestro, posto che appunto, il avrebbe potuto coltivare il merito con un'azione ordinaria verso Parte_1
RA per procurarsi un titolo esecutivo.
26. L'appello va pertanto rigettato con conseguente conferma della sentenza appellata.
27. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
28. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 3.000,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Bologna, 18 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea MA
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea MA Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1958 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore in carica, rappresentato e difeso dagli Avv. Paolo Creta (c.f.
) e OB OL (c.f. ) ed elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliato presso lo studio del primo in Piazza di Porta Ravegnana n. 1 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Curatore Fallimentare dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Cassola CP_2
(c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Roma n. C.F._3
10\2 a Genova, giusta procura in atti
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 376/2021 del 18.5.2021, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 28.1.2025:
Appellante ): Parte_1
pagina 1 di 7 “dichiarare in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del fallimento
[...] in relazione alla richiesta di inefficacia del sequestro conservativo della CP_1 [...] autorizzato dal Tribunale di Ravenna con decreto 5.2.2020 a richiesta del CP_3
Corpo del e convertito successivamente sul libretto bancario n. Parte_1
388544 di € 30.000,00 della Cassa di Risparmio di Ravenna, e rigettare comunque la richiesta di inefficacia del sequestro della autorizzato dal Tribunale di Controparte_3
Ravenna con decreto 5.2.2020 a richiesta del di e convertito Parte_1 Pt_1 su libretto bancario n. 388544 di € 30.000,00 della Cassa di Risparmio di Ravenna.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
Appellato : Controparte_1
“rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto confermando dunque la sentenza N. 675/2021 del Tribunale di Ravenna”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il CORPO DEI PILOTI DEL PORTO DI RAVENNA (da qui Corpo con ricorso Pt_1
depositato il 13.8.2019, chiedeva al Tribunale di Ravenna il sequestro conservativo della motonave di proprietà di (da qui CP_3 Controparte_4
RA) fino alla concorrenza di € 30.000,00, a garanzia di un credito per servizi di pilotaggio vantato nei confronti del (da qui CP_1 Controparte_1
), quale conduttore e armatore. CP_1
2. Il Tribunale, con provvedimento del 16.8.2019, autorizzava il fermo provvisorio della motonave ex art. 646 cod. nav. e fissava l'udienza del 10.9.2019 per la comparizione delle parti.
3. Il , al fine di riprendere la navigazione, provvedeva ad aprire un libretto di CP_1 deposito ex art. 684 c.p.c. per la somma di € 30.000,00. Il Tribunale, con provvedimento del
16.8.2019 concedeva il fermo provvisorio e rinviava la causa al 15.10.2019.
4. Si costituiva quindi in giudizio il , esponendo: CP_1
- alla data del fallimento, risultava conduttore della m/n ” Controparte_1 CP_3
in forza di contratto di locazione a scafo nudo stipulato;
- il Giudice Delegato, il 4.7.2019, aveva concesso l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'azienda;
- con il contratto di locazione a scafo nudo, era quindi armatore Controparte_1 della nave ed al momento del ricorso per sequestro conservativo la m/n ” era CP_3
noleggiata a scafo nudo dalla società la quale, a sua volta, Controparte_5
era titolare di un contratto di locazione finanziaria con la proprietaria della nave RA
pagina 2 di 7 Controparte_4
- il provvedimento cautelare non doveva essere concesso in forza dell'art. 51 della
Legge Fallimentare posto che la motonave, al momento del sequestro, era nella disponibilità del fallimento in forza del contratto di locazione a scafo nudo e costituiva bene strumentale per l'esercizio provvisorio dell'impresa autorizzato dal Tribunale di
Genova in data 3.7.2019.
Il concludeva chiedendo la revoca del fermo provvisorio ex art. 646 cod. nav.. CP_1
5. Nel frattempo, in data 4.10.2019, il Corpo presentava domanda di insinuazione al Pt_1
passivo del Fallimento per il credito in via privilegiata speciale ex art. 552 cod. nav. ma veniva ammesso per il credito di € 21.158,76, in chirografo.
6. Il Tribunale, con provvedimento del 5.2.2020 autorizzava il sequestro conservativo come convertito sulle somme portate nel libretto di deposito, senza tuttavia fissare un termine per l'inizio della causa di merito.
7. Con ricorso ex art. 669 novies c.p.c. del 30.10.2020, il chiedeva di dichiararsi CP_1
l'inefficacia del sequestro ante causam in quanto il non aveva dato inizio al Parte_1
giudizio di merito nel termine di 60 giorni ex artt. 669 octies co. 2.
8. Si costituiva in giudizio il esponendo: Parte_1
- il fallimento era privo di legittimazione attiva in quanto il aveva agito ai Parte_1
fini della conservazione del privilegio ex art. 552 n. 1 cod. nav. unicamente nei confronti della proprietaria della motonave (RA FI;
CP_4
- il rapporto di credito-debito intercorreva tra il e la Parte_1 Controparte_1
dichiarata fallita e pertanto la domanda di merito nei confronti del debitore ( CP_1
era stata svolta nella sede fallimentare con l'ammissione del credito al
[...]
passivo del fallimento del 4.10.2019;
- in ogni caso, il Corpo piloti aveva provveduto anche ad agire nei confronti della compagnia proprietaria RA al fine di fare accertare nei confronti Controparte_4
della stessa, la sussistenza del privilegio sulla nave in relazione al proprio credito, con atto introduttivo notificato entro il termine di 60 giorni.
Il Corpo Piloti concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
9. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 376/2021 del 18.5.2021 accoglieva il ricorso e dichiarava l'inefficacia del sequestro conservativo ottenuto dal Parte_1
10. Successivamente il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 675/2021 a seguito di pagina 3 di 7 autonoma azione promossa dal
contro
RA diretta all'accertamento del Parte_1
privilegio speciale, dichiarava che il credito de quo per il quale il di Parte_1
aveva ottenuto l'ammissione al passivo del Fallimento, era assistito dal privilegio Pt_1 speciale marittimo di cui all'art. 552, n. 1, cod. nav. sulla motonave “ ”, di CP_3
proprietà di RA.
11. Avverso la sentenza n. 376/2021 dichiarativa dell'inefficacia del sequestro, ha proposto appello il . Parte_1
12. Si è costituito in giudizio il chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello.
13. All'udienza del 28.1.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14. Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole della decisione impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto che il fosse legittimato a chiedere l'inefficacia del CP_1 sequestro;
secondo l'appellante, poiché il procedimento è stato promosso nei confronti di proprietaria della motonave ai fini della conservazione del privilegio di cui all'art. CP_4
552 n. 1 cod. nav., non era stata svolta alcuna domanda nei confronti del . Il CP_1
era difatti intervenuto depositando la cauzione ex art. 684 c.p.c. e pertanto solo CP_1
RA (quale proprietaria del bene sequestrato) avrebbe avuto la legittimazione a chiedere l'inefficacia del provvedimento cautelare. La norma, difatti, consentirebbe solo al debitore proprietario del bene di agire ex art. 669 bis c.p.c. poter ottenere la revoca o inefficacia del sequestro e non al debitore non proprietario o a qualunque terzo interessato al bene sequestrato. Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la legittimazione attiva trovi un ulteriore conferma nell'art. 683 cod. nav. (che prevede la notifica del sequestro anche al proprietario della nave) in quanto il Corpo Piloti non avrebbe comunque potuto avviare il procedimento anche contro la in quanto già fallita. Controparte_1
15. Il motivo è infondato.
16. Innanzitutto, va ricordato che l'art. 684 c.p.c. consente al debitore di ottenere la revoca del sequestro prestando la cauzione;
il che giustifica, nella fattispecie, la legittimazione del
– debitore del – ad ottenere una pronuncia nel merito anche per far CP_1 Parte_1
valere le ragioni di una eventuale inefficacia del provvedimento. Difatti, la revoca del pagina 4 di 7 sequestro, ai sensi dell'art. 684 c.p.c., libera dal vincolo le cose sequestrate, ma un vincolo di eguale misura e con identica funzione si trasferisce sulla somma depositata come cauzione e non determina il venir meno dell'interesse del debitore a far dichiarare illegittimo il sequestro
(v. Cass. n. 2440/1969). D'altra parte, la norma codicistica attribuisce al “debitore” (e non al proprietario) la facoltà di liberare il bene con il deposito cauzionale e quindi non si vede per quale ragione questi non possa agire per far valere l'inefficacia del sequestro e rientrare in possesso del deposito cauzionale.
17. Analogamente - e con specifico riferimento al codice della navigazione - , una volta autorizzato il sequestro di una nave in danno del proprietario non debitore e una volta revocato il sequestro a seguito di prestazione di cauzione da parte del debitore effettivo (con il deposito su conto corrente vincolato ad ordine di giustizia) e resa l'ordinanza di conferma del sequestro conservativo come modificato quanto all'oggetto, il debitore diretto ha un interesse autonomo ad ottenere una pronuncia che dichiari eventualmente l'inefficacia del provvedimento.
18. In secondo luogo, le ragioni che sottendono alla legittimazione e quindi all'interesse del debitore – nella specie il – a far valere comunque le proprie ragioni anche ai fini di CP_1
una eventuale inefficacia del sequestro, trovano proprio conferma nella disciplina specifica del codice della navigazione. Difatti l'art. 683 co. 2 cod. nav. prevede che il sequestro deve essere notificato “anche” al proprietario non armatore, se chi agisce è creditore dell'armatore non proprietario ed è assistito da privilegio sulla nave. La stessa norma codicistica avvalora quindi la legittimazione proprio del debitore armatore non proprietario nel procedimento cautelare e quindi anche a far accertare l'inefficacia del sequestro.
19. Nella fattispecie l'interesse portato dal è meritevole di tutela: prima, – con il CP_1
deposito della cauzione – per poter continuare ad utilizzare la motonave in forza dell'esercizio provvisorio dell'impresa autorizzato dal Giudice Delegato, e successivamente, per consentire alla procedura di rientrare in possesso della somma a vantaggio di tutti i creditori e nel rispetto della par condicio creditorum.
20. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della decisione impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto inefficace il sequestro per mancato avvio del giudizio di merito nel termine di legge;
secondo l'appellante, poiché la somma di € 30.000,00 a conversione del sequestro è stata versata dal , il giudizio di merito avrebbe portato CP_1 ad una decisione inopponibile al stesso, in quanto l'accertamento del credito si CP_1
pagina 5 di 7 sarebbe potuto svolgere solo in sede endofallimentare e sarebbe stata inidonea a far ottenere il pagamento del credito. Pertanto, secondo l'appellante, la richiesta di pagamento poteva essere svolta solo attraverso l'insinuazione nello stato passivo ex art. 51 L.F.; poiché l'accertamento del credito e la sua natura privilegiata speciale ex art. 552 cod. nav. non poteva che seguire la strada endofallimentare, la circostanza che il Corpo Piloti avesse presentato il 4.10.2019 detta domanda di insinuazione ovvero entro il termine di legge, sarebbe stato sufficiente ad escludere l'inefficacia del sequestro, in quanto costituente a tutti gli effetti una domanda di merito ex art. 669 octies c.p.c. In ogni caso, l'appellante avrebbe adempiuto al proprio onere, promuovendo anche il giudizio di accertamento del privilegio speciale sulla nave nei confronti di conclusosi con la sentenza di accoglimento n. 675/2021. In presenza CP_4
quindi delle due azioni (ammissione al passivo del e azione di accertamento del CP_1
privilegio tempestivamente promosse), l'appellante avrebbe avuto diritto all'incasso della somma depositata, avendo soddisfatto il requisito posto dall'art. 669 octies c.p.c.
21. Il motivo è infondato.
22. In linea generale, poiché il sequestro conservativo ha come suo effetto tipico un vincolo di indisponibilità sul bene (art. 2906 c.c.), destinato ad avvantaggiare soltanto il creditore sequestrante, tale vincolo non può come tale sopravvivere alla dichiarazione di fallimento, con la quale si determina un vincolo di indisponibilità destinato ad avvantaggiare tutti i creditori, ex art. 52 l.f.. Ne consegue l'improcedibilità del giudizio di merito instaurato a seguito della misura cautelare, per l'impossibilità di concepire, in presenza del fallimento, un vincolo di indisponibilità relativa e la formazione di un titolo esecutivo in danno della massa.
D'altra parte l'accertamento del credito e dell'eventuale privilegio, non può che trovare nella procedura fallimentare la sua unica collocazione procedurale, ove il creditore può far valere le proprie ragioni attraverso l'opposizione allo stato passivo qualora non venga riconosciuta la pretesa.
23. Orbene, la pretesa equiparazione della domanda di insinuazione al passivo a quella di merito richiesta dall'art. 669 octies c.p.c., avanzata dall'appellante, non convince.
24. Il Corpo Piloti, invero, non avrebbe potuto ottenere nell'ambito della procedura fallimentare, un riconoscimento del privilegio speciale perché il bene (motonave) non era parte del patrimonio della società fallita.
25. Quanto all'azione di accertamento del privilegio rivolta
contro
RA ed alla relativa sentenza n. 675/2021, questa non potrebbe comunque produrre effetti nei confronti del pagina 6 di 7 Fallimento rimasto estraneo al giudizio, trattandosi peraltro di domanda di mero accertamento e non di condanna. Una sentenza di accertamento del credito e condanna, sarebbe stata ottenibile attraverso un giudizio extrafallimentare consentendo cioè al creditore di procurarsi un titolo verso il terzo. Il che giustifica l'inefficacia nella fattispecie del sequestro, posto che appunto, il avrebbe potuto coltivare il merito con un'azione ordinaria verso Parte_1
RA per procurarsi un titolo esecutivo.
26. L'appello va pertanto rigettato con conseguente conferma della sentenza appellata.
27. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
28. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 3.000,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Bologna, 18 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea MA
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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