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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 429/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2286/2021 spedito il 11/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
S.i. X T. Spa - P_IVA_2
elettivamente domiciliato presso Piazza Xx Settembre 32 70033 Corato BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 250/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 7 e pubblicata il 10/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 743 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 139 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 2286/2021 RGA l'Ricorrente_1, con sede in Corato (BA), ha chiesto la riforma della sentenza della CTP di Bari n. 250/7/2021, depositata il 10/02/2021, di rigetto, con compensazione di spese, dei ricorsi riuniti proposti avverso l'avviso di accertamento n. 743, notificato il 13/11/2019, per omesso versamento dell'IMU per l'anno 2014, e l'avviso di accertamento n. 139 relativo alla TASI 2017, entrambi emessi dalla società concessionaria del Comune di Corato per la riscossione delle imposte locali (S.I. X T.).
La difesa dell'Ricorrente_1 ha concluso per la riforma della sentenza impugnata e per l'annullamento degli impugnati avvisi di accertamento con vittoria delle spese del giudizio di gravame.
La società concessionaria Resistente_1 non si è costituita in appello.
All'udienza del 22/10/2025, udito il Relatore, e sentita l'Avv. Nominativo_1, in delega dell'Avv. Difensore_1, difensore dell'Ricorrente_1, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, la Corte ha introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Ricorrente_1 è fondato.
Come risulta, infatti, dalla Nota Prot. n. 8234 del 07/03/2014 del Responsabile SUAP del Comune di Corato (doc. n. 1 allegato all'atto di appello), l'attività della Casa di Riposo “Ricorrente_1” gestita dall'omonimo Ricorrente_1 in Corato, con una ricettività di undici posti letto, era già cessata nel 2014. Peraltro, i fabbricati de quibus, ubicati in Indirizzo_2, erano inagibili e, di fatto, inutilizzati come risulta dalla relazione di perizia stragiudiziale, con allegate fotografie, a firma del Geom. Nominativo_2 (doc. n. 2 allegato all'atto di appello). Relazione dalla quale si evince che tale condizione di inagibilità non è superabile neppure con lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria.
In rito,di tali documenti è ammissibile la produzione anche in appello per la prima volta sulla base dell'art. 58, 2° co., del D.Lgs. n. 546/1992, nel testo vigente ratione temporis al momento della proposizione del presente giudizio di gravame.
Nel merito, proprio sulla base di tali documenti, le doglianze dell'Ricorrente_1 sono fondate atteso che gli immobili de quibus non rientrano nell'ambito delle attività commerciali per cui non varrebbe l'esenzione fiscale prevista per gli Enti Religiosi dalla normativa vigente.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello, proposto dall'Ricorrente_1, è fondato e va, pertanto, accolto con integrale riforma dell'impugnata sentenza e con il contestuale annullamento degli impugnati avvisi di accertamento, meglio indicati in epigrafe.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, va disposta la compensazione delle spese del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 4) accoglie l'appello proposto dall'Ricorrente_1 e, in integrale riforma della sentenza di prime cure, annulla gli impugnati atti accertamento, meglio in epigrafe indicati;
dispone la compensazione delle spese del gravame.
Così deciso in Bari il 22 ottobre 2025
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2286/2021 spedito il 11/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
S.i. X T. Spa - P_IVA_2
elettivamente domiciliato presso Piazza Xx Settembre 32 70033 Corato BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 250/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 7 e pubblicata il 10/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 743 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 139 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 2286/2021 RGA l'Ricorrente_1, con sede in Corato (BA), ha chiesto la riforma della sentenza della CTP di Bari n. 250/7/2021, depositata il 10/02/2021, di rigetto, con compensazione di spese, dei ricorsi riuniti proposti avverso l'avviso di accertamento n. 743, notificato il 13/11/2019, per omesso versamento dell'IMU per l'anno 2014, e l'avviso di accertamento n. 139 relativo alla TASI 2017, entrambi emessi dalla società concessionaria del Comune di Corato per la riscossione delle imposte locali (S.I. X T.).
La difesa dell'Ricorrente_1 ha concluso per la riforma della sentenza impugnata e per l'annullamento degli impugnati avvisi di accertamento con vittoria delle spese del giudizio di gravame.
La società concessionaria Resistente_1 non si è costituita in appello.
All'udienza del 22/10/2025, udito il Relatore, e sentita l'Avv. Nominativo_1, in delega dell'Avv. Difensore_1, difensore dell'Ricorrente_1, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, la Corte ha introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Ricorrente_1 è fondato.
Come risulta, infatti, dalla Nota Prot. n. 8234 del 07/03/2014 del Responsabile SUAP del Comune di Corato (doc. n. 1 allegato all'atto di appello), l'attività della Casa di Riposo “Ricorrente_1” gestita dall'omonimo Ricorrente_1 in Corato, con una ricettività di undici posti letto, era già cessata nel 2014. Peraltro, i fabbricati de quibus, ubicati in Indirizzo_2, erano inagibili e, di fatto, inutilizzati come risulta dalla relazione di perizia stragiudiziale, con allegate fotografie, a firma del Geom. Nominativo_2 (doc. n. 2 allegato all'atto di appello). Relazione dalla quale si evince che tale condizione di inagibilità non è superabile neppure con lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria.
In rito,di tali documenti è ammissibile la produzione anche in appello per la prima volta sulla base dell'art. 58, 2° co., del D.Lgs. n. 546/1992, nel testo vigente ratione temporis al momento della proposizione del presente giudizio di gravame.
Nel merito, proprio sulla base di tali documenti, le doglianze dell'Ricorrente_1 sono fondate atteso che gli immobili de quibus non rientrano nell'ambito delle attività commerciali per cui non varrebbe l'esenzione fiscale prevista per gli Enti Religiosi dalla normativa vigente.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello, proposto dall'Ricorrente_1, è fondato e va, pertanto, accolto con integrale riforma dell'impugnata sentenza e con il contestuale annullamento degli impugnati avvisi di accertamento, meglio indicati in epigrafe.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, va disposta la compensazione delle spese del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 4) accoglie l'appello proposto dall'Ricorrente_1 e, in integrale riforma della sentenza di prime cure, annulla gli impugnati atti accertamento, meglio in epigrafe indicati;
dispone la compensazione delle spese del gravame.
Così deciso in Bari il 22 ottobre 2025