Sentenza 8 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2001, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME01797 /01 REPUBBLICA ITALIA OPO O ITALIANG LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente R.G.N. 19803/98 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.Золя Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Rep . Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud. 13/11/00. AMOROSO ConsigliereDott. Giovanni CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SEN TENZA per diritti 3000 8 FEB2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE MI IN, BA TA, RT IN, AL IN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARNO CANCELLERIA 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE persona del legale rappresentante pro tempore, UFFICIO COP elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Rilasciata copia dell'Istituto,Cansig arsig. AGOSTINI l'Avvocatura Centrale presso diritti t ANGELIS #21 FEB 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati DE 2000 CANCELY CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta 4649 -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato- avverso il provvedimento del Tribunale di PIACENZA, emesso il 14/01/98, R.G.N. 116/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso con la declaratoria di nullità ex art. 161, 2° comma cpc. -2- R.G. 19803/98 Svolgimento del processo IN RI, AR IT, NI RI e PA RI hanno proposto ricorso per cassazione (notificato il 18 novembre 1998) avverso il provvedimento del Tribunale di Piacenza del 14 gennaio 1998, dolendosi che con tale provvedimento – reso in sede di rinvio a seguito di sentenze della Corte di Cassazione n. 5071, 5069, 1651 e 4750 del 1995 nelle controversie fra esse ricorrenti e l'INPS – il Tribunale, ai sensi - dell'art. 1, commi 181/183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, abbia dichiarato estinto, con compensazione delle spese, il giudizio concernente la cd. cristallizzazione della pensione di reversibilità nell'importo integrato al minimo raggiunto al 30 settembre 1983. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione тии Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., "illegittimità costituzionale dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 in relazione agli art. 3, 24, 38, 102 e 104 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione delle stesse disposizioni - Vizio della motivazione", in particolare lamentandosi: che le norme denunciate comprimono e annullano i diritti degli interessati, escludendo gli eredi in caso di morte del de cuius anteriore al 30 marzo 1996, prevedendo il pagamento dei crediti in sei annualità, negando interessi e rivalutazione e er addebitando agli interessati ☑oner delle spese, in violazione perciò degli artt. 24 e 38 nonché dell'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento fra coloro i cui crediti sono stati soddisfatti con sentenza passata in giudicato e gli altri;
3 che la previsione d'inefficacia delle sentenze già rese e non ancora passate in giudicato determina un inammissibile conflitto fra potere legislativo e giudiziario, in violazione, oltre che dell'art. 24, degli artt. 102 e 104 della Costituzione. Il ricorso è ammissibile. -Il provvedimento con cui il collegio - nel giudizio di appello dichiari l'estinzione del processo, ancorché emesso nella forma dell'ordinanza, ha contenuto sostanziale di sentenza, giusta la previsione dell'art. 306, ultimo comma, cod. proc. civ. a e, pertanto non è soggetto reclamo al collegio stesso, ma a ricorso per cassazione ad opera della parte che ha interesse a contrastare tale declaratoria di estinzione (Cass. 9 maggio 1991, n. 5163). Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere definitivo decorre - in difetto тиц di ragioni, connesse alla particolarità del procedimento o alla qualità degli interessi - solo a seguito della sottesi, che giustifichino la deroga all'enunciato principio notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano pronunziate in udienza o, se pronunziate fuori udienza, siano state comunicate dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, è applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ. (Cass., sez. un., 8 giugno 1998, n. 5615). Nella specie, in difetto di alcuna prova dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza in questione, deve ritenersi operante quest'ultimo termine, con decorrenza dalla data di deposito del provvedimento in cancelleria, rispetto alla quale, come emerge da quanto riferito in parte narrativa, il ricorso è tempestivo (Cass. 15 marzo 1976, n. 952. Ciò posto, la Corte deve rilevare d'ufficio, a prescindere dall'esame delle censure delle ricorrenti, la nullità del provvedimento impugnato. In forza del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'ordinanza che, come nella specie, abbia il contenuto decisorio di una sentenza va qualificata come tale, anche quando proprio tale qualificazione comporti la sussistenza del vizio di cui all'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., per non essere stato l'atto sottoscritto con l'osservanza delle prescrizioni in materia dell'art. 132, terzo comma, cod. proc. civ., ossia dall'estensore e dal presidente, ovvero soltanto da quest'ultimo, quando cumuli in sé anche l'altra qualità. Conseguentemente, come contro il medesimo provvedimento è ammissibile l'impugnazione correlata alla sua natura di sentenza, così il giudice ad quem ha il potere dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità insanabile della sentenza - impugnata che non esibisca il detto requisito della duplice sottoscrizione, ancorché tale nullità, non assorbendosi nei mezzi di gravame, possa essere fatta valere anche al fuori тии del rimedio impugnatorio, secondo quanto previsto dal citato art. 161, secondo comma (v., per tutte, Cass. civ., sez. un., 20 luglio 1999, n. 480). Il rilievo del vizio, poi, non può che determinare la regressione del processo al grado di giudizio nel quale è stato pronunciato il provvedimento viziato, che solo apparentemente ne ha determinato la conclusione, come emerge dal disposto dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., di guisa che, in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello, priva di regolare sottoscrizione, stante anché il richiamo dell'art. 383, terzo comma, stesso codice, alla norma da ultima citata, la Corte regolatrice non ha altro potere che quello di cassazione con rinvio. Tale la situazione che si verifica nel caso di specie, essendo stato il provvedimento impugnato sottoscritto dal solo presidente, del quale non può presumersi la qualità di estensore, non accompagnandosi al suo nome o alla sua sottoscrizione l'indicazione di détta qualità o di quella di relatore. 5 In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice, rimanendo nella pronuncia caducatoria, resa in regione della riscontrata nullità, assorbita ogni altra censura. Il detto giudice, cui si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, è designato nella Corte d'appello di Bologna (Sezione Lavoro) in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.58 del 1998 e successive modificazioni la competenza a avverso conoscere dell'appello attraverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita alla corte d'appello, salve le eccezioni di cui agli articoli 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto, di guisa che la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado d'appello comporta il rinvio della causa alla corte d'appello (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1044).
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia – anche - per le spese - alla Corte d'appello di Bologna. Così deciso, in Roma, il 13 novembre 2000 IL PRESIDENTE Pilim. muih IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Floriends elfieciclivello I A 0 3 D 1 S 3 , S . 5 Phillie O A T L T . R L , A N O A ' B S L E 3 I L IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA P 7 E D S - D I Depositata in Cancelleria 8 A - I N T 1 S S G 1 N - 8 FEB. 2001 O O E P S oggi, E A I M G D I A A IL COLLABORATORE E G M MAD A , E E O D R DI CANCELLERIA L O T P R E U T S I T T A S R T I L N I R E G L D O S E C E E R O D