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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 9519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9519 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Dr.ssa Elisabetta Capaccioli, in funzione di Giudice del Lavoro,all'udienza del 30/9/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di I° grado n° 42089/2024
TRA
Parte_1
(Avv.ti Benedetto Spinosa e Mara Ticconi )
RICORRENTE
E
Controparte_1
(Avv.ti Ranieri ROni e Gabriele Calabrò)
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c depositato in data 18/11/2024 e ritualmente notificato conveniva in giudizio la società indicata in epigrafe chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “ “accertare e dichiarare: la violazione degli articoli 1175 e 1375 c.c. e dei principi di ordine pubblico costituzionale, posti negli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 39, 41, 42 e 44 della Costituzione, della proposta vincolante approvata il 22 giugno 2022, dei contratti collettivi e degli articoli 2067 e seguenti del codice civile, degli artt. 19 dello statuto dei lavoratori, nonché nella violazione dell'art. 2112 c.c., e dell'art. 47 L. 428/90 e conseguentemente la antisindacalità del comportamento della società convenuta. Quanto alla rimozione degli effetti:
- dichiarare la nullità dell'accordo del 25 luglio 2022 nella parte che limita l'applicazione del contratto del Credito a tre anni;
- ordinare a CCM di aderire all'Abi;
- ordinare a CCM di non applicare diverso contratto in azienda dal ccnl credito, quanto meno per il ramo di azienda ceduto;
- ordinare a CCM di stipulare una polizza sanitaria con la CA;
- ordinare di corrispondere ai lavoratori gli arretrati del ccnl credito 2023 illecitamente non corrisposti;
- ordinare la affissione dell'emanando decreto nelle bacheche aziendali per mesi tre e la pubblicazione, ai sensi dell'art 120 c.p.c. per un giorno su tre quotidiani a tiratura nazionale;
- ordinare alla convenuta di non reiterare i comportamenti dichiarati antisindacali;
- emanare ogni altro provvedimento ritenuto idoneo alla rimozione degli effetti”.
La ricorrente , in sintesi ,premetteva : nel 2022 la Rev – Gestione crediti spa (società iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., costituita nel 2015 dalla ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 180/2015 nell'ambito dei CP_2 programmi di risoluzione di quattro banche , con oggetto sociale l'acquisizione, la gestione e la cessione di crediti in sofferenza e/o di altri crediti anomali e di eventuali rapporti connessi, ad essa ceduti ), di concerto con , aveva avviato una CP_2
“ PROCEDURA COMPETITIVA PER LA VENDITA DI UNA PIATTAFORMA OPERATIVA DELLA SOCIETÀ REV GESTIONE CREDITI S.P.A. E CONTESTUALE CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI
[...]
Controparte_3
ACCESSORI ” ( all 2 al ricorso) acquisire e valutare offerte di acquisto del ramo di azienda c.d. “piattaforma operativa” di REV, per tale intendendosi l'insieme di personale, infrastrutture tecniche e operative che svolgevano attività di amministrazione, gestione e recupero dei crediti ricompresi nel ( Controparte_4
Portafoglio che restava escluso dalla cessione , restando la gestione in capo a Rev – cfr punto 3 e 4 all 2 al ricorso ) ; la convenuta , società che applicava ed applica il CCNL Commercio , presentava il 4 giugno 2022 un'offerta vincolante (come si evince da all 7 alla comparsa nell'offerta era precisato che “Si chiede che, in linea con la struttura degli obblighi di mantenimento dei livelli occupazionali,conservare il CCNL settore credito e la sede attuale nel Comune di per i Dipendenti Pt_1
Trasferiti, duri per 3 anni ”) - che veniva approvata il 22 giugno 2022 da
[...]
( all 8 alla comparsa) ; il 15 luglio Rev e C.C.M. avevano inviato alle OOSS CP_2
l'informativa ex art 47 L 428/90 ; la ha delegato per la Controparte_5 procedura la Fisac Regionale di RO e IO;
in data 25 luglio era stato esperito l'esame congiunto;
circa 40 minuti prima del collegamento al signor Per_1
della Fisac Regionale di RO e IO , che non era a conoscenza delle
[...] condizioni del bando e dell'offerta vincolante per CCM, era stata inviata la bozza dell'accordo ; nell'accordo di cessione (all. 3 al ricorso ) la cessionaria, si impegnava ad applicare per un periodo di tre anni il ccnl credito ed eventuali trattamenti aziendali in essere presso la cedente ( era quindi previsto che “ Al termine del periodo suindicato, i trattamenti conservati pro tempore nel ramo d'azienda oggetto della cessione saranno armonizzati e lineari alle condizioni contrattuali applicate presso la cessionaria” ) ed a mantenere i livelli occupazionali all'epoca esistenti nel ramo di azienda;
presso la cedente i lavoratori godevano di polizza sanitaria CA ( all 8 al ricorso ) e di trattamenti economici migliorativi rispetto al CCNL credito;
la polizza CA contratta dalla cedente non era stata rinnovata alla scadenza del 31 dicembre 2022 e sostituita da una polizza sanitaria non equivalente per termini e Con condizioni con;
il 13 dicembre 2022 è stata costituita la rsa CP_7 Parte_1 presso la CCM;
il19 dicembre 2023, durante un incontro sindacale, l'intimata aveva comunicato oltre al fatto di non potere garantire la polizza sanitaria, perché non iscritta ad ABI, di volere procedere all'assorbimento dei trattamenti economici eccedenti gli importi tabellari. ; in pari data la ricorrente e la sua Rsa avevano contestato questi comportamenti;
nel mese di maggio 2024, aveva sollecitato la CCM a rivedere il proprio comportamento dichiarandosi disponibile anche ad un incontro conciliativo ma la richiesta non aveva avuto seguito da parte di CCM;
il 29 luglio 2024, aveva inviato una pec alla Rev ed alla , lamentando il CP_2 mancato rispetto dell'accordo di cessione e chiedendo un intervento diretto;
la pec del 29 luglio era stata riscontrata il 5 agosto solo dalla Rev, che nel dichiararsi estranea al comportamento di CCM e sottolineava la legittimità del suo operato in sede di trasferimento di azienda.Dopo quella comunicazione, CCM non ha assorbito gli importi eccedenti il tratta-mento tabellare per l'aumento del settembre 2024, ma non ha riportato i trattamenti al livello riconosciuto al momento del passaggio di ramo d'azienda. Argomentava in diritto sostenendo che :l'applicazione del contratto del cessionario prevista dall'art 2112 c.c. non doveva ritenersi effetto automatico previsto dalla legge
, tant'è che la convenuta aveva protratto per tre anni l'applicazione del CCNL credito;
l'art 2070 c.c. prevede che l'appartenenza alla categoria professionale ai fini dell'applicazione del CCNL si determina sulla base dell'attività effettivamente esercitata e nel settore credito le OOSS più rappresentative sono quelle del settore bancario e non anche del commercio;
la CCM aveva tenuto un comportamento non corrispondente ai canoni di buona fede e correttezza che “ non si è fermato alla elusione del giusto contratto collettivo, ma non appena i lavoratori sono stati ceduti e nonostante la costituzione di una rsa, CCM ha modificato le condizioni economiche e normative del rapporto di lavoro stipulando una polizza sanitaria di minor favore per i lavoratori e giustificando il fatto mercè la sua mancata adesione all'Abi, adesione che deve essere di conseguenza ordinata per ripristinare lo status quo ante il trasferimento di azienda …. Nel ccnl Commercio è previsto che il supremininimo se non è espressamente previsto come assorbibile si intende non as-sorbibile. CCM nega ai suoi dipendenti la parità di trattamento”. Concludeva come sopra riportato . Si costituiva eccependo la nullità del ricorso e contestando diffusamente il CP_8 ricorso in fatto e diritto . In particolare evidenziava che erano state rispettate tutte le procedure di legge e CCNL in tema di informazione e consultazione sindacale e che la circostanza, dedotta da controparte , secondo la quale il Sig. , delegato Per_1 della ,avesse ricevuto la bozza dell'accorso solo “circa 40 Controparte_5 minuti prima del collegamento” era assolutamente inveritiera e, comunque, irrilevante stante che il Sig. ha liberamente sottoscritto l'accordo, Per_1 unitamente a tutte le organizzazioni sindacali coinvolte anche tenuto conto che le condizioni della cessione erano già state ampiamente discusse tra le parti (e, peraltro, chiaramente rappresentate nella lettera ex art. 47, L. 428/1990 sub doc. 9). Argomentava in ordine alla legittimità dell'operazione e dell'accordo di cui all'allegato 3 al ricorso e sottolineava che essa resistente era associata a ed aveva codice statistico contributivo n 70708 CP_9 CP_10 corrispondente al settore di attività di recupero crediti , rientrante nelle attività tipiche del settore commercio e non del settore credito , come da “ Manuale di CP_1 classificazione datori di lavoro” dell' ( all 3 alla memoria). Infondate dovevano ritenersi le deduzioni avversarie in ordine all'art 2070 c.c. , norma che non trova applicazione per i contratti di diritto comune;
in ogni caso essa convenuta essendo iscritta a Confcommercio aveva correttamente applicato il CCNL Commercio e non poteva essere obbligata all'applicazione del CCNL Credito . Concludeva chiedendo dichiararsi la nullità o nel merito rigettarsi il ricorso . Autorizzato il deposito di note , all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza .
L'eccezione di nullità del ricorso non merita accoglimento : deve richiamarsi l'orientamento espresso dalla S.C. nella ordinanza n° 3126/2011 secondo la quale “ Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa”( cfr anche Cass. n° 7097/2012 ; n° 17991/2018) .Nella fattispecie le , pur confuse ( si noti che nelle conclusioni sembra richiamarsi una pronuncia ex art 28 Stat Lav mentre il ricorso è stato introdotto con rito ordinario ) , allegazioni in fatto e diritto contenute in ricorso consentono di individuare la pretesa attorea , tant'è che parte convenuta ha potuto esercitare compiutamente il suo diritto di difesa , e pertanto non può farsi questione di nullità del ricorso ma di fondatezza o meno delle pretese attoree .
Ciò detto , nel merito la O.S. ricorrente nelle conclusioni del ricorso chiede che venga dichiarata l'antisindacalità del comportamento della CMM;
sul punto deve rilevarsi che nell'atto introduttivo non è contenuta alcuna specifica allegazione in ordine alle prerogative sindacali che si assumono violate salvo il riferimento alla circostanza che in sede di esame congiunto in videoconferenza , il 25 luglio 2022 , solo circa 40 minuti prima del collegamento al signor , della Fisac Persona_1
Cigl Regionale di IO ,delegato della , era stata Pt_1 Controparte_11 inviata la bozza dell'accordo . La circostanza è irrilevante atteso che già con l'informativa ex art 47 L 428/90 del il 15 luglio ( all 9 alla memoria ) erano stati definiti i termini dell'accordo per i punti salienti contestati da parte ricorrente e che l'accordo è stato sottoscritto anche dalla stessa ricorrente , dandosi espressamente atto le parti di “aver esperito sotto ogni aspetto la procedura di consultazione sindacale prevista dal citato art 47 della legge n.428/90 e succ.modifiche e delle rispettive discipline contrattuali collettive” . Alcuna altra violazione delle prerogative sindacali viene dedotta da parte della OOSS ricorrente;
d'altronde appare significativo che l'azione sia stata introdotta con rito ordinario e non mediante lo speciale strumento di cui al procedimento ex art 28 Stat Lav. Pertanto la domanda di declaratoria della antisindacalità della condotta della convenuta è infondata .Parte ricorrente poi rivendica , peraltro sempre quali effetti della rimozione della asserita condotta antisindacale , una serie di pretese che non attengono in alcun modo alla tutela di interessi propri di essa O.S. ricorrente , ma che – come correttamente rilevato nelle note autorizzate della resistente - piuttosto attengono ad interessi individuali afferenti al trattamento economico e normativo dei singoli lavoratori . Tali rivendicazioni esulano dalla sfera di legittimazione attiva della O.S. ricorrente e , pertanto , in via assorbente rispetto ad ogni altra considerazione ,non meritano accoglimento . Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando , così provvede :
respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore della società resistente di € 5323,00 oltre accessori di legge a titolo di compensi professionali . RO , 30/9/2025
Il Giudice
Dott.ssa E. Capaccioli
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Dr.ssa Elisabetta Capaccioli, in funzione di Giudice del Lavoro,all'udienza del 30/9/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di I° grado n° 42089/2024
TRA
Parte_1
(Avv.ti Benedetto Spinosa e Mara Ticconi )
RICORRENTE
E
Controparte_1
(Avv.ti Ranieri ROni e Gabriele Calabrò)
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c depositato in data 18/11/2024 e ritualmente notificato conveniva in giudizio la società indicata in epigrafe chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “ “accertare e dichiarare: la violazione degli articoli 1175 e 1375 c.c. e dei principi di ordine pubblico costituzionale, posti negli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 39, 41, 42 e 44 della Costituzione, della proposta vincolante approvata il 22 giugno 2022, dei contratti collettivi e degli articoli 2067 e seguenti del codice civile, degli artt. 19 dello statuto dei lavoratori, nonché nella violazione dell'art. 2112 c.c., e dell'art. 47 L. 428/90 e conseguentemente la antisindacalità del comportamento della società convenuta. Quanto alla rimozione degli effetti:
- dichiarare la nullità dell'accordo del 25 luglio 2022 nella parte che limita l'applicazione del contratto del Credito a tre anni;
- ordinare a CCM di aderire all'Abi;
- ordinare a CCM di non applicare diverso contratto in azienda dal ccnl credito, quanto meno per il ramo di azienda ceduto;
- ordinare a CCM di stipulare una polizza sanitaria con la CA;
- ordinare di corrispondere ai lavoratori gli arretrati del ccnl credito 2023 illecitamente non corrisposti;
- ordinare la affissione dell'emanando decreto nelle bacheche aziendali per mesi tre e la pubblicazione, ai sensi dell'art 120 c.p.c. per un giorno su tre quotidiani a tiratura nazionale;
- ordinare alla convenuta di non reiterare i comportamenti dichiarati antisindacali;
- emanare ogni altro provvedimento ritenuto idoneo alla rimozione degli effetti”.
La ricorrente , in sintesi ,premetteva : nel 2022 la Rev – Gestione crediti spa (società iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., costituita nel 2015 dalla ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 180/2015 nell'ambito dei CP_2 programmi di risoluzione di quattro banche , con oggetto sociale l'acquisizione, la gestione e la cessione di crediti in sofferenza e/o di altri crediti anomali e di eventuali rapporti connessi, ad essa ceduti ), di concerto con , aveva avviato una CP_2
“ PROCEDURA COMPETITIVA PER LA VENDITA DI UNA PIATTAFORMA OPERATIVA DELLA SOCIETÀ REV GESTIONE CREDITI S.P.A. E CONTESTUALE CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI
[...]
Controparte_3
ACCESSORI ” ( all 2 al ricorso) acquisire e valutare offerte di acquisto del ramo di azienda c.d. “piattaforma operativa” di REV, per tale intendendosi l'insieme di personale, infrastrutture tecniche e operative che svolgevano attività di amministrazione, gestione e recupero dei crediti ricompresi nel ( Controparte_4
Portafoglio che restava escluso dalla cessione , restando la gestione in capo a Rev – cfr punto 3 e 4 all 2 al ricorso ) ; la convenuta , società che applicava ed applica il CCNL Commercio , presentava il 4 giugno 2022 un'offerta vincolante (come si evince da all 7 alla comparsa nell'offerta era precisato che “Si chiede che, in linea con la struttura degli obblighi di mantenimento dei livelli occupazionali,conservare il CCNL settore credito e la sede attuale nel Comune di per i Dipendenti Pt_1
Trasferiti, duri per 3 anni ”) - che veniva approvata il 22 giugno 2022 da
[...]
( all 8 alla comparsa) ; il 15 luglio Rev e C.C.M. avevano inviato alle OOSS CP_2
l'informativa ex art 47 L 428/90 ; la ha delegato per la Controparte_5 procedura la Fisac Regionale di RO e IO;
in data 25 luglio era stato esperito l'esame congiunto;
circa 40 minuti prima del collegamento al signor Per_1
della Fisac Regionale di RO e IO , che non era a conoscenza delle
[...] condizioni del bando e dell'offerta vincolante per CCM, era stata inviata la bozza dell'accordo ; nell'accordo di cessione (all. 3 al ricorso ) la cessionaria, si impegnava ad applicare per un periodo di tre anni il ccnl credito ed eventuali trattamenti aziendali in essere presso la cedente ( era quindi previsto che “ Al termine del periodo suindicato, i trattamenti conservati pro tempore nel ramo d'azienda oggetto della cessione saranno armonizzati e lineari alle condizioni contrattuali applicate presso la cessionaria” ) ed a mantenere i livelli occupazionali all'epoca esistenti nel ramo di azienda;
presso la cedente i lavoratori godevano di polizza sanitaria CA ( all 8 al ricorso ) e di trattamenti economici migliorativi rispetto al CCNL credito;
la polizza CA contratta dalla cedente non era stata rinnovata alla scadenza del 31 dicembre 2022 e sostituita da una polizza sanitaria non equivalente per termini e Con condizioni con;
il 13 dicembre 2022 è stata costituita la rsa CP_7 Parte_1 presso la CCM;
il19 dicembre 2023, durante un incontro sindacale, l'intimata aveva comunicato oltre al fatto di non potere garantire la polizza sanitaria, perché non iscritta ad ABI, di volere procedere all'assorbimento dei trattamenti economici eccedenti gli importi tabellari. ; in pari data la ricorrente e la sua Rsa avevano contestato questi comportamenti;
nel mese di maggio 2024, aveva sollecitato la CCM a rivedere il proprio comportamento dichiarandosi disponibile anche ad un incontro conciliativo ma la richiesta non aveva avuto seguito da parte di CCM;
il 29 luglio 2024, aveva inviato una pec alla Rev ed alla , lamentando il CP_2 mancato rispetto dell'accordo di cessione e chiedendo un intervento diretto;
la pec del 29 luglio era stata riscontrata il 5 agosto solo dalla Rev, che nel dichiararsi estranea al comportamento di CCM e sottolineava la legittimità del suo operato in sede di trasferimento di azienda.Dopo quella comunicazione, CCM non ha assorbito gli importi eccedenti il tratta-mento tabellare per l'aumento del settembre 2024, ma non ha riportato i trattamenti al livello riconosciuto al momento del passaggio di ramo d'azienda. Argomentava in diritto sostenendo che :l'applicazione del contratto del cessionario prevista dall'art 2112 c.c. non doveva ritenersi effetto automatico previsto dalla legge
, tant'è che la convenuta aveva protratto per tre anni l'applicazione del CCNL credito;
l'art 2070 c.c. prevede che l'appartenenza alla categoria professionale ai fini dell'applicazione del CCNL si determina sulla base dell'attività effettivamente esercitata e nel settore credito le OOSS più rappresentative sono quelle del settore bancario e non anche del commercio;
la CCM aveva tenuto un comportamento non corrispondente ai canoni di buona fede e correttezza che “ non si è fermato alla elusione del giusto contratto collettivo, ma non appena i lavoratori sono stati ceduti e nonostante la costituzione di una rsa, CCM ha modificato le condizioni economiche e normative del rapporto di lavoro stipulando una polizza sanitaria di minor favore per i lavoratori e giustificando il fatto mercè la sua mancata adesione all'Abi, adesione che deve essere di conseguenza ordinata per ripristinare lo status quo ante il trasferimento di azienda …. Nel ccnl Commercio è previsto che il supremininimo se non è espressamente previsto come assorbibile si intende non as-sorbibile. CCM nega ai suoi dipendenti la parità di trattamento”. Concludeva come sopra riportato . Si costituiva eccependo la nullità del ricorso e contestando diffusamente il CP_8 ricorso in fatto e diritto . In particolare evidenziava che erano state rispettate tutte le procedure di legge e CCNL in tema di informazione e consultazione sindacale e che la circostanza, dedotta da controparte , secondo la quale il Sig. , delegato Per_1 della ,avesse ricevuto la bozza dell'accorso solo “circa 40 Controparte_5 minuti prima del collegamento” era assolutamente inveritiera e, comunque, irrilevante stante che il Sig. ha liberamente sottoscritto l'accordo, Per_1 unitamente a tutte le organizzazioni sindacali coinvolte anche tenuto conto che le condizioni della cessione erano già state ampiamente discusse tra le parti (e, peraltro, chiaramente rappresentate nella lettera ex art. 47, L. 428/1990 sub doc. 9). Argomentava in ordine alla legittimità dell'operazione e dell'accordo di cui all'allegato 3 al ricorso e sottolineava che essa resistente era associata a ed aveva codice statistico contributivo n 70708 CP_9 CP_10 corrispondente al settore di attività di recupero crediti , rientrante nelle attività tipiche del settore commercio e non del settore credito , come da “ Manuale di CP_1 classificazione datori di lavoro” dell' ( all 3 alla memoria). Infondate dovevano ritenersi le deduzioni avversarie in ordine all'art 2070 c.c. , norma che non trova applicazione per i contratti di diritto comune;
in ogni caso essa convenuta essendo iscritta a Confcommercio aveva correttamente applicato il CCNL Commercio e non poteva essere obbligata all'applicazione del CCNL Credito . Concludeva chiedendo dichiararsi la nullità o nel merito rigettarsi il ricorso . Autorizzato il deposito di note , all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza .
L'eccezione di nullità del ricorso non merita accoglimento : deve richiamarsi l'orientamento espresso dalla S.C. nella ordinanza n° 3126/2011 secondo la quale “ Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa”( cfr anche Cass. n° 7097/2012 ; n° 17991/2018) .Nella fattispecie le , pur confuse ( si noti che nelle conclusioni sembra richiamarsi una pronuncia ex art 28 Stat Lav mentre il ricorso è stato introdotto con rito ordinario ) , allegazioni in fatto e diritto contenute in ricorso consentono di individuare la pretesa attorea , tant'è che parte convenuta ha potuto esercitare compiutamente il suo diritto di difesa , e pertanto non può farsi questione di nullità del ricorso ma di fondatezza o meno delle pretese attoree .
Ciò detto , nel merito la O.S. ricorrente nelle conclusioni del ricorso chiede che venga dichiarata l'antisindacalità del comportamento della CMM;
sul punto deve rilevarsi che nell'atto introduttivo non è contenuta alcuna specifica allegazione in ordine alle prerogative sindacali che si assumono violate salvo il riferimento alla circostanza che in sede di esame congiunto in videoconferenza , il 25 luglio 2022 , solo circa 40 minuti prima del collegamento al signor , della Fisac Persona_1
Cigl Regionale di IO ,delegato della , era stata Pt_1 Controparte_11 inviata la bozza dell'accordo . La circostanza è irrilevante atteso che già con l'informativa ex art 47 L 428/90 del il 15 luglio ( all 9 alla memoria ) erano stati definiti i termini dell'accordo per i punti salienti contestati da parte ricorrente e che l'accordo è stato sottoscritto anche dalla stessa ricorrente , dandosi espressamente atto le parti di “aver esperito sotto ogni aspetto la procedura di consultazione sindacale prevista dal citato art 47 della legge n.428/90 e succ.modifiche e delle rispettive discipline contrattuali collettive” . Alcuna altra violazione delle prerogative sindacali viene dedotta da parte della OOSS ricorrente;
d'altronde appare significativo che l'azione sia stata introdotta con rito ordinario e non mediante lo speciale strumento di cui al procedimento ex art 28 Stat Lav. Pertanto la domanda di declaratoria della antisindacalità della condotta della convenuta è infondata .Parte ricorrente poi rivendica , peraltro sempre quali effetti della rimozione della asserita condotta antisindacale , una serie di pretese che non attengono in alcun modo alla tutela di interessi propri di essa O.S. ricorrente , ma che – come correttamente rilevato nelle note autorizzate della resistente - piuttosto attengono ad interessi individuali afferenti al trattamento economico e normativo dei singoli lavoratori . Tali rivendicazioni esulano dalla sfera di legittimazione attiva della O.S. ricorrente e , pertanto , in via assorbente rispetto ad ogni altra considerazione ,non meritano accoglimento . Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando , così provvede :
respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore della società resistente di € 5323,00 oltre accessori di legge a titolo di compensi professionali . RO , 30/9/2025
Il Giudice
Dott.ssa E. Capaccioli