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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 18/04/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5907/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5907 degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti RAGAINI Parte_1
ANNA MARIA e TORRESI EVA;
ricorrente contro nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
MAGISTRELLI MARINA;
resistente
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: modifica condizioni divorzio. Per_ Per_ CONCLUSIONI: “1) i figli (maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) e restano affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna;
Per_ 2) salvo diverso accordo tra i genitori, la sig.ra potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente CP_1 calendario:
• nelle giornate del lunedì e del venerdì, dall'uscita di scuola sino alla mattina seguente;
• a fine-settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola (ovvero alle 10:00, quando non c'è la scuola) e sino alle ore
21:00 della domenica (ovvero alle ore 21:30 quando non c'è la scuola);
1 • per 21 giorni (da suddividersi in periodi di 7 giorni continuativi) durante le vacanze scolastiche estive, da concordare preventivamente con il sig. entro il 30 maggio di ogni anno;
Pt_1
• per 7 giorni durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno i seguenti periodi: dalle 10:30 del giorno di Natale sino alle ore 16:00 del 31 dicembre ovvero dalle ore 16:00 del 31 dicembre sino alle ore 21:00 del 6 gennaio;
• per 3 giorni consecutivi durante il periodo pasquale, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
3) revoca del contributo al mantenimento posto a carico del sig. per il mantenimento dei figli. Il padre, tenuto conto Pt_1
Per_ Per_ della disparità economica dei genitori, provvederà integralmente al mantenimento dei figli e (maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente).
4) le spese straordinarie relative ai figli, per la cui determinazione si rinvia al Protocollo concordato tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e il Tribunale di Ancona attualmente in vigore che si allega, verranno suddivise tra i coniugi secondo la seguente proporzione: 60% in capo al sig. e 40% in capo alla sig.ra Pt_1 CP_1
5) l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra CP_1
6) le detrazioni fiscali saranno suddivise tra i genitori per la paritaria quota del 50% ciascuno.
Con compensazione delle spese, compensi ed onorari di causa”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.11.2023, il sig. ha adito questo Tribunale per ottenere la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza n. 1320/2016 emessa da questo Tribunale il
20.05.2016. In particolare, il ricorrente ha richiesto la modifica delle statuizioni relative al collocamento e al mantenimento della figlia minore che, sulla basa della richiamata sentenza, era stata collocata Per_2 prevalentemente presso la madre, Controparte_1
A giustificazione della richiesta, il ricorrente ha addotto le seguenti circostanze:
- la volontà del figlio maggiorenne di trasferirsi presso l'abitazione paterna e conseguente volontà Per_1 della figlia minore di seguire il fratello, in ragione del profondo legame esistente tra i due;
Per_2
- l'inidoneità dell'attuale regime di collocamento rispetto alla tutela degli interessi della minore, atteso che la sig.ra nelle giornate in cui sta con lei, non consentirebbe alla minore di recarsi a CP_1 Per_2 scherma, sport che pratica a livello agonistico e di cui è particolarmente appassionata, né a Per_2 catechismo;
- l'acquisita autonomia nella gestione dei minori da parte dello stesso ricorrente che, in passato, ha subito un grave incidente sul lavoro con conseguente perdita di entrambi gli avambracci ma che oggi, grazie a protesi meccaniche di ultima generazione e ad un lungo percorso terapico, sarebbe completamente in grado di prendersi cura dei figli, anche grazie all'aiuto della sorella che vive insieme ai genitori CP_2 nell'abitazione sita al piano sottostante.
2 All'udienza di prima comparizione, preso atto della mancata comparizione della resistente, nonostante la regolarità della notifica, il giudice relatore ha fissato un'udienza per procedere all'ascolto della minore, richiedendo altresì una relazione da parte dei Servizi Sociali del Comune di Castelfidardo.
All'udienza dell'8.05.2024, è stata ascoltatala figlia minorenne, la quale ha ribadito l'esistenza di un profondo legame con il fratello maggiore, manifestando la volontà d'invertire gli attuali tempi di permanenza presso ciascun genitore, sia per poter trascorrere più tempo con il fratello, sia perché, pur avendo un buon rapporto con la figura materna, preferisce trascorrere il tempo con il padre e con i nonni paterni.
Con comparsa di costituzione depositata in data 5.06.2024 si è tardivamente costituita la sig.ra CP_1
Con ordinanza dell'1.07.2024, il giudice ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “- colloca la minore in prevalente presso l'abitazione paterna, unitamente al fratello maggiore Persona_3 Persona_4
- dispone che la sig.ra possa vedere e tenere con sé la minore secondo il seguente calendario: CP_1
• nelle giornate del lunedì e del venerdì, dall'uscita di scuola sino alla mattina seguente;
• a fine-settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola (ovvero alle 10:00, quando non c'è la scuola) e sino alle ore
21:00 della domenica (ovvero alle ore 21:30 quando non c'è la scuola);
• per 21 giorni (da suddividersi in periodi di 7 giorni continuativi) durante le vacanze scolastiche estive, da concordare preventivamente con il sig. entro il 30 maggio di ogni anno;
Pt_1
• per 7 giorni durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno i seguenti periodi: dalle 10:30 del giorno di Natale sino alle ore 16:00 del 31 dicembre ovvero dalle ore 16:00 del 31 dicembre sino alle ore 21:00 del 6 gennaio;
• per 3 giorni consecutivi durante il periodo pasquale, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- revoca il contributo al mantenimento posto a carico del sig. per il mantenimento dei minori, ferma restando la Pt_1 compartecipazione di entrambi i genitori alle spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno”.
Alla successiva udienza del 02.04.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto concordemente un rinvio per la precisazione congiunta delle conclusioni.
All'udienza del 16.04.2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni sopra riportate.
Ciò posto, il Collegio ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto dalle parti in quanto rispondente agli interessi morali e materiali dei figli della coppia.
Le spese di lite devono essere compensate come da accordo delle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, a modifica della sentenza n. 1320/2016 emessa da questo Tribunale il 20.05.2016, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, dispone quanto segue:
1) i figli (maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) e restano affidati ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna;
3 2) salvo diverso accordo tra i genitori, la sig.ra potrà vedere e tenere con sé la figlia CP_1 Per_2 secondo il seguente calendario:
• nelle giornate del lunedì e del venerdì, dall'uscita di scuola sino alla mattina seguente;
• a fine-settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola (ovvero alle 10:00, quando non c'è la scuola) e sino alle ore 21:00 della domenica (ovvero alle ore 21:30 quando non c'è la scuola);
• per 21 giorni (da suddividersi in periodi di 7 giorni continuativi) durante le vacanze scolastiche estive, da concordare preventivamente con il sig. entro il 30 maggio di ogni anno;
Pt_1
• per 7 giorni durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno i seguenti periodi: dalle 10:30 del giorno di Natale sino alle ore 16:00 del 31 dicembre ovvero dalle ore 16:00 del 31 dicembre sino alle ore
21:00 del 6 gennaio;
• per 3 giorni consecutivi durante il periodo pasquale, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo;
3) revoca del contributo al mantenimento posto a carico del sig. per il mantenimento dei figli. Il Pt_1 padre, tenuto conto della disparità economica dei genitori, provvederà integralmente al mantenimento dei figli e (maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente). Per_2 Per_1
4) le spese straordinarie relative ai figli, per la cui determinazione si rinvia al Protocollo concordato tra il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e il Tribunale di Ancona attualmente in vigore che si allega, verranno suddivise tra i coniugi secondo la seguente proporzione: 60% in capo al sig. e 40% in capo alla Pt_1 sig.ra CP_1
5) l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra CP_1
6) le detrazioni fiscali saranno suddivise tra i genitori per la paritaria quota del 50% ciascuno. compensa le spese di lite.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 16.04.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5907 degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti RAGAINI Parte_1
ANNA MARIA e TORRESI EVA;
ricorrente contro nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
MAGISTRELLI MARINA;
resistente
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: modifica condizioni divorzio. Per_ Per_ CONCLUSIONI: “1) i figli (maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) e restano affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna;
Per_ 2) salvo diverso accordo tra i genitori, la sig.ra potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente CP_1 calendario:
• nelle giornate del lunedì e del venerdì, dall'uscita di scuola sino alla mattina seguente;
• a fine-settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola (ovvero alle 10:00, quando non c'è la scuola) e sino alle ore
21:00 della domenica (ovvero alle ore 21:30 quando non c'è la scuola);
1 • per 21 giorni (da suddividersi in periodi di 7 giorni continuativi) durante le vacanze scolastiche estive, da concordare preventivamente con il sig. entro il 30 maggio di ogni anno;
Pt_1
• per 7 giorni durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno i seguenti periodi: dalle 10:30 del giorno di Natale sino alle ore 16:00 del 31 dicembre ovvero dalle ore 16:00 del 31 dicembre sino alle ore 21:00 del 6 gennaio;
• per 3 giorni consecutivi durante il periodo pasquale, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
3) revoca del contributo al mantenimento posto a carico del sig. per il mantenimento dei figli. Il padre, tenuto conto Pt_1
Per_ Per_ della disparità economica dei genitori, provvederà integralmente al mantenimento dei figli e (maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente).
4) le spese straordinarie relative ai figli, per la cui determinazione si rinvia al Protocollo concordato tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e il Tribunale di Ancona attualmente in vigore che si allega, verranno suddivise tra i coniugi secondo la seguente proporzione: 60% in capo al sig. e 40% in capo alla sig.ra Pt_1 CP_1
5) l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra CP_1
6) le detrazioni fiscali saranno suddivise tra i genitori per la paritaria quota del 50% ciascuno.
Con compensazione delle spese, compensi ed onorari di causa”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.11.2023, il sig. ha adito questo Tribunale per ottenere la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza n. 1320/2016 emessa da questo Tribunale il
20.05.2016. In particolare, il ricorrente ha richiesto la modifica delle statuizioni relative al collocamento e al mantenimento della figlia minore che, sulla basa della richiamata sentenza, era stata collocata Per_2 prevalentemente presso la madre, Controparte_1
A giustificazione della richiesta, il ricorrente ha addotto le seguenti circostanze:
- la volontà del figlio maggiorenne di trasferirsi presso l'abitazione paterna e conseguente volontà Per_1 della figlia minore di seguire il fratello, in ragione del profondo legame esistente tra i due;
Per_2
- l'inidoneità dell'attuale regime di collocamento rispetto alla tutela degli interessi della minore, atteso che la sig.ra nelle giornate in cui sta con lei, non consentirebbe alla minore di recarsi a CP_1 Per_2 scherma, sport che pratica a livello agonistico e di cui è particolarmente appassionata, né a Per_2 catechismo;
- l'acquisita autonomia nella gestione dei minori da parte dello stesso ricorrente che, in passato, ha subito un grave incidente sul lavoro con conseguente perdita di entrambi gli avambracci ma che oggi, grazie a protesi meccaniche di ultima generazione e ad un lungo percorso terapico, sarebbe completamente in grado di prendersi cura dei figli, anche grazie all'aiuto della sorella che vive insieme ai genitori CP_2 nell'abitazione sita al piano sottostante.
2 All'udienza di prima comparizione, preso atto della mancata comparizione della resistente, nonostante la regolarità della notifica, il giudice relatore ha fissato un'udienza per procedere all'ascolto della minore, richiedendo altresì una relazione da parte dei Servizi Sociali del Comune di Castelfidardo.
All'udienza dell'8.05.2024, è stata ascoltatala figlia minorenne, la quale ha ribadito l'esistenza di un profondo legame con il fratello maggiore, manifestando la volontà d'invertire gli attuali tempi di permanenza presso ciascun genitore, sia per poter trascorrere più tempo con il fratello, sia perché, pur avendo un buon rapporto con la figura materna, preferisce trascorrere il tempo con il padre e con i nonni paterni.
Con comparsa di costituzione depositata in data 5.06.2024 si è tardivamente costituita la sig.ra CP_1
Con ordinanza dell'1.07.2024, il giudice ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “- colloca la minore in prevalente presso l'abitazione paterna, unitamente al fratello maggiore Persona_3 Persona_4
- dispone che la sig.ra possa vedere e tenere con sé la minore secondo il seguente calendario: CP_1
• nelle giornate del lunedì e del venerdì, dall'uscita di scuola sino alla mattina seguente;
• a fine-settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola (ovvero alle 10:00, quando non c'è la scuola) e sino alle ore
21:00 della domenica (ovvero alle ore 21:30 quando non c'è la scuola);
• per 21 giorni (da suddividersi in periodi di 7 giorni continuativi) durante le vacanze scolastiche estive, da concordare preventivamente con il sig. entro il 30 maggio di ogni anno;
Pt_1
• per 7 giorni durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno i seguenti periodi: dalle 10:30 del giorno di Natale sino alle ore 16:00 del 31 dicembre ovvero dalle ore 16:00 del 31 dicembre sino alle ore 21:00 del 6 gennaio;
• per 3 giorni consecutivi durante il periodo pasquale, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- revoca il contributo al mantenimento posto a carico del sig. per il mantenimento dei minori, ferma restando la Pt_1 compartecipazione di entrambi i genitori alle spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno”.
Alla successiva udienza del 02.04.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto concordemente un rinvio per la precisazione congiunta delle conclusioni.
All'udienza del 16.04.2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni sopra riportate.
Ciò posto, il Collegio ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto dalle parti in quanto rispondente agli interessi morali e materiali dei figli della coppia.
Le spese di lite devono essere compensate come da accordo delle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, a modifica della sentenza n. 1320/2016 emessa da questo Tribunale il 20.05.2016, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, dispone quanto segue:
1) i figli (maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) e restano affidati ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna;
3 2) salvo diverso accordo tra i genitori, la sig.ra potrà vedere e tenere con sé la figlia CP_1 Per_2 secondo il seguente calendario:
• nelle giornate del lunedì e del venerdì, dall'uscita di scuola sino alla mattina seguente;
• a fine-settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola (ovvero alle 10:00, quando non c'è la scuola) e sino alle ore 21:00 della domenica (ovvero alle ore 21:30 quando non c'è la scuola);
• per 21 giorni (da suddividersi in periodi di 7 giorni continuativi) durante le vacanze scolastiche estive, da concordare preventivamente con il sig. entro il 30 maggio di ogni anno;
Pt_1
• per 7 giorni durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno i seguenti periodi: dalle 10:30 del giorno di Natale sino alle ore 16:00 del 31 dicembre ovvero dalle ore 16:00 del 31 dicembre sino alle ore
21:00 del 6 gennaio;
• per 3 giorni consecutivi durante il periodo pasquale, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo;
3) revoca del contributo al mantenimento posto a carico del sig. per il mantenimento dei figli. Il Pt_1 padre, tenuto conto della disparità economica dei genitori, provvederà integralmente al mantenimento dei figli e (maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente). Per_2 Per_1
4) le spese straordinarie relative ai figli, per la cui determinazione si rinvia al Protocollo concordato tra il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e il Tribunale di Ancona attualmente in vigore che si allega, verranno suddivise tra i coniugi secondo la seguente proporzione: 60% in capo al sig. e 40% in capo alla Pt_1 sig.ra CP_1
5) l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra CP_1
6) le detrazioni fiscali saranno suddivise tra i genitori per la paritaria quota del 50% ciascuno. compensa le spese di lite.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 16.04.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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