Ordinanza cautelare 7 dicembre 2021
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 10/06/2025, n. 11368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11368 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11368/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11312/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11312 del 2021, proposto da NO LI e RI SA AR, rappresentati e difesi dall’avvocato Luca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale di Trastevere, 173;
contro
Comune di Gallicano nel Lazio – Città Metropolitana di Roma Capitale, Area C – Urbanistica e Territorio, Servizio 1, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento dirigenziale di data 30 Agosto 2021, a firma dell’Istruttore Tecnico, Geom. Enrico Paniccia e del Responsabile Area C – Urbanistica e Territorio, Arch. Enrico Bonuccelli, notificato ai ricorrenti in data 14.09.2021, avente ad oggetto “ archiviazione per carenza documentale pratica di condono edilizio prot. 15166 del 6/12/2004. Richiedente Sig. LI NO. Attuali proprietari LI NO e AR RI SA ” e con il quale è stata dichiarata “ improcedibile per carenza documentale ai sensi della L.R. n. 12/04 art. 5 e 6, la domanda di definizione di illecito edilizio prot. 15166 del 6/12/2004, presentata dal Sig. LI NO, nato a [...] il [...], residente a [...] Cod. Fisc. CCC/SFN/53A04/H501Y, e ne dichiara l’archiviazione ”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso presupposto, connesso e conseguente, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 aprile 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.) I ricorrenti, nella loro qualità di comproprietari di un terreno ubicato nel comune di Gallicano nel Lazio, località Colle Selva, hanno esposto di aver presentato, in data 6 dicembre 2004 – quindi sotto la vigenza della legge 24 novembre 2003, n. 326 (c.d. terzo condono edilizio) – una domanda di condono relativa al fabbricato a “ uso deposito (p.t.) annesso ad un fabbricato esistente uso abitazione primaria, già oggetto di condono, ai sensi della L. 47/85, con domanda presentata in data 27.03.1986 con prot. n. 1950 per una cubatura totale d’abuso pari a m.c. 100 circa ” (cfr. doc. 1 della produzione dei ricorrenti), distinto al catasto terreni al foglio n. 12, particelle n. 344 ed al catasto fabbricati al foglio n. 12, particelle n. 349 sub 1-2; particelle n. 344 sub 2.
1.1.) Il comune di Gallicano nel Lazio, successivamente alla presentazione della suddetta domanda di condono, ha formulato nei confronti dei ricorrenti svariate richieste di integrazione documentale, quali in particolare:
- la richiesta del 16 agosto 2007, con la quale è stata chiesta, inter alia , la produzione di prova dell’avvenuta presentazione della documentazione necessaria ai fini dell’accatastamento;
- la richiesta dell’8 luglio 2011, con la quale sono stati chiesti, tra gli altri, i documenti inerenti all’attestazione del versamento a titolo di conguaglio, al pagamento dell’oblazione prevista dalla legge in materia di abusi edilizi, al pagamento dell’integrazione dell’oblazione relativa alla sanatoria edilizia, al saldo dell’oblazione inerente all’incremento regionale e al contributo oneri concessori per il condono edilizio;
- la richiesta del 20 febbraio 2018, che i ricorrenti assumono di non aver mai ricevuto.
1.2.) I ricorrenti, prospettando di aver debitamente prodotto la documentazione integrativa richiesta dal comune di Gallicano nel Lazio, hanno poi esposto che detto ente locale, con provvedimento dirigenziale del 30 agosto 2021, ha dichiarato improcedibile la loro istanza di condono per “ carenza documentale ai sensi della L.R. n. 12/04 art. 5 e 6 ”, disponendone l’archiviazione.
2.) I ricorrenti, con la proposizione del presente ricorso affidato a tre distinti gruppi di censure, hanno impugnato il provvedimento di archiviazione della loro istanza di condono, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto differenti profili, e ne hanno chiesto l’annullamento, instando altresì per l’accertamento dell’intervenuto silenzio-assenso ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32, comma 37, della legge n. 326/2003 ovvero dell’articolo 6, comma 3, della legge regionale della Regione Lazio 8 novembre 2004, n. 12.
2.1.) Con il primo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità del gravato provvedimento di archiviazione sulla scorta delle seguenti censure “ 1) Illegittimità del provvedimento impugnato per violazioni di legge.
2) Violazione dell’art. 32, co. 37, L. 326/03 ed eccesso di potere per violazione delle regole del giusto procedimento. Intervenuta formazione del silenzio / assenso, ai sensi dell’art. 32 co. 37, L. 326/03. Tardività della richiesta di integrazione documentale - Illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di istruttoria e di motivazione.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della L.R. 12/04. Intervenuta formazione del silenzio / assenso, ai sensi dell’art. 6 della legge sopra richiamata ”.
In particolare, con tale mezzo di gravame i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità dell’operato valutativo del Comune intimato postulando di aver presentato una domanda di condono completa di tutta la documentazione richiesta dalla normativa statale e regionale applicabile ratione materiae ac temporis , anche tenuto conto delle richieste di integrazione formulate dal Comune procedente, chiedendo l’accertamento del silenzio-assenso sulla loro istanza di condono ai sensi dell’articolo 32, comma 37, della legge n. 326/2003.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, detto silenzio significativo sarebbe maturato in data 31 ottobre 2009, essendo decorso il termine di ventiquattro mesi previsto dall’anzidetta disposizione normativa, da computarsi a partire dalla richiesta di integrazione documentale formulata dal Comune intimato in data 16 agosto 2007 – risultando, per converso, tardiva l’ulteriore richiesta dell’8 luglio 2011 –.
2.1.1.) In subordine, i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del silenzio-assenso sulla loro istanza di condono, asseritamente formatosi in forza di quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, della legge regionale della Regione Lazio n. 12/2004, che prevede che equivale a titolo edilizio in sanatoria la mancata adozione di un provvedimento negativo del Comune entro i trentasei mesi dalla data di scadenza del versamento della terza rata relativa agli oneri concessori prevista dall’articolo 7, comma 2, lett. b) , n. 2), della medesima legge regionale invocata dai ricorrenti.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno provveduto al pagamento della terza rata di quanto dovuto a titolo di oneri concessori in seguito alla richiesta del Comune procedente del 31 agosto 2011, con la conseguenza che il silenzio-assenso previsto dalla disposizione normativa regionale si sarebbe formato in data 31 agosto 2014, non essendo a quella data intervenuto un provvedimento negativo da parte del comune di Gallicano nel Lazio.
2.2.) Con il secondo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità del gravato provvedimento di archiviazione sulla scorta delle seguenti censure “ 4) Violazione dell’art. 3 L. 241/90 ed eccesso di potere per carenza e/o insufficienza della motivazione, travisamento dei fatti, in quanto nessuna valutazione è stata effettuata dal Comune resistente con riguardo alla sufficienza della documentazione comunque prodotta.
5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 L. 241/90 con riferimento all’art. 2 della medesima – avvenuta formazione del silenzio – assenso.
6) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti – Difetto di istruttoria – Violazione delle regole del giusto procedimento - Ingiustizia manifesta ”.
In particolare, con tale mezzo di gravame i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità dell’operato valutativo del Comune intimato in quanto tale ente, alla data di adozione del provvedimento impugnato nel presente giudizio, “ aveva la piena disponibilità della quasi totalità degli atti richiesti ” (cfr. pagg. 9 e 10 del ricorso) e, in particolare, di quelli relativi all’accatastamento del manufatto e al pagamento degli importi dovuti a titolo di oblazione ed oneri concessori.
I ricorrenti, sulla scorta di tali motivi, hanno insistito per l’accertamento del silenzio-assenso asseritamente formatosi sulla loro istanza di condono, che il Comune di Gallicano nel Lazio avrebbe illegittimamente archiviato dopo diciassette anni dalla sua presentazione.
2.3.) Con il terzo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità del gravato provvedimento di archiviazione sulla scorta delle seguenti censure “ 7) Mancato riscontro, alla data odierna, della istanza di accesso ai documenti amministrativi, formalizzata, dallo scrivente, con pec del 19.10.2021 e con la quale è stata richiesta, all’Amministrazione resistente, copia delle missive richiamate nel provvedimento ablatorio oggi impugnato ”.
I ricorrenti, con tale mezzo di gravame, a conforto della asserita illegittimità dell’operato del Comune intimato, hanno evidenziato che detto ente non aveva proceduto a riscontrare la richiesta di accesso documentale da loro presentata in data 20 ottobre 2021 e inerente alla documentazione richiamata nel gravato provvedimento di archiviazione.
3.) Il comune di Gallicano nel Lazio non si è costituito in giudizio.
4.) All’udienza camerale del 7 dicembre 2021 è stata discussa la domanda cautelare proposta dai ricorrenti e poi la causa è stata trattenuta in decisione.
4.1.) La Sezione Seconda Quater di questo Tribunale, con ordinanza n. 7034 del 7 dicembre 2021, ha respinto la domanda cautelare proposta dai ricorrenti ritenendo insussistente il requisito normativo del pericolo di pregiudizio grave e irreparabile.
5.) All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 4 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli scritti e dei documenti depositati in atti.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di favorevole considerazione e debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto.
2. Giova, innanzitutto, evidenziare che nel gravato provvedimento di archiviazione risulta che il Comune intimato abbia chiesto ai ricorrenti una ulteriore integrazione documentale in data 20 febbraio 2018, a valere anche come preavviso di rigetto ai sensi dell’articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e che tale richiesta sia rimasta priva di riscontro.
Se è vero che i ricorrenti hanno asserito di non aver mai ricevuto tale richiesta di integrazione documentale e hanno prodotto in atti l’istanza ostensiva presentata al Comune intimato in data 20 ottobre 2021, con il fine di accedere alla richiesta di integrazione del 20 febbraio 2018 – alla quale non è stato dato alcun riscontro da parte del comune di Gallicano nel Lazio – è pur vero che ciò non vale a comprovare la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per l’applicazione del meccanismo del silenzio-assenso.
Infatti, i ricorrenti, da un lato, avrebbero dovuto esperire l’azione di cui all’articolo 116 c.p.a. per ottenere tutela giudiziale avverso il silenzio serbato dall’amministrazione comunale sulla istanza di accesso da loro presentata e, dall’altro, avrebbero dovuto esperire la querela di falso dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria, giusto quanto previsto dall’articolo 77 c.p.a., per contestare la veridicità di quanto indicato nel gravato provvedimento di archiviazione in relazione alla ivi richiamata richiesta di integrazione documentale del 20 febbraio 2018.
3. Il Collegio ritiene, poi, che la legittimità del gravato provvedimento non sia inficiata dai vizi prospettati dai ricorrenti e che tampoco si sia formato il silenzio-assenso sulla istanza di condono per cui è causa.
3.1. In proposito, vale evidenziare che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che trova applicazione anche al c.d. terzo condono il disposto di cui all’articolo 39, comma 4, della legge n. 724/1994, come modificato dall’articolo 2, comma 37, della legge n. 662/1996 – giusto quanto disposto dall’articolo 32, comma 25, del d.-l. n. 269/2003 – che ha incluso il mancato o tardivo deposito dell’integrazione documentale – intendendosi per tardivo il deposito intervenuto oltre il termine di novanta giorni dalla espressa richiesta notificata dal Comune procedente – tra le cause di improcedibilità e di diniego delle domande di condono.
In particolare, è stato affermato che “ la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune comporta l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione ” (cfr., di recente, Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 8594 del 29 settembre 2023).
3.2. Orbene, in considerazione del fatto che i ricorrenti hanno dato conto e documentato in atti che già prima della richiesta di integrazione documentale del 2018 – e, segnatamente, per due volte nel 2007 e poi nel 2011 – erano stati destinatari di altre richieste di integrazione da parte del comune di Gallicano nel Lazio, nonché della circostanza per cui gli stessi ricorrenti hanno affermato in ricorso che il Comune intimato, alla data di adozione del provvedimento impugnato nel presente giudizio, “ aveva la piena disponibilità della quasi totalità degli atti richiesti ” (cfr. pagg. 9 e 10 del ricorso) – implicitamente denunciando, in tal modo, di non aver esaustivamente riscontrato le richieste di integrazione documentale di cui sono stati destinatari durante l’ iter procedimentale di valutazione della loro istanza di condono – il Collegio ravvisa la sussistenza di idonei elementi per ritenere che il Comune intimato abbia effettivamente formulato, nel 2018, una ulteriore richiesta di integrazione documentale nei confronti dei ricorrenti, stante la persistente incompletezza della documentazione a corredo della istanza di condono dagli stessi presentata.
3.3. Occorre, a riguardo, evidenziare che le domande di condono – con precipuo riferimento a quanto richiesto dalla disciplina normativa del c.d. terzo condono – non solo devono essere corredate dalla documentazione prevista dall’articolo 32, comma 35, del d.-l. n. 269/2003, ma anche da quella eventualmente richiesta dalla normativa regionale. Ciò risulta espressamente da quanto previsto dall’articolo 32, comma 35, lett. c) , del d.-l. n. 269/2003, che prevede che “ La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione […] c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale ”.
3.3. Nel caso di specie, l’articolo 6 della legge regionale della Regione Lazio n. 12 dell’8 novembre 2004, richiede che le domande di condono siano corredate da documentazione ulteriore rispetto a quella espressamente indicata nella normativa statale, sicché stante il rinvio espresso in essa contenuto, anche la documentazione prevista dalla normativa regionale risulta necessaria ai fini della valutazione delle istanze di condono e ove non prodotta dall’istante, come nel caso di specie, legittima l’amministrazione comunale a dichiarare improcedibile l’istanza di condono.
3.4. Per tali ragioni, quindi, non può dirsi formato il silenzio-assenso previsto dalla normativa statale, così come prospettato dai ricorrenti.
Sul punto, può farsi applicazione dell’orientamento pretorio secondo il quale “ il silenzio-assenso in materia di condono degli abusi edilizi non si perfeziona per il solo fatto dell’inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione della domanda di sanatoria, essendo necessario che sussistano tutti i presupposti sostanziali, soggettivi ed oggettivi, ai quali è subordinato il rilascio del condono. Nello specifico, la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono presuppone che la domanda sia stata corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, sia stata interamente pagata l’oblazione e l’opera sia stata ultimata entro il termine previsto dalla legge e non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità di cui all’art. 33, l. 28 febbraio 1985, n. 47 (da ultimo, cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 20/06/2022, n.5053) ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 7849 del 21 agosto 2023).
3.5. Per le medesime ragioni, neppure può dirsi formato il silenzio-assenso previsto dalla normativa regionale (articolo 6, comma 3, della legge regionale della Regione Lazio n. 12/2004), non essendo sufficiente l’inutile decorso del termine di trentasei mesi dalla data di scadenza del versamento della terza rata relativa agli oneri concessori prevista dall’articolo 7, comma 2, lett. b) , n. 2), della legge regionale della Regione Lazio n. 12/2004, ove la domanda di condono non sia completa, come occorso nel caso di specie.
In presenza di una istanza di condono incompleta, per ciò che concerne la documentazione ad essa allegata, trova applicazione il disposto di cui all’articolo 6, comma 4, della legge regionale della Regione Lazio n. 12/2004, a mente del quale “ Il termine stabilito dal comma 3 resta sospeso nelle ipotesi previste dall’articolo 5, commi 1 e 2, nonché dal comma 1 del presente articolo, per tutto il periodo decorrente dal ricevimento della comunicazione del comune e fino alla scadenza del termine dato all’interessato per i relativi adempimenti ”.
Siccome l’articolo 5, comma 1, della predetta legge regionale stabilisce che “ Il comune verifica la sussistenza dei presupposti per la concessione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, nonché l’assenza delle cause ostative previste dall’articolo 3 e può, a tal fine, richiedere per iscritto all’interessato ogni opportuno chiarimento, assegnando un congruo termine, non inferiore ai trenta giorni, per comunicare le informazioni richieste ” e che il comune di Gallicano nel Lazio ha rivolto ai ricorrenti plurime richieste di integrazione della loro domanda di condono, da ultimo nel 2018, il termine di trentasei mesi previsto dalla legislazione regionale per la formazione del silenzio-assenso sulla istanza di condono per cui è causa è risultato sospeso ope legis , il che ha precluso la formazione per silentium del titolo edilizio in sanatoria.
4. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto stante la sua infondatezza.
5. Nulla per le spese di lite in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Gallicano nel Lazio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO