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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 670/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1183/2020 depositato il 27/04/2020
proposto da
Comune di Gallipoli - Via Antonietta De Pace 78 73014 Gallipoli LE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Assonautica Provinciale Di Lecce - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1790/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 03/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2949 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore della soscietà contribuente si riporta alla istanza di estinzione in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce sez.3^, con sentenza n.1790/19, resa il 23.09.2019 e depositata il 03.10.2019, accoglieva per quanto di ragione il ricorso presentato da Resistente_1 PROVINCIALE LECCE ai fini Tares 2013 stabilendo in mq 3.607,69 la superficie complessiva occupata da pontili e imbarcazioni in Gallipoli (LE).
Avverso detta sentenza appellavano sia l'Associazione contribuente che il Comune.
E' pervenuta nota di deposito firmata da entrambe le parti: comunicano di aver proceduto ad un accordo transattivo e che vi era stato il pagamento di quanto stabilito nella conciliazione.
Pertanto chiedono l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, vista l'istanza delle parti, prende atto dell'intervenuta definizione della lite fiscale con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia sezione staccata di Lecce dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Lecce, 16 gennaio 2026
il Presidente relatore
(IO GI UC)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1183/2020 depositato il 27/04/2020
proposto da
Comune di Gallipoli - Via Antonietta De Pace 78 73014 Gallipoli LE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Assonautica Provinciale Di Lecce - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1790/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 03/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2949 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore della soscietà contribuente si riporta alla istanza di estinzione in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce sez.3^, con sentenza n.1790/19, resa il 23.09.2019 e depositata il 03.10.2019, accoglieva per quanto di ragione il ricorso presentato da Resistente_1 PROVINCIALE LECCE ai fini Tares 2013 stabilendo in mq 3.607,69 la superficie complessiva occupata da pontili e imbarcazioni in Gallipoli (LE).
Avverso detta sentenza appellavano sia l'Associazione contribuente che il Comune.
E' pervenuta nota di deposito firmata da entrambe le parti: comunicano di aver proceduto ad un accordo transattivo e che vi era stato il pagamento di quanto stabilito nella conciliazione.
Pertanto chiedono l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, vista l'istanza delle parti, prende atto dell'intervenuta definizione della lite fiscale con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia sezione staccata di Lecce dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Lecce, 16 gennaio 2026
il Presidente relatore
(IO GI UC)