Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 29/04/2026, n. 7800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7800 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07800/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03712/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3712 del 2023, proposto da
Spa Società Prodotti Antibiotici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Putignano, Sonia Selletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome di Trento E, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Azienda Sanitaria Universitaria AN NA (Asugi), Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (Asufc), Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (Asfo), I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (Cro), I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste, Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (Arcs), non costituiti in giudizio;
Regione Fvg, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Lombardia, Olcelli Farmaceutici S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
richiesta di annullamento dei seguenti atti:
del decreto del Direttore della Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 29985/GRFVG del 14.12.2022; nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a:
• comunicazione di avvio del procedimento del 14.11.2022;
• nota del 13.12.2022 a riscontro delle istanze di accesso presentate dalle aziende fornitrici di dispositivi medici interessate;
• provvedimenti dei Direttori generali e dei Commissari Straordinarie delle Aziende del SSR di validazione e certificazione del fatturato relativo agli anni di riferimento:
- Decreti n. 634/2019 e n. 696/2019 dell'Azienda Universitaria Integrata di Trieste;
- Decreto n. 692/2019 dell'Azienda Universitaria Integrata di Udine;
- Nota prot. 18453/2019 dell'Azienda Universitaria Integrata di Udine;
- Decreto n. 441/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2;
- Decreto n. 187/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3;
- Decreto n. 145/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5;
- Decreto n. 376/2019 dell'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO);
- Decreti n. 149/2019, 130/2019, 101/2019 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);
- Nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.8.2019 e nota prot. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13.9.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
- nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 e nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;
• bilanci delle Aziende sanitarie delle Regione Friuli Venezia Giulia e del servizio sanitario regionale per gli anni di riferimento;
• nota prot. GRFV-GEN-2022-0287466-P dd. 2/12/2022, citata nel decreto 29985/2022 (ma non conosciuta);
• nota prot. GRFV-GEN-2022-0309687-P dd. 12/12/2022, citata nel decreto 29985/2022 (ma non conosciuta);
• nota prot. 280946/P dd. 30/11/2022, citata nel decreto 29985/2022 (ma non conosciuta);
• Decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022;
• Decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022;
• Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell'art. 9-ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019);
• Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta;
• Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS);
• Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS);
• Intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022;
• Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022;
• Nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome di Trento E e di Regione Fvg;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. AL TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
Rilevato che:
- con dichiarazione del 24 marzo 2026, la società ricorrente ha rappresentato di essersi avvalsa della facoltà di pagamento ridotto ed ha comunicato la cessazione della materia del contendere;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 24 marzo 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione;
Ritenuto che:
- ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, in presenza del dichiarato pagamento in misura ridotta, la pronuncia di cessata materia del contendere può essere emessa solo a seguito della comunicazione, a questo Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo dovuto pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali, provvedimenti di cui non v’è prova in atti;
-in ragione di quanto dichiarato tuttavia dalla parte ricorrente il Collegio non può, in ogni caso, che prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso;
Considerato, infatti, che come condivisibilmente precisato in giurisprudenza, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);
Ritenuto, pertanto, che il Collegio, in presenza dell’univoca dichiarazione della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non possa che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. (cfr.ex multis Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061;id. sez. V, 13 luglio 2018, n.4290;id., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514);
Ritenuto, infine, che le spese di lite possano essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia, con contributi unificati a carico di parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL TO, Presidente, Estensore
Monica Gallo, Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AL TO |
IL SEGRETARIO