Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2004, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. FICO Nino - rel. Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO FINANZE, UFFICIO DISTRETTUALE II DD COMO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CC AR;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 06611/99 proposto da:
CC AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 1304 CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che lo difende unitamente all'avvocato GLENDI CESARE, giusta procura in calce;
- controricorrente e ricorreste incidentale -
e contro
MINISTERO FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 31/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 26/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/03 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato COGLITORE EMANUELE (con delega) ha chiesto il rigetto del ricorso principale, l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale, in subordine inammissibilità;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio II.DD. di Corno ha proceduto alla rettifica della dichiarazione dei redditi presentata da LO CO per l'anno 1983, recuperando a tassazione parte degli emolumenti percepiti a titolo di mance quale croupier presso il Casinò Municipale di Campione d'Italia.
Il CO ha impugnato l'avviso di accertamento e la Commissione Tributaria di primo grado di Corno, con decisione 13.6.1990, ha accolto il ricorso.
L'Ufficio ha appellato la decisione e nel corso del giudizio di appello il CO ha prima, in data 30.4.1991, presentato istanza ai sensi dell'alt 4 della legge n. 381 del 1990, per la definizione delle pendenze relative agli anni d'imposta dal 1981 al 1989, ed ha poi, in data 30.6.1992, presentato altra istanza, ai sensi della più favorevole legge n. 413 del 1991, di condono per gli anni dal 1981 al 1990, revocando la precedente.
Con ordinanza in data 22 febbraio 1996 la Commissione Tributaria di secondo grado di Corno ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi della legge n. 413/91. L'Ufficio, ritenendo l'istanza presentata ai sensi della legge n. 381/90 irretrattabile e preclusiva della possibilità di usufruire del condono introdotto dalla legge n. 413/91, ha chiesto la revoca dell'ordinanza di estinzione. Con sentenza 26 febbraio 1998 la C.T. Regionale della Lombardia, ritenuta la proponibilità dell'istanza di condono ai sensi della legge n. 413 del 1991 per non avere l'Ufficio dato notizia al contribuente, ex art. 4, 2 comma, della legge n. 381/90, dell'avvenuta liquidazione dell'imposta sulla base dell'istanza precedentemente avanzata ai sensi di quest'ultima legge, ha confermato l'ordinanza di estinzione del giudizio. Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo ad un motivo: violazione degli artt. 1, 3 e 4 della legge n. 381/90, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. Il ricorrente ha altresì denunciato l'insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, ma tale censura non ha trovato esplicitazione nel ricorso.
L'intimato ha resistito con controricorso ed ha a sua volta proposto ricorso incidentale condizionato col quale ha dedotto l'inammissibilità dell'istanza di revoca dell'ordinanza di estinzione del giudizio pronunciata dalla C.T. di secondo grado di Corno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col motivo proposto il ricorrente principale ha ribadito la irrevocabilità dell'istanza presentata ai sensi della legge n. 381 del 1990 per la definitività degli effetti da essa prodotti e la conseguente improponibilità di una successiva diversa istanza ai sensi della più favorevole legge n. 413 del 1991, con inapplicabilità del condono da questa previsto.
Il motivo è infondato.
La legge n. 381/90, nell'introdurre una nuova disciplina in materia di imposizione delle mance dei croupier, ha previsto, all'art. 4, che il contribuente potesse avvalersi, mediante apposita istanza, con esclusione di sanzioni ed interessi, e con possibilità di eventuale rimborso, della normativa stessa anche per i periodi di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore, purché non ancora definiti o per i quali non fosse scaduto il tempo per l'accertamento. Come ritenuto da Cass. 24.11.2000, n. 15206 e da Cass. 11.9.2001, n. 11600, la legge n. 381/90 non ha introdotto un condono, ma solo la possibilità di un'applicazione retroattiva della nuova normativa, con il vantaggio, per il contribuente, di evitare il pagamento di sanzioni e interessi e di ottenere il rimborso di quanto eventualmente versato in eccedenza rispetto all'importo liquidato per la nuova imposta. Per l'anzidetta giurisprudenza nessuna legge di condono prevede la possibilità di un rimborso e il condono opera normalmente sui rapporti così come regolati dalle leggi del tempo, senza introdurre una nuova disciplina cui adeguare i rapporti pregressi.
A sostegno della sua tesi il ricorrente ha citato Cass. 9.4.1997, n. 3069, con la quale un'istanza di definizione presentata ai sensi della legge n. 381/90, in quanto "diretta ad elidere il dibattito processuale per il solo effetto della sua accettazione", è stata ritenuta "vincolante ed irrevocabile". Ma, come correttamente ritenuto dalla più recente giurisprudenza sopra menzionata, questo orientamento è da condividere se la soluzione del problema rimane ancorata alla normativa specifica della legge n. 381/90, non potendosi ammettere che il contribuente prima dichiari di volersi avvalere delle possibilità offerte da tale legge e poi revochi questa volontà puramente e semplicemente. Se, invece, mentre il rapporto è pendente, subentra una più favorevole disciplina di carattere generale, che riguarda tutte le imposte, con possibilità per il contribuente di definire attraverso il previsto condono ogni vertenza con il Fisco, non v'è ragione di limitare od escludere, in mancanza di contraria espressa previsione, i benefici derivanti dall'applicazione della nuova legge. In tal caso, infatti, non può non ritenersi ammissibile la presentazione, in sostituzione della precedente istanza ai sensi della legge n. 381/90, di un'istanza di definizione ai sensi della successiva più favorevole normativa. Diversa sarebbe la conclusione se la legge n. 381/90 fosse anch'essa una legge di condono, dal momento che ogni legge di condono dichiara espressamente irretrattabile l'istanza del contribuente e due normative aventi identica natura e coprenti il medesimo arco temporale non possono concorrere.
Il controricorso e il ricorso incidentale sono inammissibili perché notificati oltre il termine previsto dall'art. 370, 1 comma, c.p.c., di venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il de posito del ricorso. Essendo stato il ricorso principale notificato il 20 febbraio 1999, ed essendo scaduto il termine di deposito di detto ricorso il 12 marzo 1999, non festivo, la notifica del controricorso e del ricorso incidentale si sarebbe dovuta eseguire entro il giorno 1 aprile 1999, anch'esso non festivo, e non il 2.4.1999, come invece effettuata.
Pertanto, riuniti i ricorsi, va rigettato il ricorso principale e vanno dichiarati inammissibili il controricorso e il ricorso incidentale.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibili il controricorso e il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004