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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1270/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trapani
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel.
Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1270 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa da:
, nata a [...], in data [...]; Parte_1
elettivamente domiciliata in Alcamo, Via Arrivabane, n. 109, presso lo studio dell'Avv.
Melodia Giovanna, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
e
nato a [...], in data [...]; Controparte_1
elettivamente domiciliato in Alcamo, Via Florio n. 31, presso lo studio dell'Avv. D'Angelo
Sebastiano, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– ricorrenti –
e con l'intervento del Pubblico Ministero – interveniente necessario –
Conclusioni delle parti: le parti confermano la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data
25/09/2024.
PM: parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25/09/2024, i ricorrenti deducevano di aver contratto matrimonio concordatario in data 05/08/2023, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Alcamo – Atto n. 78, parte II, serie A, dell'anno
2023.
Avanzavano domanda di separazione consensuale, dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis e dell'impossibilità di ricostituire il rapporto coniugale.
Chiedevano pertanto, al Tribunale di pronunciare la loro separazione personale e, successivamente, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis.49 c.p.c., alle condizioni di seguito indicate:
“1) Pronunciare sentenza che dichiari la separazione legale dei coniugi.
2) In assenza di figli, nulla disporre rispetto all'assegnazione della casa coniugale.
3) Le parti danno atto della reciproca nonché adeguata indipendenza economica per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra di essi.
4) I coniugi si rilasciano fin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto.
5) Le parti dichiarano di aver definito ogni loro pregresso rapporto di dare/avere e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
6) Ordinare all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alcamo (Tp) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza negli appositi registri.”
Con note tempestivamente depositate, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni congiunte articolate in ricorso. Indi, la causa veniva posta in decisione.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 158
c.c., come pacifico tra le parti.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Rilevato inoltre che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis
c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, da ritenersi compensate, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e in atti generalizzati, Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 05/08/2023, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Alcamo al n. 78, p. II, serie A, anno 2023, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo;
- compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 23.1.25
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Mauro Petrusa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trapani
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel.
Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1270 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa da:
, nata a [...], in data [...]; Parte_1
elettivamente domiciliata in Alcamo, Via Arrivabane, n. 109, presso lo studio dell'Avv.
Melodia Giovanna, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
e
nato a [...], in data [...]; Controparte_1
elettivamente domiciliato in Alcamo, Via Florio n. 31, presso lo studio dell'Avv. D'Angelo
Sebastiano, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– ricorrenti –
e con l'intervento del Pubblico Ministero – interveniente necessario –
Conclusioni delle parti: le parti confermano la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data
25/09/2024.
PM: parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25/09/2024, i ricorrenti deducevano di aver contratto matrimonio concordatario in data 05/08/2023, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Alcamo – Atto n. 78, parte II, serie A, dell'anno
2023.
Avanzavano domanda di separazione consensuale, dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis e dell'impossibilità di ricostituire il rapporto coniugale.
Chiedevano pertanto, al Tribunale di pronunciare la loro separazione personale e, successivamente, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis.49 c.p.c., alle condizioni di seguito indicate:
“1) Pronunciare sentenza che dichiari la separazione legale dei coniugi.
2) In assenza di figli, nulla disporre rispetto all'assegnazione della casa coniugale.
3) Le parti danno atto della reciproca nonché adeguata indipendenza economica per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra di essi.
4) I coniugi si rilasciano fin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto.
5) Le parti dichiarano di aver definito ogni loro pregresso rapporto di dare/avere e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
6) Ordinare all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alcamo (Tp) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza negli appositi registri.”
Con note tempestivamente depositate, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni congiunte articolate in ricorso. Indi, la causa veniva posta in decisione.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 158
c.c., come pacifico tra le parti.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Rilevato inoltre che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis
c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, da ritenersi compensate, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e in atti generalizzati, Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 05/08/2023, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Alcamo al n. 78, p. II, serie A, anno 2023, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo;
- compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 23.1.25
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Mauro Petrusa