Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2026, n. 10291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10291 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
Testo completo
10291-26
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente Consigliere rel.
Dott. Gastone ANDREAZZA
Dott. Andrea GENTILI
Dott.ssa Antonella DI STASI
Consigliere
Dott. Giovanni GIORGIANNI
Consigliere
Dott. Enrico MENGONI
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
CAMERA di CONSIGLIO
del 17 novembre 2025
SENTENZA N. 1422/25 REGISTRO GENERALE
n. 31763 del 2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LF NC, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza n. 1170/2025 del Tribunale di Palermo del 10 luglio 2025;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pierluigi PRATOLA, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentita, altresì, per il ricorrente, l'avv.ssa Edi GIOE', del foro di Palermo, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza pronunziata in data 1 luglio 2025, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da FI NC contro l'ordinanza con cui il 27 giugno 2025 il Gip del Tribunale palermitano aveva disposto a carico del medesimo, indagato per avere svolto compiti direttivi, di reclutamento e di coordinamento di un'associazione finalizzata alla commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti, la misura cautelare della custodia in carcere. Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione, l'FI affidando le proprie lagnanze a due motivi di impugnazione, aventi, rispettivamente, ad oggetto il vizio di violazione di legge e quello di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed il vizio sempre di violazione di legge e di motivazione in relazione alla omessa applicazione dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
In particolare, quanto al primo motivo di ricorso;
la difesa dell'indagato ha lamentato la circostanza che, avendo essa segnalato la circostanza che il reato oggetto di provvisoria contestazione a carico dell'FI dovesse essere comunque inquadrato nell'ambito del comma 6 dell'art. 74 del DPR n. 309 del 1990, il Tribunale di Palermo, nel rigettare la eccezione, non avrebbe adeguatamente giustificato né quali fossero gli elementi che consentivano di distinguere la associazione di cui alla provvisoria imputazione elevata verso l'indagato dalla associazione finalizzata alla commissione di reati di lieve entità né il fatto che i singoli partecipanti ad essa non abbiano programmato solo delitti di lieve entità.
Il ricorrente, ricordato che ai fini della individuazione della ipotesi delittuosa rivendicata non costituiscono elementi ostativi né la tipologia di sostanza stupefacente trattata né il fatto che l'attività sia svolta con professionalità e continuità, ha osservato che le caratteristiche distintive sono quelle della minore portata della attività dello spacciatore, della ridotta circolazione di merce e di danaro, con conseguenti minori introiti e minore quantità di sostanza detenuta quale provvista;
viceversa il Tribunale ha valorizzato i dati, indicati come irrilevanti, costituiti dal numero di cessioni, la loro sistematicità e la dotazione da parte del gruppo di strumentazione di carattere logistico;
il ricorrente ha, in particolare, valorizzato il fatto che i cessionari delle dosi trattate erano sempre i singoli assuntori, e non☑ rivenditori, i quali acquistavano, di volta in volta, una dose o anche mezza dose per uso personale, di tal che la movimentazione di sostanza
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stupefacente raggiungeva solo i 15 gr di cocaina alla settimana;
ha ancora aggiunto il ricorrente che sintomatico della piccola caratura dello spaccio realizzato era la circostanza che la associazione non aveva a sua disposizione una "plazza di spaccio". Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta la esclusione in suo favore della previsione di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. il quale prevede che, nel caso in cui l'indagato sia padre di prole di età non superiore a sei anni e la madre sia del tutto impossibilitata a provvedere ad essa, non possono essere disposte a carico del primo misure cautelari di massimo rigore, a meno che non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
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Sul punto ricorrente - il quale ha dichiarato di essere padre di 5 figli con lui conviventi, dei quali, una è nata in data [...], ed un altro, nato nel febbraio 2016, è affetto da gravi patologie tanto da essere stato classificato come invalido civile ha osservato che il Tribunale del riesame, con motivazione laconica, ha escluso l'applicazione della disposizione in quanto non sarebbe stata fornita alcuna dimostrazione in ordine alla assoluta impossibilità della madre di accudire i figli;
così, però, il giudice del riesame ha del tutto omesso di esaminare, in tale modo stendendo una motivazione avulsa dai dati della realtà, la particolare condizione in cui si trova la famiglia dell'FI, essendo essa composta, oltre che da una persona di pochi mesi di età, da altro soggetto, del pari figlio del prevenuto, che, date le sue condizioni patologiche, assorbe le capacità assistenziali della madre, di modo che lo stesso indagato avrebbe potuto subire la custodia cautelare in carcere solo ricorrendo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è inammissibile e, pertanto, come tale va dichiarato.
Il primo motivo di ricorso ruota attorno alla ritenuta possibilità di inquadrare la provvisoria contestazione mossa al ricorrente quanto al reato associativo nell'ambito del comma 6 dell'art. 74 del DPR n. 309 del 1990.
Si tratta di doglianza che, quanto al caso ora in esame, si presenta manifestamente infondata.
Come è noto, la predetta disposizione delinea una particolare figura di associazione per delinquere finalizzata esclusivamente alla commissione di delitti in materia di droga caratterizzati dal requisito delle "lieve entità"; in
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altre parole un'associazione dedita a reati che, sulla base dei consueti parametri di giudizio, costituiti da "i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione" ovvero da "la qualità e la quantità delle sostanze", risultano rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 73, comma 5, del DPR n. 309 del 1990.
Essa, come è stato precisato, non costituisce una ipotesi attenuata di associazione ex art. 74 del DPR n. 309 del 1990, ma (peraltro in coerenza con la consolidata qualificazione tassonomica del reato di cui al comma 5 dell'art. 73 del DPR n. 309 del 1990 quale reato autonomo;
per tutte, dopo alcune isolate oscillazioni: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 9 novembre 2018, n. 51063, rv 274076) una ipotesi autonoma di reato cui, in linea di principio, è applicabile la circostanza aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74 cit., mentre appaiono logicamente non applicabili quelle previste dal successivo comma 4 (se non in ipotesi sostanzialmente di scuola quali quella della disponibilità da parte della associazione o dei singoli associati di armi o di materie esplodenti prive di alcuna micidialità) ed ancora dal comma 5 (apparendo l'aggravamento della potenzialità lesiva in logico ed insanabile contrasto con l'ipotesi di lieve entità) sebbene in giurisprudenza vi siano state pronunzie, motivate in base alla mancanza di clausole di riserva o salvezza nelle relative disposizioni e di profili di incompatibilità strutturale tra le diverse ipotesi, nel senso della possibile astratta compatibilità con tutte le ipotesi dianzi elencate (così, infatti: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 13 marzo 2023, n. 10685, rv 284466). E', per altro verso, da ritenere che, per effetto dell'ampio richiamo contenuto nel comma 6 dell'art. 74 del medesimo dPR n. 309 del 1990, il quale testualmente rimanda ad una associazione costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73 cit., non sia ostativo alla qualificazione della associazione nei termini indicati dalla disposizione dianzi citata il fatto che le condotte che costituiscono la finalità di essa abbiano, come d'altra parte è da aspettarsi laddove sia stata costituita un'associazione per la loro realizzazione, il carattere della "non occasionalità" (elemento questo che dovrebbe costituire un'aggravante ad effetto speciale del reato di cui all'art. 73, comma 5, del DPR n. 309 del 1990, come sostenuto da Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 febbraio 2025, n. 5842, rv 287441, di per sé tale da non portare alla esclusione della qualificazione del fatto nell'ambito della lieve entità).
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Con specifico riferimento alla struttura della associazione partecipata dall'FI milita, nel senso della sua estraneità all'ipotesi "di lieve entità" il fatto che la stessa operava con turni di "lavoro" del venditori al dettaglio che coprivano l'intera giornata, che essa aveva a sua disposizione mezzi di locomozione dotati di accessori (si tratta dei borsoni recanti i segni distintivi di conosciutissime società di recapito) atti a travisarne le finalità illecite, e di strumenti di comunicazione fra i vari associati e il loro clienti.
Il dato che l'associazione non operasse all'interno di una "piazza di spaccio non è fattore che, a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, dovrebbe indurre a ritenere l'associazione qualificabile ai sensi dell'art. 74, comma 6, del DPR n. 309 del 1990, atteso che la struttura operativa della associazione in questione non prevedeva un suo stabile radicamento in uno specifico ed esclusivo territorio, essendo di prassi la consegna presso il domicilio del consumatore della sostanza stupefacente. Parimenti privo di pregio è in secondo motivo di doglianza svolto dal
ricorrente.
E', infatti, ben vero che l'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. preveda che i benefici previsti alla madre di prole di età non superiore a sei anni, consistenti nel divieto di disporre o mantenere la custodia cautelare in carcere in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, siano estesi anche al padre, laddove la madre sia deceduta ovvero non sia in grado di attendere alla assistenza della detta prole, ma di tale circostanza il Tribunale di Palermo, quale giudice del riesame cautelare, si è dato carico, rilevando che nell'occasione il ricorrente non aveva fornito alcuna dimostrazione della assoluta impossibilità della madre della prole dell'FI di accudire i figli. Né, in sede di presente impugnazione, il ricorrente ha, invece, dato prova di avere fornito siffatta dimostrazione, avendo egli, peraltro in occasione della presentazione del ricorso per cassazione, dichiarato esclusivamente il dato legato al numero dei propri figli, genericamente indicati come "tutti in tenera età", e quello riferito, anch'esso in assenza di documentazione comprovante la già avvenuta indicazione della circostanza in sede di merito, ad una, sia pur segnalata come grave ed invalidante, patologia che avrebbe colpito uno di tali figli (peraltro di età superiore ai sei anni), affermando che da tale quadro descrittivo, non tenuto nella debita considerazione dal Tribunale del riesame, dovrebbe parrebbe in via automatica farsi derivare la assoluta impossibilità della madre di accudire la restante prole, essendo questa assorbita dalle cure spettanti al più bisognoso.
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Deduzione questa inaccettabile, quanto meno, per come segnalato in sede di giudizio cautelare di merito, sotto il profilo della sua postulata immediata rilevabilità in assenza di una qualche obbiettiva dimostrazione.
Conclusivamente il ricorso, alla luce degli argomenti illustrati, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 da corrispondersi in favore della Cassa delle ammende.
Compete alla Cancelleria l'inoltro delle comunicazioni di cui all'art. 94,, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2025
Il Consigliere estensore
(Andrea GENTILI) Sunda fuitg
Il Presidente
(Gastone ANDREAZZA)
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Deposita in Cancelleria
Og 18 MAR. 2026
IL CANCELLIERE ESPERTO SA AB
Dott.
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