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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4982 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'udienza del 10.12.2025, all'esito della camera di consiglio, sulle conclusioni delle parti presenti come da verbale in atti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 15619 /2022
T R A
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. GELO FERDINANDO, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
, in persona del l.r.p.t., e in persona del Controparte_1 CP_2
l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti
Resistente
Oggetto: ricostruzione carriera
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, collaboratore scolastico, assunto con contratto a tempo indeterminato dall'a.s.
2016/2017, premesso di aver svolto servizi pre-ruolo in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il resistente per oltre 13 anni, ha chiesto accertarsi il proprio diritto CP_1
al riconoscimento, a fini giuridici ed economici, anche del periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati prima dell'immissione nel ruolo, nonché alla posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 15 a 20 anni quantomeno da agosto
2018, nonché, per l'effetto, la condanna al pagamento in suo favore della somma di euro 5.321,73 a titolo di differenze retributive maturate per le predette causali, vinte le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Il si è costituito con memoria depositata in data 30.11.2023, chiedendo il rigetto della CP_1
domanda in quanto infondata per le motivazioni diffusamente esposte in memoria.
Rinviata la causa per la decisione, esaminati gli atti, all'esito della camera di consiglio la causa è decisa con la presente sentenza.
Giova premettere in termini generali che l'art. 526 d. lgs. 297/1994, prevede che “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”.
Con specifico riferimento al personale ATA, l'art. 569 prevede che “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto fino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”.
E' quindi pacifico che il servizio non di ruolo svolto dal personale non produce scatti di anzianità in caso di reiterazione di rapporti a tempo determinato, e nemmeno vale integralmente come anzianità di servizio nell'eventualità in cui l'appartenente alla categoria sia assunto successivamente a tempo indeterminato, in quanto il pregresso servizio non di ruolo, per la parte eccedente i tre anni, è tenuto in considerazione nella sola misura dei due terzi.
Tale peculiare regime di disciplina crea una disparità di trattamento del lavoratore assunto a tempo determinato rispetto a quello assunto a tempo indeterminato: si pone il problema se tale disparità di trattamento integri una violazione del principio di non discriminazione espressamente sancito dall'articolo 4, punto 1 della direttiva comunitaria 99/70/CE.
Come emerge dall'esame della giurisprudenza della CGUE, i lavoratori a tempo determinato non devono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato al riguardo a lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
La nozione di «ragione oggettiva» di cui al punto 1 della clausola cit. "dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo" (v. le sentenze ER
Torres, punti 53, 54)
A tale proposito, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza della CGUE, si deve ritenere che la clausola 4, punto 1 della direttiva cit. "esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego. Il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinché possa essere invocato da un singolo ed applicato dal giudice" (v. sentenze ER Torres, punto 78, Impact, punto 60);
Peraltro, nel nostro ordinamento il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato trova espresso riconoscimento, seppur non generalizzato, nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 368/2001.
Nel caso di specie, la disparità di trattamento che viene a crearsi in merito al riconoscimento dell'attività di servizio non risulta giustificata dalla sussistenza di alcun preciso e concreto elemento, oggettivamente fondato su caratteristiche obiettive le quali contraddistinguano il rapporto di impiego a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato, idoneo ad ancorare la legittimità del differente regime di trattamento ad una reale e oggettiva necessità quale ad esempio l'esigenza di perseguire uno specifico obiettivo della direttiva medesima ovvero una legittima finalità di politica sociale dello Stato membro;
nemmeno rileva che i lavoratori a termine siano stati assunti sulla base di particolari procedure diverse da quelle praticate per le assunzioni a tempo indeterminato, atteso che tale circostanza costituirebbe semmai una ulteriore ragione di disparità di trattamento la quale, a fronte dell'omogeneità qualitativa delle mansioni svolte, resterebbe a sua volta priva di oggettiva giustificazione.
E' evidente che se il ricorrente avesse sin dall'origine ottenuto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nei periodi di assunzione a termine, esso avrebbe goduto di ogni beneficio conseguente sotto il profilo sia retributivo, sia dell'avanzamento di carriera (v. sentenze CGUE C-
177/2010, nonché C- 302-205/2012, Valenza, punti da 39 a 49), così come previsto in applicazione della contrattazione collettiva di settore;
inoltre, deve essere rilevato che in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato da personale docente la CGUE (Sentenza 20/9/2018, C-466/17, OT, punti da 49 a 54), ha recentemente statuito che l'esclusione di una parte dell'anzianità di servizio, maturata dai docenti a titolo di contratti di lavoro a tempo determinato, può, in certe circostanze, corrispondere ad obiettivi legittimi quale il “rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti”[…]“fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio”.
Pertanto, la disparità di trattamento tra docenti assunti con contratti a tempo determinato e docenti assunti con contratti a tempo indeterminato può trovare oggettiva giustificazione - la cui concreta sussistenza deve essere valutata caso per caso dal giudice nazionale - nella circostanza che la professionalità dei docenti si assume essere qualificata in modo particolarmente incisivo dalla continuità dell'esercizio di un particolare insegnamento la quale, quanto meno in linea di principio, è in grado di attribuire all'insegnante di ruolo una "qualità" professionale, in termini di esperienza didattica e bagaglio conoscitivo, oggettivamente diversa rispetto a quella acquisita in dell'insegnante assunto a tempo determinato, qualora adibito alla copertura di supplenze frammentarie e discontinue.
Ciò premesso, e venendo al caso di specie, rileva il Tribunale che non vi sono elementi di fatto sufficienti a ritenere che la professionalità propria degli ATA, sotto questo particolare punto di vista, sia paragonabile alla professionalità propria del corpo insegnante in quanto essa, quantomeno in linea di principio, non risulta influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
La circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità da parte del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova. Il CCNL Scuola del 19/4/2018 prevede, all'articolo30, che “il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle categorie A e A super;
b) quattro mesi per
i restanti profili”, mentre l'art. 438 del D.Lgs. n. 297/1994 per il personale docente prevede il più lungo periodo di prova della “durata di un anno scolastico. A tal fine, il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico”.
Tale specifico dato normativo dimostra che lo stesso sistema normativo riconosce per le mansioni
ATA un grado di complessità diverso rispetto alle mansioni docenti.
Da ciò consegue che il principio di diritto espresso dalla sentenza OT con riferimento al corpo docenti deve essere declinato diversamente quando applicato al corpo insegnanti, e diversa deve essere considerata la rilevanza della continuità professionale necessaria ad acquisire quel grado bagaglio esperienziale necessario a rendere oggettivamente ingiustificata una disparità di trattamento nel riconoscimento dell'anzianità professionale anteriore alla stabilizzazione rispetto a quella maturata successivamente: non sono, pertanto, ravvisabili ragioni oggettive idonee a giustificare per il personale, assunto a tempo determinato disparità di trattamento nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato.
Ne consegue che l'art. 569, d. lgs. 297/1994 deve essere disapplicato nella parte in cui, escludendo la completa equiparazione dell'incidenza dei periodi di lavoro svolto a tempo determinato ai fini del computo della complessiva anzianità di servizio maturata, determina una irragionevole discriminazione rispetto ai pubblici dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a parità di mansioni.
Quanto all'eccezione di prescrizione, in via preliminare va rilevata la prescrizione dei crediti relativi a periodi lavorativi svoltisi prima del 10.7.2001, vale a dire anteriormente alla scadenza del termine di recepimento della Direttiva 99/70/CE. Il ricorrente allega poi di aver ottenuto l'emissione del decreto di ricostruzione della carriera in data 11.1.2017nonché missiva interruttiva della prescrizione.
E' pertanto accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento in misura integrale, sia ai fini giuridici che economici, dei servizi a tempo determinato ed il resistente va quindi condannato al CP_1
pagamento delle differenze retributive conseguentemente maturate, con decorrenza come da conteggi di parte ricorrente elaborati, e non specificamente contestati dal resistente. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento in misura integrale, sia ai fini giuridici che economici, dei servizi a tempo determinato prestati e condanna il resistente al pagamento delle differenze retributive conseguentemente CP_1
maturate dal ricorrente con decorrenza pari ad euro 5.321,73, oltre rivalutazione secondo gli indici ed interessi di legge dalla data di maturazione dei singoli titoli al saldo;
condanna il ministero resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.312,00 per compensi, oltre Iva, cpa e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione.
Aversa, 10/12/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo