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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1828-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA-XIV sezione civile in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Giorgio Jachia Presidente
dott. Angela Coluccio giudice dott. Francesca Vitale giudice rel./est. riunito in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n. 1828 del ruolo generale dei procedimenti unitari dell'anno 2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da quale erede di Parte_1 Per_1
in data 04.12.24 per l'apertura della liquidazione giudiziale
[...] di , con sede legale in Roma, Via di Castel Malmone Controparte_1
n. 335, P.IVA/CF: ; P.IVA_1
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
Rilevato che l'odierna ricorrente ha presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 allegando e deducendo:
- di essere creditrice della complessiva somma € 20.919,66 in forza della sentenza n. 6413/22 emessa dal Tribunale di Roma, passata in giudicato come da allegazioni in atti;
-l'infruttuoso tentativo di pignoramento mobiliare esperito, stante la riscontrata irreperibilità della debitrice presso la sede legale
(cfr. doc. 2 ricorso);
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Considerato in diritto che:
- sebbene l'art. 49 n. 5 CCII disponga "Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila." la postulata domanda di apertura della liquidazione giudiziale può comunque trovare accoglimento sulla base delle pervenute informazioni richieste ai Pubblici registri ex art. 42 CCII rese da Agenzia delle Entrate, che documentano ulteriori ed ingenti esposizioni debitorie ben superiori alle soglie prescritte ex lege (cfr. allegati fascicolo telematico);
Considerato che, nel caso di specie:
-sono pervenute le informative richieste ai Pubblici Registri ex art. 42 CCII da parte di Agenzia delle Entrate che documentano l'esistenza di ulteriori esposizioni debitorie a carico della società resistente per € 219.900,75 (cfr. allegati fascicolo telematico);
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale sulla base delle seguenti risultanze:
1)competenza di questo Tribunale quale Tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa (art. 27 D. Lgs
12 gennaio 2019, n. 14);
2) qualità di imprenditore commerciale del debitore trattandosi nella specie di società a responsabilità limitata;
3) dimostrazione dello stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto:
a) dal perdurante inadempimento, risalente quantomeno al 2022, relativo al suindicato credito portato dal titolo ottenuto definitivamente esecutivo, notificato alla controparte unitamente all'atto di precetto, con esito infruttuoso (cfr. allegati fascicolo telematico);
b) la sostanziale irreperibilità della debitrice riscontrata in occasione dell'infruttuoso tentativo di pignoramento mobiliare presso la sede legale (cfr. doc. 2 ricorso);
c) il deposito dei bilanci di esercizio solo fino all'anno 2017 (cfr. visura storica, allegati fascicolo telematico);
-rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
- rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 39, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Roma, Via di Castel Malmone Controparte_1
n. 335, P.IVA/CF: ; P.IVA_1
NOMINA la dott.ssa Francesca Vitale Giudice Delegato alla procedura e Curatore l'Avv. Gregorio Suriano
ORDINA
al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 19.3.2026 ore 9.30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D.Lgs.
12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Francesca Vitale dott. Giorgio Jachia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA-XIV sezione civile in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Giorgio Jachia Presidente
dott. Angela Coluccio giudice dott. Francesca Vitale giudice rel./est. riunito in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n. 1828 del ruolo generale dei procedimenti unitari dell'anno 2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da quale erede di Parte_1 Per_1
in data 04.12.24 per l'apertura della liquidazione giudiziale
[...] di , con sede legale in Roma, Via di Castel Malmone Controparte_1
n. 335, P.IVA/CF: ; P.IVA_1
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
Rilevato che l'odierna ricorrente ha presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 allegando e deducendo:
- di essere creditrice della complessiva somma € 20.919,66 in forza della sentenza n. 6413/22 emessa dal Tribunale di Roma, passata in giudicato come da allegazioni in atti;
-l'infruttuoso tentativo di pignoramento mobiliare esperito, stante la riscontrata irreperibilità della debitrice presso la sede legale
(cfr. doc. 2 ricorso);
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Considerato in diritto che:
- sebbene l'art. 49 n. 5 CCII disponga "Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila." la postulata domanda di apertura della liquidazione giudiziale può comunque trovare accoglimento sulla base delle pervenute informazioni richieste ai Pubblici registri ex art. 42 CCII rese da Agenzia delle Entrate, che documentano ulteriori ed ingenti esposizioni debitorie ben superiori alle soglie prescritte ex lege (cfr. allegati fascicolo telematico);
Considerato che, nel caso di specie:
-sono pervenute le informative richieste ai Pubblici Registri ex art. 42 CCII da parte di Agenzia delle Entrate che documentano l'esistenza di ulteriori esposizioni debitorie a carico della società resistente per € 219.900,75 (cfr. allegati fascicolo telematico);
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale sulla base delle seguenti risultanze:
1)competenza di questo Tribunale quale Tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa (art. 27 D. Lgs
12 gennaio 2019, n. 14);
2) qualità di imprenditore commerciale del debitore trattandosi nella specie di società a responsabilità limitata;
3) dimostrazione dello stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto:
a) dal perdurante inadempimento, risalente quantomeno al 2022, relativo al suindicato credito portato dal titolo ottenuto definitivamente esecutivo, notificato alla controparte unitamente all'atto di precetto, con esito infruttuoso (cfr. allegati fascicolo telematico);
b) la sostanziale irreperibilità della debitrice riscontrata in occasione dell'infruttuoso tentativo di pignoramento mobiliare presso la sede legale (cfr. doc. 2 ricorso);
c) il deposito dei bilanci di esercizio solo fino all'anno 2017 (cfr. visura storica, allegati fascicolo telematico);
-rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
- rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 39, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale in Roma, Via di Castel Malmone Controparte_1
n. 335, P.IVA/CF: ; P.IVA_1
NOMINA la dott.ssa Francesca Vitale Giudice Delegato alla procedura e Curatore l'Avv. Gregorio Suriano
ORDINA
al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 19.3.2026 ore 9.30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D.Lgs.
12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Francesca Vitale dott. Giorgio Jachia