TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 676
TAR
Sentenza 13 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e difetto di istruttoria per mancata valutazione delle interferenze

    Il motivo è infondato poiché la valutazione di interferenza è stata effettuata dal MASE, che ha dichiarato l'assenza di motivi ostativi. Le ulteriori censure relative alla natura della nota del MASE e alla completezza dell'istruttoria sono state ritenute inammissibili perché tardive, formulate per la prima volta in memoria di replica.

  • Inammissibile
    Tardività delle censure relative alla nota del MASE

    Le censure sono inammissibili perché tardive, essendo state formulate per la prima volta nella memoria di replica, e avrebbero richiesto la proposizione di motivi aggiunti.

  • Rigettato
    Violazione di legge per assenza del parere dell'Autorità di bacino e errata applicazione della normativa idrogeologica

    Il motivo è infondato. L'Autorità di bacino ha ritenuto non dovuto il proprio parere, demandando al RUP la valutazione dello studio di compatibilità idraulica, in applicazione delle norme del PAI che consentono interventi in aree R3 a determinate condizioni, tra cui la produzione di uno studio idrologico-idraulico e l'esclusione del parere dell'Autorità. L'impianto è considerato di interesse pubblico e le modifiche necessarie per l'adeguamento alle BAT sono considerate essenziali e non delocalizzabili.

  • Inammissibile
    Tardività delle censure relative al rischio idrogeologico R4 e alla VAS

    Le deduzioni relative al rischio R4 e alla contestazione della valutazione di compatibilità idraulica sono ritenute nuove e quindi tardive, in accoglimento dell'eccezione formulata dalla controinteressata.

  • Rigettato
    Violazione di legge per mancata valutazione d'incidenza ambientale (VINCA)

    Il motivo è infondato. Lo screening del 2022 aveva previsto la necessità di una nuova valutazione in caso di variante sostanziale. La STV, con parere del 30 agosto 2023, ha qualificato la modifica come non sostanziale, non comportante impatti negativi significativi e coerente con le precedenti valutazioni, inclusa la VINCA. Le ricorrenti non hanno fornito prova di impatti negativi significativi.

  • Inammissibile
    Tardività delle censure relative a impatti significativi e valutazione della STV

    La censura è inammissibile in quanto fondata su allegazioni nuove e tardive rispetto al ricorso introduttivo, che si limitava a contestare l'assenza di screening VINCA. Le nuove deduzioni, inoltre, non mettono in discussione le valutazioni tecniche dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Violazione di legge per mancata acquisizione del parere sanitario del Sindaco

    Il motivo è infondato. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che gli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/34 consentono al sindaco di imporre prescrizioni o negare l'attivazione solo se necessario per la salute pubblica, ma l'art. 29-quater, co. 6, d.lgs. 152/2006, prevedendo l'acquisizione delle 'prescrizioni', esclude che il dissenso del sindaco possa vincolare la conferenza di servizi. Nel caso di specie, il Comune di Crotone ha partecipato alla conferenza senza ritenere necessarie prescrizioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 676
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 676
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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