Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00676/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01515/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1515 del 2025, proposto da
WWF Provincia di Crotone Odv, Arci Crotone Aps, Ona Crotone, Comitato Propapanice, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Calzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Francesco Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
A2A Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Teodora Marocco e Biagio Daniele Fraudatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto dirigenziale n. 10285 del 14 luglio 2025 avente ad oggetto “ Riesame con valenza di rinnovo dell’AIA DDG n. 13946 del 06/10/2010 e ss.mm.ii. relativa all’impianto di termovalorizzazione sito in loc. Passovecchio– Zona industriale, Comune di Crotone. Proponente: A2A Ambiente spa, giusta voltura di cui al DDG n. 6676 del 16.05.2024 ”;
- di ogni atto a questo collegato, connesso e presupposto;
- per quanto occorrer possa, del parere favorevole al rilascio dell’A.I.A., prot. n. 79381 del 18 dicembre 2024 della STV, ove lesivo;
- del parere prot. n. 5317 del 12.2.2025 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale, ove lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A2A Ambiente s.p.a. e Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. OL IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le associazioni ricorrenti sono insorte avverso il provvedimento, emarginato in oggetto, con il quale la Regione Calabria ha adottato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi per il rilascio del provvedimento positivo di riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata nel 2010 in favore della Società A2A Ambiente s.p.a., nonché avverso gli atti ad essa presupposti.
1.1. Dagli atti e dai documenti di causa, risulta, in fatto, che:
- l’impianto di termovalorizzazione, cui afferiscono i provvedimenti impugnati, è esistente e autorizzato sin dal 2001 ed ha ottenuto Autorizzazione integrata ambientale (AIA) con decreto n. 13946 del 6 ottobre 2010, in favore dell’allora gestore MIDA Tecnologie Ambientali s.r.l., per l’esercizio del termovalorizzatore di rifiuti pericolosi e non pericolosi per una capacità di 22.000 ton/anno;
- nel corso degli anni l’autorizzazione ha subito diverse modifiche: con DDG n. 307 del 22 gennaio 2014 è stato integrato l’elenco dei codici di rifiuti accettabili in ingresso; con DDG n. 14966 del 15 dicembre 2015 è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale (VIA) per l’ampliamento dei quantitativi massimi annui trattabili fino a 65.000 ton/anno;
- a seguito dell’emanazione della Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l’incenerimento dei rifiuti, la società MIDA Tecnologie Ambientali s.r.l., con nota prot. n. 158 del 23 giugno 2021, ha richiesto una modifica non sostanziale per adeguamento dell’impianto alle BAT C;
- con nota prot. n. 51 del 6 aprile 2022, la società Tecnoa s.r.l., subentrata, nelle more, nella gestione dell’impianto, ha presentato istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA ai sensi dell’art. 29 -octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (codice ambiente) in scadenza al 6 ottobre 2022;
- nell’ambito di tale procedimento, con nota prot. n. 201161 del 4 maggio 2023, la Regione Calabria ha trasmesso il nuovo Piano di monitoraggio e controllo vidimato dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria (Arpacal), con il quale si è in particolare prescritto, sempre ai fini dell’adeguamento alle riferite BAT, che lo stoccaggio ed il confinamento dei rifiuti avvenga “ in edificio di confinamento sotto pressione sub-atmosferica controllata ed utilizzare l'aria estratta come aria di combustione per l'incenerimento oppure inviarla a un altro sistema di abbattimento adeguato in caso di rischio di esplosione; cfr. BAT 21 ”;
- alla luce di tale parere, con istanza n. 90 acquisita al prot. n. 272331 del 15 giugno 2023, la Tecnoa s.r.l. ha trasmesso, quindi, istanza per la valutazione preliminare sul progetto di modifica del layout e confinamento dei rifiuti, richiesto ai fini dell'adeguamento alle BAT C nonché alle prescrizioni di Arpacal;
- con parere prot. n. 377009 del 30 agosto 2023, la Struttura tecnica di valutazione (STV) ha escluso la necessità di sottoporre la “ proposta di layout migliorativo ” ad ulteriore procedura di valutazione ambientale, qualificando tale modifica come “ variante non sostanziale, non soggetta ai criteri di localizzazione vigenti per la necessaria ed implicita estensione superficiale ”, subordinandola all'aggiornamento delle schede AIA e all'acquisizione di tutti i pareri necessari;
- nel 2024, alla Tecnoa s.r.l. è subentrata, nella gestione nell’impianto e quindi nel procedimento in esame, la A2A Ambiente s.p.a., odierna controinteressata, a seguito di fusione per incorporazione fra le due società;
- nell’ambito della conferenza di servizi indetta per l’acquisizione dei pareri delle amministrazioni interessate, il Comune di Crotone ha espresso parere negativo;
- cionondimeno, la Conferenza di servizi si è conclusa favorevolmente sulla base delle “ posizioni prevalenti ” ed è stato adottato il decreto dirigenziale gravato, di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA.
1.2. Le ricorrenti contestano la legittimità di tale provvedimento e degli atti ad esso presupposti, deducendo i seguenti motivi:
1.2.1. “ Violazione di legge: per violazione degli artt.242 ter, comma 3, del d.lgs. 152/2006, 8 e 9 del d.m. n.45/2023. Violazione degli artt.3 ter e 3 quater TUA per inosservanza del principio dell’azione ambientale e dello sviluppo sostenibile. Violazione del principio di precauzione. Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria ”;
1.2.2. “ Violazione di legge. Falsa ed errata applicazione del comma 2 dell’articolo 21, comma 2, lettera g) e 22, comma 2 lettera a) del regolamento (o delle norme tecniche di attuazione) del PAI, così come modificato dalla delibera 27 del 2.8.2011 in relazione agli interventi ammessi in area classificata R3 del PAI e dell’obbligatorietà del parere dell’Autorità del bacino dell’Appennino meridionale. Eccesso di potere per travisamento. Difetto di motivazione e d’istruttoria ”;
1.2.3. “ Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.5 comma 3 e 4 del dPR 357/97 e ss.mm.ii. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per omessa istruttoria e difetto di motivazione. Violazione del principio di precauzione ”;
1.2.4. “ Violazione di legge per mancata applicazione del comma 6, dell’art.29 quater, 152/2006 per carenza del parere sanitario del Sindaco di [Crotone] ex artt. 216 e 217 T.U.L.P.S. in relazione al d.m. 5 settembre 1994. Eccesso di potere per omessa istruttoria e difetto di motivazione ”
2. Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, instando per la reiezione del ricorso.
Si è altresì costituita la A2A Ambiente s.p.a., controinteressata, la quale, preliminarmente, ha eccepito la inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione dello screening di IN di cui al decreto dirigenziale n. 11372 del 28 settembre 2022, e, nel merito, ha sostenuto la infondatezza del mezzo.
3. All’udienza in camera di consiglio del 19 novembre 2025, i ricorrenti, per il tramite del proprio difensore, hanno dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare, ed il Collegio, presone atto, ha fissato l’udienza per la discussione del merito.
4. Il ricorso è stato infine mandato in decisione all’esito dell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026.
DIRITTO
1. Può prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata, giacché il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto.
2. Ai fini del compiuto esame della vicenda e dell’analisi dei motivi di ricorso, si ritiene opportuno premettere che il progetto presentato dalla controinteressata riguarda un impianto di termovalorizzazione esistente ed in esercizio sin dal 2001, già autorizzato, all’interno del quale sono state proposte modifiche strutturali da parte del gestore, imposte dalla necessità di adeguare l’impianto alle migliori tecniche disponibili (BAT, “ best available technology ”), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019.
In particolare, proprio ai fini dell’adeguamento alle nuove BAT, nel Piano di monitoraggio è di controllo (PMeC), l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria (Arpacal) ha prescritto che il deposito dei “ rifiuti pastosi solidi odorigeni /e/o inclini a liberare sostanze volatili ” sia effettuato “ in edifici di confinamento sotto pressione sub-atmosferica controllata e utilizzare l’aria estratta come aria di combustione per l’incenerimento oppure inviarla a un altro sistema di abbattimento adeguato in caso di rischio di esplosione ”.
Per adeguarsi a tale prescrizione, il gestore ha quindi presentato il progetto di modifica del layout e confinamento dei rifiuti, qui contestato.
3. Tanto messo, con il primo motivo, le ricorrenti, dopo aver premesso che l’impianto di termovalorizzazione de quo è compreso all’interno del Sito d’interesse nazionale “ Crotone-Cassano-Cerchiara ”, lamentano che gli interventi di cui al progetto presentato dalla controinteressata non sono stati sottoposti a valutazione delle interferenze, ai sensi dell’art.242 -ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (codice ambiente) e dell’art.8 del d.m. 26 gennaio 2023, n.45.
3.1. Il motivo si palesa infondato.
Come, infatti, allegato e documentato sia dalla Regione che dalla controinteressata, quest’ultima, in data 26 luglio 2024, ha formulato istanza al MASE, quale autorità preposta alla detta valutazione di interferenza, e questa, con successiva nota del 6 agosto 2025, all’esito del procedimento, ha dichiarato che “ non risultano motivi ostativi alla realizzazione degli interventi ”.
3.2. Nonostante ciò, con la memoria di replica del 21 gennaio 2026, le ricorrenti hanno ribadito la censura, sostenendo, in particolare, che la nota del MASE non avrebbe natura procedimentale e, in ogni caso, non dimostra che sia stata resa all’esito di una istruttoria completa, e, soprattutto, che “ il Ministero abbia valutato le modifiche progettuali successive, né che abbia considerato l’interazione con il procedimento di bonifica in corso ”.
3.2.1. Tali censure si palesano inammissibili giacché tardive, essendo formulate, per la prima volta, nella memoria di replica. Deve infatti osservarsi, al riguardo, che, in quanto rivolte avverso un atto, la richiamata nota del MASE, della cui esistenza hanno evidentemente appreso solo nel corso del giudizio, le ricorrenti avrebbero dovuto formulare motivi aggiunti, che, nella specie, non sono stati, tuttavia, proposti.
4. Con il secondo motivo, le associazioni istanti sostengono la erroneità delle ragioni in forza delle quali la Regione ha inteso superare il dissenso espresso dal Comune in ordine al rischio idrogeologico del sito interessato dall’intervento, lamentando l’assenza del prescritto parere dell’Autorità di bacino dell’Appennino meridionale.
4.1. In merito, risulta che, nell’ambito del procedimento, l’Autorità di bacino si sia espressa con nota del 12 febbraio 2025, con la quale ha ritenuto che, nel caso di specie, non fosse dovuto il proprio parere, “ demanda[ndo] al RUP l’onere di valutazione dello studio di compatibilità idraulica dell’intervento ”.
All’esito, la Struttura tecnica di valutazione, riunitasi in sessione plenaria il successivo 19 febbraio 2025, ha preso atto della nota dell’Autorità di bacino, confermando la valutazione da essa già resa sullo studio idraulico prodotto (parere prot. n. 377009 del 30/08/2023), per la riclassificazione dell'area su cui ricade l’impianto da R3 a R2.
Quanto alle ragioni per le quali la riferita Autorità ha ritenuto di non dover rendere il parere, nella riferita nota del 12 febbraio 2025 sono state richiamate le norme di attuazione e misure di salvaguardia del PAI (Piano per l’assetto idrogeologico) del 2001, aggiornate nel 2011, la cui applicazione è prevista dall’art.2 della delibera di adozione del “ Progetto di piano di stralcio di badino del distretto idrografico dell’Appennino meridionale per l’assetto, la mitigazione e la gestione del rischio da alluvioni – Calabria/Lao ” del 24 ottobre 2024.
In applicazione di tali disposizioni, l’Autorità di bacino ha riferito che:
- “ l’intervento […] ricade in un’area con […] rischio idraulico R3 del PAI ”;
- l’art.22 (Disciplina delle aree a rischio d’inondazione R3) delle citate norme di attuazione, al comma 2, lett. a), consente “ tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio R4 ”;
- l’art.21 (disciplina delle aree a rischio d’inondazione R4), al co. 2, lett. g), consente “ ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d’interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti connessi, a condizione che non costituiscano ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell’attuale capacità d’invaso ”;
- a tal fine, i commi 4 e 5 del medesimo articolo prescrivono che sia prodotto “ uno studio idrologico idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida del PAI e che non è previsto il parere dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale ”.
Avendo la controinteressata prodotto il riferito studio idrologico-idraulico, l’Autorità di bacino ha ritenuto integrata la condizione posta dalla citata normativa e di non dover, quindi, rendere il parere richiesto.
4.2. A fronte di ciò, le ricorrenti sostengono che la normativa invocata dall’Autorità di bacino non possa applicarsi all’intervento proposto dalla controinteressata. In particolare, risulterebbe errato il richiamo alla fattispecie disciplinata dall’art.21, co.2, lett. g), citato, che, come ivi espressamente previsto, può applicarsi solo in presenza di “ opere pubbliche o d’interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti connessi […] ”.
Invero, secondo le ricorrenti, la disposizione riguarderebbe “ quelle opere pubbliche o d’interesse pubblico, indispensabili per la gestione delle emergenze o la sicurezza pubblica, come ospedali, caserme dei vigili del fuoco e stazioni di pronto soccorso, acquedotti, reti di comunicazioni ed energetiche, situati in zone a rischio idrogeologico ”, fra le quali non potrebbero comprendersi i termovalorizzatori, che, per quanto di pubblico interesse, non possono considerarsi “ essenziali e non delocalizzabili ”, tanto più quando, come nel caso di specie, “ si tratta di un impianto privato ”.
Quanto alla “ non delocalizzabilità ”, le deducenti, con la memoria del 5 gennaio 2026, hanno poi precisato che il rilievo contenuto nel ricorso è da intendersi riferito “ alla non delocalizzabilità, non dell’impianto di termovalorizzazione […] ma del c.d. intervento di ampliamento autorizzato (costruzione di altri capannoni coperti) ”.
4.3. La censura non può essere condivisa.
Deve in particolare ritenersi che l’Autorità di bacino abbia fatto corretta applicazione della normativa di settore, come sopra richiamata, e che, in particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, l’intervento proposto dalla controinteressata e assentito dalla Regione con il provvedimento gravato rientri nella fattispecie regolata dall’art.21, co. 2, lett. g), delle le norme di attuazione e misure di salvaguardia del PAI, in quanto opera “ d’interesse pubblico riferit[a] a servizi essenziali e non delocalizzabili ”.
Infatti, in primo luogo, come correttamente rilevato dalla difesa regionale, che l’impianto di termovalorizzazione sia opera di interesse pubblico è chiarito dal codice dell’ambiente, che, all’art. 177, co 2, precisa che “ [l]a gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ”.
Quanto poi alla essenzialità, non può fondatamente escludersi la sussistenza del requisito nel caso di specie, sia ove lo si riferisca (come vedremo, correttamente) all’intero impianto, per la primaria funzione da esso svolta nella gestione dei rifiuti, sia ove, di contro, lo si voglia riferire al solo intervento specifico oggetto del procedimento amministrativo regionale, id est , il progetto di modifica. Sotto quest’ultimo profilo, infatti, l’essenzialità delle modifiche all’impianto risulta evidente dal fatto che queste – come evidenziato al §2 e nelle premesse in fatto – si rivelano necessarie ai fini dell’adeguamento dell’impianto alle BAT (“ best available technology ”), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019, ed alle successive prescrizioni che, in considerazione delle medesime BAT, sono state, come visto, impartite dall’Arpacal.
Né, infine, può sostenersi la mancanza del requisito della “ non delocalizzabilità ”, che, come si è detto, le ricorrenti hanno escluso con riferimento non all’impianto bensì alle modifiche dell’impianto, con particolare riferimento al nuovo edificio di confinamento prescritto dall’Arpacal, ritenendo che queste possano essere realizzate altrove.
Nell’art.21, co.2, lett. g), più volte citato, risulta infatti evidente, dalla semplice interpretazione letterale, che entrambi i requisiti, sia quello della “ essenzialità ” che quello della “ delocalizzabilità ”, siano riferiti all’opera (pubblica o) di interesse pubblico nel sul complesso – nel caso di specie, l’impianto di termovalorizzazione – non già alle opere di “ ampliamento e ristrutturazione ” che sulla medesima si intendono realizzare.
La tesi difensiva si rivela, pertanto, oltre che infondata, altresì errata, nella parte in cui riferisce il requisito alle (e quindi concentra la censura sulle) proposte modifiche all’impianto.
4.4. Sviluppando il motivo in esame, con la memoria del 5 gennaio 2026, le ricorrenti, richiamando le valutazioni espresse dal proprio Consulente tecnico nella relazione tecnica di parte depositata agli atti del giudizio il 29 dicembre 2025, hanno poi sostenuto che l’area sulla quale sorge l’impianto “ è soggetta a vincolo idrogeologico R4 e non R3, secondo il PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni) del 2024, per rischio elevato di esondazione del torrente omonimo ”, ed hanno altresì contestato l’assunto difensivo della controinteressata secondo cui “ nel corso degli anni - sono stati eseguiti numerosi interventi a protezione del Torrente Passovecchio, ivi inclusa la realizzazione di una vasca di laminazione ”.
Le deduzioni, in particolare nella parte in cui si sostiene la sussistenza del rischio idrogeologico R4, si rivelano nuove, rispetto a quelle formulate con il ricorso, e, quindi, tardive.
In accoglimento dell’eccezione formulata dalla controinteressata nella memoria di replica del 20 gennaio 2026, devono, pertanto, ritenersi inammissibili.
5. Con il terzo motivo, le esponenti rilevano che il progetto di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA non è stato sottoposto a valutazione d’incidenza ambientale ai sensi dell’art.5 d.P.R. 8 settembre 1997, n.357, neppure nella forma dello screening di IN, “ nonostante la vicinanza del termovalorizzatore al sito Natura 2000 Cod. 9320096, Fondali Gabella ”.
In particolare, evidenziano che la STV, nella seduta del 15 settembre 2022, ha effettuato lo screening di IN su istanza dell’allora gestore dell’impianto e, all’esito dell’istruttoria, espresso “ parere di esclusione dell’ulteriore procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata per il progetto ” e che, con successivo decreto dirigenziale n.11372 del 28 settembre 2022, la Regione ha preso atto del parere della STV e disposto la esclusione dall’ulteriore procedura di valutazione di incidenza.
Osservano, tuttavia, che tale screening ha riguardato gli interventi di adeguamento alle BAT oggetto della nota prot. n. 158 del 23 giugno 2021, presentata dall’allora gestore dell’impianto, MIDA Tecnologie Ambientali s.r.l., che sono diversi da quelli oggetto del progetto di modifica del layout e confinamento dei rifiuti successivamente presentato il 15 giugno 2023, dalla Tecnoa s.r.l., per l’adeguamento alle prescrizioni nelle more dettate dall’Arpacal.
Sicché, lo screening di IN non sarebbe mai stato effettuato sugli interventi di ampliamento, oggetto del riesame dell’AI.A, autorizzati con il provvedimento impugnato, ciò che costituirebbe una evidente violazione dell’art.5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n.357.
Sotto altro profilo, le ricorrenti evidenziano che, nello screening del 15 settembre 2022 “ [n]on risulta peraltro che […] si sia tenuto conto degli effetti cumulativi di progetti e d’impianti e infrastrutture già esistenti, nell’area di ubicazione dell’istallazione di proprietà dell’A2A, produttori a loro volta d’impatti significativi sull’ambiente ”.
5.1. Le censure non possono essere condivise.
Ciò posto, deve, in primo luogo, precisarsi, in punto di fatto, che, nello screening di IN del 15 settembre 2022, la STV, nell’escludere l’ulteriore procedura di Valutazione di incidenza appropriata, aveva espressamente previsto che il proponente avrebbe dovuto nuovamente sottoporre il progetto a nuova valutazione nell’ipotesi di “ variante sostanziale in corso d’opera ”.
Successivamente alla presentazione del nuovo progetto di modifica del layout e confinamento dei rifiuti da parte del gestore, la STV, con parere del 30 agosto 2023, in sede di valutazione preliminare ai sensi dell’art.6, co.9, del codice dell’ambiente, ha disposto che non dovesse procedersi “ a ulteriore procedura di Valutazione Ambientale ”, e, per quel che qui rileva, ha, in particolare, ritenuto che “ la proposta non presenta modifiche di impatti rispetto a quelli già più volte valutati negli anni 200 e 2015 e nel 2021 dal punto di vista di tutte le matrici ambientali coinvolte e sui siti natura 2000 rispetto a quanto valutato nella Valutazione di incidenza effettuata nell’ambito del riesame AIA (DDG n. 11372 del 28/09/2022 ”, di poi ulteriormente precisando che “ la modifica derivante dall’applicazione delle prescrizioni di Arpacal per il recepimento della BAT 21, […] risultano ricadere nelle modifiche non sostanziali ”. Segnatamente, l’ufficio tecnico regionale ha rimarcato che “ il progetto di modifica riguarda […] esclusivamente un layout migliorativo del termovalorizzatore che viene rimodulato meramente nella disposizione planimetrica delle apparecchiature, andando a prevedere in particolare la realizzazione di un edificio di confinamento dello stoccaggio rifiuti. Ciò comporta un vantaggio per la tutela delle matrici ambientali coinvolte e garantisce la risoluzione delle interferenze e continuità gestionale di impianto. […] La modifica, oggetto della presente Valutazione Preliminare, quindi, consiste nel miglioramento tecnico del layout dell’installazione del termovalorizzatore allo scopo di ottemperare anche alla realizzazione del manufatto prescritto nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), e, in particolare alla Best Available Techique (BAT) n.21 ”.
Sicché, l’amministrazione regionale, in continuità con le valutazioni rese in sede di screening di IN con il parere del 15 settembre 2022, ha escluso la necessità di un nuovo screening in quanto ha ritenuto che le modifiche al progetto non costituiscano “ modifica sostanziale ” dello stesso e che non presentino modifiche di impatti rispetto a quelli già valutati anche in sede di screening di IN.
Tale valutazione risulta, invero, coerente e conseguente alla definizione di “ modifica sostanziale ”, contenuta all’art.5, co.1, lett. l-bis), del codice dell’ambiente, quale “ variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana ”.
Nel caso di specie, l’amministrazione ha ritenuto che la modifica del progetto non comporti “ effetti negativi e significativi sull’ambiente ”, per la natura dell’intervento e le caratteristiche sue proprie, come descritte nel riferito parere del 30 agosto 2023, e soprattutto in quanto, come si è visto, essa è stata proposta al fine di adeguare l’impianto di termovalorizzatore alle BAT.
Ciò chiarito, la valutazione in ordine alla natura non sostanziale della modifica ed all’assenza di impatti ulteriori rispetto a quelli già valutati, espressa nell’esercizio di discrezionalità tecnica, non risulta inficiata dalle argomentazioni difensive delle ricorrenti, non potendosi ritenere inattendibile o irragionevole, né fondata su errate premesse in fatto.
Sotto altro profilo, deve condividersi il principio recentemente espresso dal Consiglio di Stato, richiamato dalla controinteressata, secondo cui qualora si contesti la mancata effettuazione di una nuova valutazione di incidenza ambientale di eventuali modifiche sostanziali di un progetto già assentito con IN, la contestazione può essere accolta soltanto “ se la parte ricorrente fornisce prova della sussistenza di impatti negativi e significativi scaturenti dalla modifica progettuale ”; più in particolare, è stato condivisibilmente affermato che “ va rimarcato come la norma imponga ai fini della qualificazione della modifica come “sostanziale”, che la parte che agisce in giudizio per censurare la valutazione dell’amministrazione deduca la produzione di effetti al contempo “negativi” e “significativi” sulle due matrici indicate, gravando, dunque, su chi contesta l’illegittimità della valutazione dell’amministrazione l’onere della prova circa l’inattendibilità della valutazione compiuta dall’amministrazione nell’ambito del procedimento di compatibilità ambientale e il verificarsi di questi effetti” (in termini, Cons. Stato, VII, 16 aprile 2025, n.3328, che ha esteso alla IN il principio già espresso, per la Via, da Cons. Stato, IV, 1° ottobre 2024, n.7884).
Applicato tale principio al caso di specie, deve osservarsi che, anche al netto delle già rappresentate ragioni di infondatezza della doglianza, le ricorrenti non hanno, comunque, offerto la prova degli effetti negativi e significativi che le modifiche al progetto produrrebbero sull’ambiente e sul sito ove è ubicato l’impianto, essendosi limitate, con il ricorso, ad assumere che la modifica, in ogni caso, andasse sottoposta a IN o quantomeno a preventivo screening .
Tali considerazioni devono estendersi anche alla contestazione in ordine alla mancata considerazione degli effetti cumulativi, che, peraltro, risulta solo genericamente formulata con il ricorso.
Deve, peraltro, rilevarsi che i giudizi espressi dalla STV sono espressivi di discrezionalità tecnica che, come noto, possono essere sindacati entro i limiti dell’errore di fatto e della inattendibilità, della irragionevolezza e della irrazionalità, che, nel caso di specie, non si rinvengono.
5.2. Nel corso del giudizio, con la memoria del 5 gennaio 2026, le ricorrenti, richiamando le valutazioni espresse dal proprio consulente tecnico di parte nella perizia depositata il 29 dicembre 2025, hanno dedotto la sussistenza di impatti significativi nelle modifiche progettuali, sostenendo, quindi che “ [l]a Regione non poteva, pertanto, limitarsi a richiamare un vecchio parere (2022) su un progetto diverso, perché non aveva la "certezza scientifica" che i nuovi edifici del 2023 non avessero impatti ”.
5.2.1. La censura deve ritenersi inammissibile in quanto fondata sull’allegazione di fatti e su deduzioni nuove rispetto al ricorso, quindi tardive.
Invero, come già è evidenziato, con il ricorso le ricorrenti si sono limitate a sostenere che lo screening di IN è stato effettuato nel 2022 sull’originario progetto di modifica dell’impianto e non abbia quindi riguardato il successivo progetto di modifica resosi necessario a seguito delle prescrizioni dell’Arpacal, rispetto al quale, pertanto, non era stata espressa alcuna valutazione. Nella censura originaria, pertanto, non era stata allegata l’esistenza di impatti significativi, che sono stati, di contro, riferiti solo con la citata memoria del 5 gennaio, quindi, tardivamente.
Si rivela, inoltre, nuova e, quindi, altrettanto inammissibile la contestazione della valutazione espressa dalla STV nel parere del 30 agosto 2023, in ordine alla assenza di modifiche sostanziali e di impatti significativi.
Le nuove censure, in ogni caso, non consentono di mettere in discussione le valutazioni espresse dall’ufficio regionale, ove si consideri, peraltro, che la consulenza tecnica prodotta dalle ricorrenti si è, invero, espressa sull’intero impianto di termovalorizzazione e non specificamente sulle modifiche di cui al progetto di adeguamento alle BAT e, in particolare, sulle modifiche resesi necessarie in seguito alla prescrizione impartita dall’Arpacal, rispetto alle quali si è contestata l’assenza di IN.
6. Con il quarto motivo, infine, le ricorrenti rilevano che nella conferenza di servizi non è stato acquisito il parere sanitario che il Sindaco di Crotone avrebbe dovuto rendere ai sensi degli artt. 216 e 217 del r.d. 27 luglio 1934 n.1265, come invece imposto dall’art.29 -quater del d.lgs. n.152/2006, il quale, nel disciplinare la “ procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ”, dispone, al comma 6, che, “ [n]ell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 […] ”.
6.1. La censura non può essere condivisa.
Sul tema, la giurisprudenza amministrativa ha osservato che gli artt.216 e 217 del r.d. n. 1265/34 non prevedono il rilascio di una preventiva autorizzazione da parte del sindaco, quanto piuttosto che questi possa negare l’attivazione “ quando lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica ” o imporre “ prescrizioni ”. A sua volta, l’art. 29 quater , co. 6, del d.lgs. n. 152/2006, nel richiamare specificamente le “ prescrizioni ” del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto citato, esclude la possibilità che in sede di Conferenza di servizi, per il rilascio di una autorizzazione integrata ambientale, il sindaco possa esprimersi negando l’attivazione: “ ciò all’evidente fine di evitare che la decisione della suddetta Conferenza possa essere vincolata automaticamente, e quindi frustrata nelle sue competenze, per effetto del dissenso espresso dal sindaco ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/34 ”. Alla luce di ciò, la richiamata disciplina ha “ la funzione di consentire al sindaco di indicare delle “prescrizioni”, o al limite di esprimere un dissenso che, tuttavia, al pari di tutti gli altri pareri o atti di assenso comunque denominati acquisiti dalla conferenza di servizi, possono essere superati dalla decisione conclusiva ” (in termini, Cons. Stato, VII, 20 agosto 2024, n.7175).
Ciò posto, nella vicenda in esame, come osservato sia dalla resistente che dalla controinteressata, il Comune di Crotone è stato regolarmente invitato ai lavori della Conferenza di Servizi e vi ha preso parte, anche nella persona del Sindaco, cui è stato quindi consentito di indicare eventuali prescrizioni, non ritenute evidentemente necessarie.
7. Per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto.
8. La peculiarità e la complessità della vicenda giustificano, nondimeno, la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR RE, Presidente
OL IC, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL IC | AR RE |
IL SEGRETARIO