CA
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 41/2023 R.G. promossa da
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Sergio Galleano;
appellante contro
) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
Danilo Vallone;
appellata
OGGETTO: appello –contratto a termine.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.6.2017, adiva il Tribunale di Parte_1
Ragusa e – premesso di avere prestato la propria attività lavorativa in qualità di lavoratore ASU alle dipendenze dell' (di Controparte_1
Contr seguito per un periodo eccedente i trentasei mesi - chiedeva di “accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente Contr e la convenuta, dichiarandone l'ordinaria natura di rapporto di lavoro subordinato a termine;
accertare e dichiarare la nullità del termine apposto ai contratti successivi di cui è causa in quanto non conforme alle norme imperative di legge italiana e/o normativa comunitaria disciplinanti la materia e segnatamente alla clausola n. 5 della direttiva UE 1999/70; accertare e dichiarare che l'amministrazione convenuta ha, in violazione della Direttiva UE 1999/70, posto in essere un abuso nell'utilizzazione dei contratti a termine stipulati con la parte ricorrente;
per l'effetto condannare la stessa al risarcimento del danno subito dal ricorrente in forma specifica, e, precisamente: a) accertando la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla data del compimento del 36° mese di lavoro alle dipendenze dell'ente convenuto con condanna alla regolarizzazione in tal senso del rapporto e al pagamento dell'indennità ex art. 18
d.lgs. 81/2015; b) in subordine: al risarcimento del danno alternativo ed equivalente alla riqualificazione del rapporto nelal misura che sarà precisata in corso di causa e comunque secondo giustizia;
- accertare e dichiarare per i motivi di cui al ricorso il diritto dell'istante ad ottenere l'equiparazione del proprio trattamento economico a quello erogato al personale assunto a tempo indeterminato e per l'effetto il diritto ad ottenere una retribuzione rivalutata in forza degli aumenti di stipendio e/o dei gradoni stipendiali contrattualmente stabiliti e, conseguentemente condannarsi la convenuta a pagare in favore della parte ricorrente le differenze retributive tra quanto percepito dall'istante, e quanto invece avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL per il comparto Sanità in base all'anzianità di servizio maturata e/o qualora avesse beneficiato degli aumenti contrattuali di stipendio/gradoni sin dal primo anno nonché alla ricostruzione della carriera, nella misura da liquidarsi, eventualmente, in separata sede (quale, ad esempio, il riconoscimento del compenso incentivante)”.
Con sentenza n. 790/22 depositata il 12.7.2022, il Tribunale di Ragusa, rigettata la domanda di conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato a ciò ostandovi il disposto dell'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, rilevato che la lavoratrice era stata stabilizzata con contratto del 30 marzo 2022, dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda risarcitoria. Riteneva al riguardo che l'avvenuta stabilizzazione costituisse misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso, in quanto la ricorrente era stata assunta a seguito di una selezione interna riservata al personale ASU;
analogamente, rigettava la domanda diretta ad ottenere l'equiparazione del trattamento economico della lavoratrice a quello erogato al personale assunto fin dall'inizio a tempo indeterminato.
Avverso la sentenza proponeva appello con ricorso depositato Parte_1
il 12.1.2023.
Resisteva l' sanitaria appellata. CP_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di appello da intendersi qui integralmente riportati, in sintesi con il primo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria per il fatto che la stabilizzazione della lavoratrice avrebbe eliso le conseguenze negative dell'abuso del ricorso al contratto a termine. L'appellante deduce, riportandosi a quanto già dedotto nelle note conclusive depositate il 30/06/2022 in primo grado, che l'assunzione è avvenuta mediante selezione per concorso e che il contratto prevedeva un periodo di prova, clausola di per sé incompatibile con la stabilizzazione diretta ex art. 20, comma
1, legge 75/2017. Ribadisce che la stabilizzazione non è misura idonea ad assorbire il danno previsto dall'art 36 del d.lgs. 165/2001 e dalla clausola 5 della direttiva 1999/70, come anche sancito dalla Corte di Cassazione nei precedenti richiamati nell'atto di appello.
2. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità del capo della sentenza che ha rigettato la domanda volta ad ottenere l'equiparazione del trattamento economico della lavoratrice stabilizzata a quello erogato al personale assunto sin dall'inizio a tempo indeterminato.
Deduce che la domanda di pagamento delle differenze retributive si fonda sull'art.2126 c.c. avuto riguardo al concreto svolgimento del rapporto di lavoro, che, formalmente riferito ad un rapporto di lavoro socialmente utile, si è invece atteggiato come un ordinario rapporto ex art. 2094 c.c.
Rileva che l'azienda appellata non ha contestato le mansioni ed il ruolo svolto dalla nel corso del rapporto, risultanti dai documenti prodotti in primo Pt_1
grado e comprovanti non solo l'inserimento dell'appellante nella struttura dell'ente ma anche il requisito della direzione da parte dei superiori, ritenuto essenziale e sufficiente per l'applicazione dell'art. 2126 c.c.
Soggiunge che dal riconoscimento della natura subordinata del rapporto svoltosi Contr con l' deriva il riconoscimento integrale del trattamento economico previsto dal CCNL applicabile presso l'ente utilizzatore (CCNL Sanità) tenendo conto che la retribuzione contrattuale tabellare per 36 ore settimanali era di circa €17.577,30 annui nel 2007 (ccnl 2006-2009) e di € 19.072,98 annui nel 2018 (ccnl triennio
2016-2018), oltre al TFR.
Quanto alla posizione contributiva, l'appellante dichiara di non riproporre e di rinunciare alla domanda proposta in primo grado nei confronti dell' ; reitera CP_3
inoltre tutte le difese già svolte in primo grado.
3. L'Azienda sanitaria appellata nella memoria di costituzione eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.434 c.p.c.; ripropone poi le eccezioni di prescrizione e di decadenza già avanzate innanzi al tribunale, nel merito resiste al gravame di cui chiede il rigetto.
4. Tali le censure alla sentenza appellata, va in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità del gravame proposta dalle parti appellate.
L'eccezione è infondata. Al fine dell'ammissibilità dell'atto di appello, l'art 434
c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, richiede che l'atto di appello contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cassazione civile, sez. lav., 23/04/2019, n.
11187). Nella fattispecie in esame, l'appellante ha individuato con chiarezza le statuizioni contestate e le ragioni della critica alla sentenza impugnata.
5. Ciò premesso, l'appello è fondato per le seguenti ragioni.
5.1. Il primo motivo, con cui la insiste nel risarcimento del danno da abusiva Pt_1
reiterazione del contratto a termine, va accolto.
Sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, deve escludersi che l'avvenuta assunzione a tempo indeterminato dell'odierna appellante, in virtù di procedure di stabilizzazione riservate, abbia determinato il risarcimento in forma specifica del danno subito.
Al riguardo il collegio si uniforma all'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui "Nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva
e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso.
Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine" (in tal senso, Cass. civ. n. 15240/2021, n.
14815/2021, n. 15353/2020).
Nel caso in esame l appellata non ha fornito la prova che l'assunzione CP_1
della sia stata automatica o a seguito di un concorso, pur riservato ai Pt_1
lavoratori ASU, il cui esito potesse ragionevolmente ritenersi ex ante scontato o altamente probabile.
Dalla documentazione in atti si evince, viceversa, che l'appellante è stata immessa in ruolo (cfr. bando prodotto in primo grado) a seguito di una selezione, riservata al “…personale destinatario del regime transitorio dei Lavoratori
Socialmente Utili di cui al fondo unico del precariato, ex art 71 L.R. 17/2004, in atto in servizio presso questa Azienda e titolare di contratto quinquennale di diritto privato alla data del 31/12/2010 che sono una delle Aziende del Servizio
Sanitario Regionale, per la copertura a tempo indeterminato di:- n 22 posti di
Coadiutore Amministrativo, cat. “B”, ruolo amministrativo, profilo professionale -coadiutore amministrativo;
…”.
Il suddetto bando di concorso prevedeva la nomina di una commissione esaminatrice, il superamento da parte dei candidati di una prova di esame (prova pratica attitudinale), la successiva formulazione di una graduatoria in cui inserire coloro che avessero superato la prova di idoneità, la proclamazione dei vincitori utilmente collocati in graduatoria. Al contrario di quanto sostenuto dall'amministrazione appellata, dal bando di selezione in questione non si evince alcun elemento di selezione “automatica” o di mero scorrimento, così da ritenere la stabilizzazione interamente riparativa del danno derivante dall'abuso dell'utilizzo del contratto a termine. A tali elementi va aggiunta la circostanza per cui il contratto stipulato dalla , con cui la stessa è stata assunta a tempo Pt_1
indeterminato, prevedeva il superamento di un periodo di prova, circostanza che esclude anch'essa che la stabilizzazione della sia avvenuta in modo Pt_1
automatico con modalità tali da essere un “effetto diretto ed immediato dell'abuso”, in conformità ai principi enunciati dalla Suprema Corte. Da tanto consegue la fondatezza della domanda di condanna al risarcimento del danno da precarizzazione.
Sul punto, va precisato che nessuna prescrizione si è verificata -come invece eccepito in primo grado dall'amministrazione -, atteso che in relazione alla domanda risarcitoria trova applicazione il termine decennale, che decorre dall'ultimo contratto a termine (in tal senso, Cass. civ. n.34741/2023). Nella Contr specie, per come si dirà infra, la ha lavorato presso l' senza soluzione Pt_1
di continuità dal 1997 sino alla stabilizzazione avvenuta nel 2022; il ricorso di primo grado è stato iniziato nel 2017 e dunque va esclusa che sia maturata la prescrizione.
Per completezza di motivazione, va anche esaminata l'eccezione di decadenza ex art. 32, legge n. 183/2010, ritualmente riproposta nel presente grado dall'Azienda appellata ai sensi dell'art. 346 c.p.c. non essendosi sulla questione pronunciato il primo giudice.
L'eccezione è infondata, osservandosi che, come emerge dagli atti,
l'amministrazione appellata ha disposto la prosecuzione delle attività socialmente utili sino al 2018; la , inserita quale lavoratrice ASU, ha di Pt_1
fatto intrattenuto un rapporto di lavoro unitario che si è protratto dal 1997 sino alla stabilizzazione, avvenuta con decorrenza 1 aprile 2022 (sul punto, si vedano la Deliberazione n.107 del 12.1.2017 di presa atto di servizio nonché il certificato Contr di servizio dell' del 31.1.2017, ove si attesta che la dall'1.1.2007 sino Pt_1
“a tutt'oggi” presta servizio quale coadiutore amministrativo utilizzato nelle attività socialmente utili, che la stessa è transitata presso l' in Controparte_1
data 1.1.2007 per mobilità e che con deliberazione n.2960 del 20.12.2016 è stata disposta la prosecuzione delle attività socialmente utili sino al 31.12.2018).
Appare evidente che non sussiste alcun atto datoriale che l'appellante avrebbe dovuto impugnare nel termine decadenziale indicato dalla suddetta norma, essendo incontestato che il rapporto si è protratto senza soluzione di continuità dal 1997 sino al 2022. Non trova dunque applicazione la decadenza di cui al citato art.32.
In accoglimento del primo motivo di appello, l' appellata va condannata CP_1
al pagamento in favore dell'appellante, a titolo di risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine, di un'indennità che si liquida, in considerazione della durata (più di venti anni) del rapporto, in 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ex art. 32, L. n. 183/2010.
5.2. E' altresì fondato il secondo motivo di appello, relativo alla equiparazione del trattamento economico della lavoratrice stabilizzata a quello erogato al personale assunto sin dall'inizio a tempo indeterminato.
Osserva al riguardo il collegio che la difesa dell'appellante ha provato, a mezzo la documentazione prodotta e i testi addotti, che effettivamente il rapporto di lavoro si è svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato e che la
è stata sin dall'inizio adibita ad ordinarie attività istituzionali, sebbene Pt_1
formalmente inserita nell'amministrazione quale lavoratrice ASU.
Giova ricordare che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte,
l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione.
Tuttavia, questa qualificazione non esclude che in concreto il rapporto possa configurare un vero e proprio lavoro subordinato, con conseguente applicazione dell'art.2126 c.c. essendo necessario, a tal fine, che risultino provati, oltre alla difformità rispetto al progetto, l'effettivo inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, ossia l'instaurazione in via di mero fatto di un rapporto di impiego (da ultimo Cass. civ. sez. lav. n. 3504/2024, che richiama quali precedenti Cass. n. 40806/2021; Cass. n. 17101/2017; Cass. n. 22287/2014).
Trattasi, dunque, di una valutazione che va effettuata caso per caso, in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro.
Come sopra accennato, in relazione alla posizione lavorativa della , la Pt_1
documentazione prodotta dimostra che la stessa ha svolto attività volte a realizzare le finalità istituzionali dell'ente appellato, di fatto supplendo a vuoti di organico e disimpegnando mansioni proprie di un dipendente subordinato.
In particolare, dagli atti risulta – peraltro trattasi di circostanze che in alcun modo sono state contestate dall' appellata - che la inizialmente CP_1 Pt_1
Contr ha svolto attività di segreteria presso l'Ufficio del Servizio Sociale dell' successivamente con disposizione del 10.05.2011 è stata assegnata all'Ufficio Contr URP dell' con mansioni di front office;
in data 24.06.2011, in aggiunta alle precedenti mansioni, è stata individuata come componente dell'equipe addetta alla rilevazione dei dati per l'instaurazione di un sistema di valutazione permanente dei servizi sanitari;
in data 26.01.2012è stata individuata quale componente della Commissione Vitto per il controllo e la verifica della qualità e della quantità del vitto distribuito presso il P.O. Maggiore di Modica;
in data
21.02.2013, è stata trasferita presso l'URP del P.T.A. di Ragusa (Presidio
Territoriale di Assistenza), svolgendo funzioni di back office connesse al suddetto ufficio;
in data 30.01.2014 è stata nominata Segretaria del Comitato
Unico di Garanzia Aziendale;
in data 10.12.2015, sempre in aggiunta alle precedenti mansioni, è stata nominata “Riferimento Civico della Salute nel Contr territorio dell' di;
in data 09.02.2017, è stata nominata Segretario CP_1
del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”.
Dalla documentazione prodotta emerge altresì che il rapporto di lavoro si articolava secondo i parametri propri della subordinazione, essendo la dipendente sottoposta a precisi orari di lavoro (si veda a titolo esemplificativo disposizione di servizio del 28.5.2009), e adibita, come detto, a mansioni istituzionali dell'ente di appartenenza.
È altresì documentato che lo svolgimento di tali mansioni veniva espletato dalla non in modo autonomo ma dietro il controllo e secondo le direttive dei Pt_1
superiori o dirigenti del servizio cui la stessa era assegnata.
In tal senso, appare oltremodo significativa la nota del Dirigente dell'URP prot.156/URP/12, in cui si legge che: “Al fine di migliorare l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici urp dei presidi ospedalieri dell' con l'ufficio CP_1
centrale, viste le note (prot. 3192 del 10.5.'11 e prot. 3267 del 16.5.'11) con le quali il Direttore Sanitario del Presidio di Modica ha individuato 2 nuovi operatori ( e , personale ASU con contratto a Parte_2 Parte_1
24 ore), considerato che le stesse si occuperanno esclusivamente di tutto quanto concerne l'urp, allo stesso modo come per il P.O. Civile -OMPA di , il CP_1
suddetto personale è da considerarsi a tutti gli effetti, sia dal punto di vista organizzativo che funzionale, facente parte dell'organico dell'unità operativa urp. Gli operatori urp del presidio, pertanto, si atterranno alle disposizioni dell'ufficio centrale e nei casi di assenza dal servizio (ferie o malattie) saranno autorizzate dal dirigente dell'ufficio e inviate per conoscenza alla Direzione
Sanitaria del presidio con la quale dovrà stabilirsi la massima collaborazione.
Occorre inoltre dotare l'ufficio del Presidio della tecnologia di base, come un pc collegato alla rete e l'assegnazione di specifica e mail. Il Responsabile del servizio informatico, che legge per conoscenza, darà disposizioni per la fornitura del pc e l'allacciamento alla rete”.
Sulla base degli elementi sopra esaminati, vi è pertanto la prova che il rapporto di lavoro della si è atteggiato come un vero e proprio lavoro subordinato, Pt_1
con conseguente applicazione dell'art.2126 c.c.; l'appellante era stabilmente inserita nell'organizzazione dell' e, come i colleghi di ruolo, Controparte_1
era tenuta ad osservare un preciso orario di lavoro, era soggetta al potere direttivo e disciplinare (come emerge dalle disposizioni circa le eventuali assenze) dell'amministrazione datrice;
è poi incontestato che nello svolgimento dell'attività utilizzasse strumenti e materiale messi a disposizione dall'amministrazione.
In conseguenza, posto che la prestazione lavorativa era connotata dalle caratteristiche proprie del lavoro subordinato, va dichiarato ai sensi dell'art. 2126 c.c., il diritto di alla corresponsione delle differenze Parte_1
retributive tra quanto previsto a titolo di trattamento retributivo dal CCNL
Comparto di Sanità per il personale assunto a tempo indeterminato di pari anzianità e inquadramento (profilo professionale Coadiutore Amministrativo,
Categoria B), e quanto dalla stessa percepito, nei limiti della prescrizione quinquennale.
5.3. Sotto tale ultimo profilo, va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata in Contr primo grado dall' reiterata nel presente grado ex art. 346 c.p.c. in quanto non esaminata dal primo giudice.
Va puntualizzato che nella specie la prescrizione è quinquennale, venendo in rilievo domande concernenti differenze retributive e parificazione del trattamento stipendiale tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.
Sul punto il collegio richiama, condividendolo, l'orientamento della Suprema
Corte secondo cui: “…nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall' art. 2948 c.c. nn. 4 e 5 che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento …” (in tal senso, Cass civ. sez. lav. n. 10219/2020). Si veda, altresì, in relazione a casi analoghi, Cass. civ. 30341/2022, che precisa che “…. la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l'azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale e soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta…”
5.4. Inoltre, la prescrizione è decorsa in costanza di rapporto;
al riguardo, la prospettazione difensiva secondo cui il rapporto di lavoro a termine intrattenuto con l'amministrazione difetterebbe di stabilità, con conseguente sospensione del decorso del termine prescrizionale, non si condivide, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n.36197/2023, che ha fissato il seguente principio di diritto:
“La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre - tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato - in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela".
In conseguenza, vanno dichiarate prescritte le differenze retributive dovute alla dall'amministrazione relativamente al periodo antecedente il quinquennio Pt_1
dalla notifica del ricorso introduttivo di primo grado.
6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, per entrambi i gradi, a carico dell' appellata, nella misura indicata in dispositivo secondo lo scaglione CP_1
relativo alle cause di valore indeterminabile.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'
[...]
al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_1
un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo;
condanna l' a corrispondere in favore di Controparte_1
le differenze tra quanto previsto a titolo di trattamento retributivo Parte_1
dal CCNL Comparto Sanità per il personale assunto a tempo indeterminato di pari anzianità e inquadramento (profilo professionale Coadiutore Amministrativo,
Categoria B), e quanto dalla stessa percepito, nei limiti della prescrizione Pt_1
quinquennale, per come indicato in parte motiva ed oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_1
processuali che liquida in € 4.700,00 quanto al giudizio di primo grado e in €
5.300,00 quanto al presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi