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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE Rel.
Dott. Patrizia Visaggi CONSIGLIERE
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 420 /2024 R.G.L. promossa da:
Controparte_1
DOTTORI OM (C.F.: ), in persona del P.IVA_1
Presidente, legale rappresentante pro tempore, Dott. Controparte_2
con sede in Roma, Via Mantova n. 1, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Daniela Dal Bo,
Salvatore Di Gesù e Cecilia Fazio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Barbara Rolando sito in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 18, giusta delega in calce al presente atto.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] C.F._1
Torino (TO) l'11/01/1940 e ivi residente, elettivamente domiciliato in
Asti (AT), via Roero n.43, presso l'avv. Stefano Tacchino del Foro di
Asti che lo rappresenta e difende, anche per il presente grado del giudizio, giusta procura speciale 15/11/2023, rilasciata su separato
1 foglio unito telematicamente al ricorso introduttivo di primo grado, che si allega al presente atto.
APPELLATO
Oggetto: illegittimità trattenute a titolo di contributo di solidarietà
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 16.09.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata in data 27.01.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.1.2024 il dott. ha Controparte_3
convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Torino in funzione di
Giudice del lavoro, la a Controparte_1 favore dei Dottori (d'ora in avanti anche la ,. CP_4 CP_1
Il ricorrente ha esposto:
- di essere titolare di pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza da luglio 2004 erogata dalla Controparte_1
a favore dei Dottori Commercialisti;
[...]
- di avere conseguito la sentenza n. 832/2022 del 19.5.2022 con la quale, il Tribunale di Torino ha accertato l'illegittimità delle trattenute operate dalla sulla pensione del ricorrente, a titolo di CP_1
contributo di solidarietà per il periodo dal 2.7.2011 sino alla data di deposito della sentenza;
- che la sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 70/2023;
- che nonostante tali pronunce, la da giugno 2022 ha CP_1
continuato ad effettuare il prelievo dalla pensione mensile a titolo di contributo di solidarietà.
Ciò premesso, il dott. ha agito per l'accertamento CP_3 dell'illegittimità del prelievo operato dalla nel periodo CP_1 successivo al giugno 2022 e per la condanna di quest'ultima al pagamento delle somme illegittimamente trattenute a titolo di contributo di solidarietà.
2 Si è ritualmente costituita in giudizio la rilevando che la CP_1
sentenza già pronunciata tra le parti non ha effetto per il periodo successivo al mese di maggio 2022; affermando, per il periodo successivo, la legittimità del prelievo operato sulla pensione del ricorrente e chiedendo, in subordine, che gli eventuali interessi siano riconosciuti come dovuti solo con decorrenza dalla domanda.
All'udienza dell'08.04.2024, all'esito della discussione, il Tribunale ha accolto il ricorso e ha condannato la a rimborsare al ricorrente CP_1
le spese di lite.
Propone appello avverso alla sentenza di primo grado (n.879/2024) la assumendo le seguenti conclusioni: CP_1
“in via principale, respingere integralmente le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio dal Dott. , poiché infondate CP_3
in fatto ed in diritto;
- in subordine, limitare il computo degli interessi sulle somme che dovessero essere riconosciute come eventualmente da restituire a partire dal 17.01.2024. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Resiste l'appellato, nel costituirsi a sua volta nel presente grado di giudizio, assumendo le seguenti conclusioni.
“nel merito, rigettare l'appello proposto dalla
[...]
in Parte_1
quanto manifestamente infondato, e confermare la sentenza impugnata in ogni caso, con vittoria di spese e compensi anche di questo secondo grado del giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Stefano
Tacchino, dichiaratosi antistatario”.
All'udienza del 13.02.2025, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1.
Il Tribunale ha accolto nel merito il ricorso ritenendo che la previsione del contributo di solidarietà fosse illegittima in applicazione dei principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in forza dei quali sia la modifica apportata all'art. 3, comma 12, della legge 335/95 dall'art. 1, co. 763, l. n. 296 del 2006, sia l'interpretazione data dall'art. 1, comma 488 della legge n. 147 del
2013, non legittimano interventi di riduzione sull'ammontare delle pensioni che, come nel caso di specie, siano già maturate anteriormente all'entrata in vigore delle suddette norme.
La censura la sentenza impugnata con due motivi CP_1
sintetizzabili come segue:
1) violazione dell'art. 2 D. Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della e con le delibere del CP_1
28.10.2008 e del 27.6.2013, dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995, dell'art. 1, comma 763, L. 296/2006, dell'art. 1, comma 488, L.
147/2013, dell'art. 24, comma 24, D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011, degli artt. 3 e 38 Cost., sostenendo che il nuovo testo dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, L. 296/2006 e come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 488 della L. 147/2013, avrebbe attenuato (se non eliminato) il principio del “pro rata”, in forza dei principi di gradualità ed equità fra generazioni, e così ampliato il potere normativo delle
Casse sino a comprendervi i provvedimenti – tra i quali andrebbe annoverato il contributo di solidarietà – di riduzione delle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione;
2) con il secondo motivo ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 16, comma 6, L.n.412/1991 nonché degli articoli 1224 e
2033 cc avendo il primo Giudice condannato la al pagamento CP_1
degli interessi con decorrenza dalle singole scadenze dei prelievi
4 effettuati dalla mentre avrebbe dovuto far decorrere gli CP_1
interessi legali sulle somme da restituire dalla data di notifica del ricorso.
Tutti i profili di impugnativa sono stati esaminati e respinti da precedenti pronunce di questa corte ((v. tra le altre sentenza n.
421/2015, n. 469/2015, n. 75/2019, n. 125/2019, n. 440/2019, n.
528/2020, n. 432/21, n.532/21, n.257/22 già in parte esaminate e confermate dalla Suprema Corte- v. Cass. n. 27340/2020; n.
28054/20) e le relative argomentazioni, condivise dal collegio, vengono richiamate di seguito seguendo la numerazione sopra riportata.
2.
Con riferimento al primo motivo la Suprema Corte ha affermato che:
“Invero, si è di recente statuito (Cass. Sez. Lav. n. 31875 del
10.12.2018) che « In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono Parte_2
adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore>>.
In tale precedente (che si è occupato del contributo di solidarietà di cui trattasi) al quale questa Corte intende dare continuità si è, in sintesi, spiegato quanto segue: - Premessa l'esistenza di una sostanziale delegificazione - affidata dalla legge (legge delega n.
5 537/1993) alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo e del rapporto previdenziale - concernente le prestazioni a carico degli stessi enti - anche in deroga a disposizioni di legge precedenti - e considerato il principio per il quale al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie gli atti di delegificazione - adottati dagli enti, entro i limiti della propria autonomia - sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali, coerentemente il sindacato giurisdizionale - su tali atti di delegificazione - ne investe il rispetto, da un lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti - dal quale dipende la loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o derogare disposizioni di legge e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in funzione della (eventuale) caducazione degli atti medesimi (art 1418 e 1324 cc), per contrasto con norme imperative.
Lo stesso sindacato giurisdizionale - circa il rispetto dei limiti imposti all'autonomia degli enti, appunto, e dei limiti costituzionali - investe
(anche) gli atti di delegificazione, posti in essere dagli enti sulla base della legislazione successiva. Ciò premesso va rilevato che questa
Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa alla stessa (Cass. 25212/09) che "L'autonomia Parte_1
degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d. lgs. n
509/1994 art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti"). Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e
6 risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata
(...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati
(quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" – la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, ne' una
"variazione delle aliquote contributive", ne' una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata , ai sensi delle successive formulazioni dell'art. 3, comma 12, I. n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.
Né a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla legge n. 296/2006 di modifica dell'art 3, comma 12, L. n. 335/1995 in quanto detta norma incide sul sistema del pro-rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto,
7 essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di CP_1
introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
Quanto alla disposizione di cui all'art. 1, comma 488, della L n
147/2013, qualificata come di interpretazione autentica , - secondo cui : "L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma
763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine", va rilevato che questa Corte (cfr Cass
6702/2016, ord. n 7568/2017) ha già affermato che "quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente". Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non CP_1
già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame.
Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro
8 rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte
Costituzionale n 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art 1, comma 486, L n 147/2013, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale
(sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)".
Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico» , ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore .
Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della non vi sia anche quello di applicare ai pensionati un CP_1
contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art 1 comma 486 della legge finanziaria del 2014 (ritenendo sussistere "sia pur al limite", rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame" le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate –in rapporto alle pensioni minime-; presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum") possa incidere sulle conclusioni qui assunte” (Cass. n. 9864/2019).
Le ragioni poste a base della pronuncia richiamata, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., mantengono pieno valore in relazione al contributo di solidarietà applicato all'appellato anche nei quinquenni
9 in esame, evidenziando l'infondatezza delle argomentazioni svolte nell'appello.
I limiti dell'autonomia della in relazione al contenuto dei CP_1
provvedimenti da adottare, imposti dalla normativa di rango primario esaminata in detta pronuncia, restano infatti immutati anche nel periodo in questione e alla stregua di tali limiti risultano pertanto illegittime le proroghe del contributo di solidarietà per i periodi 2009-
2013 e 2014-2018 e 2019-2023 disposte con le delibere adottate dalla rispettivamente in data 28.10.2008, in data 27.6.2013 e CP_1
in data 29.11.2017.
3.
È infondato anche il motivo d'appello relativo alla decorrenza degli interessi legali.
Si ritiene vengano in considerazione gli interessi dovuti su una prestazione previdenziale parzialmente non erogata dalla , CP_5 sicché, nella fattispecie, non trovano applicazione né l'art. 1224 c.c., né l'art. 2033 c.c. (non vertendosi in presenza di indebito oggettivo, di un pagamento non dovuto effettuato dall'appellato), bensì trova applicazione l'art. 16, co. 6, l. n. 412/91, che prevede che gli interessi sulle prestazioni dovute dagli enti decorrano dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento: poiché le trattenute sono state effettuate dalla su un trattamento CP_1 pensionistico già liquidato all'appellato, gli interessi legali, che costituiscono una componente essenziale del credito, non possono che farsi decorrere dalla data dei singoli prelievi (vedasi da ultimo la sentenza n.160/2024 di questa Corte territoriale).
Per le considerazioni esposte l'appello va respinto.
4.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione a favore del difensore antistatario.
10 Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l.
228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c.,
respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado liquidate in euro 1.200,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 13.2.2025
Il PRESIDENTE est
Dott. Piero Rocchetti
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