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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 2637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2637 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1448/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 9/9/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv. FRANCESCA BIANCHINI
Appellante
E
CP_1
Avv.ti CARLA D'ALOISIO e MASSIMILIANO MORELLI
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
5987/2024 pubblicata in data 28/5/2024.
1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo proposta da condannando il ricorrente al pagamento delle spese Parte_1 processuali.
2. Avverso la pronuncia ha interposto appello il insistendo Pt_1 nell'accoglimento dell'opposizione.
3. Ha resistito al gravame l' chiedendone il rigetto. CP_1
4. All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
5. Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 31.8.2023, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego amministrativo di sgravio del 31.8.2013, assumendo il proprio interesse ad agire in relazione a vizi di notifica dei titoli impositivi e dell'intervenuta prescrizione dei diritti sottesi.
6. Il Tribunale ha qualificato il ricorso come opposizione all'estratto di ruolo, dichiarandone l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
7. L'appellante, sostenendo che il divieto di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo è superabile tramite l'esperimento della richiesta amministrativa di sgravio, censura la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
-omessa pronuncia sulla prescrizione;
- omessa pronuncia sull'inesistenza e sulla nullità delle notificazioni;
- omesso rilievo d'ufficio della prescrizione, dell'omessa notifica.
8. L'appello è infondato.
Analoga questione è stata già esaminata da questa Corte con molte decisioni (tra cui sent. n. 247/2025 del 21.1.2015 R.G. 2296/2023), le
2 cui ragioni si condividono e vanno qui riproposte, anche ex art. 118 disp att. c.p.c.
< decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973,
è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest'ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.
In particolare, è stato precisato che con la sentenza n. 19704/15, le sezioni unite, prendendo le mosse dall'"indiscutibile recettizietà" dell'atto tributario, in virtù della quale "il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento", avevano fondato l'ammissibilità dell'impugnazione sul bisogno di tutela dato dall'interesse a contrastare l'avanzamento della sequenza procedimentale in corso: l'invalidità della notificazione (e, a maggior ragione, l'omissione di essa), rileva in quanto, impedendo la conoscenza dell'atto e quindi la relativa impugnazione, produca l'avanzamento del procedimento sino alla conclusione dell'esecuzione, e in funzione di tale interesse, consistente nella necessità di evitare che il danno derivante dall'esecuzione divenga irreversibile, se non in termini risarcitori, che era stata riconosciuta l'ammissibilità della impugnazione dell'estratto di ruolo.
Questo perché, secondo il regime normativo allora vigente, si escludeva che si potesse adire il giudice tributario per l'impugnazione di un atto esecutivo come il pignoramento, in quanto tale estraneo ai confini della giurisdizione tributaria, come delineati dal D.lgs. n. 546
3 del 1992 art. 2, (Cass., sez. un., n. 21690/16) e, per altro verso, la possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., inizialmente esclusa dal D.P.R. n. 602 del 1973 art. 54, nel regime antecedente alla novella dovuta al D.lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. un., n. 212/99; sez. un., n. 2090/2002; n. 25855/13), era stata poi limitata, nel regime successivo, in base al D.P.R. n. 602 del 1973 art. 57, alla deduzione dell'impignorabilità dei beni;
laddove non era consentita, quanto alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo, ossia, appunto, alla regolarità del ruolo e alla notificazione della cartella,
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. 9.
Con la pronuncia in esame, è stato evidenziato che quelle limitazioni, tuttavia, non sono più attuali.
Invero, si è dato atto che le sezioni unite (Cass., sez. un., nn. 13913 e
13916/17; in termini, tra varie, sez. un., n. 7822/20, cit.) hanno stabilito che il pignoramento che costituisca il primo atto col quale si esprime la volontà di procedere alla riscossione di un credito, in mancanza di precedenti atti ritualmente notificati, suscita l'interesse ad agire e va impugnato davanti al giudice tributario, in base al D.lgs.
n. 546 del 1992 art. 19 e art. 2, comma 1, secondo periodo;
che, inoltre, la Corte costituzionale (con sentenza n. 114/18) ha escluso qualsivoglia vuoto di tutela nel caso di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'eventuale successivo avviso contenente l'intimazione ad adempiere: se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, o la regolarità formale e la notificazione di esso, la tutela c'è ed è garantita in maniera piena dal giudice tributario (al riguardo, si veda Cass., sez. un., n. 28709/20).
La conseguenza è che il principio della tutela immediata affermato dalla precedente sentenza delle sezioni unite del 2015, cui fa riferimento l'appellante, è da ritenersi superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava;
non si configura quindi affidamento
4 tutelabile per chi vi abbia confidato (v. Cass., sez. un., n. 4135/19).
Nonché conseguentemente, non assume rilievo in tal caso la sollevata
(e ritenuta) eccezione di prescrizione del credito preteso, in quanto proprio prima ancora di tale verifica, si impone la valutazione circa l'ammissibilità del ricorso.
In questo ambito, le sezioni unite hanno precisato che l'intervento normativo di cui l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, non ha natura di norma di interpretazione autentica, né ha valore retroattivo: alla stessa è stata riconosciuta la funzione di condizione dell'azione, avendo il legislatore inteso specificare quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, incide sull'interesse ad agire.
È su tale profilo della specificazione dell'interesse ad agire, quindi, che la norma ha inciso, e la stessa si estende fino al momento della decisione, sicché la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Era, dunque, onere dell'appellante allegare e specificare di trovarsi in una delle circostanze, espressamente regolate dal legislatore, che concretizzano, secondo la specificazione compiuta dal legislatore, la effettiva esistenza del proprio interesse ad agire;
cioè dimostrando che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs.
n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Del resto a tal fine egli era stato
5 espressamente invitato da questa Corte a provvedere, allegando la relativa documentazione, ovviamente se esistente>>.
9. Ne consegue che, correttamente il primo giudice ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per mancanza dell'interesse ad agire, secondo quanto specificato dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021.
10. In ogni caso, qualora la premessa del domandare fosse l'omessa o invalida notifica dei titoli, si ricadrebbe pienamente nell'operatività del disposto dell'art.3 bis d.l. 146 del 21 ottobre 2021, introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n.215.
11. Per altro, l'assunto che l'impugnazione promossa attenga al diniego di sgravio e che ciò valga ad individuare un oggetto diverso dall'impugnazione all'estratto di ruolo ovvero da una opposizione all'esecuzione in difetto di interesse è erroneo, in quanto il processo dinnanzi al giudice ordinario non è impugnatorio, ma funzionale all'accertamento di diritti.
12. Alla luce di tali principi le doglianze di parte appellante risultano infondate o assorbite nella pronuncia di inammissibilità.
13. L'appello deve essere pertanto respinto. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
14. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al rimborso, in favore dell' delle spese del CP_1 grado che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre oneri accessori di legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. 6 Roma, 9/9/2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1448/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 9/9/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv. FRANCESCA BIANCHINI
Appellante
E
CP_1
Avv.ti CARLA D'ALOISIO e MASSIMILIANO MORELLI
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
5987/2024 pubblicata in data 28/5/2024.
1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo proposta da condannando il ricorrente al pagamento delle spese Parte_1 processuali.
2. Avverso la pronuncia ha interposto appello il insistendo Pt_1 nell'accoglimento dell'opposizione.
3. Ha resistito al gravame l' chiedendone il rigetto. CP_1
4. All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
5. Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 31.8.2023, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego amministrativo di sgravio del 31.8.2013, assumendo il proprio interesse ad agire in relazione a vizi di notifica dei titoli impositivi e dell'intervenuta prescrizione dei diritti sottesi.
6. Il Tribunale ha qualificato il ricorso come opposizione all'estratto di ruolo, dichiarandone l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
7. L'appellante, sostenendo che il divieto di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo è superabile tramite l'esperimento della richiesta amministrativa di sgravio, censura la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
-omessa pronuncia sulla prescrizione;
- omessa pronuncia sull'inesistenza e sulla nullità delle notificazioni;
- omesso rilievo d'ufficio della prescrizione, dell'omessa notifica.
8. L'appello è infondato.
Analoga questione è stata già esaminata da questa Corte con molte decisioni (tra cui sent. n. 247/2025 del 21.1.2015 R.G. 2296/2023), le
2 cui ragioni si condividono e vanno qui riproposte, anche ex art. 118 disp att. c.p.c.
< decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973,
è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest'ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione.
In particolare, è stato precisato che con la sentenza n. 19704/15, le sezioni unite, prendendo le mosse dall'"indiscutibile recettizietà" dell'atto tributario, in virtù della quale "il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento", avevano fondato l'ammissibilità dell'impugnazione sul bisogno di tutela dato dall'interesse a contrastare l'avanzamento della sequenza procedimentale in corso: l'invalidità della notificazione (e, a maggior ragione, l'omissione di essa), rileva in quanto, impedendo la conoscenza dell'atto e quindi la relativa impugnazione, produca l'avanzamento del procedimento sino alla conclusione dell'esecuzione, e in funzione di tale interesse, consistente nella necessità di evitare che il danno derivante dall'esecuzione divenga irreversibile, se non in termini risarcitori, che era stata riconosciuta l'ammissibilità della impugnazione dell'estratto di ruolo.
Questo perché, secondo il regime normativo allora vigente, si escludeva che si potesse adire il giudice tributario per l'impugnazione di un atto esecutivo come il pignoramento, in quanto tale estraneo ai confini della giurisdizione tributaria, come delineati dal D.lgs. n. 546
3 del 1992 art. 2, (Cass., sez. un., n. 21690/16) e, per altro verso, la possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., inizialmente esclusa dal D.P.R. n. 602 del 1973 art. 54, nel regime antecedente alla novella dovuta al D.lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sez. un., n. 212/99; sez. un., n. 2090/2002; n. 25855/13), era stata poi limitata, nel regime successivo, in base al D.P.R. n. 602 del 1973 art. 57, alla deduzione dell'impignorabilità dei beni;
laddove non era consentita, quanto alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo, ossia, appunto, alla regolarità del ruolo e alla notificazione della cartella,
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. 9.
Con la pronuncia in esame, è stato evidenziato che quelle limitazioni, tuttavia, non sono più attuali.
Invero, si è dato atto che le sezioni unite (Cass., sez. un., nn. 13913 e
13916/17; in termini, tra varie, sez. un., n. 7822/20, cit.) hanno stabilito che il pignoramento che costituisca il primo atto col quale si esprime la volontà di procedere alla riscossione di un credito, in mancanza di precedenti atti ritualmente notificati, suscita l'interesse ad agire e va impugnato davanti al giudice tributario, in base al D.lgs.
n. 546 del 1992 art. 19 e art. 2, comma 1, secondo periodo;
che, inoltre, la Corte costituzionale (con sentenza n. 114/18) ha escluso qualsivoglia vuoto di tutela nel caso di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell'eventuale successivo avviso contenente l'intimazione ad adempiere: se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, o la regolarità formale e la notificazione di esso, la tutela c'è ed è garantita in maniera piena dal giudice tributario (al riguardo, si veda Cass., sez. un., n. 28709/20).
La conseguenza è che il principio della tutela immediata affermato dalla precedente sentenza delle sezioni unite del 2015, cui fa riferimento l'appellante, è da ritenersi superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava;
non si configura quindi affidamento
4 tutelabile per chi vi abbia confidato (v. Cass., sez. un., n. 4135/19).
Nonché conseguentemente, non assume rilievo in tal caso la sollevata
(e ritenuta) eccezione di prescrizione del credito preteso, in quanto proprio prima ancora di tale verifica, si impone la valutazione circa l'ammissibilità del ricorso.
In questo ambito, le sezioni unite hanno precisato che l'intervento normativo di cui l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, non ha natura di norma di interpretazione autentica, né ha valore retroattivo: alla stessa è stata riconosciuta la funzione di condizione dell'azione, avendo il legislatore inteso specificare quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, incide sull'interesse ad agire.
È su tale profilo della specificazione dell'interesse ad agire, quindi, che la norma ha inciso, e la stessa si estende fino al momento della decisione, sicché la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Era, dunque, onere dell'appellante allegare e specificare di trovarsi in una delle circostanze, espressamente regolate dal legislatore, che concretizzano, secondo la specificazione compiuta dal legislatore, la effettiva esistenza del proprio interesse ad agire;
cioè dimostrando che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs.
n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Del resto a tal fine egli era stato
5 espressamente invitato da questa Corte a provvedere, allegando la relativa documentazione, ovviamente se esistente>>.
9. Ne consegue che, correttamente il primo giudice ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per mancanza dell'interesse ad agire, secondo quanto specificato dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021.
10. In ogni caso, qualora la premessa del domandare fosse l'omessa o invalida notifica dei titoli, si ricadrebbe pienamente nell'operatività del disposto dell'art.3 bis d.l. 146 del 21 ottobre 2021, introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n.215.
11. Per altro, l'assunto che l'impugnazione promossa attenga al diniego di sgravio e che ciò valga ad individuare un oggetto diverso dall'impugnazione all'estratto di ruolo ovvero da una opposizione all'esecuzione in difetto di interesse è erroneo, in quanto il processo dinnanzi al giudice ordinario non è impugnatorio, ma funzionale all'accertamento di diritti.
12. Alla luce di tali principi le doglianze di parte appellante risultano infondate o assorbite nella pronuncia di inammissibilità.
13. L'appello deve essere pertanto respinto. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
14. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al rimborso, in favore dell' delle spese del CP_1 grado che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre oneri accessori di legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. 6 Roma, 9/9/2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
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