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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/07/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1073/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1073/2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gloria Mariano (C.F. Parte_1 C.F._1
C.F._2
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Pillitu (C.F. CP_1 C.F._3
), C.F._4
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione giudiziale
Conclusioni comuni delle parti: “nel merito ed in via principale:
a) Pronunciare la separazione personale tra i coniugi e matrimonio Parte_1 CP_1 trascritto nei registri di stato civile del Comune di RO d'EL (VI), al n. 5, parte II, serie C, anno 2015, autorizzando i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa e ciò nell'ambito del reciproco pagina 1 di 6 rispetto, ordinandone la trascrizione presso i competenti registri di Stato Civile;
b) il SI. si obbliga a lasciare la casa familiare entro e non oltre il 31/08/2025; sino a tale CP_1 data entrambi i coniugi si obbligano a mantenere un clima abitativo sereno evitando conflitti alla presenza dei figli minori;
c) Affidarsi congiuntamente i figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente degli stessi presso la madre, nella residenza che rimarrà presso la casa familiare sita in
RO D'EL (VI), Via Alessandro Volta n°4; quando disporrà di autonoma situazione abitativa:
d) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario da : Per_1
Settimana A) il martedì e il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:30/21.00 quando il padre la preleverà dall'uscita della palestra ove frequenta lo sport (ovvero presso l'abitazione della madre in caso non si trovi in palestra) e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna all'orario predefinito;
Settimana B) il martedì e il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:30/21.00 quando il padre la preleverà dall'uscita della palestra ove frequenta lo sport (ovvero presso l'abitazione della madre in caso non si trovi in palestra) e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna all'orario predefinito oltre ad un fine settimana alternato, dal sabato ore 10.00 fino alla domenica sera alle ore 20:30/21.00 (compreso pernotto) quando il padre riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna;
PER DO:
Settimana A) il martedì e il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:30/21.00 quando il padre lo preleverà presso l'abitazione della madre e lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna all'orario predefinito;
Settimana B) il martedì e il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:30/21.00 quando il padre lo preleverà presso l'abitazione della madre e lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna all'orario predefinito oltre ad un fine settimana alternato dal sabato ore 10.00 alla domenica ore 20.30/21.00.
Vacanze e festività
I minori trascorreranno il compleanno ed i relativi festeggiamenti, ad anni alternati, presso l'uno o l'atro genitore, alla presenza di entrambi i genitori alla festa, salvo diverso accordo tra le parti;
Natale e Capodanno: I figli trascorreranno il giorno di Natale e il giorno di Capodanno (1° gennaio) in modo alternato, con l'uno e l'altro genitore;
i genitori suddivideranno il tempo da trascorrere con i figli: le giornate del 24- 25 -26 -27-28 dicembre verranno trascorse dai figli unitamente alla madre, mentre invece le giornate del 29-30-31 dicembre e 1 gennaio saranno di competenza paterna e ciò a decorrere dall'anno 2025, salvo poi alternare tali giornate di anno in anno.
Vacanze Pasquali : Pasqua e Lunedì dell'Angelo, saranno suddivisi ed alternati di anno in anno tra i genitori, i figli trascorreranno le giornate in maniera alternata di anno in anno tra i pagina 2 di 6 genitori come di seguito: il venerdì, il sabato, la Pasqua saranno di competenza materna, mentre invece il Lunedì dell'Angelo, il martedì ed il mercoledì successivi saranno di competenza paterna e ciò
a decorrere dall'anno 2025, salvo poi alternare tali giornate di anno in anno.
Vacanze Estive
I minori potranno trascorrere 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi con ciascun genitore, il quale comunicherà all'altro il periodo di vacanza che trascorrerà con i figli entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
Negli anni dispari, la precedenza in ordine ai periodi di vacanza prescelti spetterà alla madre, mentre invece negli anni pari al padre.
- Durante la malattia, i figli resteranno presso la madre ed il padre avrà il diritto di visitarli per un'ora al giorno, la madre SInora dovrà in ogni caso aggiornare il padre sullo stato di salute Parte_1 dei figli;
- I figli trascorreranno con la madre la Festa della Mamma ed il giorno del compleanno di quest'ultima, con il padre la Festa del Papà ed il giorno del compleanno di quest'ultimo, ciò a prescindere dalla calendarizzazione di cui sopra;
- ciascun genitore si impegna a permettere che i figli (non appena raggiunta l'età idonea) abbiano comunicazioni telefoniche con l'altro genitore, astenendosi dal porre in essere qualsivoglia tipologia di interferenza;
- Durante i periodi di permanenza dei figli minori presso ciascuno dei genitori, le decisioni ordinarie della vita quotidiana verranno assunte dal genitore che vede i figli presso di sé. Le decisioni concernenti questioni di straordinaria amministrazione (ovvero quelle di maggiore interesse, destinate ad incidere durevolmente sulla vita dei figli) verranno assunte congiuntamente dai genitori, previo accordo;
- La SI.ra , ove ciò sia pure confermato da parte del padre, presta l'assenso al rilascio del Parte_1
e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio con assenso (ove reciproco) alla richiesta e/o al rinnovo di analogo documento valido per l'espatrio per i figli minori;
all'uopo si precisa che il SI. autorizza la SI.ra a portare con sé i figli minori in CP_1 Parte_1
Moldavia durante le vacanze estive o Natalizie durante il periodo di propria competenza;
la SI.ra autorizza il SI. a portare con sé i figli all'estero nei periodo di vacanza Parte_1 CP_1
Natalizia o estiva, durante il periodo di propria competenza;
- Entrambi i genitori si impegnano a garantire reciproco rispetto nell'ambito delle comunicazioni tra loro al fine di mantenere un rapporto sereno ed equilibrato con i figli;
e) Assegnarsi la casa coniugale sita in RO d'EL (VI), Via Alessandro Volta n. 4 alla madre pagina 3 di 6 quale genitore collocatario dei figli minori;
f) Onerarsi il SI. nel pagamento di un assegno di contributo al mantenimento per i figli di CP_1
€ 250,00 mensili cadauno (euro 500,00 totali), con decorrenza dal mese di luglio 2025, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come stabilite all'interno del Protocollo Famiglia del Tribunale di Vicenza;
g) Disporsi che l'assegno unico verrà percepito al 50% tra i coniugi e gli stessi si obbligano ogni anno a sottoscrivere tutta la documentazione amministrativa presso l'INPS o altro ente al fine di ottenere il predetto emolumento;
h) Il SI. si obbliga a trasferire alla SInora l'automobile Opel entro e non CP_1 Parte_1 oltre il 31/07/2025 con spese a carico della SInora;
Parte_1
i) Disporsi che le spese relative alla partecipazione dei minori ai centri estivi siano sostenute in parti eguali dai genitori, nella misura del 50% ciascuno;
l) Disporsi nell'esclusivo interesse del minore, il divieto di far frequentare agli stessi eventuali compagni/compagne per la durata di almeno un anno;
m) il SI. si obbliga ad inviare per il tramite del proprio procuratore Avv. Stefano Pillitu, CP_1 alla SI.ra , copia della polizza sanitaria accesa a tutela dei figli minori. Parte_1
Spese integralmente compensate tra le parti”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 7.3.2025 l'attrice, premesso di aver contratto matrimonio con il convenuto in
LO (Moldavia) il 27.12.2024, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
RO d'EL (Vi), al n. 5, parte II, serie C, anno 2015, che dal matrimonio erano nati i figli
(n. il 27.6.2017) e (n. 4.12.2021), che il matrimonio era entrato in Persona_3 Persona_4 irreversibile crisi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
Fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. al 10.6.2025, il convenuto si costituiva con comparsa del
6.5.2025, aderendo alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle articolate dall'attrice.
All'udienza le parti dichiaravano di non intendersi riconciliare;
il Giudice articolava proposta conciliativa sulle condizioni di separazione e le parti chiedevano rinvio per valutarla;
la causa veniva rinviata al 24.6.2025, disponendosi la trattazione ex art. 127ter c.p.c. Le parti depositavano quindi le note ai sensi della predetta norma, in cui hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali, previa rimessione in decisione, il Pubblico Ministero ha espresso pagina 4 di 6 parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in RO d'EL
(VI), Via Alessandro Volta n. 4 in favore di quale genitore convivente con i figli minori Parte_1
e ; Per_1 Persona_4
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per il figlio minore;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- spese compensate, come da intese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio in Parte_1 CP_1
LO (Moldavia) il 27.12.2014, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RO D'EL, al n. 5, parte II, serie C, anno 2015, alle condizioni in epigrafe riportate;
ii) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RO D'EL (Vi) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConSIlio dell'8 luglio 2025 pagina 5 di 6 Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1073/2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gloria Mariano (C.F. Parte_1 C.F._1
C.F._2
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Pillitu (C.F. CP_1 C.F._3
), C.F._4
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione giudiziale
Conclusioni comuni delle parti: “nel merito ed in via principale:
a) Pronunciare la separazione personale tra i coniugi e matrimonio Parte_1 CP_1 trascritto nei registri di stato civile del Comune di RO d'EL (VI), al n. 5, parte II, serie C, anno 2015, autorizzando i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa e ciò nell'ambito del reciproco pagina 1 di 6 rispetto, ordinandone la trascrizione presso i competenti registri di Stato Civile;
b) il SI. si obbliga a lasciare la casa familiare entro e non oltre il 31/08/2025; sino a tale CP_1 data entrambi i coniugi si obbligano a mantenere un clima abitativo sereno evitando conflitti alla presenza dei figli minori;
c) Affidarsi congiuntamente i figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente degli stessi presso la madre, nella residenza che rimarrà presso la casa familiare sita in
RO D'EL (VI), Via Alessandro Volta n°4; quando disporrà di autonoma situazione abitativa:
d) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario da : Per_1
Settimana A) il martedì e il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:30/21.00 quando il padre la preleverà dall'uscita della palestra ove frequenta lo sport (ovvero presso l'abitazione della madre in caso non si trovi in palestra) e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna all'orario predefinito;
Settimana B) il martedì e il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:30/21.00 quando il padre la preleverà dall'uscita della palestra ove frequenta lo sport (ovvero presso l'abitazione della madre in caso non si trovi in palestra) e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna all'orario predefinito oltre ad un fine settimana alternato, dal sabato ore 10.00 fino alla domenica sera alle ore 20:30/21.00 (compreso pernotto) quando il padre riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna;
PER DO:
Settimana A) il martedì e il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:30/21.00 quando il padre lo preleverà presso l'abitazione della madre e lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna all'orario predefinito;
Settimana B) il martedì e il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:30/21.00 quando il padre lo preleverà presso l'abitazione della madre e lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna all'orario predefinito oltre ad un fine settimana alternato dal sabato ore 10.00 alla domenica ore 20.30/21.00.
Vacanze e festività
I minori trascorreranno il compleanno ed i relativi festeggiamenti, ad anni alternati, presso l'uno o l'atro genitore, alla presenza di entrambi i genitori alla festa, salvo diverso accordo tra le parti;
Natale e Capodanno: I figli trascorreranno il giorno di Natale e il giorno di Capodanno (1° gennaio) in modo alternato, con l'uno e l'altro genitore;
i genitori suddivideranno il tempo da trascorrere con i figli: le giornate del 24- 25 -26 -27-28 dicembre verranno trascorse dai figli unitamente alla madre, mentre invece le giornate del 29-30-31 dicembre e 1 gennaio saranno di competenza paterna e ciò a decorrere dall'anno 2025, salvo poi alternare tali giornate di anno in anno.
Vacanze Pasquali : Pasqua e Lunedì dell'Angelo, saranno suddivisi ed alternati di anno in anno tra i genitori, i figli trascorreranno le giornate in maniera alternata di anno in anno tra i pagina 2 di 6 genitori come di seguito: il venerdì, il sabato, la Pasqua saranno di competenza materna, mentre invece il Lunedì dell'Angelo, il martedì ed il mercoledì successivi saranno di competenza paterna e ciò
a decorrere dall'anno 2025, salvo poi alternare tali giornate di anno in anno.
Vacanze Estive
I minori potranno trascorrere 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi con ciascun genitore, il quale comunicherà all'altro il periodo di vacanza che trascorrerà con i figli entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
Negli anni dispari, la precedenza in ordine ai periodi di vacanza prescelti spetterà alla madre, mentre invece negli anni pari al padre.
- Durante la malattia, i figli resteranno presso la madre ed il padre avrà il diritto di visitarli per un'ora al giorno, la madre SInora dovrà in ogni caso aggiornare il padre sullo stato di salute Parte_1 dei figli;
- I figli trascorreranno con la madre la Festa della Mamma ed il giorno del compleanno di quest'ultima, con il padre la Festa del Papà ed il giorno del compleanno di quest'ultimo, ciò a prescindere dalla calendarizzazione di cui sopra;
- ciascun genitore si impegna a permettere che i figli (non appena raggiunta l'età idonea) abbiano comunicazioni telefoniche con l'altro genitore, astenendosi dal porre in essere qualsivoglia tipologia di interferenza;
- Durante i periodi di permanenza dei figli minori presso ciascuno dei genitori, le decisioni ordinarie della vita quotidiana verranno assunte dal genitore che vede i figli presso di sé. Le decisioni concernenti questioni di straordinaria amministrazione (ovvero quelle di maggiore interesse, destinate ad incidere durevolmente sulla vita dei figli) verranno assunte congiuntamente dai genitori, previo accordo;
- La SI.ra , ove ciò sia pure confermato da parte del padre, presta l'assenso al rilascio del Parte_1
e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio con assenso (ove reciproco) alla richiesta e/o al rinnovo di analogo documento valido per l'espatrio per i figli minori;
all'uopo si precisa che il SI. autorizza la SI.ra a portare con sé i figli minori in CP_1 Parte_1
Moldavia durante le vacanze estive o Natalizie durante il periodo di propria competenza;
la SI.ra autorizza il SI. a portare con sé i figli all'estero nei periodo di vacanza Parte_1 CP_1
Natalizia o estiva, durante il periodo di propria competenza;
- Entrambi i genitori si impegnano a garantire reciproco rispetto nell'ambito delle comunicazioni tra loro al fine di mantenere un rapporto sereno ed equilibrato con i figli;
e) Assegnarsi la casa coniugale sita in RO d'EL (VI), Via Alessandro Volta n. 4 alla madre pagina 3 di 6 quale genitore collocatario dei figli minori;
f) Onerarsi il SI. nel pagamento di un assegno di contributo al mantenimento per i figli di CP_1
€ 250,00 mensili cadauno (euro 500,00 totali), con decorrenza dal mese di luglio 2025, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come stabilite all'interno del Protocollo Famiglia del Tribunale di Vicenza;
g) Disporsi che l'assegno unico verrà percepito al 50% tra i coniugi e gli stessi si obbligano ogni anno a sottoscrivere tutta la documentazione amministrativa presso l'INPS o altro ente al fine di ottenere il predetto emolumento;
h) Il SI. si obbliga a trasferire alla SInora l'automobile Opel entro e non CP_1 Parte_1 oltre il 31/07/2025 con spese a carico della SInora;
Parte_1
i) Disporsi che le spese relative alla partecipazione dei minori ai centri estivi siano sostenute in parti eguali dai genitori, nella misura del 50% ciascuno;
l) Disporsi nell'esclusivo interesse del minore, il divieto di far frequentare agli stessi eventuali compagni/compagne per la durata di almeno un anno;
m) il SI. si obbliga ad inviare per il tramite del proprio procuratore Avv. Stefano Pillitu, CP_1 alla SI.ra , copia della polizza sanitaria accesa a tutela dei figli minori. Parte_1
Spese integralmente compensate tra le parti”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 7.3.2025 l'attrice, premesso di aver contratto matrimonio con il convenuto in
LO (Moldavia) il 27.12.2024, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
RO d'EL (Vi), al n. 5, parte II, serie C, anno 2015, che dal matrimonio erano nati i figli
(n. il 27.6.2017) e (n. 4.12.2021), che il matrimonio era entrato in Persona_3 Persona_4 irreversibile crisi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
Fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. al 10.6.2025, il convenuto si costituiva con comparsa del
6.5.2025, aderendo alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle articolate dall'attrice.
All'udienza le parti dichiaravano di non intendersi riconciliare;
il Giudice articolava proposta conciliativa sulle condizioni di separazione e le parti chiedevano rinvio per valutarla;
la causa veniva rinviata al 24.6.2025, disponendosi la trattazione ex art. 127ter c.p.c. Le parti depositavano quindi le note ai sensi della predetta norma, in cui hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali, previa rimessione in decisione, il Pubblico Ministero ha espresso pagina 4 di 6 parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in RO d'EL
(VI), Via Alessandro Volta n. 4 in favore di quale genitore convivente con i figli minori Parte_1
e ; Per_1 Persona_4
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per il figlio minore;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- spese compensate, come da intese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio in Parte_1 CP_1
LO (Moldavia) il 27.12.2014, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RO D'EL, al n. 5, parte II, serie C, anno 2015, alle condizioni in epigrafe riportate;
ii) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RO D'EL (Vi) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConSIlio dell'8 luglio 2025 pagina 5 di 6 Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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