Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 11/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2834 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con i quali è elettivamente domiciliato in Isola del Liri (FR) Via Siracusa n. 5
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., RT
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria, con la quale è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via del
Plebiscito n. 15
Resistente
Oggetto: Carta elettronica docenti
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/08//2023, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che svolge la professione di docente, assunto con contratto a tempo determinato da ultimo presso l' ; Controparte_2
- che ha prestato servizio alle dipendenze del , RT
svolgendo le mansioni di docente, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno 180 giorni;
- che le mansioni svolte durante il periodo di precariato sono state identiche rispetto alle mansioni svolte dai colleghi che hanno prestato servizio in virtù di contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time;
- che, per tali annualità, il resistente non ha corrisposto la c.d. CP_1
carta elettronica docenti, del valore di € 500,00 per ogni anno scolastico, avendo previsto l'erogazione del bonus in favore dei soli docenti di ruolo;
- che gli articoli n. 63 e n. 64 del CCNL di riferimento stabiliscono un obbligo formativo, a carico del , nei confronti del personale docente;
CP_1
- che la Corte di Giustizia Europea ha chiarito che, in applicazione del principio di non discriminazione, l'introduzione di una disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, basata unicamente sul dato temporale della durata del contratto di lavoro, è da ritenersi illegittima;
- che ha sempre sottoscritto dei contratti con qualifica di docente e ha svolto le medesime mansioni dei colleghi di ruolo;
- che l'equiparabilità dagli insegnanti a tempo indeterminato agli insegnanti a tempo determinato è stata ribadita anche da una pronuncia del 3
Consiglio di Stato, che ha fornito una nuova chiave di lettura dell'art 1, comma
121, della legge n. 107/2015, stabilendo che lo stesso trova applicazione anche nei confronti del personale docente assunto con contratto a tempo determinato;
- che l'amministrazione ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato, strumenti, risorse ed opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
-che in merito la Corte di Giustizia Europea, con Ordinanza del
18/05/2022, ha stabilito che “La Clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'alleato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente à tempo determinato di tale RT
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, e 2021/2022; condannare la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente caricandone il relativo importo di euro 2.000,00 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
Con condanna della resistente alle spese di lite da distarsi per anticipo fattone.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito il
[...]
, eccependo: RT
- che è inammissibile la domanda diretta ad ottenere il pagamento di 4
somme di denaro, a titolo di carta del docente, in virtù della destinazione vincolata del beneficio;
- che è parimenti inammissibile la domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto al bonus in assenza dei presupposti di fatto e temporali previsti dalla relativa normativa;
- che la richiesta di risarcimento avanzata dal ricorrente deve considerarsi inammissibile, in quanto non sorretta dalla prova del danno subito né del suo ammontare.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, nessuno è comparso per il resistente. CP_1
All'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato e va accolto, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_3
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al 5
profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 stabilisce: "Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, Controparte_4
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma 122, dispone: "1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
Con nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015 (al punto 2, "Destinatari"), il ha ribadito che "la Carta del docente (e il relativo RT
importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari".
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. del 2015, ha stabilito che: "La Carta è assegnata ai 6
docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 ha disposto che: "la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto".
L'art. 63 del CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ha ribadito che "la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio".
Con un unico motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la mancata erogazione della carta elettronica del docente, di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022, nei quali ha svolto attività di insegnamento alle dipendenze del in virtù di contratti a tempo determinato. RT
In particolare, parte ricorrente lamenta l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella CP_5
parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della “cd. Carta
Elettronica del docente”, per violazione della Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegata alla direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, la giurisprudenza - sia di merito che di legittimità - si è 7
pronunciata in senso favorevole al riconoscimento della carta elettronica docenti anche in favore di docenti che non siano titolari di un contratto a tempo indeterminato.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, nel riformare la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio –
Roma, Sezione Terza Bis (che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. CP_5
15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015), ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con CP_1
contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.: pertanto, con la sentenza in questione, è stata affermata l'illegittimità degli atti impugnati per violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost, superando il così detto sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Successivamente, sulla questione si è pronunciata anche la Corte di
Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, con riferimento alla compatibilità della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge
107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha stabilito che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale RT
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 CP_1 8
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
Inoltre, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32104/2022, che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. per quanto di interesse, ha stabilito che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo
[...]
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_4
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta 9
medesima". In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma
1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente. 2.
Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo- relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca. 2.
Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al 10
processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo
127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente
a quanto opina la difesa del l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "[…] 4. CP_5 11
Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che l'art. 398 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. CP_5
cit., si specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di €. 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”.
I principi enunciati dalla sentenza n. 32104/2022 hanno trovato conferma nella sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023 che, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con 12
ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai CP_1
quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4)
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di 13
cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Orbene, alla luce della ricostruzione della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, il ricorso va accolto, in quanto il ricorrente ha allegato di essere stato destinatario, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022, di un incarico di supplenza annuale e di tre incarichi fino al termine delle attività didattiche e di non aver fruito della carta del docente, circostanze non contestate dal resistente. CP_1
In particolare, il ricorrente, nell'anno scolastico 2018/2019, ha lavorato in virtù di un contratto a tempo determinato per 25 ore settimanali dal 9/11/2018 al
30/06/2019, nell'anno scolastico 2019/2020 ha lavorato, in virtù di un contratto a tempo determinato per 18 ore settimanali dal 28/10/19 al 31/08/2020, nell'anno scolastico 2020/2021 ha lavorato in virtù di un contratto a tempo determinato per 18 ore settimanali dal 23/09/2020 al 30/06/2021, nell'anno scolastico 2021/2022 ha lavorato in virtù di un contratto a tempo determinato per 18 ore settimanali dal 10/09/2021 al 30/06/2022.
Pertanto, la posizione del docente, negli anni scolastici in questione, è equiparabile a quella dei docenti di ruolo, con conseguente spettanza della Carta, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4, punto 1, del citato Accordo
Quadro.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, il CP_1
ricorrente ha provato di non essere fuoriuscito dal circuito scolastico, avendo allegato, in data 29/01/2025, di essere attualmente in servizio, in virtù di 14
contratto a tempo determinato per 9 ore settimanali, alle dipendenze del resistente, fino al 30/06/2025. CP_1
Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio della Carta del Docente, di cui all'art. 1 comma
121 della legge 107/2015 e del relativo bonus di € 500,00 per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno, dunque, poste a carico del , con distrazione in RT
favore dei procuratori costituiti per parte ricorrente.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari (D.M. 55/2014 e succ. mod scaglione da € 1.101 a 5.200), in ragione della natura seriale del contenzioso e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 2834/2023, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha il Parte_1
diritto di percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022;
- Condanna il , in persona del Controparte_6
all'attribuzione, in favore di per gli anni scolastici CP_7 Parte_1
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, della Carta Elettronica del
Docente, dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- Condanna il , in persona del Controparte_6
L.R.P.T., alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1314,00, oltre 15
accessori, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Locri, 11/02/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci