TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 9158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9158 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 22374/2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Massimo Parte_1
Mancusi, per procura allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Raffaella Piergentili, giusta procura generale alle liti per Notaio di Fiumicino, Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 19/6/2025 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di essere titolare CP_1 sin dal 2020 di assegno sociale ex art. 3, comma 6, legge n. 335/1995 Cat. AS n. 04239345, domandava di accertare e dichiarare l'inesistenza dell'indebito oggettivo di € 8.257,37, preteso in ripetizione dall'Istituto per il periodo dall'1/5/2020 al 30/9/2023 con nota del 29/8/2023, in ragione dell'asserito accertamento di redditi di importo superiore ai limiti di legge, in specie derivanti dalla vendita di due immobili e dal riconoscimento della pensione di reversibilità. A sostegno della domanda, la ricorrente deduceva che la motivazione del provvedimento era generica;
che era separata dal marito, il quale aveva venduto l'immobile; che la vendita della costruzione commerciale caduta in successione aveva prodotto un reddito inferiore a quello previsto dalla legge per accedere al beneficio assistenziale e che, per l'anno 2022, l' aveva omesso la CP_1 motivazione. Interposto senza favorevole esito ricorso amministrativo, la ricorrente domandava l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
“Voglia l'eccellente tribunale, nella figura del giudice adito, dichiarare infondata la richiesta effettuata dall' istituto nella sua totalità o in misura di giustizia in quanto illegittimo, generico e comunque infondato per le motivazioni sopra esposte;
in subordine condannare l'istituto alla restituzione delle somme trattenute oltre al pagamento delle spese di lite al suddetto procuratore antistatario;
inoltre in via subordinata, pur non riconoscendo la legittimità del provvedimento dell' si chiede l'applicazione al caso in CP_1 esame dei benefici sanatoriali in materia di indebiti previdenziali succedutisi nel tempo (art. 52 comma 2 legge n.88/89 e art.13 legge 421/91)”, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la parte ricorrente documentava l'avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti dell' che si CP_1 costituiva, contestando la fondatezza della domanda e concludendo per il suo rigetto. La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato agli scritti difensivi.
2. Con nota del 29/8/2023 l' comunicava all'odierna ricorrente CP_1
l'avvenuto accertamento di somme indebitamente percepite sulla pensione Cat. AS n. 04239345 a lei in godimento, nel periodo dall'1/5/2020 al 30/9/2023, per l'importo complessivo di € 8.257,37 per i seguenti motivi: “in data 2/9/2020 il coniuge ha venduto un immobile per una somma di 84.108,00 E. che determinano il superamento del limite reddituale familiare per il 2021 con conseguente intero anno a debito;
in data 9/1 1/2021 è stata effettuata insieme a altri coparti una vendita di costruzione commerciale per im È stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”. Inoltre, nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo reso in data 3/12/2024 si specificava ulteriormente che: “l'indebito contestato è, contra,
2 legittimo e fondato in quanto - per come specificato nel provvedimento impugnato - deriva dalla vendita di un immobile effettuata dal coniuge della ricorrente nel 2020 per un valore di euro 84.108,00 che ha azzerato la prestazione nel 2020 per superamento dei limiti reddituali, dalla vendita di una costruzione di tipo commerciale effettuato con altre coparti nel 2021 per un valore pro-quota di euro 1.500,00 e dal riconoscimento di altra pensione n. 35808348, Cat. SOART, con decorrenza 06/2023”.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della Legge n. 335 del 1995, “6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”. Sicché, per espressa disposizione normativa, a comporre il reddito di riferimento per la corresponsione, in misura integrale o ridotta, dell'assegno sociale, concorre anche “il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare”. Nel caso di specie, la ricorrente si è separata consensualmente con il coniuge con un accordo concluso dinanzi all'ufficiale dello stato civile del
3 Comune di Roma in data 8/4/2021 come si evince dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio prodotto da parte ricorrente (all. 4). Al contrario, il coniuge della ricorrente ha venduto l'immobile in data 2/9/2020 per l'importo di € 84.108,00 (all. estratto punto fisco alla memoria di costituzione), circostanza non contestata da parte attorea. Pertanto, già al momento della presentazione della domanda per il riconoscimento del beneficio, parte ricorrente avrebbe dovuto computare anche i redditi dell'altro coniuge. Con riguardo al 2021, parte resistente ha prodotto la prova della compravendita della costruzione commerciale conclusa il 9/11/2021 per il prezzo di € 30.000,00 tra una parte complessa venditrice composta da diciannove persone e un acquirente, da cui l'odierna ricorrente ha percepito € 1.500,00, secondo le allegazioni di parte convenuta, non specificamente contestate da parte ricorrente. Infine, la ricorrente risulta percepire una pensione di reversibilità a far data dal 1/6/2023, che le ha prodotto un reddito per l'anno 2023 di € 4.582,46, che, secondo parte ricorrente, era inferiore al limite stabilito per la fruizione dell'assegno sociale pari ad € 5.391,88, circostanza non contestata dall' CP_1
3.1 Componendo un contrasto interpretativo, la Suprema Corte ha affermato il principio, ribadito da numerose successive pronunce, secondo cui: "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'“accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 28771 del 9/11/2018 e, in termini, Cassazione, Sezione Lavoro n. 26036 del 15/10/2019 e Cassazione, Sezione Lavoro n. 31372 del 2/12/2019). Motivando il principio di diritto, la Suprema Corte ha preso le mosse dagli approdi, in materia, della Corte Costituzionale ed osservato che “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost.
- un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n.
4 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)” (cfr. Cassazione, n. 28771 del 9/11/2018 cit.). Muovendo da tali premesse, la Corte di Legittimità ha affermato che: "Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.). Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che
5 sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici” (cfr. Cassazione, n. 28771 del 9/11/2018 cit.). Sulla scorta di tali considerazioni, confermate nei successivi arresti della Corte di Legittimità, si è di recente consolidato il principio di diritto secondo cui l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 26036 del 15/10/2019).
3.2 Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva come il provvedimento di comunicazione dell'indebito sia datato 29/8/2023, mentre il periodo di recupero è in prevalenza antecedente, essendo limitato al periodo dal 1/5/2020 al 30/9/2023, essendo pertanto rilevante solo per il mese di settembre 2023. Inoltre, per il mese di settembre 2023, l' non ha provato il CP_1 superamento del limite di reddito pacificamente indicato dalle parti in € 5.391,88, avendo, al contrario, parte ricorrente conseguito un reddito per l'intero 2023 di € 4.582,46. Né l' ha specificatamente motivato in merito al ricalcolo dell'assegno CP_1 sulla scorta dei nuovi redditi conseguiti, essendo i provvedimenti posti a fondamento della ripetizione estremamente sintetici, sicché non è possibile ricostruire l'iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione e della quantificazione della somma dovuta. Le somme erogate alla ricorrente sono, pertanto, irripetibili, non essendo neppure ipotizzata dall' un'ipotesi di dolo dell'accipiens, il quale, CP_2 piuttosto, non è nemmeno dedotto che abbia mancato di ottemperare al proprio onere di comunicare le variazioni sui redditi familiari. Senza necessità di esaminare le ulteriori questioni, in ossequio al principio della ragione più liquida (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12002 del 28/05/2014), il ricorso deve essere, pertanto, accolto, per essere le somme chieste in restituzione dall'Istituto irripetibili.
4. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, maggiorati del 20% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione degli allegati al ricorso.
6
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara illegittima la richiesta di ripetizione avanzata dall' con nota del 29/8/2023, in quanto infondata. CP_2
Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 2.240,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Roma, 23 settembre 2025 Il Giudice Laura Cerroni
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio mirato dott. Simone Petrilli.
7