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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/07/2025, n. 3042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3042 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 10501/2024
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 354/2024 (R.G. n. 8507/2024)
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv.ti Marco Grullo e Nicola Turco, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente in opposizione
E
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv,ti CP_1
Felice Ragone e Carlo Stabile, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Resistente in opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.08.2024 la parte opponente in epigrafe ha chiesto l'accoglimento della opposizione e – conseguentemente - la revoca del decreto ingiuntivo nr. 354/2024 emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento monitorio n. 8507/2024 R.G., con il quale le era ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 7.960,00 oltre interessi e rivalutazione, come indicata nel verbale di conciliazione sindacale sottoscritto tra le parti in 24.01.2024 e spettante al sig. a titolo di a titolo di trattamento di fine rapporto nonché Ferie, rol, ex festività CP_1
e tredicesima.
Nello specifico, ha eccepito la non veridicità del verbale di conciliazione sindacale in parola attesa la natura non genuina e comunque illegittima del rapporto di lavoro instaurato con l CP_1
1 Il creditore opposto si è costituito in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza dell'8 luglio 2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il Giudicante vi provvede con sentenza.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Giova innanzitutto sottolineare come, anche nel rito del lavoro, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, configurandosi come giudizio ordinario di cognizione, debba svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adìto e secondo i principi generali in tema di onere della prova, per cui spetta a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Per tale motivo l'opposto, che dal punto di vista sostanziale è parte attrice, ha l'onere di articolare la propria domanda secondo quanto previsto dall'art. 414 c.p.c., mentre l'opponente ingiunto, che resta convenuto sostanziale, ha l'onere di articolare le proprie difese ai sensi dell'art. 416, co. 3,
c.p.c., ossia di prendere specifica posizione in maniera precisa - e non limitata a una generica contestazione - circa i fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda e di indicare in modo specifico i mezzi di prova e in modo particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.
È chiaro, dunque, che l'opposizione a decreto ingiuntivo che non sia corredata da validi elementi probatori volti a smontare la pretesa creditoria, va rigettata (cfr. Cassazione civile, sez. lav., n.
13467 del 2003; Cassazione civile, sez. lav., n. 8502 del 2002).
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in virtù di verbale di conciliazione sindacale n. 5_2024, stipulato in data 24.01.2024 tra la società opponente Parte_1 nella qualità di datrice di lavoro e l'odierno resistente nella qualità di lavoratore, in CP_1
sede protetta dinanzi la sede Consil di CR (NA) ed alla presenza del dott. Luigi Capasso quale componente dell'Ufficio Vertenze e Conciliazioni (cfr. verbale allegato al ricorso monitorio e alla memoria difensiva del presente giudizio).
Come noto, la validità della conciliazione sindacale, e quindi del relativo accordo conciliativo, contenente rinunzie o transazioni, pur svolgendosi in sede protetta, è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti.
2 In particolare, è ammessa l'impugnabilità del verbale entro 6 mesi per il mancato rispetto dei requisiti minimi, ossia: a) la partecipazione del sindacato alla conciliazione, che deve essere effettiva e non solo formale;
b) il mancato rispetto della procedura conciliativa stabilita nei CCNL.
Inoltre, il verbale è sempre impugnabile a norma dell'art. 1346 c.c. per mancanza degli elementi che rendono valido il contratto, essendo la transazione in questi casi nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c.
Nello specifico, l'art. 2113, comma 1, c.c. sancisce l'invalidità delle rinunzie e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi.
Il comma 2 della stessa norma subordina l'impugnativa delle predette rinunzie e transazioni – che può avvenire con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, ai sensi del successivo comma terzo – al rispetto del termine decadenziale di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o transazione se successiva alla cessazione stessa.
La mancata impugnazione della rinunzia o transazione entro il termine stabilito a pena di decadenza ne determina la inoppugnabilità, con la conseguenza che, in ragione dell'acquisizione di definitiva validità dell'atto di rinunzia o della transazione conseguente alla mancata impugnativa nel termine decadenziale, viene in luce un regime di indisponibilità relativa dei diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi (del resto ritenuto legittimo da Corte Cost.
n. 77 del 1974).
La previsione di un onere di impugnativa nel termine decadenziale, inoltre, induce a qualificare in termini di annullabilità ex artt. 1425 e ss c.c. (e non di nullità ex artt. 1418 e ss. c.c.) la invalidità sancita dalla norma in esame, con conseguente irrilevabilità ex officio, prescrizione estintiva quinquennale della relativa azione (una volta impedita la decadenza) e natura costitutiva della sentenza.
A tale peculiare regime sono espressamente sottratte le conciliazioni raggiunte in sede giudiziale, sindacale ed amministrativa che il legislatore esclude dalla comminatoria di invalidità in base al disposto dell'ultimo comma dell'art. 2113 c.c.: invero, tali conciliazioni sono considerate valide ab origine ancorché contengano rinunzie a diritti del lavoratore parzialmente indisponibili, in quanto in tali casi la volontà del lavoratore è ritenuta adeguatamente "assistita" e la sua posizione adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista di un soggetto terzo (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. lav., n. 11107 del 2002 e n.
2244 del 1995).
La ratio di tale deroga risiede, secondo giurisprudenza e dottrina concordi, nella presunzione che la presenza del rappresentante sindacale faccia venir meno la posizione di soggezione del lavoratore
3 nei confronti del datore ed assicuri che la soluzione negoziale adottata corrisponda all'interesse del lavoratore stesso in relazione alla concreta controversia in atto, escludendosi così ogni rischio di coazione e di approfittamento da parte del datore di lavoro.
Tuttavia, per giurisprudenza pacifica, le conciliazioni in esame, pur sottratte all'impugnativa prevista dall'art. 2113 c.c., possono essere oggetto di azione di nullità e/o di annullamento in base alla disciplina comune dei contratti.
Vale a dire che è sempre possibile domandare l'annullamento del negozio sostanziale racchiuso nel verbale di conciliazione per incapacità naturale (artt. 1425, II comma e 428 c.c.) o legale (art. 1425 comma I c.c.), ovvero per un vizio della volontà (errore, violenza e dolo ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.) con l'esclusione del solo errore di diritto relativo alle questioni oggetto di transazione ex art. 1969 c.c.
Parimenti, è possibile esperire azione ordinaria di nullità del negozio ai sensi degli artt. 1418 e ss.
c.c.
Ciò posto, assume rilievo dirimente nel caso di specie l'assenza di qualsivoglia allegazione e prova circa l'esistenza di eventuali cause di nullità o annullabilità del verbale di conciliazione in parola: le deduzioni svolte nel ricorso in opposizione, infatti, attengono esclusivamente alla contestata genuinità del rapporto lavorativo sottostante e non integrano alcuno dei motivi di impugnazione sopra individuati.
A ben vedere, anzi, la società opponente, lungi dal prospettare la sussistenza di una delle ipotesi sopra indicate, dà atto di come l'instaurazione del rapporto lavorativo con l' sia stata posta in CP_1 essere volontariamente d'accordo tra le parti.
In definitiva, la conciliazione raggiunta dalle parti in sede sindacale, in quanto valida ab origine ed inoppugnabile ex art. 2113 c.c., poteva essere soltanto oggetto delle generali azioni di nullità ed annullabilità previste dal diritto comune dei contratti.
Nel caso di specie, però, in ricorso non si prospetta alcun vizio di invalidità della conciliazione in questione, essendosi la società opponente limitata a definire in via del tutto vaga e generica il verbale come “non veritiero”.
Alla luce delle argomentazioni svolte, l'opposizione va rigettata.
Con riferimento, infine, alla domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata dalla resistente, va evidenziato che ai fini della sussistenza di una responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve essere allegata – prima ancora che provata - la sussistenza degli elementi richiesti dalla norma, ossia la malafede o la colpa grave di chi agisce o resiste in giudizio, i quali non possono essere desunti dalla sola soccombenza.
4 Nel caso di specie, ritiene il giudice che non vi siano elementi sufficienti a ritenere sussistenti i presupposti per l'applicabilità della norma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo;
b) Condanna l'opponente in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 09.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 10501/2024
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 354/2024 (R.G. n. 8507/2024)
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv.ti Marco Grullo e Nicola Turco, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente in opposizione
E
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv,ti CP_1
Felice Ragone e Carlo Stabile, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Resistente in opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.08.2024 la parte opponente in epigrafe ha chiesto l'accoglimento della opposizione e – conseguentemente - la revoca del decreto ingiuntivo nr. 354/2024 emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento monitorio n. 8507/2024 R.G., con il quale le era ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 7.960,00 oltre interessi e rivalutazione, come indicata nel verbale di conciliazione sindacale sottoscritto tra le parti in 24.01.2024 e spettante al sig. a titolo di a titolo di trattamento di fine rapporto nonché Ferie, rol, ex festività CP_1
e tredicesima.
Nello specifico, ha eccepito la non veridicità del verbale di conciliazione sindacale in parola attesa la natura non genuina e comunque illegittima del rapporto di lavoro instaurato con l CP_1
1 Il creditore opposto si è costituito in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza dell'8 luglio 2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il Giudicante vi provvede con sentenza.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Giova innanzitutto sottolineare come, anche nel rito del lavoro, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, configurandosi come giudizio ordinario di cognizione, debba svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario dinanzi al giudice adìto e secondo i principi generali in tema di onere della prova, per cui spetta a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Per tale motivo l'opposto, che dal punto di vista sostanziale è parte attrice, ha l'onere di articolare la propria domanda secondo quanto previsto dall'art. 414 c.p.c., mentre l'opponente ingiunto, che resta convenuto sostanziale, ha l'onere di articolare le proprie difese ai sensi dell'art. 416, co. 3,
c.p.c., ossia di prendere specifica posizione in maniera precisa - e non limitata a una generica contestazione - circa i fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda e di indicare in modo specifico i mezzi di prova e in modo particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.
È chiaro, dunque, che l'opposizione a decreto ingiuntivo che non sia corredata da validi elementi probatori volti a smontare la pretesa creditoria, va rigettata (cfr. Cassazione civile, sez. lav., n.
13467 del 2003; Cassazione civile, sez. lav., n. 8502 del 2002).
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in virtù di verbale di conciliazione sindacale n. 5_2024, stipulato in data 24.01.2024 tra la società opponente Parte_1 nella qualità di datrice di lavoro e l'odierno resistente nella qualità di lavoratore, in CP_1
sede protetta dinanzi la sede Consil di CR (NA) ed alla presenza del dott. Luigi Capasso quale componente dell'Ufficio Vertenze e Conciliazioni (cfr. verbale allegato al ricorso monitorio e alla memoria difensiva del presente giudizio).
Come noto, la validità della conciliazione sindacale, e quindi del relativo accordo conciliativo, contenente rinunzie o transazioni, pur svolgendosi in sede protetta, è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti.
2 In particolare, è ammessa l'impugnabilità del verbale entro 6 mesi per il mancato rispetto dei requisiti minimi, ossia: a) la partecipazione del sindacato alla conciliazione, che deve essere effettiva e non solo formale;
b) il mancato rispetto della procedura conciliativa stabilita nei CCNL.
Inoltre, il verbale è sempre impugnabile a norma dell'art. 1346 c.c. per mancanza degli elementi che rendono valido il contratto, essendo la transazione in questi casi nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c.
Nello specifico, l'art. 2113, comma 1, c.c. sancisce l'invalidità delle rinunzie e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi.
Il comma 2 della stessa norma subordina l'impugnativa delle predette rinunzie e transazioni – che può avvenire con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, ai sensi del successivo comma terzo – al rispetto del termine decadenziale di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o transazione se successiva alla cessazione stessa.
La mancata impugnazione della rinunzia o transazione entro il termine stabilito a pena di decadenza ne determina la inoppugnabilità, con la conseguenza che, in ragione dell'acquisizione di definitiva validità dell'atto di rinunzia o della transazione conseguente alla mancata impugnativa nel termine decadenziale, viene in luce un regime di indisponibilità relativa dei diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi (del resto ritenuto legittimo da Corte Cost.
n. 77 del 1974).
La previsione di un onere di impugnativa nel termine decadenziale, inoltre, induce a qualificare in termini di annullabilità ex artt. 1425 e ss c.c. (e non di nullità ex artt. 1418 e ss. c.c.) la invalidità sancita dalla norma in esame, con conseguente irrilevabilità ex officio, prescrizione estintiva quinquennale della relativa azione (una volta impedita la decadenza) e natura costitutiva della sentenza.
A tale peculiare regime sono espressamente sottratte le conciliazioni raggiunte in sede giudiziale, sindacale ed amministrativa che il legislatore esclude dalla comminatoria di invalidità in base al disposto dell'ultimo comma dell'art. 2113 c.c.: invero, tali conciliazioni sono considerate valide ab origine ancorché contengano rinunzie a diritti del lavoratore parzialmente indisponibili, in quanto in tali casi la volontà del lavoratore è ritenuta adeguatamente "assistita" e la sua posizione adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista di un soggetto terzo (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. lav., n. 11107 del 2002 e n.
2244 del 1995).
La ratio di tale deroga risiede, secondo giurisprudenza e dottrina concordi, nella presunzione che la presenza del rappresentante sindacale faccia venir meno la posizione di soggezione del lavoratore
3 nei confronti del datore ed assicuri che la soluzione negoziale adottata corrisponda all'interesse del lavoratore stesso in relazione alla concreta controversia in atto, escludendosi così ogni rischio di coazione e di approfittamento da parte del datore di lavoro.
Tuttavia, per giurisprudenza pacifica, le conciliazioni in esame, pur sottratte all'impugnativa prevista dall'art. 2113 c.c., possono essere oggetto di azione di nullità e/o di annullamento in base alla disciplina comune dei contratti.
Vale a dire che è sempre possibile domandare l'annullamento del negozio sostanziale racchiuso nel verbale di conciliazione per incapacità naturale (artt. 1425, II comma e 428 c.c.) o legale (art. 1425 comma I c.c.), ovvero per un vizio della volontà (errore, violenza e dolo ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.) con l'esclusione del solo errore di diritto relativo alle questioni oggetto di transazione ex art. 1969 c.c.
Parimenti, è possibile esperire azione ordinaria di nullità del negozio ai sensi degli artt. 1418 e ss.
c.c.
Ciò posto, assume rilievo dirimente nel caso di specie l'assenza di qualsivoglia allegazione e prova circa l'esistenza di eventuali cause di nullità o annullabilità del verbale di conciliazione in parola: le deduzioni svolte nel ricorso in opposizione, infatti, attengono esclusivamente alla contestata genuinità del rapporto lavorativo sottostante e non integrano alcuno dei motivi di impugnazione sopra individuati.
A ben vedere, anzi, la società opponente, lungi dal prospettare la sussistenza di una delle ipotesi sopra indicate, dà atto di come l'instaurazione del rapporto lavorativo con l' sia stata posta in CP_1 essere volontariamente d'accordo tra le parti.
In definitiva, la conciliazione raggiunta dalle parti in sede sindacale, in quanto valida ab origine ed inoppugnabile ex art. 2113 c.c., poteva essere soltanto oggetto delle generali azioni di nullità ed annullabilità previste dal diritto comune dei contratti.
Nel caso di specie, però, in ricorso non si prospetta alcun vizio di invalidità della conciliazione in questione, essendosi la società opponente limitata a definire in via del tutto vaga e generica il verbale come “non veritiero”.
Alla luce delle argomentazioni svolte, l'opposizione va rigettata.
Con riferimento, infine, alla domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata dalla resistente, va evidenziato che ai fini della sussistenza di una responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve essere allegata – prima ancora che provata - la sussistenza degli elementi richiesti dalla norma, ossia la malafede o la colpa grave di chi agisce o resiste in giudizio, i quali non possono essere desunti dalla sola soccombenza.
4 Nel caso di specie, ritiene il giudice che non vi siano elementi sufficienti a ritenere sussistenti i presupposti per l'applicabilità della norma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo;
b) Condanna l'opponente in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 09.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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