Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/06/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1142/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1142 /2025 R.G. vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
C.F. nato a [...] il [...] e residente a [...] C.F._2
Col di Lana n.4, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ed elettivamente domiciliati Parte_2 presso lo studio del difensore in Monza (MB), Via Italia n. 50, come da procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento con i propri redditi.
3. Il figlio minorenne viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento paritario presso gli stessi. Si precisa che è intendimento dei coniugi disciplinare nello stesso identico modo anche i rispettivi rapporti con il figlio , maggiorenne ma non ER indipendente economicamente, fermo ed impregiudicato il diritto di quest'ultimo, in considerazione della conseguita maggiore età, a rapportarsi in autonomia con i genitori. Ai fini anagrafici, i figli assumeranno entrambi la residenza della madre.
4. Con riferimento alla casa coniugale sita in Monza, alla Via Col di Lana n.4, di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno e sulla quale insiste mutuo ipotecario con debito residuo capitale alla data odierna di Euro 150.072,69=, la NO promette Parte_1 irrevocabilmente di vendere al GN che promette irrevocabilmente di acquistare, la Parte_2
[...] di Euro 300.000,00=. Immediatamente prima e/o contestualmente al rogito notarile Parte_1 programmato, il GN provvederà, anche per conto e nell'interesse della NO Parte_2 [...]
ad estinguere il mutuo ipotecario indicato, facendosi carico dell'intero debito capitale Parte_1 residuo. Il versamento del corrispettivo di vendita concordato verrà erogato mediante sottoscrizione da parte del GN di nuovo mutuo ipotecario allo stesso unicamente intestato. Parte_2
5. Con l'incasso del corrispettivo concordato, ed eventualmente con la provvista ulteriore ricavata dalla sottoscrizione di un nuovo mutuo ipotecario alla stessa unicamente intestato, la NO
[...] provvederà ad acquistare una nuova soluzione abitativa. Parte_1
6. I coniugi si impegnano sin d'ora a non mettere in vendita le rispettive abitazioni di proprietà e a donare ai propri figli, in misura uguale fra loro, la nuda proprietà di entrambe le abitazioni (quella attuale di Via Col di Lana 4 a Monza che in funzione delle intese odierne diventerà di proprietà esclusiva del GN e quella che la NO è in procinto di acquistare) Parte_2 Parte_1 non appena il figlio minorenne conseguirà la maggiore età e, comunque, entro e non oltre Per_1 il 31.12.2027. Entrambi i genitori conserveranno il diritto di usufrutto sulle rispettive unità immobiliari e l'onere di continuare a far fronte, ognuno in via esclusiva, al pagamento dei rispettivi mutui ipotecari.
7. La NO si impegna a lasciare la casa coniugale non appena avrà trovato altra Parte_1 soluzione abitativa.
8. Entrambi i genitori avranno diritto a partecipare e concorrere ad ogni decisione attinente la vita dei figli, ai loro impegni scolastici e parascolastici, alle decisioni mediche e sanitarie, alle scelte educative e religiose, all'attività sportiva, all'utilizzo del tempo libero e, più in generale ad ogni momento della vita dei figli in cui possa trovare espressione il ruolo genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione relative alla quotidianità dei medesimi, che potranno essere prese anche disgiuntamente da ciascuno dei genitori nei periodi in cui avranno con sé i figli e comunque salve le urgenze.
9. Salvo migliori accordi che di volta in volta i coniugi si impegnano a concludere avuto riguardo ai prioritari interessi dei figli, il collocamento paritario degli stessi seguirà le seguenti modalità di massima:
a) (e ) resterà con il padre a fine settimana alterni, dal venerdì dall'uscita di Per_1 ER scuola sino al lunedì mattina;
b) (e ) resterà con il padre, dall'uscita da scuola sino a giorno seguente, un Per_1 ER ulteriore giorno infrasettimanale nelle settimane che si concluderanno con la permanenza presso la madre nel weekend e ulteriori due giorni infrasettimanali nelle settimane che si concluderanno con la permanenza presso il padre nel weekend;
c) durante il periodo estivo (e ) trascorrerà un periodo di 3 settimane anche non Per_1 ER consecutive con il padre;
tale periodo sarà concordato tra i coniugi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, salvo diverso accordo;
d) durante le vacanze scolastiche natalizie il padre terrà con sé (e ) per Natale Per_1 ER
(dal 24 dicembre al 31 dicembre) oppure per Capodanno (dal 31 dicembre al 07 gennaio) ad anni alternati con la madre, ad eccezione del giorno della Vigilia di Natale, di Natale e di Santo Stefano in cui i figli trascorreranno la giornata con entrambi i genitori (alternando di anno in anno la presenza dei figli con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto); e) durante le vacanze scolastiche pasquali, il padre terrà con sé (e ) per tre giorni Per_1 ER consecutivi che, ad anni alterni, andranno dal giovedì sera alla Domenica di Pasqua oppure della
Lunedì di Pasqua sino al rientro a scuola;
f) le altre festività da calendario scolastico (ponti, festa patronale etc…) verranno alternate nel corso di ciascun anno tra i genitori (cosicché – ad esempio - il 25 aprile verrà trascorso con il padre, il 01 maggio con la madre e così via);
g) i genitori, di comune accordo e nell'esclusivo interesse dei figli, potranno concordare modalità differenti circa i diritti di visita e le vacanze rispetto a quanto sopra stabilito;
h) i genitori, per i rispettivi periodi di permanenza con (e ), in concomitanza dei Per_1 ER periodi di festività/vacanza scolastici potranno decidere di restare con i figli presso le rispettive residenze, ovvero condurli fuori, per visitare luoghi turistici, ovvero diverse città, altro;
in tale ultima ipotesi, ciascun genitore, prima della partenza insieme ai figli, dovrà sempre comunicare all'altro, il luogo di destinazione e i recapiti telefonici, anche fissi, onde poter consentire all'altro genitore di poter rintracciare, in qualsiasi momento, (e ); le spese di viaggio e pernottamento Per_1 ER fuori casa, oltre tutto il necessario, saranno a carico del genitore che condurrà con sé i figli;
i) in ogni caso, salvo diverso accordo tra le parti, (e ) trascorrerà la Festa della Per_1 ER
Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni degli stessi;
j) ciascun genitore avrà il diritto di vedere (e ) nel giorno del loro compleanno Per_1 ER
(in caso di mancato accordo alternando di anno in anno la presenza dei figli con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto).
7. In considerazione del collocamento paritario dei figli presso i genitori, i coniugi concordano che ognuno di loro si farà direttamente carico del mantenimento ordinario degli stessi nei giorni di propria competenza, escludendosi così la necessità di prevedere contributi reciproci al mantenimento degli stessi.
8. Relativamente al mantenimento ed alle spese straordinarie per e , ER Per_1 ciascun genitore si accollerà il 50% delle stesse e circa la tipologia e modalità di accordo i genitori si atterranno a quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Monza e che per comodità si riporta qui di seguito.
Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo
Spese mediche
- Ticket dovuti in relazione ai farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
- Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
- Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione
- Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
- Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
- Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- Frequentazione centri estivi gestiti da ente pubblico (Comune) o dai suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Spese straordinarie erogabili con il preventivo accordo
In via esemplificativa e non esaustiva.
Spese mediche
- Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
- Cure dentistiche o ortodontiche, anche ai fini del consenso informatico.
- Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese
- Gite scolastiche e viaggi d'istruzione con pernottamento.
- Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
- Acquisto e utilizzo mezzi di trasporto a motore (conseguimento patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
Documentazione della spesa
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità del consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo idonea documentazione.
Modalità di richiesta e prestazione del consenso
La richiesta del consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici) –salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale deriva la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa s'intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Richiesta di rimborso e modalità di adempimento
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) con i relativi giustificativi almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro
500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza. Benefici fiscali o assicurativi
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di richiedere tempestivamente e/o a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
9. La NO si impegna a richiedere il tempestivo rimborso assicurativo delle spese Parte_1 mediche coperte dall'assicurazione medica stipulata anche nell'interesse dei figli e ER
(il cui costo verrà sostenuto al momento della visita/spesa pro quota) ed a rimborsare al Per_1
GN quanto dallo stesso anticipato in quota, non appena l'Assicurazione provvederà Parte_2
a rimborsarla a lei.
10. L'assegno unico e universale (o eventuale altra tipologia di beneficio economico per i figli disposto in sostituzione dallo Stato italiano) relativo ai figli e continuerà ad ER Per_1 essere percepito al 50% ciascuno dai coniugi.
11. Il motociclo di proprietà del GN , targata DL80536, rimarrà di Parte_3 proprietà e in uso esclusivo dello stesso.
12. Entrambi i coniugi dichiarano di darsi reciproco assenso per il rinnovo e/o rilascio dei loro passaporti e dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per il figlio minore . Per_1
13. Tutti gli altri aspetti economici sono già stati prima d'ora regolati tra le parti con reciproca soddisfazione, per cui nessuno dei sottoscrittori avrà nulla a pretendere dall'altro a nessun titolo e ragione.
14. I coniugi si dichiarano reciprocamente soddisfatti dalle condizioni di cui al presente atto che vengono reciprocamente accettate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 21 maggio 2025.
II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Monza il 22 settembre 2008 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Monza, anno 2008, n. 145, Parte II, Serie A).
Dalla loro unione sono nati i figli (il 11.08.2006) e (il 09.08.2009). ER Per_1
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51,
c. 1 e 127 ter c.p.c. (21 maggio 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso.
VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 1142 /2025, così statuisce:
I. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario in Monza il 22 settembre 2008 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Monza, anno 2008, n. 145, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Monza, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 5 giugno 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi