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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. RG. 2555/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2555/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FABBRI FRANCO e dell'avv. RADOVANI GLORIA ( ) elettivamente domiciliato in presso il difensore C.F._2 avv. FABBRI FRANCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. LABOMBARDA ANNA LUCIA e dell'avv. FALCONE RAFFAELLA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato C.F._3 in VIA GRMASCI 107/I FOGGIA presso il difensore avv. LABOMBARDA ANNA LUCIA
CONVENUTA con la chiamata in causa di
(C.F. ,rappresentato e difeso CP_2 C.F._4 dall'Avv. TASSINARI FEDERICO VIA SANTO STEFANO 43 40125 BOLOGNA rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto (all. A), anche disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Montanari (C.F. ; pec: C.F._5 Email_1 fax: 0544-33590), del foro di Ravenna, e dall'Avv. Federico Tassinari (C.F. pec: C.F._6
fax: 051.237412), del Email_2 foro di Bologna, ed elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), in via G. Carducci n. 5, presso lo studio dell'Avv. Montanari ovvero presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei predetti difensori;
in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, via Traiano n. 8, cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Ravenna, P.IVA_2 via IX Febbraio 2, presso l'avv. Alvaro Marabini (cod. fisc.
), che la rappresenta e difende in forza di procura C.F._7 generale alle liti conferita da in Controparte_3 persona del dirigente e procuratore dott. con Controparte_4 scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio prof.
[...]
di Torino in data 27/04/2017, rep. n. 81957, racc. 38077, Per_1
e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti indirizzi:
- fax: 0544-35731; P.E.C.:
< . u>>; Ema_3 Email_4
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione della udienza del 17.7.2024.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. in proprio e quale unico erede della madre Parte_1 [...]
, ha convenuto in giudizio l'impresa edile Per_2 [...]
al fine di sentirla condannare, previo accertamento Controparte_1 dell'avvenuta risoluzione del contratto di appalto del 12.6.2019, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti in conseguenza dell'inadempimento di controparte nonché alla restituzione di quanto indebitamente versato in corso di esecuzione del contratto.
1.1. In particolare, ha esposto:
- di aver sottoscritto in data 12.06.2019 con l'impresa edile
[...] un contratto di appalto, avente ad oggetto Controparte_1
l'esecuzione di opere edili da effettuarsi entro e non oltre il termine di otto mesi, presso l'immobile sito in Marina di Ravenna, viale Zara n. 70 di proprietà del medesimo e della Parte_1 di lui madre sig.ra (poi deceduta il 03.02.2021); Persona_2
- l'impresa appaltatrice, dopo il fermo dovuto al primo “lockdown” nazionale - 09/03/2020 - 04/05/2020 –, non riapriva il cantiere, non riprendeva i lavori e non ultimava le restanti opere, nonostante i reiterati solleciti verbali e scritti del committente e del direttore dei lavori geom. ; CP_2
- di avere integralmente pagato, sino alla chiusura del cantiere, tutti i lavori eseguiti dalla ditta convenuta e contabilizzati nei relativi SAL accettati, oltre ad aver corrisposto un anticipo sui lavori;
- di vantare, rispetto ai lavori effettivamente eseguiti ed ultimati, un credito per una differenza stimata in Euro 31.152,00 (Iva compresa), corrispondente al residuo dell'importo corrisposto a titolo di anticipo;
- di aver inviato il 30/10/2020 alla controparte un formale diffida per la ripresa dei lavori, con assegnazione di un termine di non oltre 15 giorni, pena in difetto la risoluzione del contratto di appalto e che l'impresa convenuta non riprendeva i lavori con conseguente risoluzione del contratto per inadempimento;
- di aver poi introdotto il procedimento di ATP n. 3391/2020 R.G
Tribunale di Ravenna allo scopo di verificare le opere edili compiute da l'eventuale eccedenza corrisposta Controparte_1 rispetto ai lavori compiuti ed i danni subiti in conseguenza dell'abbandono del cantiere;
- nell'ambito del procedimento di ATP, ove l'impresa convenuta rimaneva contumace, emergeva che: i) le somme pagate in supero dal sig. ad Parte_1 [...]
(rispetto alle opere eseguite sino all'abbandono Controparte_1 del cantiere) erano pari ad Euro 32.920,00 oltre Iva 10% e quindi pari ad Euro 36.212,00;
ii) i costi futuri aggiuntivi a carico del per ultimare Parte_1 le opere e per omessa consegna delle certificazioni erano pari ad
Euro 3.800,00 oltre IVA (e quindi pari ad Euro 4.180,00);
iii) i danni per mancato realizzo di canoni locativi erano pari ad
Euro 903,44 al mese e così per complessivi Euro 12.648,16;
- alle risultanze dell'ATP, occorre aggiungere i costi del procedimento di ATP e precisamente: il compenso del legale per Euro
5.075,20, del CTP per Euro 3.806,40 e del CTU per Euro 5.981,59.
Ha quindi sostenuto di essere creditore nei confronti della società convenuta dell'importo di Euro 53.040,16 per somme pagate in supero, per costi futuri aggiuntivi e per danni, oltre all'importo complessivo di Euro 14.863,19 per i costi sostenuti per il procedimento di ATP.
Ha infine dedotto di avere introdotto, presso il Tribunale di
Ravenna, il ricorso N. R.G. 2021/2030 ante causam per sequestro conservativo ex artt. 671 e 669 sexies 2 comma cpc (anche presso terzi) contro sino alla concorrenza di Euro Controparte_1
90.000,00 per capitale creditizio, interessi e spese, che veniva accolto dal Tribunale di Ravenna.
1.2 Ciò posto, ha chiesto l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della controparte e il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'inadempimento di controparte.
2. Si è ritualmente costituita prendendo Controparte_1 posizione puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie. In particolare, ha eccepito:
- il difetto di legittimazione attiva di riguardo Parte_1 alle domande avanzate in qualità di erede della sig.ra Per_3
- che i ritardi nella esecuzione delle opere sono dipesi dalla non corretta organizzazione dei lavori da parte del direttore dei lavori;
più precisamente: non vi era un cronoprogramma dei lavori;
il giornale lavori non era tenuto correttamente;
non era stato redatto il PSC;
non era stato previsto il costo della linea vita ed il costo per la predisposizione dei pannelli solari;
- di non aver mai avuto l'intenzione di abbandonare il cantiere ma di esservi stata costretta a seguito della presa di coscienza della ormai insanabile rottura dei rapporti intervenuti con il committente;
- di non dover restituire nulla in quanto le somme percepite corrispondono a quanto indicato nei SAL debitamente accettati;
- che il CTU in sede ATP nel quantificare i lavori in supero per un importo pari ad euro 32.212,000 non ha tenuto conto dei costi per la sicurezza e per l'integrazione delle misure anti-COVID;
- che il danno da mancata percezione dei canoni locativi ed i costi sostenuti per il procedimento di ATP non sono provati.
2.1 Ha quindi chiesto: in via preliminare, di disporre il dissequestro delle somme;
nel merito, in via pregiudiziale di dichiarare il difetto di legittimazione ad agire del in Parte_1 qualità di erede della madre in via principale, di Persona_2 accertare che la risoluzione del contratto è avvenuta per inadempimento imputabile alla committente e per l'effetto rigettare la domanda risarcitoria attorea.
In via riconvenzionale, ha poi chiesto di condannare al Parte_1 risarcimento dei danni patiti per mancato guadagno pari ad euro
32.750,00; per perdita delle occasioni di lavoro dovute al fatto che le somme sul conto corrente sono state oggetto di sequestro, danno che indica in euro 115.000; per danno patrimoniale subito in conseguenza della diminuzione del valore patrimoniale della società
a seguito del sequestro che indica in euro 90.000 pari alla somma oggetto del sequestro;
ed infine, per danno morale per una somma pari ad euro 20.000.
Ha infine, chiesto la chiamata in causa del geometra , CP_2 direttore dei lavori.
3. Con provvedimento del 18.3.2021 parte convenuta è stata autorizzata alla chiamata in causa del terzo Geom. CP_2 che si è ritualmente costituito eccependo in particolare:
- inammissibilità della domanda di condanna nei suoi confronti e/o di accertamento del diritto di regresso della parte convenuta: la domanda di condanna e quella di regresso non sono state proposte nella comparsa di costituzione ma solo nell'atto di citazione del terzo;
- nullità della chiamata in causa per indeterminatezza e genericità della causa petendi e/o in ogni caso difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva: la domanda del convenuto nei confronti del terzo chiamato manca della allegazione degli elementi di fatto e di diritto dai quali poter desumere la responsabilità;
- infondatezza della domanda esperita nei suoi confronti per insussistenza degli addebiti;
ciò in quanto i) il cronoprogramma deve essere realizzato dall'appaltatore e non dal direttore dei lavori;
ii) il giornale lavori va compilato dopo la realizzazione dei lavori e non prima iii) i costi per la sicurezza erano posti contrattualmente a carico della impresa costruttrice;
iv) la mancata revisione dei costi per la realizzazione di fondazioni più profonde, per la linea vita e per l'installazione dei pannelli solari è insussistente posto che le opere in questione sono state effettuate da altre ditte.
Con particolare riferimento all'importo dei SAL, ha eccepito che i) che quand'anche fossero state pagate somme erroneamente dalla committente, ciò non autorizza l'impresa appaltatrice a trattenere le somme;
ii) i SAL in realtà sono corretti, la somma accertata dal
CTU in esubero concerne esclusivamente il pagamento dell'acconto.
Ha infine chiamato in causa la propria assicurazione
[...]
Controparte_5
.
[...]
4. Con provvedimento del 13.9.2021 parte terza chiamata è stata autorizzata alla chiamata in causa del terzo Controparte_3
che si è ritualmente costituita chiedendo, in via principale,
[...] l'integrale rigetto della domanda avanzata da Controparte_1
; in subordine, di dichiarare l'impresa assicurativa tenuta a
[...] prestare la garanzia nei termini di polizza.
5. In data 2.3.2023 si è tenuta la prima udienza ove sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione degli atti dell'ATP
RG n. 3391/2020.
All'udienza del 26.7.2024 tenutasi ex art. 127 ter cpc le parti hanno precisato le loro le conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
6. La domanda avanzata dall'attore va accolta nei limiti che si precisano di seguito.
Sulla legittimazione dell'attore ad agire in qualità di erede della madre.
In via preliminare, va osservata l'irrilevanza dell'eccezione circa il difetto di legittimazione attiva di ad agire Parte_1 quale erede della madre. Come già rilevato in sede di reclamo dell'ordinanza con la quale è stato disposto il sequestro conservativo: “Ogni questione sulla titolarità di parte del credito in capo alla de cuius appare superabile sulla base della considerazione del fatto che il è unico firmatario del Parte_1 contratto di appalto e quindi unico debitore/creditore nei confronti dell'odierna reclamante per eventuali inadempienze, oltre che unico erede della madre ed unico attuale intestatario del bene.” (v. doc.
n. 1 fasc. attoreo). pertanto ha all'evidenza Parte_1 diritto a domandare la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento di controparte.
7. Sulla risoluzione del contratto di appalto per inadempimento L'attore ha chiesto l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di appalto stipulato con parte convenuta per grave inadempimento di quest'ultima.
Le parti hanno concluso un contratto di appalto sottoscritto in data
12.06.2019 avente ad oggetto l'esecuzione di opere edili da effettuarsi entro e non oltre il termine di otto mesi presso l'immobile sito in Marina di Ravenna, viale Zara n. 70.
Al temine della sospensione dei lavori (4.5.2020), dovuta alle misure di emergenza per affrontare la pandemia da COVID 19, l'impresa convenuta non ha più ripreso i lavori, abbandonando sostanzialmente il cantiere.
Parte attrice, dopo diversi solleciti, ha diffidato formalmente l'impresa con missiva del 30.10.2024 (doc.24 all. attore), assegnando un termine di giorni 15 per la ripresa dei lavori.
Allo scadere del predetto termine, non ha ripreso Controparte_1
i lavori e non li ha ultimati.
La mancata ripresa dei lavori non è contestata (salve le precisazioni di cui si dirà nel prosieguo) coì come non è contestata la mancata ultimazione degli stessi.
Va pertanto rilevata l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto (1453-1454-1455 c.c.) per cui è causa.
L'inadempimento presenta indubbiamente i caratteri della gravità in quanto l'opera non è stata affatto ultimata. La CTU disposta nell'ambito del procedimento di ATP ha infatti accertato che le lavorazioni compiute dall'impresa convenuta si attestano attorno al
44 per cento delle opere previste.
Parte convenuta nega il proprio inadempimento e sostiene di non aver ripreso dei lavori in quanto era ormai intervenuta una “rottura del rapporto di fiducia” con il committente.
A sostegno di tale rottura, deduce l'esistenza di plurimi fatti di inadempimento, asseritamente addebitali non tanto al committente quanto al direttore dei lavori Geom. . CP_2
I fatti di inadempimento eccepiti risultano del tutto sforniti di prova ed anzi sono smentiti in via documentale. In primo luogo, merita osservare che quanto eccepito in giudizio non risulta sia mai stato oggetto di specifica contestazione prima della introduzione della causa. Ciò sarebbe già sufficiente a considerare l'eccezione infondata ed inidonea a giustificare l'abbandono completo del cantiere.
In ogni caso, sul punto si formulano le seguenti considerazioni.
Con riferimento all'assenza di un “progetto strutturale o architettonico dei lavori da effettuare” che sarebbero proseguiti senza un “cronoprogramma”, va replicato che l'impresa dava atto nel contratto di appalto (art. 3) di a) avere attentamente esaminato gli elaborati tecnici e progettuali in conformità ai quali devono essere eseguiti i lavori affidati” e “b) avere perfetta conoscenza delle condizioni generali e particolari nell'ambito delle quali le proprie prestazioni debbono essere effettuate, delle modalità esecutive, difficoltà, oneri e rischi inerenti l'esecuzione dei lavori ed in genere di tutte le circostanze che possono avere direttamente ed indirettamente influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi, e di ciò a tenuto conto nella determinazione dei prezzi”.
Quanto alla incompiutezza del giornale lavori, è sufficiente osservare che risulta del tutto oscuro il nesso tra detta asserita incompiutezza e la mancata realizzazione dei lavori.
Riguardo agli oneri per la sicurezza che la convenuta sostiene di non aver ricevuto dalla committenza, va rilevato che il contratto di appalto prevedeva un corrispettivo “a forfait” (e che tutti i costi, compresi quelli della sicurezza, erano a carico dell'impresa appaltatrice ex art. 11 del contratto di appalto).
Quanto alla mancata revisione dei costi per la realizzazione di fondazioni più profonde (ma vale anche per la realizzazione della linea vita e dei panelli solari) dette opere sono state svolte da altre imprese (la circostanza è ammessa anche dalla stessa convenuta) sicché non si comprende in quali termini ciò possa costituire un inadempimento delle controparti.
Parte convenuta, in altra parte della propria difesa, sembra sostenere di non aver ripreso i lavori in quanto non era possibile svolgerli in condizioni di sicurezza rispetto al rischio pandemico in atto.
L'allegazione è del tutto generica e priva di concreti riscontri;
in ogni caso, risulta agli atti che l'abbandono del cantiere è avvenuto a far data dal 25.2.2020, come si legge nella mail del Geom.
(all. 5 doc. attore) non contestata, ossia in epoca CP_2 precedente all'inizio della pandemia, e che dopo tale abbandono l'odierna convenuta non abbia più fatto ritorno sul cantiere.
8. Sulla domanda di risarcimento del danno
Accertata l'intervenuta risoluzione del contratto, si passa all'esame della domanda risarcitoria formulata dall'attore.
Va precisato che la quantificazione delle voci di danno di cui l'attore domanda ristoro, si fonda sull'accertamento del CTU operato nell'ambito del procedimento per ATP. A questo riguardo, merita osservare sin d'ora, che lo scrivente giudice condivide integralmente l'operato del consulente frutto di attenta e scrupolosa disamina della documentazione rilevante e ne fa proprie le conclusioni, ritenute convincenti e motivate in modo congruente.
Riguardo all'utilizzabilità nel presente giudizio delle risultanze dell'ATP, il fatto che l'odierna convenuta non vi abbia preso parte risulta del tutto irrilevante posto che è stata ritualmente convocata ed ha deciso volontariamente di non costituirsi.
La domanda di restituzione dell'importo pagato in esubero rispetto ai lavori effettivamente eseguiti va accolta.
È noto che ex art. 1458 c.c. “l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”, tuttavia nel caso in esame, la richiesta riguarda la restituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto alle lavorazioni svolte.
L'eccedenza è dipesa dal fatto che il oltre a Parte_1 corrispondere progressivamente l'importo dei SAL, ha corrisposto un anticipo.
I pagamenti sono così ricostruiti dal CTU:
“Il sig. ha versato ad acconti Parte_1 Controparte_1 per complessivi € 142.692,00 (IVA compresa) dei quali solo (imponibili) € 129.720,00 tuttavia avendo svolto Controparte_1 lavori per ( imponibili) € 96.800,00. Ne consegue che il sig. ha versato in + (imponibili) € 32.920,00 (OLTRE Parte_1 iva)”
L'attore ha quindi diritto alla restituzione della somma 36.212,00, già comprensivo di IVA, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Va parimenti riconosciuto l'importo di euro per 4.180,00, già comprensivo IVA, oltre interessi e rivalutazione, richiesto quale danno per costi futuri aggiuntivi per l'ultimazione delle opere e per omessa consegna delle certificazioni in quanto, come accertato dal CTU: “ Il sig. dovrà però sopportare gli Parte_1 ulteriori seguenti costi
a motivo di inadempienze contrattuali di ...: Controparte_6
- quanto ad € 500,00 (IVA esclusa)per la mancata impermeabiliz. delle
C.L.Z.a vista
- quanto ad € 2.000,00 (IVA esclusa) per la mancata consegna di certificazioni
- quanto ad € 1.000,00 (IVA esclusa) per la necessità di “sgomberare il cantiere”
- quanto ad € 3 00,00 (IVA esclusa) per la necessità di “incombenti burocratici” per un totale di € 3.800,00”.
Va invece respinta la domanda per mancato realizzo dei canoni locativi pari a complessivi euro 12.648,12.
L'attore non ha fornito la prova della destinazione locatizia dell'immobile.
I capitoli di prova dedotti sul punto (cap. 10-11) risultano generici: il capitolo 10) non colloca temporalmente la circostanza, mentre il capitolo 11 si riferisce ad una visita dell'agente immobiliare nel maggio 2021 ossia molto tempo dopo la stipulazione del contratto. Non vi è prova quindi che al momento della stipula del contratto, anche ex art. 1225 c.c. che limita il risarcimento al danno prevedibile al momento della conclusione del contratto,
l'immobile fosse destinato ad essere locato. Né può desumersi in via presuntiva per il solo fatto che l'altro immobile di proprietà dell'attore che sorge nella stessa zona, sia destinato a locazione: il fatto che un immobile sia destinato ad essere locato non implica che anche l'altro fosse destinato al medesimo uso.
Vanno parimenti rigettate le domande risarcitorie relative al ritardo nelle lavorazioni, da quantificare nei termini dell'importo della penale giornaliera prevista per il ritardo, e il relativo maggiori oneri di mercato attinenti ai corrispettivi d'appalto di compensi professionali e dei prezzi unitari dei materiali nel frattempo verificatisi.
Non è infatti possibile predicare un rapporto immediato e diretto
(1223 c.c.) tra l'inadempimento ed il verificarsi dell'aumento dei costi ed il ritardo nell'ultimazione dei lavori dovuto alle difficoltà di reperire ditte sul mercato, trattandosi di circostanze che dipendono piuttosto dalla situazione del mercato.
Le spese sostenute per il procedimento di ATP, ossia compenso CTP, difensore e CTU, rilevano non già quale danno ma quali spese giudiziali ed in tale sede verranno prese in considerazione (“Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt.
91 e 92 c.p.c.. La parte vittoriosa ha, poi, diritto di vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”.) Sezione seconda Civile della
Corte Suprema di Cassazione, con Ordinanza n. 21085.
9. La domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta
Alla luce di quanto evidenziato ai punti che precedono, segue l'integrale rigetto della domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta avente ad oggetto: i) il risarcimento dei danni per mancato guadagno;
ii) danni cagionati dal forzato sequestro delle somme
(occasioni di lavoro mancate, diminuzione del valore della società, danno morale). La domanda infatti si fonda sul presupposto dell'esistenza di fatti di inadempimento addebitabili al committente o al direttore lavori che, come si è visto esaminando la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di parte attrice, non risultano essere sussistenti.
10. Infondata è la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c., non essendo stato allegato o dimostrato alcun danno diverso dalla mera necessità di difendersi in giudizio. Va altresì rigettata l'istanza ex art. 96,
3° comma, c.p.c. formulata da parte attrice in quanto anche per l'emissione di condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c. è necessario il presupposto soggettivo della mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, e, nel caso in esame, nonostante l'infondatezza della domanda, non si ravvisa alcun abuso del processo posto in essere con dolo o colpa grave.
11. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di che deve essere condannata a rifondere le Controparte_1 spese a , a ed Parte_1 CP_2 Controparte_3
in adesione al consolidato insegnamento giurisprudenziale
[...] secondo cui "Le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere poste a carico di chi, rimasto soccombente, ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa”. (Cass. ordinanza n. 23123/2019)
Nei rapporti tra la convenuta e l'attore le spese sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014:
- per il presente giudizio: in complessivi euro 7.616, oltre accessori di legge considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori aderenti ai medi tariffari, non ravvisandosi ragion per discostarsene. - per il procedimento di ATP: pari ad euro 5.981,59 per CTU, 3.806,40 per CTP, ed euro 3.506 per compenso del difensore, oltre accessori
(valori medi);
- per il giudizio cautelare: in euro 5.224 oltre accessori ed euro
3453, oltre accessori per il reclamo, secondo i valori medi.
Nei rapporti tra la convenuta e le spese sono CP_2 quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 7.616,00 oltre accessori di legge considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori pari ai medi tariffari, non ravvisandosi ragioni per discostarsene.
Nei rapporti tra la convenuta e le spese Controparte_3 sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro
7.616,00 oltre accessori di legge considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori pari ai medi tariffari, non ravvisandosi ragioni per discostarsene.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:
- ACCOGLIE la domanda formulata dall'atto e per l'effetto ACCERTA
l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto del 12.06.2019 tra e Parte_1 Controparte_1
- CONDANNA a corrispondere a , Controparte_1 Parte_2 per le ragioni di cui in motivazione, la somma di euro 36.212,00 e la somma di euro 4.180,00, oltre interessi su ciascuna somma come in parte motiva;
- CONDANNA in persona del legale rappresentare Controparte_1
a rifondere le spese di lite a che si liquidano in Parte_1 euro per il presente giudizio in euro 7.616,00, per compensi oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
per il procedimento di ATP n. 3391/2020 R.G – Tribunale Ravenna – per compensi in euro 3056, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
per il procedimento cautelare n. 2030/2021 RG Tribunale di Ravenna per compenso 5.224 ed euro 3453 per la fase di reclamo, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- CONDANNA in persona del legale rappresentare Controparte_1
a rifondere le spese di lite a che si liquidano in CP_2 euro per il presente giudizio in euro 7.616, per compensi oltre al
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- CONDANNA in persona del legale rappresentare Controparte_1
a rifondere le spese di lite a che si Controparte_3 liquidano in euro per il presente giudizio in euro 7616,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 06/02/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2555/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FABBRI FRANCO e dell'avv. RADOVANI GLORIA ( ) elettivamente domiciliato in presso il difensore C.F._2 avv. FABBRI FRANCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. LABOMBARDA ANNA LUCIA e dell'avv. FALCONE RAFFAELLA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato C.F._3 in VIA GRMASCI 107/I FOGGIA presso il difensore avv. LABOMBARDA ANNA LUCIA
CONVENUTA con la chiamata in causa di
(C.F. ,rappresentato e difeso CP_2 C.F._4 dall'Avv. TASSINARI FEDERICO VIA SANTO STEFANO 43 40125 BOLOGNA rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto (all. A), anche disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Montanari (C.F. ; pec: C.F._5 Email_1 fax: 0544-33590), del foro di Ravenna, e dall'Avv. Federico Tassinari (C.F. pec: C.F._6
fax: 051.237412), del Email_2 foro di Bologna, ed elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), in via G. Carducci n. 5, presso lo studio dell'Avv. Montanari ovvero presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei predetti difensori;
in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, via Traiano n. 8, cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Ravenna, P.IVA_2 via IX Febbraio 2, presso l'avv. Alvaro Marabini (cod. fisc.
), che la rappresenta e difende in forza di procura C.F._7 generale alle liti conferita da in Controparte_3 persona del dirigente e procuratore dott. con Controparte_4 scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio prof.
[...]
di Torino in data 27/04/2017, rep. n. 81957, racc. 38077, Per_1
e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti indirizzi:
- fax: 0544-35731; P.E.C.:
< . u>>; Ema_3 Email_4
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione della udienza del 17.7.2024.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. in proprio e quale unico erede della madre Parte_1 [...]
, ha convenuto in giudizio l'impresa edile Per_2 [...]
al fine di sentirla condannare, previo accertamento Controparte_1 dell'avvenuta risoluzione del contratto di appalto del 12.6.2019, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti in conseguenza dell'inadempimento di controparte nonché alla restituzione di quanto indebitamente versato in corso di esecuzione del contratto.
1.1. In particolare, ha esposto:
- di aver sottoscritto in data 12.06.2019 con l'impresa edile
[...] un contratto di appalto, avente ad oggetto Controparte_1
l'esecuzione di opere edili da effettuarsi entro e non oltre il termine di otto mesi, presso l'immobile sito in Marina di Ravenna, viale Zara n. 70 di proprietà del medesimo e della Parte_1 di lui madre sig.ra (poi deceduta il 03.02.2021); Persona_2
- l'impresa appaltatrice, dopo il fermo dovuto al primo “lockdown” nazionale - 09/03/2020 - 04/05/2020 –, non riapriva il cantiere, non riprendeva i lavori e non ultimava le restanti opere, nonostante i reiterati solleciti verbali e scritti del committente e del direttore dei lavori geom. ; CP_2
- di avere integralmente pagato, sino alla chiusura del cantiere, tutti i lavori eseguiti dalla ditta convenuta e contabilizzati nei relativi SAL accettati, oltre ad aver corrisposto un anticipo sui lavori;
- di vantare, rispetto ai lavori effettivamente eseguiti ed ultimati, un credito per una differenza stimata in Euro 31.152,00 (Iva compresa), corrispondente al residuo dell'importo corrisposto a titolo di anticipo;
- di aver inviato il 30/10/2020 alla controparte un formale diffida per la ripresa dei lavori, con assegnazione di un termine di non oltre 15 giorni, pena in difetto la risoluzione del contratto di appalto e che l'impresa convenuta non riprendeva i lavori con conseguente risoluzione del contratto per inadempimento;
- di aver poi introdotto il procedimento di ATP n. 3391/2020 R.G
Tribunale di Ravenna allo scopo di verificare le opere edili compiute da l'eventuale eccedenza corrisposta Controparte_1 rispetto ai lavori compiuti ed i danni subiti in conseguenza dell'abbandono del cantiere;
- nell'ambito del procedimento di ATP, ove l'impresa convenuta rimaneva contumace, emergeva che: i) le somme pagate in supero dal sig. ad Parte_1 [...]
(rispetto alle opere eseguite sino all'abbandono Controparte_1 del cantiere) erano pari ad Euro 32.920,00 oltre Iva 10% e quindi pari ad Euro 36.212,00;
ii) i costi futuri aggiuntivi a carico del per ultimare Parte_1 le opere e per omessa consegna delle certificazioni erano pari ad
Euro 3.800,00 oltre IVA (e quindi pari ad Euro 4.180,00);
iii) i danni per mancato realizzo di canoni locativi erano pari ad
Euro 903,44 al mese e così per complessivi Euro 12.648,16;
- alle risultanze dell'ATP, occorre aggiungere i costi del procedimento di ATP e precisamente: il compenso del legale per Euro
5.075,20, del CTP per Euro 3.806,40 e del CTU per Euro 5.981,59.
Ha quindi sostenuto di essere creditore nei confronti della società convenuta dell'importo di Euro 53.040,16 per somme pagate in supero, per costi futuri aggiuntivi e per danni, oltre all'importo complessivo di Euro 14.863,19 per i costi sostenuti per il procedimento di ATP.
Ha infine dedotto di avere introdotto, presso il Tribunale di
Ravenna, il ricorso N. R.G. 2021/2030 ante causam per sequestro conservativo ex artt. 671 e 669 sexies 2 comma cpc (anche presso terzi) contro sino alla concorrenza di Euro Controparte_1
90.000,00 per capitale creditizio, interessi e spese, che veniva accolto dal Tribunale di Ravenna.
1.2 Ciò posto, ha chiesto l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della controparte e il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'inadempimento di controparte.
2. Si è ritualmente costituita prendendo Controparte_1 posizione puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie. In particolare, ha eccepito:
- il difetto di legittimazione attiva di riguardo Parte_1 alle domande avanzate in qualità di erede della sig.ra Per_3
- che i ritardi nella esecuzione delle opere sono dipesi dalla non corretta organizzazione dei lavori da parte del direttore dei lavori;
più precisamente: non vi era un cronoprogramma dei lavori;
il giornale lavori non era tenuto correttamente;
non era stato redatto il PSC;
non era stato previsto il costo della linea vita ed il costo per la predisposizione dei pannelli solari;
- di non aver mai avuto l'intenzione di abbandonare il cantiere ma di esservi stata costretta a seguito della presa di coscienza della ormai insanabile rottura dei rapporti intervenuti con il committente;
- di non dover restituire nulla in quanto le somme percepite corrispondono a quanto indicato nei SAL debitamente accettati;
- che il CTU in sede ATP nel quantificare i lavori in supero per un importo pari ad euro 32.212,000 non ha tenuto conto dei costi per la sicurezza e per l'integrazione delle misure anti-COVID;
- che il danno da mancata percezione dei canoni locativi ed i costi sostenuti per il procedimento di ATP non sono provati.
2.1 Ha quindi chiesto: in via preliminare, di disporre il dissequestro delle somme;
nel merito, in via pregiudiziale di dichiarare il difetto di legittimazione ad agire del in Parte_1 qualità di erede della madre in via principale, di Persona_2 accertare che la risoluzione del contratto è avvenuta per inadempimento imputabile alla committente e per l'effetto rigettare la domanda risarcitoria attorea.
In via riconvenzionale, ha poi chiesto di condannare al Parte_1 risarcimento dei danni patiti per mancato guadagno pari ad euro
32.750,00; per perdita delle occasioni di lavoro dovute al fatto che le somme sul conto corrente sono state oggetto di sequestro, danno che indica in euro 115.000; per danno patrimoniale subito in conseguenza della diminuzione del valore patrimoniale della società
a seguito del sequestro che indica in euro 90.000 pari alla somma oggetto del sequestro;
ed infine, per danno morale per una somma pari ad euro 20.000.
Ha infine, chiesto la chiamata in causa del geometra , CP_2 direttore dei lavori.
3. Con provvedimento del 18.3.2021 parte convenuta è stata autorizzata alla chiamata in causa del terzo Geom. CP_2 che si è ritualmente costituito eccependo in particolare:
- inammissibilità della domanda di condanna nei suoi confronti e/o di accertamento del diritto di regresso della parte convenuta: la domanda di condanna e quella di regresso non sono state proposte nella comparsa di costituzione ma solo nell'atto di citazione del terzo;
- nullità della chiamata in causa per indeterminatezza e genericità della causa petendi e/o in ogni caso difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva: la domanda del convenuto nei confronti del terzo chiamato manca della allegazione degli elementi di fatto e di diritto dai quali poter desumere la responsabilità;
- infondatezza della domanda esperita nei suoi confronti per insussistenza degli addebiti;
ciò in quanto i) il cronoprogramma deve essere realizzato dall'appaltatore e non dal direttore dei lavori;
ii) il giornale lavori va compilato dopo la realizzazione dei lavori e non prima iii) i costi per la sicurezza erano posti contrattualmente a carico della impresa costruttrice;
iv) la mancata revisione dei costi per la realizzazione di fondazioni più profonde, per la linea vita e per l'installazione dei pannelli solari è insussistente posto che le opere in questione sono state effettuate da altre ditte.
Con particolare riferimento all'importo dei SAL, ha eccepito che i) che quand'anche fossero state pagate somme erroneamente dalla committente, ciò non autorizza l'impresa appaltatrice a trattenere le somme;
ii) i SAL in realtà sono corretti, la somma accertata dal
CTU in esubero concerne esclusivamente il pagamento dell'acconto.
Ha infine chiamato in causa la propria assicurazione
[...]
Controparte_5
.
[...]
4. Con provvedimento del 13.9.2021 parte terza chiamata è stata autorizzata alla chiamata in causa del terzo Controparte_3
che si è ritualmente costituita chiedendo, in via principale,
[...] l'integrale rigetto della domanda avanzata da Controparte_1
; in subordine, di dichiarare l'impresa assicurativa tenuta a
[...] prestare la garanzia nei termini di polizza.
5. In data 2.3.2023 si è tenuta la prima udienza ove sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione degli atti dell'ATP
RG n. 3391/2020.
All'udienza del 26.7.2024 tenutasi ex art. 127 ter cpc le parti hanno precisato le loro le conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
6. La domanda avanzata dall'attore va accolta nei limiti che si precisano di seguito.
Sulla legittimazione dell'attore ad agire in qualità di erede della madre.
In via preliminare, va osservata l'irrilevanza dell'eccezione circa il difetto di legittimazione attiva di ad agire Parte_1 quale erede della madre. Come già rilevato in sede di reclamo dell'ordinanza con la quale è stato disposto il sequestro conservativo: “Ogni questione sulla titolarità di parte del credito in capo alla de cuius appare superabile sulla base della considerazione del fatto che il è unico firmatario del Parte_1 contratto di appalto e quindi unico debitore/creditore nei confronti dell'odierna reclamante per eventuali inadempienze, oltre che unico erede della madre ed unico attuale intestatario del bene.” (v. doc.
n. 1 fasc. attoreo). pertanto ha all'evidenza Parte_1 diritto a domandare la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento di controparte.
7. Sulla risoluzione del contratto di appalto per inadempimento L'attore ha chiesto l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di appalto stipulato con parte convenuta per grave inadempimento di quest'ultima.
Le parti hanno concluso un contratto di appalto sottoscritto in data
12.06.2019 avente ad oggetto l'esecuzione di opere edili da effettuarsi entro e non oltre il termine di otto mesi presso l'immobile sito in Marina di Ravenna, viale Zara n. 70.
Al temine della sospensione dei lavori (4.5.2020), dovuta alle misure di emergenza per affrontare la pandemia da COVID 19, l'impresa convenuta non ha più ripreso i lavori, abbandonando sostanzialmente il cantiere.
Parte attrice, dopo diversi solleciti, ha diffidato formalmente l'impresa con missiva del 30.10.2024 (doc.24 all. attore), assegnando un termine di giorni 15 per la ripresa dei lavori.
Allo scadere del predetto termine, non ha ripreso Controparte_1
i lavori e non li ha ultimati.
La mancata ripresa dei lavori non è contestata (salve le precisazioni di cui si dirà nel prosieguo) coì come non è contestata la mancata ultimazione degli stessi.
Va pertanto rilevata l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto (1453-1454-1455 c.c.) per cui è causa.
L'inadempimento presenta indubbiamente i caratteri della gravità in quanto l'opera non è stata affatto ultimata. La CTU disposta nell'ambito del procedimento di ATP ha infatti accertato che le lavorazioni compiute dall'impresa convenuta si attestano attorno al
44 per cento delle opere previste.
Parte convenuta nega il proprio inadempimento e sostiene di non aver ripreso dei lavori in quanto era ormai intervenuta una “rottura del rapporto di fiducia” con il committente.
A sostegno di tale rottura, deduce l'esistenza di plurimi fatti di inadempimento, asseritamente addebitali non tanto al committente quanto al direttore dei lavori Geom. . CP_2
I fatti di inadempimento eccepiti risultano del tutto sforniti di prova ed anzi sono smentiti in via documentale. In primo luogo, merita osservare che quanto eccepito in giudizio non risulta sia mai stato oggetto di specifica contestazione prima della introduzione della causa. Ciò sarebbe già sufficiente a considerare l'eccezione infondata ed inidonea a giustificare l'abbandono completo del cantiere.
In ogni caso, sul punto si formulano le seguenti considerazioni.
Con riferimento all'assenza di un “progetto strutturale o architettonico dei lavori da effettuare” che sarebbero proseguiti senza un “cronoprogramma”, va replicato che l'impresa dava atto nel contratto di appalto (art. 3) di a) avere attentamente esaminato gli elaborati tecnici e progettuali in conformità ai quali devono essere eseguiti i lavori affidati” e “b) avere perfetta conoscenza delle condizioni generali e particolari nell'ambito delle quali le proprie prestazioni debbono essere effettuate, delle modalità esecutive, difficoltà, oneri e rischi inerenti l'esecuzione dei lavori ed in genere di tutte le circostanze che possono avere direttamente ed indirettamente influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi, e di ciò a tenuto conto nella determinazione dei prezzi”.
Quanto alla incompiutezza del giornale lavori, è sufficiente osservare che risulta del tutto oscuro il nesso tra detta asserita incompiutezza e la mancata realizzazione dei lavori.
Riguardo agli oneri per la sicurezza che la convenuta sostiene di non aver ricevuto dalla committenza, va rilevato che il contratto di appalto prevedeva un corrispettivo “a forfait” (e che tutti i costi, compresi quelli della sicurezza, erano a carico dell'impresa appaltatrice ex art. 11 del contratto di appalto).
Quanto alla mancata revisione dei costi per la realizzazione di fondazioni più profonde (ma vale anche per la realizzazione della linea vita e dei panelli solari) dette opere sono state svolte da altre imprese (la circostanza è ammessa anche dalla stessa convenuta) sicché non si comprende in quali termini ciò possa costituire un inadempimento delle controparti.
Parte convenuta, in altra parte della propria difesa, sembra sostenere di non aver ripreso i lavori in quanto non era possibile svolgerli in condizioni di sicurezza rispetto al rischio pandemico in atto.
L'allegazione è del tutto generica e priva di concreti riscontri;
in ogni caso, risulta agli atti che l'abbandono del cantiere è avvenuto a far data dal 25.2.2020, come si legge nella mail del Geom.
(all. 5 doc. attore) non contestata, ossia in epoca CP_2 precedente all'inizio della pandemia, e che dopo tale abbandono l'odierna convenuta non abbia più fatto ritorno sul cantiere.
8. Sulla domanda di risarcimento del danno
Accertata l'intervenuta risoluzione del contratto, si passa all'esame della domanda risarcitoria formulata dall'attore.
Va precisato che la quantificazione delle voci di danno di cui l'attore domanda ristoro, si fonda sull'accertamento del CTU operato nell'ambito del procedimento per ATP. A questo riguardo, merita osservare sin d'ora, che lo scrivente giudice condivide integralmente l'operato del consulente frutto di attenta e scrupolosa disamina della documentazione rilevante e ne fa proprie le conclusioni, ritenute convincenti e motivate in modo congruente.
Riguardo all'utilizzabilità nel presente giudizio delle risultanze dell'ATP, il fatto che l'odierna convenuta non vi abbia preso parte risulta del tutto irrilevante posto che è stata ritualmente convocata ed ha deciso volontariamente di non costituirsi.
La domanda di restituzione dell'importo pagato in esubero rispetto ai lavori effettivamente eseguiti va accolta.
È noto che ex art. 1458 c.c. “l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite”, tuttavia nel caso in esame, la richiesta riguarda la restituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto alle lavorazioni svolte.
L'eccedenza è dipesa dal fatto che il oltre a Parte_1 corrispondere progressivamente l'importo dei SAL, ha corrisposto un anticipo.
I pagamenti sono così ricostruiti dal CTU:
“Il sig. ha versato ad acconti Parte_1 Controparte_1 per complessivi € 142.692,00 (IVA compresa) dei quali solo (imponibili) € 129.720,00 tuttavia avendo svolto Controparte_1 lavori per ( imponibili) € 96.800,00. Ne consegue che il sig. ha versato in + (imponibili) € 32.920,00 (OLTRE Parte_1 iva)”
L'attore ha quindi diritto alla restituzione della somma 36.212,00, già comprensivo di IVA, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Va parimenti riconosciuto l'importo di euro per 4.180,00, già comprensivo IVA, oltre interessi e rivalutazione, richiesto quale danno per costi futuri aggiuntivi per l'ultimazione delle opere e per omessa consegna delle certificazioni in quanto, come accertato dal CTU: “ Il sig. dovrà però sopportare gli Parte_1 ulteriori seguenti costi
a motivo di inadempienze contrattuali di ...: Controparte_6
- quanto ad € 500,00 (IVA esclusa)per la mancata impermeabiliz. delle
C.L.Z.a vista
- quanto ad € 2.000,00 (IVA esclusa) per la mancata consegna di certificazioni
- quanto ad € 1.000,00 (IVA esclusa) per la necessità di “sgomberare il cantiere”
- quanto ad € 3 00,00 (IVA esclusa) per la necessità di “incombenti burocratici” per un totale di € 3.800,00”.
Va invece respinta la domanda per mancato realizzo dei canoni locativi pari a complessivi euro 12.648,12.
L'attore non ha fornito la prova della destinazione locatizia dell'immobile.
I capitoli di prova dedotti sul punto (cap. 10-11) risultano generici: il capitolo 10) non colloca temporalmente la circostanza, mentre il capitolo 11 si riferisce ad una visita dell'agente immobiliare nel maggio 2021 ossia molto tempo dopo la stipulazione del contratto. Non vi è prova quindi che al momento della stipula del contratto, anche ex art. 1225 c.c. che limita il risarcimento al danno prevedibile al momento della conclusione del contratto,
l'immobile fosse destinato ad essere locato. Né può desumersi in via presuntiva per il solo fatto che l'altro immobile di proprietà dell'attore che sorge nella stessa zona, sia destinato a locazione: il fatto che un immobile sia destinato ad essere locato non implica che anche l'altro fosse destinato al medesimo uso.
Vanno parimenti rigettate le domande risarcitorie relative al ritardo nelle lavorazioni, da quantificare nei termini dell'importo della penale giornaliera prevista per il ritardo, e il relativo maggiori oneri di mercato attinenti ai corrispettivi d'appalto di compensi professionali e dei prezzi unitari dei materiali nel frattempo verificatisi.
Non è infatti possibile predicare un rapporto immediato e diretto
(1223 c.c.) tra l'inadempimento ed il verificarsi dell'aumento dei costi ed il ritardo nell'ultimazione dei lavori dovuto alle difficoltà di reperire ditte sul mercato, trattandosi di circostanze che dipendono piuttosto dalla situazione del mercato.
Le spese sostenute per il procedimento di ATP, ossia compenso CTP, difensore e CTU, rilevano non già quale danno ma quali spese giudiziali ed in tale sede verranno prese in considerazione (“Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt.
91 e 92 c.p.c.. La parte vittoriosa ha, poi, diritto di vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”.) Sezione seconda Civile della
Corte Suprema di Cassazione, con Ordinanza n. 21085.
9. La domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta
Alla luce di quanto evidenziato ai punti che precedono, segue l'integrale rigetto della domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta avente ad oggetto: i) il risarcimento dei danni per mancato guadagno;
ii) danni cagionati dal forzato sequestro delle somme
(occasioni di lavoro mancate, diminuzione del valore della società, danno morale). La domanda infatti si fonda sul presupposto dell'esistenza di fatti di inadempimento addebitabili al committente o al direttore lavori che, come si è visto esaminando la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di parte attrice, non risultano essere sussistenti.
10. Infondata è la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c., non essendo stato allegato o dimostrato alcun danno diverso dalla mera necessità di difendersi in giudizio. Va altresì rigettata l'istanza ex art. 96,
3° comma, c.p.c. formulata da parte attrice in quanto anche per l'emissione di condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c. è necessario il presupposto soggettivo della mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, e, nel caso in esame, nonostante l'infondatezza della domanda, non si ravvisa alcun abuso del processo posto in essere con dolo o colpa grave.
11. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di che deve essere condannata a rifondere le Controparte_1 spese a , a ed Parte_1 CP_2 Controparte_3
in adesione al consolidato insegnamento giurisprudenziale
[...] secondo cui "Le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere poste a carico di chi, rimasto soccombente, ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa”. (Cass. ordinanza n. 23123/2019)
Nei rapporti tra la convenuta e l'attore le spese sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014:
- per il presente giudizio: in complessivi euro 7.616, oltre accessori di legge considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori aderenti ai medi tariffari, non ravvisandosi ragion per discostarsene. - per il procedimento di ATP: pari ad euro 5.981,59 per CTU, 3.806,40 per CTP, ed euro 3.506 per compenso del difensore, oltre accessori
(valori medi);
- per il giudizio cautelare: in euro 5.224 oltre accessori ed euro
3453, oltre accessori per il reclamo, secondo i valori medi.
Nei rapporti tra la convenuta e le spese sono CP_2 quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 7.616,00 oltre accessori di legge considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori pari ai medi tariffari, non ravvisandosi ragioni per discostarsene.
Nei rapporti tra la convenuta e le spese Controparte_3 sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro
7.616,00 oltre accessori di legge considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori pari ai medi tariffari, non ravvisandosi ragioni per discostarsene.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:
- ACCOGLIE la domanda formulata dall'atto e per l'effetto ACCERTA
l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto del 12.06.2019 tra e Parte_1 Controparte_1
- CONDANNA a corrispondere a , Controparte_1 Parte_2 per le ragioni di cui in motivazione, la somma di euro 36.212,00 e la somma di euro 4.180,00, oltre interessi su ciascuna somma come in parte motiva;
- CONDANNA in persona del legale rappresentare Controparte_1
a rifondere le spese di lite a che si liquidano in Parte_1 euro per il presente giudizio in euro 7.616,00, per compensi oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
per il procedimento di ATP n. 3391/2020 R.G – Tribunale Ravenna – per compensi in euro 3056, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
per il procedimento cautelare n. 2030/2021 RG Tribunale di Ravenna per compenso 5.224 ed euro 3453 per la fase di reclamo, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- CONDANNA in persona del legale rappresentare Controparte_1
a rifondere le spese di lite a che si liquidano in CP_2 euro per il presente giudizio in euro 7.616, per compensi oltre al
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- CONDANNA in persona del legale rappresentare Controparte_1
a rifondere le spese di lite a che si Controparte_3 liquidano in euro per il presente giudizio in euro 7616,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 06/02/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni