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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/12/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
VA RR presidente
Antonio Rizzuti consigliere
AN IA OR consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 903/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto il reclamo avverso una sentenza di apertura di liquidazione giudiziale e vertente
TRA
cf ), Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avvocato Maurizio Giacobbe
Parte reclamante e
Controparte_1
[...]
Parti reclamate non costituite
1 Conclusioni delle parti
Per la parte reclamante: “In via preliminare, inaudita altera parte sospendere la sentenza di apertura liquidazione giudiziale emessa dal
Tribunale Civile di Lamezia Terme in data 5.5.2025 al fine di evitare un pregiudizio enorme all'odierna appellante consistente nella chiusura della
Società già, in effetti, chiusa a far data dal giorno della sentenza oggi appellata. Nel merito, annullare la sentenza dichiarativa di apertura giudiziale emessa dal Tribunale Civile di Lamezia Terme e quindi revocare la dichiarazione di apertura giudiziale nei confronti della
[...]
; Condannare la e la Parte_1 Controparte_1 [...]
al pagamento in solido delle competenze legali e spese del CP_1
procedimento”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4.6.2025, la Parte_2 Parte_1
ha impugnato ex art. 51 C.C.I.I. la sentenza del 5.5.2025 del Tribunale di
Lamezia Terme con la quale era stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della nominando il curatore giudiziario e Pt_1
fissando udienza per la verifica dello stato passivo.
Ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata per i motivi meglio specificati nell'atto introduttivo del giudizio.
Non è stata prodotta la prova della notifica alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, né le reclamate si sono costituite.
All'udienza del 22.10.2025, fissata per la discussione e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la reclamante non ha depositato note di trattazione scritta né la prova della notifica del ricorso, sicché la causa è stata rinviata all'udienza del 26.11.2025 ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
2 Per l'udienza del 26.11.2025, anch'essa sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la reclamante non ha depositato le previste note e la causa è stata trattenuta in decisione.
L'art. 348 c.p.c. prevede: “L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.
Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.
L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla corte di appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell'articolo 308, secondo comma”.
In applicazione del disposto normativo e attese le suesposte vicende processuali, occorre dichiarare l'improcedibilità del reclamo.
Nulla occorre statuire sulle spese, attesa la mancata costituzione delle reclamate.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara improcedibile il reclamo.
Nulla sulle spese.
3 Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d.
P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
AN IA OR VA RR
4
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
VA RR presidente
Antonio Rizzuti consigliere
AN IA OR consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 903/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto il reclamo avverso una sentenza di apertura di liquidazione giudiziale e vertente
TRA
cf ), Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avvocato Maurizio Giacobbe
Parte reclamante e
Controparte_1
[...]
Parti reclamate non costituite
1 Conclusioni delle parti
Per la parte reclamante: “In via preliminare, inaudita altera parte sospendere la sentenza di apertura liquidazione giudiziale emessa dal
Tribunale Civile di Lamezia Terme in data 5.5.2025 al fine di evitare un pregiudizio enorme all'odierna appellante consistente nella chiusura della
Società già, in effetti, chiusa a far data dal giorno della sentenza oggi appellata. Nel merito, annullare la sentenza dichiarativa di apertura giudiziale emessa dal Tribunale Civile di Lamezia Terme e quindi revocare la dichiarazione di apertura giudiziale nei confronti della
[...]
; Condannare la e la Parte_1 Controparte_1 [...]
al pagamento in solido delle competenze legali e spese del CP_1
procedimento”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4.6.2025, la Parte_2 Parte_1
ha impugnato ex art. 51 C.C.I.I. la sentenza del 5.5.2025 del Tribunale di
Lamezia Terme con la quale era stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della nominando il curatore giudiziario e Pt_1
fissando udienza per la verifica dello stato passivo.
Ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata per i motivi meglio specificati nell'atto introduttivo del giudizio.
Non è stata prodotta la prova della notifica alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, né le reclamate si sono costituite.
All'udienza del 22.10.2025, fissata per la discussione e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la reclamante non ha depositato note di trattazione scritta né la prova della notifica del ricorso, sicché la causa è stata rinviata all'udienza del 26.11.2025 ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
2 Per l'udienza del 26.11.2025, anch'essa sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la reclamante non ha depositato le previste note e la causa è stata trattenuta in decisione.
L'art. 348 c.p.c. prevede: “L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.
Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.
L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla corte di appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell'articolo 308, secondo comma”.
In applicazione del disposto normativo e attese le suesposte vicende processuali, occorre dichiarare l'improcedibilità del reclamo.
Nulla occorre statuire sulle spese, attesa la mancata costituzione delle reclamate.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara improcedibile il reclamo.
Nulla sulle spese.
3 Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d.
P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
AN IA OR VA RR
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