Articolo 123 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 122Articolo 124
Versione
20 settembre 1975
Art. 123.
L' articolo 281 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 281 - Divieto di legittimazione. - Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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