Art. 123.
L' articolo 281 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 281 - Divieto di legittimazione. - Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti".
L' articolo 281 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 281 - Divieto di legittimazione. - Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti".