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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/11/2025, n. 3699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3699 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.7369 /2019 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: risarcimento danni assegnata in decisione all'udienza del 08 luglio 2025 previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. e vertente
TRA
- (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 come da procura in atti dall'Avv. Sonia Spalice (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec della predetta - PEC:
Email_1
ATTORE
E
– (P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come P.IVA_1 da procura in atti, dall'Avv. Lidia Gallo (C.F.: ) ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec della predetta - PEC: Ema_ aserta.it Email_3 CP_2
CONVENUTA
NONCHE'
1 2
– P. IVA , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Pilla – C.F. ed C.F._4 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del predetto – PEC:
Email_4
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice il difensore concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la società , in persona del l. r. p. t., unica ed esclusiva Controparte_4 responsabile dell'evento dannoso e, per l'effetto, condannare la società e, per essa, la società terza chiamata in garanzia, al pagamento in favore Controparte_5 dell'istante di quella somma complessiva dovutagli a titolo di risarcimento dei danni per le lesioni riportate a seguito del sinistro verificatosi e quantificata in € 105.695,25, ovvero al pagamento di quella diversa somma maggiore o minore stabilita dal giudice, oltre al danno morale e alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari ed attribuzione al difensore antistatario.
Per la CI il procuratore concludeva Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto, oltreché non provata;
chiedeva, in subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di contenere la condanna nei limiti della proposta conciliativa formulata in corso di causa e, in ogni caso, nei limiti delle valutazioni rese dal CTU e condannare la CI (già , in persona del legale Controparte_6 Controparte_5 rappresentante p.t., a manlevare e tenere indenne la CI Controparte_1 rispetto a quanto dovuto in favore di a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento dei danni dallo stesso subiti in seguito al sinistro oggetto di causa, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Per la società il procuratore concludeva chiedendo in via Controparte_6 principale e nel merito il rigetto della domanda con ogni conseguenza di legge in quanto non provata, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio;
in via
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subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, delle richieste attoree ritenere, comunque, l'inoperatività della polizza, con conseguente rigetto della richiesta di manleva, con vittoria di spese.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 05/09/2019 citava in Parte_1 giudizio la CI in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. al fine di sentirla condannare, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta verificatasi in data 16.01.2018, alle ore 12:10 circa, in Castel Volturno (CE), alla Via Domitiana, presso lo showroom sito al civico n. 550/558.
L'attore rappresentava che, nelle predette circostanze di tempo e luogo, si recava presso l'esercizio commerciale della società convenuta per effettuare degli acquisiti e mentre era intento a sostituire una lampadina fulminata, a titolo di cortesia, essendo stato richiesto da , era caduto dallo scaletto rovinando al suolo e Controparte_1 urtando contro un pouf ivi posto per la misurazione delle scarpe e dotato di un bordo in ferro.
Il precisava che la caduta era stata causata dall'utilizzo di uno scaletto Pt_1 fatiscente posto su un pavimento liscio e che a causa del sinistro veniva immediatamente soccorso e trasportato al Pronto Soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno (CE), ove veniva diagnosticato a suo carico “politrauma con fratture costali multiple, versamento pleurico bilaterale, trauma cranico-vertebrale, lussazione metacarpo-falangea V raggio mano sinistra, enfisema sottocutaneo torace sinistro, frattura scomposta III, IV, V costa a sinistra, enfisema sottocutaneo dell'emitorace sinistro, distrofia bollosa (pz fumatore), frattura composta del processo trasverso di D8, D9, D 10, lussazione dell'articolazione metacarpo-falangea del V raggio, addensamenti polmonari, versamento pleurico in attuale remissione”, come da cartella clinica depositata agli atti.
L'attore, pertanto, inviava, mediante PEC del 09.03.2018 e successiva integrazione del
13.12.2018, richiesta di risarcimento danni nei confronti della società convenuta,
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nonché istanza per la negoziazione assistita inviata a mezzo PEC del 14.02.2019, ma i tentativi di bonario componimento risultavano privi di riscontro.
Tanto premesso citava in giudizio la società convenuta per il ristoro del danno non patrimoniale, comprensivo di danni morali e spese mediche, da quantificarsi in euro
105.695,25, come emerso dalla consulenza di parte depositata in atti.
Si costituiva la CI in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., che chiedeva, in via preliminare, di chiamare in causa la CI
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e, nel merito, di CP_5 rigettare integralmente la domanda di parte attrice;
in via subordinata, in ipotesi di accoglimento, condannare la CI in persona del legale Controparte_5 rappresentante p.t., a manlevare e tenere indenne la CI Controparte_1 rispetto a quanto dovuto in favore di a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento dei danni patiti in seguito al sinistro oggetto di causa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva la società assicurativa che, in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione passiva dei convenuti, non essendovi la prova del nesso di causalità tra le lesioni lamentate e la responsabilità della cessando la funzione di garanzia della Controparte_1 chiamata in causa;
in via principale e nel merito chiedeva, pertanto, di rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, inammissibile, improponibile, comunque non provata, con vittoria di spese;
in via subordinata, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea ritenere e dichiarare la fattispecie estranea alle ipotesi previste dalla garanzia assicurativa e rigettare, dunque, la richiesta di manleva operata dalla ditta assicurata, odierna chiamante in causa, con vittoria di spese. Infine, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea e di rigetto della eccezione di inoperatività della polizza dichiarare la perdita della garanzia o, in subordine, stabilire una riduzione della manleva per non avere, la ditta chiamante in causa, ottemperato alla denuncia di sinistro ed all'obbligo di avviso così come stabilito dal combinato disposto degli artt. 1913-1914 e 1915 c.c.
Esaurita l'istruttoria con l'espletamento della prova per testi ammessa, nonché con l'espletamento della C.T.U. medica finalizzata all'accertamento dei postumi
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invalidanti riportati dall'attore per l'incidente dedotto in lite, all'udienza del
08/07/2025 il Giudice Istruttore si riservava la causa in decisione previa assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in fatto, si deve preliminarmente rilevare, in diritto, l'applicabilità al caso in esame della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., concernente la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia. Co L'attore, infatti, ha dedotto che la responsabilità della CI I.P.S. Controparte_1 per i danni concretamente verificatisi deriverebbe dall'utilizzo d di uno
[...] scaletto fatiscente posto su un pavimento liscio e dalla presenza di un pouf con bordo in ferro posto sotto lo scaletto.
Alla stregua di tale rappresentazione dei fatti, la pretesa azionata dall'istante deve essere, pertanto, ricondotta al paradigma dell'art. 2051 c.c., in virtù del quale ciascuno
è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Ne deriva che il soggetto che detiene una cosa, a qualunque titolo, è responsabile qualora la cosa medesima cagioni danni a terzi, in virtù del dovere di sorveglianza su di esso incombente, previo accertamento del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno da essa provocato.
La fattispecie di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. pone in capo al soggetto danneggiato che agisce in giudizio l'onere di descrivere con precisione le modalità del sinistro, chiarendo se e in che modo il nocumento sia stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o comunque da una cosa inerte ma idonea a cagionare il danno lamentato. I dati descrittivi dell'evento dannoso rappresentano, infatti, proprio il fatto costitutivo della domanda sul quale si incentra tutto il giudizio.
Il soggetto danneggiato deve provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto e descritto nell'atto di citazione, e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché il danno in conseguenza subito (Cass. civ.
n.11526/2017). Corollario di tale regola è che la mancata osservanza di tale onere probatorio determina inevitabilmente il rigetto della pretesa risarcitoria.
La responsabilità che incombe sul custode ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e come tale deriva dalla mera relazione tra la cosa in custodia ed il custode stesso. La natura
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di tale responsabilità comporta che essa sia del tutto indifferente all'(eventuale) profilo di colpa del custode e che può essere esclusa solo dalla prova della sussistenza del caso fortuito oppure dalla dimostrazione di una condotta del danneggiato che abbia avuto incidenza causale esclusiva o concorrente nella determinazione dell'evento
(Cassazione civile, sez. III, 30/01/2025, n. 2149).
“Nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. - in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra res in custodia ed evento - il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all' art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la res” (Cassazione civile, sez. III,
31/03/2025, n. 8449).
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, mentre il custode può liberarsi dimostrando il caso fortuito, comprensivo anche del comportamento colposo del danneggiato. Il comportamento imprudente del danneggiato che, pur potendo percepire con l'ordinaria diligenza la presenza di un'insidia, non adotta le cautele necessarie, costituisce causa idonea a interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, escludendo la responsabilità del custode.
Tanto rilevato, si osserva che l'art. 2051 c.c. non solo impone un dovere di precauzione al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, ma impone, altresì, un equivalente dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa, in virtù del principio di solidarietà (art. 2 Cost.), che obbliga il soggetto ad adottare “condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civili”( cfr. Cass. 17443/2019). Chi entra in contatto con la cosa in custodia ha, pertanto, il dovere di cautela in virtù del principio di solidarietà
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(art. 2 Cost.); la violazione del dovere di cautela, che si concretizza nella condotta imprudente tenuta dal minore, nel caso in esame, interrompe il nesso eziologico tra fatto ed evento, essendo la situazione di possibile danno suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze descritte.
Tanto premesso va rilevato che, all'esito dell'istruttoria espletata non può dirsi provato il nesso di derivazione causale dell'evento dannoso dalla res in custodia, dovendosi piuttosto ritenere che il fatto si sia verificato per effetto di un comportamento colposo dell'attore medesimo, con esclusione della responsabilità della convenuta.
Nel caso di specie, si era recato nell'esercizio commerciale con Parte_1
l'intento di effettuare degli acquisti e non per eseguire una prestazione professionale.
Su richiesta della titolare della società convenuta che gli chiedeva la cortesia di sostituire una lampadina l'attore decideva di utilizzare uno scaletto – dallo stesso definito, nell'atto introduttivo, “fatiscente” e “posizionato in maniera precaria su di una pavimentazione poco adesiva, peraltro in presenza di un elemento spigoloso posto nelle vicinanze, attuando una condotta incauta idonea ad elidere il nesso di causalità, in quanto l'attore poteva facilmente avvedersi delle condizioni di pericolosità della situazione in cui avrebbe dovuto operare.
L'intervento di sull'impianto elettrico dei locali dell'esercizio Parte_1 commerciale è stato eseguito, pertanto, di sua spontanea iniziativa: egli ha scelto spontaneamente di salire su detto scaletto per svolgere un'attività – seppur a titolo di cortesia – cui non era tenuto e senza assicurarsi che fosse eseguita nel rispetto delle condizioni di sicurezza.
La presenza del pouf - con angoli in ferro – situato ai piedi dello scaletto, infatti, era peraltro agevolmente rilevabile e facilmente rimovibile prima dell'uso della medesima, costituendo un ostacolo percepibile ictu oculi.
Ne discende, pertanto, che la caduta non è ascrivibile alla condotta negligente del proprietario del negozio, custode dell'immobile, ma è da attribuirsi esclusivamente alla mancanza di una condotta diligente e prudente dell'attore dil quale, si ribadisce, spontaneamente, ha posto in essere una condotta “pericolosa” come arrampicarsi su
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uno scaletto fatiscente privo delle necessarie cautele avendo, pertanto, omesso di agire usando ragionevole prudenza e la logica cautela all'interno dello showroom.
Reputa questo Giudicante, pertanto, che le emergenze istruttorie consentono di affermare che la caduta sia da attribuirsi esclusivamente alla mancanza di una condotta prudente e diligente dell'attore.
Per quanto appena esposto, mancando la prova dell'an debeatur, la domanda nei confronti del convenuto è infondata e, come tale, va rigettata, assorbendo, altresì, il profilo afferente al quantum, nonché la valutazione della fondatezza dell'azione di manleva proposta dal convenuto nei confronti di Controparte_5
Il rigetto della domanda attorea comporta la condanna dell'attore, in virtù del principio processuale della soccombenza, al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo ex art. D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in applicazione del valori medi dello scaglione di riferimento, individuato in base al valore effettivo della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, con attribuzione diretta al procuratore antistatario di parte convenuta, avv. Lidia Gallo, il quale ne ha formulato espressa e tempestiva richiesta.
Sussistono invece giustificati motivi per compensare le spese processuali tra il convenuto e la società assicurativa chiamata in causa.
A carico della parte attrice vanno poste, in via definitiva, anche le spese per la CTU espletata, come liquidate con separato decreto.
PQM
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della CI Parte_1 [...]
nonché nei confronti di in persona del Controparte_1 Controparte_5 legale rappresentate p.t., così decide:
– rigetta la domanda proposta dall'attore;
– condanna l'attore al pagamento nei confronti della società convenuta, delle spese processuali, che si liquidano in € 8.758,40, oltre CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
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– compensa le spese di lite tra la convenuta CP_7 Controparte_1
e la società
[...] Controparte_5
– condanna, infine, l'attore al pagamento delle spese sostenute per l'espletamento della
CTU, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in S. Maria C.V.19/11/2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.7369 /2019 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: risarcimento danni assegnata in decisione all'udienza del 08 luglio 2025 previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. e vertente
TRA
- (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 come da procura in atti dall'Avv. Sonia Spalice (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec della predetta - PEC:
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ATTORE
E
– (P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come P.IVA_1 da procura in atti, dall'Avv. Lidia Gallo (C.F.: ) ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec della predetta - PEC: Ema_ aserta.it Email_3 CP_2
CONVENUTA
NONCHE'
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– P. IVA , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Pilla – C.F. ed C.F._4 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del predetto – PEC:
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TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice il difensore concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la società , in persona del l. r. p. t., unica ed esclusiva Controparte_4 responsabile dell'evento dannoso e, per l'effetto, condannare la società e, per essa, la società terza chiamata in garanzia, al pagamento in favore Controparte_5 dell'istante di quella somma complessiva dovutagli a titolo di risarcimento dei danni per le lesioni riportate a seguito del sinistro verificatosi e quantificata in € 105.695,25, ovvero al pagamento di quella diversa somma maggiore o minore stabilita dal giudice, oltre al danno morale e alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari ed attribuzione al difensore antistatario.
Per la CI il procuratore concludeva Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto, oltreché non provata;
chiedeva, in subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di contenere la condanna nei limiti della proposta conciliativa formulata in corso di causa e, in ogni caso, nei limiti delle valutazioni rese dal CTU e condannare la CI (già , in persona del legale Controparte_6 Controparte_5 rappresentante p.t., a manlevare e tenere indenne la CI Controparte_1 rispetto a quanto dovuto in favore di a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento dei danni dallo stesso subiti in seguito al sinistro oggetto di causa, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Per la società il procuratore concludeva chiedendo in via Controparte_6 principale e nel merito il rigetto della domanda con ogni conseguenza di legge in quanto non provata, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio;
in via
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subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, delle richieste attoree ritenere, comunque, l'inoperatività della polizza, con conseguente rigetto della richiesta di manleva, con vittoria di spese.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il 05/09/2019 citava in Parte_1 giudizio la CI in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. al fine di sentirla condannare, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta verificatasi in data 16.01.2018, alle ore 12:10 circa, in Castel Volturno (CE), alla Via Domitiana, presso lo showroom sito al civico n. 550/558.
L'attore rappresentava che, nelle predette circostanze di tempo e luogo, si recava presso l'esercizio commerciale della società convenuta per effettuare degli acquisiti e mentre era intento a sostituire una lampadina fulminata, a titolo di cortesia, essendo stato richiesto da , era caduto dallo scaletto rovinando al suolo e Controparte_1 urtando contro un pouf ivi posto per la misurazione delle scarpe e dotato di un bordo in ferro.
Il precisava che la caduta era stata causata dall'utilizzo di uno scaletto Pt_1 fatiscente posto su un pavimento liscio e che a causa del sinistro veniva immediatamente soccorso e trasportato al Pronto Soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno (CE), ove veniva diagnosticato a suo carico “politrauma con fratture costali multiple, versamento pleurico bilaterale, trauma cranico-vertebrale, lussazione metacarpo-falangea V raggio mano sinistra, enfisema sottocutaneo torace sinistro, frattura scomposta III, IV, V costa a sinistra, enfisema sottocutaneo dell'emitorace sinistro, distrofia bollosa (pz fumatore), frattura composta del processo trasverso di D8, D9, D 10, lussazione dell'articolazione metacarpo-falangea del V raggio, addensamenti polmonari, versamento pleurico in attuale remissione”, come da cartella clinica depositata agli atti.
L'attore, pertanto, inviava, mediante PEC del 09.03.2018 e successiva integrazione del
13.12.2018, richiesta di risarcimento danni nei confronti della società convenuta,
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nonché istanza per la negoziazione assistita inviata a mezzo PEC del 14.02.2019, ma i tentativi di bonario componimento risultavano privi di riscontro.
Tanto premesso citava in giudizio la società convenuta per il ristoro del danno non patrimoniale, comprensivo di danni morali e spese mediche, da quantificarsi in euro
105.695,25, come emerso dalla consulenza di parte depositata in atti.
Si costituiva la CI in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., che chiedeva, in via preliminare, di chiamare in causa la CI
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e, nel merito, di CP_5 rigettare integralmente la domanda di parte attrice;
in via subordinata, in ipotesi di accoglimento, condannare la CI in persona del legale Controparte_5 rappresentante p.t., a manlevare e tenere indenne la CI Controparte_1 rispetto a quanto dovuto in favore di a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento dei danni patiti in seguito al sinistro oggetto di causa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva la società assicurativa che, in via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione passiva dei convenuti, non essendovi la prova del nesso di causalità tra le lesioni lamentate e la responsabilità della cessando la funzione di garanzia della Controparte_1 chiamata in causa;
in via principale e nel merito chiedeva, pertanto, di rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, inammissibile, improponibile, comunque non provata, con vittoria di spese;
in via subordinata, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea ritenere e dichiarare la fattispecie estranea alle ipotesi previste dalla garanzia assicurativa e rigettare, dunque, la richiesta di manleva operata dalla ditta assicurata, odierna chiamante in causa, con vittoria di spese. Infine, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea e di rigetto della eccezione di inoperatività della polizza dichiarare la perdita della garanzia o, in subordine, stabilire una riduzione della manleva per non avere, la ditta chiamante in causa, ottemperato alla denuncia di sinistro ed all'obbligo di avviso così come stabilito dal combinato disposto degli artt. 1913-1914 e 1915 c.c.
Esaurita l'istruttoria con l'espletamento della prova per testi ammessa, nonché con l'espletamento della C.T.U. medica finalizzata all'accertamento dei postumi
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invalidanti riportati dall'attore per l'incidente dedotto in lite, all'udienza del
08/07/2025 il Giudice Istruttore si riservava la causa in decisione previa assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in fatto, si deve preliminarmente rilevare, in diritto, l'applicabilità al caso in esame della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., concernente la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia. Co L'attore, infatti, ha dedotto che la responsabilità della CI I.P.S. Controparte_1 per i danni concretamente verificatisi deriverebbe dall'utilizzo d di uno
[...] scaletto fatiscente posto su un pavimento liscio e dalla presenza di un pouf con bordo in ferro posto sotto lo scaletto.
Alla stregua di tale rappresentazione dei fatti, la pretesa azionata dall'istante deve essere, pertanto, ricondotta al paradigma dell'art. 2051 c.c., in virtù del quale ciascuno
è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Ne deriva che il soggetto che detiene una cosa, a qualunque titolo, è responsabile qualora la cosa medesima cagioni danni a terzi, in virtù del dovere di sorveglianza su di esso incombente, previo accertamento del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno da essa provocato.
La fattispecie di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. pone in capo al soggetto danneggiato che agisce in giudizio l'onere di descrivere con precisione le modalità del sinistro, chiarendo se e in che modo il nocumento sia stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o comunque da una cosa inerte ma idonea a cagionare il danno lamentato. I dati descrittivi dell'evento dannoso rappresentano, infatti, proprio il fatto costitutivo della domanda sul quale si incentra tutto il giudizio.
Il soggetto danneggiato deve provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto e descritto nell'atto di citazione, e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché il danno in conseguenza subito (Cass. civ.
n.11526/2017). Corollario di tale regola è che la mancata osservanza di tale onere probatorio determina inevitabilmente il rigetto della pretesa risarcitoria.
La responsabilità che incombe sul custode ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e come tale deriva dalla mera relazione tra la cosa in custodia ed il custode stesso. La natura
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di tale responsabilità comporta che essa sia del tutto indifferente all'(eventuale) profilo di colpa del custode e che può essere esclusa solo dalla prova della sussistenza del caso fortuito oppure dalla dimostrazione di una condotta del danneggiato che abbia avuto incidenza causale esclusiva o concorrente nella determinazione dell'evento
(Cassazione civile, sez. III, 30/01/2025, n. 2149).
“Nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. - in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra res in custodia ed evento - il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all' art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la res” (Cassazione civile, sez. III,
31/03/2025, n. 8449).
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, mentre il custode può liberarsi dimostrando il caso fortuito, comprensivo anche del comportamento colposo del danneggiato. Il comportamento imprudente del danneggiato che, pur potendo percepire con l'ordinaria diligenza la presenza di un'insidia, non adotta le cautele necessarie, costituisce causa idonea a interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, escludendo la responsabilità del custode.
Tanto rilevato, si osserva che l'art. 2051 c.c. non solo impone un dovere di precauzione al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, ma impone, altresì, un equivalente dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa, in virtù del principio di solidarietà (art. 2 Cost.), che obbliga il soggetto ad adottare “condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civili”( cfr. Cass. 17443/2019). Chi entra in contatto con la cosa in custodia ha, pertanto, il dovere di cautela in virtù del principio di solidarietà
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(art. 2 Cost.); la violazione del dovere di cautela, che si concretizza nella condotta imprudente tenuta dal minore, nel caso in esame, interrompe il nesso eziologico tra fatto ed evento, essendo la situazione di possibile danno suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze descritte.
Tanto premesso va rilevato che, all'esito dell'istruttoria espletata non può dirsi provato il nesso di derivazione causale dell'evento dannoso dalla res in custodia, dovendosi piuttosto ritenere che il fatto si sia verificato per effetto di un comportamento colposo dell'attore medesimo, con esclusione della responsabilità della convenuta.
Nel caso di specie, si era recato nell'esercizio commerciale con Parte_1
l'intento di effettuare degli acquisti e non per eseguire una prestazione professionale.
Su richiesta della titolare della società convenuta che gli chiedeva la cortesia di sostituire una lampadina l'attore decideva di utilizzare uno scaletto – dallo stesso definito, nell'atto introduttivo, “fatiscente” e “posizionato in maniera precaria su di una pavimentazione poco adesiva, peraltro in presenza di un elemento spigoloso posto nelle vicinanze, attuando una condotta incauta idonea ad elidere il nesso di causalità, in quanto l'attore poteva facilmente avvedersi delle condizioni di pericolosità della situazione in cui avrebbe dovuto operare.
L'intervento di sull'impianto elettrico dei locali dell'esercizio Parte_1 commerciale è stato eseguito, pertanto, di sua spontanea iniziativa: egli ha scelto spontaneamente di salire su detto scaletto per svolgere un'attività – seppur a titolo di cortesia – cui non era tenuto e senza assicurarsi che fosse eseguita nel rispetto delle condizioni di sicurezza.
La presenza del pouf - con angoli in ferro – situato ai piedi dello scaletto, infatti, era peraltro agevolmente rilevabile e facilmente rimovibile prima dell'uso della medesima, costituendo un ostacolo percepibile ictu oculi.
Ne discende, pertanto, che la caduta non è ascrivibile alla condotta negligente del proprietario del negozio, custode dell'immobile, ma è da attribuirsi esclusivamente alla mancanza di una condotta diligente e prudente dell'attore dil quale, si ribadisce, spontaneamente, ha posto in essere una condotta “pericolosa” come arrampicarsi su
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uno scaletto fatiscente privo delle necessarie cautele avendo, pertanto, omesso di agire usando ragionevole prudenza e la logica cautela all'interno dello showroom.
Reputa questo Giudicante, pertanto, che le emergenze istruttorie consentono di affermare che la caduta sia da attribuirsi esclusivamente alla mancanza di una condotta prudente e diligente dell'attore.
Per quanto appena esposto, mancando la prova dell'an debeatur, la domanda nei confronti del convenuto è infondata e, come tale, va rigettata, assorbendo, altresì, il profilo afferente al quantum, nonché la valutazione della fondatezza dell'azione di manleva proposta dal convenuto nei confronti di Controparte_5
Il rigetto della domanda attorea comporta la condanna dell'attore, in virtù del principio processuale della soccombenza, al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo ex art. D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in applicazione del valori medi dello scaglione di riferimento, individuato in base al valore effettivo della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, con attribuzione diretta al procuratore antistatario di parte convenuta, avv. Lidia Gallo, il quale ne ha formulato espressa e tempestiva richiesta.
Sussistono invece giustificati motivi per compensare le spese processuali tra il convenuto e la società assicurativa chiamata in causa.
A carico della parte attrice vanno poste, in via definitiva, anche le spese per la CTU espletata, come liquidate con separato decreto.
PQM
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della CI Parte_1 [...]
nonché nei confronti di in persona del Controparte_1 Controparte_5 legale rappresentate p.t., così decide:
– rigetta la domanda proposta dall'attore;
– condanna l'attore al pagamento nei confronti della società convenuta, delle spese processuali, che si liquidano in € 8.758,40, oltre CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
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– compensa le spese di lite tra la convenuta CP_7 Controparte_1
e la società
[...] Controparte_5
– condanna, infine, l'attore al pagamento delle spese sostenute per l'espletamento della
CTU, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in S. Maria C.V.19/11/2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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