CASS
Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 15/07/2024, n. 28277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28277 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI TT VA nato il [...] avverso la sentenza del 28/11/2023 del TRIBUNALE di FERRARA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 28277 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 25/06/2024 R.G. 12396/2024 - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Ferrara ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città pronunciata nei confronti di SS RI IO per il delitto di lesioni personali, giudicate guaribili in giorni cinque;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo, con cui è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 21 dicembre 2023, la persona offesa ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione della stessa da parte di questi;
- che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate;
- che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato;
- che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso il 25 giugno 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 28277 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 25/06/2024 R.G. 12396/2024 - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Ferrara ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città pronunciata nei confronti di SS RI IO per il delitto di lesioni personali, giudicate guaribili in giorni cinque;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo, con cui è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 21 dicembre 2023, la persona offesa ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione della stessa da parte di questi;
- che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate;
- che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato;
- che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso il 25 giugno 2024.