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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/11/2025, n. 4261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4261 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8504/2022
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 17 settembre 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8504/2022 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (c.f.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso anche disgiuntamente dall'avv. Alessandro Carrubba e dall'avv. Simona Concetta
Cacciola, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. , in persona legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in , via Prefettura, n.14, presso l'Avvocatura CP_1 dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Antonino Alleruzzo, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: rimborso spese legali dirigente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis del c.p.c., iscritto a ruolo il 10 febbraio 2022 presso le sezioni civili del Tribunale, parte ricorrente ha chiesto “Accertare e dichiarare il diritto pagina 1 di 16 dell'Ing. al rimborso delle spese legali sostenute per i fatti narrati in Parte_1 domanda. Conseguentemente condannare l'amm.ne resistente alla corresponsione della somma di € 13.562,64 oltre interessi legali dal giorno della richiesta di rimborso
(02.03.2021) sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi.”
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente, premesso di essere stato Dirigente del
II dipartimento della provincia regionale di , oggi in quiescenza, ha esposto che, in CP_1 occasione del ruolo ricoperto e quale responsabile “dell'aggiudicazione del servizio di pulizia del litorale marino nel territorio del ”, con decreto del 12.01.2017 era Controparte_2 stato rinviato a giudizio per rispondere del delitto di abuso d'ufficio e di falso in atto pubblico e che con sentenza n. 2853/2020 del 06.10.2020 del Tribunale Penale di Catania era stato assolto “perché il fatto non sussiste” ai sensi dell'art. 530 cpp..
Ha riferito che in data 2.3.2021 aveva avanzato all'amministrazione istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel dedotto giudizio penale per un importo complessivo di € 13.562,64 e che in data 22.10.2021 aveva nuovamente reiterato la richiesta, la quale veniva riscontrata dall'Avvocatura della Provincia Regionale di con nota CP_1 prot. 54152 del 28.10.2021 con cui veniva rappresentato che “la stessa non può essere accolta in quanto, ad avviso di questa Avvocatura, nel giudizio in oggetto, sussiste conflitto di interessi tra la posizione del suo assistito e la amministrazione”.
Ciò posto, ha affermato di avere diritto al rimborso delle spese legali sostenute nel suddetto giudizio penale, rilevando come il relativo obbligo in capo all'ente trovava fondamento nell'art. 39 della l.r. Sicilia n. 145/80, a mente del quale “Ai dipendenti che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità”.
Richiamata, altresì, l'art. 24 della l.r. Sicilia n. 30/2000, ha sostenuto che dal combinato disposto delle citate norme derivava il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico che, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, fosse stato sottoposto a giudizio di responsabilità civile/penale/amministrativa, se dichiarato esente da responsabilità.
pagina 2 di 16 Ha rilevato che nella fattispecie ricorrevano tutti i presupposti contemplati dalla normativa citata, atteso che i fatti e gli atti per i quali era stato imputato ed il conseguente processo erano connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, che l'esito del procedimento penale aveva acclarato la sua totale esenzione di responsabilità, che le competenze professionali richieste dal difensore nominato erano conformi al D.M. 55/14 e quindi calcolate secondo le tariffe ufficiali e che egli aveva provveduto al relativo pagamento.
Ha evidenziato che sia l'art. 39 della LR Sicilia 145/80, sia la norma di interpretazione contenuta nell'art. 24 della L.R. Sicilia n. 34/2000, una volta che era stata accertata la mancanza di responsabilità del dipendente, non ponevano alcun limite al diritto di rimborso, sicché inconducente appariva il riferimento, nel provvedimento di rigetto dell'amministrazione, alla sussistenza di un conflitto di interessi, in ogni caso, da escludersi nel caso di specie avendo il giudizio penale accertato la sua totale estraneità ai fatti ed essendosi lo stesso concluso con l'assoluzione con formula piena.
Costituitesi le parti, il giudice civile, con provvedimento del 19.9.2022 ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Catania al fine di valutare l'eventuale competenza tabellare e funzionale della II Sezione Civile quale Giudice del Lavoro;
con provvedimento del 22 settembre 2022, pervenuto in data 23 settembre 2022, il Presidente del
Tribunale di Catania ha disposto l'assegnazione della causa alla sezione in intestazione, venendo iscritta in pari data al n.r.g. 8504/2022.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.11.2022, si è costituito tempestivamente in riassunzione nel presente giudizio l'ente resistente, riportandosi integralmente alle difese, deduzioni, eccezioni e richieste già spiegate nella propria memoria di costituzione dinanzi al Tribunale ordinario, che integralmente trascriveva.
In particolare, ha eccepito preliminarmente l'erronea proposizione della domanda ex art. 702 bis c.p.c., chiedendo il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. ed art. 4 d. lgs. 150/2011.
Nel merito, ha precisato che nella fattispecie in esame trovavano applicazione, oltre alle disposizioni di legge regionale ex adverso richiamate, anche le norme della contrattazione collettiva di comparto (segnatamente l'art.12 CCNL Area dirigenza – Regioni
e Autonomie locali del 12/02/2022) e del regolamento dell'Avvocatura – Servizio in Staff
Sindaco Metropolitano (nello specifico gli artt. 23-27).
pagina 3 di 16 Ricostruito, quindi, il quadro normativo di riferimento, richiamato, altresì, Tes_ l'orientamento applicativo emanato dall' nella materia in oggetto, ha dedotto l'insussistenza di un obbligo giuridico da parte dell'ente pubblico di rimborsare al dipendente le spese legali sostenute nel procedimento giudiziario in cui si era trovato coinvolto per fatti commessi nello svolgimento delle funzioni d'ufficio, evidenziando come l'eventuale rimborso era subordinato, in forza delle norme di legge o pattizie, alla sussistenza di precise condizioni, segnatamente rappresentate dall'assenza di conflitto di interessi, dalla presenza del nesso causale tra mansioni e fatti giuridicamente rilevanti, nonché al gradimento del legale da parte dell'amministrazione interessata, con relativo onere probatorio in capo alla parte attrice.
Ha dedotto, quindi, che nella fattispecie era palese la sussistenza del conflitto d'interessi, essendo stato l'Ente parte offesa nel procedimento penale in questione ed essendosi costituito parte civile nello stesso parte civile.
Ha evidenziato, inoltre, come il dipendente neppure aveva informato preventivamente e puntualmente il proprio datore di lavoro di essere sottoposto ad un procedimento penale per fatti connessi al rapporto di lavoro e ciò al fine di consentire all'amministrazione di appartenenza di valutare ex ante la sussistenza o meno di un conflitto di interessi e, conseguentemente, decidere se assumere ogni onere della difesa sin dalla apertura del procedimento, con un legale, pur se scelto dal dipendente, di gradimento dell'Ente.
Ha contestato, infine, nel quantum l'eccessivo ammontare della richiesta, evidenziando come le tariffe erano state determinate in base ai valori medi del D.M. n.55/2014 e non, invece, ai minimi, così come previsto dal cit. art.26, co. 2, regolamento provinciale, che, inoltre, prevedeva che la congruità degli importi venisse certificata dal competente Consiglio dell'Ordine.
Ha chiesto infine “- rigettare, nel merito, le domande formulate dal ricorrente nelle conclusioni dell'avversato ricorso, siccome inammissibili, prima ancora che infondate, sia in fatto sia in diritto;
- conseguentemente, condannare il ricorrente alle spese, competenze e onorari del presente giudizio, compresi, trattandosi di avvocati di un ente pubblico, di oneri accessori come per legge.”.
pagina 4 di 16 Inutilmente tentata la composizione bonaria della lite, con ordinanza del 15.5.2023, ritenuta fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda ex art. 702 bis c.p.c. sollevata da parte resistente, è stato disposto il mutamento di rito.
In esito all'udienza del 17 settembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di entrambe le parti, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto del presente giudizio è il diritto al rimborso delle spese legali sostenuto dal ricorrente in relazione ad un procedimento nel quale egli era stato indagato come dipendente.
Parte ricorrente assume che la fattispecie in esame sarebbe regolamentata unicamente dalle disposizioni di cui all'art. 39 l.r. Sicilia n. 145/89 e all'art. 24 l.r. Sicilia n. 30/2000, con esclusione della disciplina pattizia e regolamentare richiamata dall'ente resistente, la quale, limitando quello che sarebbe un “diritto incondizionato” al rimborso riconosciuto dalla normativa regionale citata, andrebbe disapplicata in quanto con la stessa contrastante.
Deduce, poi, l'insussistenza di un conflitto di interessi, avendo egli operato in adempimento dei propri doveri d'ufficio e stante la sua assoluzione con formula piena in sede penale.
Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, appare opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art. 39 della legge Regione Sicilia n. 145 del 1980, nella versione ratione temporis applicabile (ossia prima della riformulazione ad opera dell'art. 14, comma 12, della l.r. Sicilia
n. 13 del 2022), prescriveva che “Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da ogni responsabilità”.
La suddetta norma è stata autenticamente interpretata dall'art. 24 della l.r. 23.12.2000,
n. 30 a mente del quale “1. L'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità”.
pagina 5 di 16 La ratio delle citate disposizioni è quella di tenere esente il pubblico funzionario o pubblico amministratore dalle spese giudiziarie sostenute per azioni legali ingiuste ed infondate poste in essere nei suoi confronti in conseguenza della pubblica funzione ricoperta.
In altri termini la norma in esame costituisce espressione di un principio generale e fondamentale in base al quale l'amministrazione interviene a contribuire alle spese di difesa dei soggetti che operano per realizzare i suoi fini, purché sussista un suo diretto interesse in proposito, e tale diretto interesse è da ravvisare in tutti i casi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'ente e sia, in definitiva, imputabile all'ente stesso e solo allorquando venga accertata la totale assenza di responsabilità del dipendente o amministratore ingiustamente accusato e/o convenuto in giudizio.
Disciplina corrispondente, dettata specificatamente per gli enti locali era poi contenuta, prima della sua abrogazione nel 2012, nell'art. 67 del D.P.R. del 13 maggio 1987, n. 268, ai sensi del quale l'ente locale, nel caso in cui “si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi con l'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”.
Tale disposizione, come chiarito dal più recente e oramai consolidato orientamento espresso in materia dalla giurisprudenza, sia amministrativa che ordinaria, anche di legittimità, rimetteva alla valutazione discrezionale ex ante dell'ente locale, con specifico riferimento all'assenza di conflitto di interessi, la scelta di far assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, per cui non è in alcun modo riconducibile al contenuto precettivo della citata norma la pretesa di ottenere il rimborso delle spese del patrocinio legale a seguito di una scelta del tutto autonoma e personale nella nomina del proprio difensore
(cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez, V, sentenza n. 552 del 12 febbraio 2007; Cass., Sez.
Unite, sentenza n. 12719/2009; Cass., sentenza n.25976/2017.).
Il principio del preventivo coinvolgimento attivo dell'ente è contenuto anche nella disciplina pattizia nazionale racchiusa all'art.12 del CCNL Area dirigenza – Regioni e
Autonomie locali per il biennio economico 2000-2001, e ribadito agli artt. 23-28 del
Regolamento dell'Avvocatura della Provincia di Catania, approvato con deliberazioni G.P.
pagina 6 di 16 n. 131/04 e n. 154/04 modificato con deliberazioni G.P. nn. 436/2007, 56/2010, 147/2013,
146/2014 e 22/16.
In particolare, l'art. 12 del CCNL sopra menzionato, con disposizione del tutto analoga a quella dettata per il personale non dirigente del medesimo comparto dall'art.28 del CCNL del 14/09/2000, statuisce al primo comma che “1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento.”.
Allo stesso modo, il citato Regolamento all'art. 23, “assistenza legale e rimborso spese per motivi di ufficio”, dispone che “La Provincia Regionale di Catania, a norma delle disposizioni vigenti di legge e degli accordi collettivi di lavoro negli enti locali, riconosce il diritto dei dipendenti, funzionari e dirigenti, nonché degli amministratori dell'Ente, ad essere assistiti;
nei giudizi civili, penali o amministrativi affrontati per motivi di ufficio, mediante rimborso delle spese in tali casi sostenute, nei modi e limiti disciplinati dalle norme che seguono”; l'art. 24, “assistenza legale ai dipendenti”, stabilisce che “I dipendenti, funzionari e dirigenti della Provincia hanno diritto all'assistenza tecnica e alla difesa in tutti i giudizi civili, penali ed amministrativi in cui essi siano interessati per fatti commessi nello svolgimento delle funzioni di ufficio, con esclusione dei fatti dolosi. Il diritto alla assistenza ed alla difesa riguarda anche i giudizi di cui al primo comma nei quali la Provincia assume o può assumere la veste di responsabile civile o di soggetto comunque obbligato al risarcimento nei confronti dei terzi, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 25, restano esclusi dal diritto all'assistenza tecnica ed alla difesa i giudizi penali per i reati contro la pubblica amministrazione e comunque per tutti quei reati nei quali la Provincia possa assumere la posizione di parte lesa e vantare il diritto al relativo risarcimento;
i giudizi di qualunque tipo connessi a fatti contrari a doveri di ufficio e i giudizi civili ed amministrativi nei quali sussista comunque conflitto di interessi tra l'Ente e il dipendente.
Nessuna forma di assistenza o rimborso è dovuta per atti e procedimenti intrapresi ad iniziativa dei dipendenti al di fuori dei doveri di Ufficio.”; il successivo art. 25, “giudizi penali”, prevede che “Per i giudizi penali di cui al terzo comma dell'art. 24 la Provincia
pagina 7 di 16 provvede al rimborso delle spese difensive documentate, nei limiti e nelle modalità del presente regolamento, solo nel caso di sentenze definitive di assoluzione con formula piena, sempre che non sussista conflitto di interesse.”; mentre l'art. 26, “assistenza in giudizio”, statuisce che “Nei giudizi di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 24 i dipendenti debbono indicare all'Amministrazione per la via gerarchica, il nominativo di un avvocato del libero Foro di propria fiducia, con spese a carico dell'Ente. Il dipendente deve impegnarsi, mediante la stipula di apposito accordo, a richiedere all'Ente il rimborso esclusivamente di somme corrispondenti ai minimi della tariffa professionale, e comunque l'Ente provvederà al riconoscimento solo entro detto limite, la cui congruità dovrà in ogni caso essere certificata dal competente Consiglio dell'Ordine; nel caso in cui il legale prescelto sia residente fuori dal distretto dalla Corte di Appello di Catania, il dipendente rinuncerà al rimborso delle spese ed alle maggiorazioni previste. Non possono essere riconosciute spese per difensori in aggiunta al primo.”; disponendo, infine, l'art. 27,
“rimborso spese nei giudizi penali”, che “Nei giudizi penali previsti dall'art. 25 le spese difensive affrontate dai dipendenti saranno rimborsate dall'Ente con gli stessi criteri e limiti indicati nel precedente art. 26.”.
Ciò chiarito sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, ad avviso del decidente, non risulta condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui nella fattispecie in esame troverebbe applicazione unicamente la disciplina contenuta nella normativa regionale con esclusione delle disposizioni pattizie e regolamentari sopra riportate, a tal fine richiamandosi quanto di recente espresso in materia dalla Corte di Cassazione.
La suprema Corte, pronunciandosi su fattispecie analoga, nella quale era in discussione il rapporto tra l'art. 39 l.r. Sicilia n. 145/89 e l'art. 24 l.r. Sicilia n. 30/2000, da un lato, e l'art. 67 del D.P.R. n. 268 del 1987 e l'art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000, dall'altro lato, ha statuito che “la contrattazione collettiva nazionale concernente le Regioni e gli enti locali trova applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, nella specie, non potendo la legge regionale escluderla dalla regolamentazione del rapporto di pubblico impiego dei dipendenti siciliani” (cfr. Cass. n. 15279/2025).
Né, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, appare porsi su una linea diversa l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n.
22815/2023, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.
pagina 8 di 16 294/2020 richiamata dal ricorrente, avendo, infatti, la Suprema Corte attribuito rilevanza alla normativa pattizia proprio al fine di ribadire la necessaria verifica in ordine alla sussistenza di un eventuale conflitto d'interessi, al riguardo precisando che “Il conflitto di interessi fra il dipendente pubblico e l'amministrazione di appartenenza, che va apprezzato ex ante a prescindere dall'esito dell'azione penale (cfr. Cass. n. 4539/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione), esclude alla radice il diritto al rimborso, perché fa venir meno la connessione, intesa nei termini sopra indicati, fra fatto ascritto e funzione pubblica esercitata, sicché è per tale ragione che le parti collettive hanno dettato una disciplina dell'istituto incentrata sulla previa valutazione da parte dell'ente di un interesse comune alla difesa.
4. La legislazione regionale che qui viene in rilievo, nella parte in cui richiede che il fatto o l'atto siano connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, va interpretata tenendo conto dei principi sopra richiamati, anche al fine di escludere il contrasto con la contrattazione collettiva alla quale il legislatore nazionale ha riservato la disciplina degli istituti economici inerenti al rapporto di impiego pubblico”.
Non deve infine trascurarsi che la stessa Corte d'Appello di Catania, nella citata sentenza n. 294/2020 in atti, nell'escludere il potere della normativa contrattuale di derogare
“alle tutele apprestate dalla disciplina regionale siciliana” in tema di diritto al rimborso delle spese legali, ha pure chiarito che il diritto all'assunzione preventiva, da parte dell'ente locale, degli oneri di difesa del dipendente, tramite la nomina di un legale di “comune gradimento”, si pone “in via aggiuntiva”.
Tanto chiarito in ordine alla normativa applicabile al caso in esame, in punto di fatto si rileva che con nota prot. 54152 del 28.10.2021 l'Avvocatura della Provincia Regionale di
Catania - riscontrando la diffida prot. n. 53658 del 22.10.2021, avente ad oggetto la richiesta di di rimborso delle spese legali dallo stesso sostenute in relazione al Parte_1 procedimento penale rgnr. 14652/2012 della Procura della Repubblica di Catania “per atti e provvedimenti assunti …nell'ambito esclusivo dei suoi doveri d'ufficio, procedimento conclusosi con la piena e liberatoria assoluzione “perché il fatto non sussiste” (cfr. doc. n.
10 ricorso) – ha dato atto che “la stessa non può essere accolta in quanto, ad avviso di questa
Avvocatura, nel giudizio in oggetto, sussiste conflitto di interessi tra la posizione del suo assistito e la amministrazione” (cfr. doc. n. 12 ricorso).
pagina 9 di 16 Parte ricorrente deduce che l'insussistenza nella specie di un conflitto d'interessi doveva considerarsi definitivamente accertata in considerazione della sentenza penale assolutoria, sostenendo che “se un dipendente viene dichiarato esente da responsabilità con formula piena, non sorge alcun confitto di interesse con l'amm.ne; il dipendente, conclusosi il giudizio di responsabilità, ed accertata la sua totale estraneità ai fatti ipotizzati, che nella sola fase dell'imputazione potrebbero configurare un conflitto di interessi, conflitto tuttavia risultato inesistente stante la ampia formula di assoluzione, ha diritto al rimborso per spese sostenute a causa delle mansioni svolte.” (cfr. ricorso pag. 6).
Evidenzia poi di aver agito in adempimento di un dovere derivante dall'incarico ricoperto, assumendo inoltre che la valutazione ex ante del conflitto di interessi non può limitarsi ad una valutazione astratta rispetto al giudizio penale, rimessa alla circostanza che l'amministrazione si sia costituita parte civile o meno nel giudizio penale, in quanto in tal modo “la valutazione del conflitto di interessi sarebbe rimessa sempre e solo all'amm.ne di appartenenza con un evidente violazione delle norme poste a tutela del lavoratore.” (cfr. note di parte ricorrente del 7.1.2025).
Tali argomentazioni non appaiono condivisibili.
Al riguardo, occorre, innanzitutto, rammentare che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di farsi carico delle spese necessarie per assicurare la difesa legale al dipendente, pur se espressione della regola civilistica generale di cui all'art. 1720, comma 2, cod. civ., non è incondizionato e non sorge per il solo fatto che il procedimento di responsabilità civile o penale riguardi attività poste in essere nell'adempimento di compiti di ufficio (v. Cass., Sez. Un., 6 luglio
2015, n. 13861; Cass. 27 settembre 2016, n. 18946; Cass. 4 luglio 2017, n. 16396).
Infatti, il legislatore e le parti collettive, nel porre a carico dell'erario una spesa aggiuntiva, hanno dovuto contemperare le esigenze economiche dei dipendenti coinvolti, per ragioni di servizio, in un procedimento penale con quelle di limitazione degli oneri posti a carico dell'amministrazione.
La necessità di realizzare un giusto equilibrio fra detti opposti interessi ha ispirato le varie discipline dettate per ciascun tipo di rapporto e di giudizio (art. 67 d.P.R. n. 268 del
1987 per i dipendenti degli enti locali;
art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 applicabile ai dipendenti statali;
art. 3 del d.l. n. 543 del 1996 in tema di giudizi di responsabilità amministrativa pagina 10 di 16 dinanzi alla Corte dei conti;
le previsioni dei contratti collettivi del personale pubblico contrattualizzato dettate per i differenti comparti), sicché è stato affermato, e va qui ribadito, che in ragione della specificità e della diversità delle normative, si deve escludere che nel settore del lavoro pubblico costituisca principio generale il diritto incondizionato ed assoluto al rimborso delle spese legali (Cass. 13 marzo 2009, n. 6227). Non è, infatti, sufficiente che il dipendente sia stato sottoposto a procedimento per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni e sia stata accertata l'assenza di responsabilità, dovendo essere di volta in volta verificata anche la ricorrenza delle ulteriori condizioni alle quali è stato subordinato dal legislatore o dalle parti collettive il diritto all'assistenza legale o al rimborso delle spese sostenute.
Nello specifico, l'art. 28 c.c.n.l. (che ricalca la disciplina dettata dall'art. 67 del d.P.R.
n. 268 del 1987), correttamente valorizzato dalla Corte territoriale, richiede la presenza di determinate condizioni che nella specie risultano insussistenti;
la suddetta norma pattizia, infatti, al primo comma prevede che: «L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento»; la disposizione è strutturata nel senso che l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia, ma l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento (Cass., S.U., n. 6227 del 2009 cit.); detto obbligo, inoltre, è subordinato all'esistenza di precise condizioni perché l'assunzione diretta della difesa del dipendente è imposta all'ente locale solo nei casi in cui: a) si tratti di fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio; b) non sussista conflitto di interessi;
c) la difesa sia stata assicurata da un legale di 'comune gradimento'.
La connessione dei fatti con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali va intesa nel senso che tali atti e fatti devono essere riconducibili all'attività funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l'adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si pagina 11 di 16 ricollegano all'esercizio diligente della pubblica funzione, nonché occorre che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell'atto è, perciò, innanzitutto necessario che le condotte contestate al dipendente nel procedimento penale siano connesse alle esigenze di ufficio e non al proprio interesse privato (cfr. Cass.
n. 28507 del 2018; Cass. n. 20561 del 2018; Cass. n. 24480 del 2013; Cass. n. 5718 del
2011; Cass. n. 27871 del 2008). Quanto all'ulteriore requisito costituito dall'assenza di un conflitto di interessi con l'Amministrazione di appartenenza, questa Corte ha affermato che tale conflitto è rilevante indipendentemente dall'esito del giudizio penale e dalla relativa formula di assoluzione;
ne consegue che al dipendente comunale, assolto dall'imputazione, non compete il rimborso delle spese legali qualora i fatti ascrittigli esulino dalla funzione svolta (Cass. n. 2297 del 2014; Cass. n. 17874 del 2018); in altri termini, ai fini del rimborso richiesto è necessario che il fatto di reato oggetto dell'imputazione penale non configuri una fattispecie ontologicamente in conflitto con i doveri d'ufficio che determini ipso facto la legittimazione dello stesso Ente di costituirsi parte civile. Da tale argomentazione discende che l'assoluzione, ancorché con la formula 'piena', non legittima il richiesto rimborso non risolvendo ex post il conflitto di interessi, in quanto l'indicata formula non consente di ricondurre alla pubblica Amministrazione e ai suoi fini istituzionali l'attività penalmente rilevante che è stata contestata.
Il principio è stato ribadito da questa Corte, secondo il cui orientamento se l'accusa è quella di aver commesso un reato che contempli l'ente locale come parte offesa (e, quindi, in oggettiva situazione di conflitto di interessi), il diritto al rimborso non sorge affatto, escludendo dunque che esso emerga solo nel momento in cui il dipendente sia stato, in ipotesi, assolto dall'accusa (v. Cass. 2475 del 2019; Cass. n. 18256 del 2018; in termini anche Cass., S.U., n. 13048 del 2007). È stato, in particolare, precisato che, in tema di rimborso delle spese legali, ai sensi dell'art. 28 del c.c.n.l. enti locali del 14.9.2000, l'ente assume in carico ogni onere di difesa dei dipendenti, facendoli assistere da un legale di comune gradimento, nei procedimenti di responsabilità civile o penale connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, anche a tutela dei propri interessi, sicché presupposto di operatività di detta garanzia è l'insussistenza, da pagina 12 di 16 valutarsi “ex ante”, di un genetico ed originario conflitto di interessi, che permane anche in caso di successiva assoluzione del dipendente.” (cfr. Cass. 8683/2025).
Ciò posto, occorre evidenziare che nel caso in esame a è stata ascritta Parte_1
l'imputazione per il reato p. e p. dagli artt. 81 e 323 c.p. “…perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale dirigente del II Dipartimento della Pt_1
Provincia Regionale di Catania e responsabile per le gare di aggiudicazione del servizio di pulizia del litorale marino…avendo affidato, il con determina dirigenziale 88 del Pt_1
28.06.2011 nella quale attestava falsamente la produzione di documentazione relativa alle/ stato di svantaggio dei soci della cooperativa …intenzionalmente procurando alla società cooperativa affidataria un ingiusto vantaggio”, nonché per il reato p. e p. dall'art. 479 c.p.
“per aver falsamente attestato nella delibera dirigenziale n. 88 del 28.06.2011 la produzione della documentazione comprovante lo stato di svantaggio di cui all'art. 4 della L. 381/91, del 30% dei soci della cooperativa” (cfr. sentenza n. 2853/2020 del Tribunale Penale di
Catania, doc. n. 1 ricorso).
Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, appare evidente come la stessa imputazione, in relazione al fatto in essa descritto, postula l'esistenza di un conflitto di interessi con l'Ente datore e con l'interesse pubblico alla cui cura esso era preposto, dovendosi escludere che la difesa del nell'ambito del suddetto giudizio Pt_1 potesse essere riferita al contempo alla tutela dei diritti ed interessi dell'Amministrazione.
Ed invero, i reati ascritti al dipendente ledono direttamente la fiducia e la correttezza della pubblica amministrazione, rendendola soggetto passivo del reato: e infatti, la
[...]
ha assunto nel suddetto giudizio posizione di parte offesa (come si Controparte_1 evince dall'avviso di fissazione udienza preliminare, cfr. doc. n. 6 fascicolo resistente), oltre ad essersi costituita parte civile (come si legge nella stessa sent. n. 2853/2020 del Tribunale di Catania cit.).
Assume poi rilievo, nell'indagine in ordine alla sussistenza del conflitto d'interessi, la circostanza relativa all'avvio nel 2015, da parte dell'Amministrazione nei confronti del del procedimento disciplinare ex artt. 55 bis, commi 2 e 4, ed. 55 ter, comma 1, del Pt_1
D.lgs. n. 165/2001, in relazione ai medesimi fatti a lui ascritti in sede penale, irrilevante la circostanza che lo stesso si sia poi concluso con l'archiviazione (cfr. doc. n. 9 ricorso).
pagina 13 di 16 A fronte di tali elementi, l'assoluzione, pur con formula piena, intervenuta ex post all'esito del procedimento penale è inidonea a “sanare” retroattivamente il conflitto d'interessi iniziale e a superare, dunque, il potenziale impatto lesivo della condotta ascritta sugli interessi dell'ente.
La Suprema Corte nella sent. n. 8683/2025 sopra citata ha, in particolare, evidenziato che “l'ipotesi accusatoria (poi venuta meno a seguito dell'assoluzione dell'imputato perché
“il fatto non sussiste”), lungi dall'essere significativa di un collegamento con i compiti d'ufficio postulava l'esistenza di un conflitto di interessi (il ricorrente è stato imputato di un reato il cui soggetto passivo è proprio la pubblica Amministrazione che è, come tale, legittimata alla costituzione di parte civile, irrilevante essendo che, nella specie, tale costituzione non risulta esservi stata ed assumendo comunque rilievo significativo che l'Amministrazione, per gli stessi fatti, abbia avviato nei confronti del un Pt_2 procedimento disciplinare), escludendo, nel contempo, che la difesa del dipendente potesse essere riferita alla tutela dei diritti ed interessi dell'Amministrazione medesima;
la circostanza che la condotta materiale contestata al ricorrente sia stata posta in essere nell'esercizio delle proprie funzioni di vigile urbano non esclude il conflitto di interessi perché, anzi, contrariamente, qualifica l'ipotesi di reato di cui all'art. 479 cod. pen. Né, come detto, l'assoluzione con formula piena risolve ex post il conflitto di interessi, in quanto tale formula non consente di per sé di ricondurre alla pubblica Amministrazione e ai suoi fini istituzionali l'attività penalmente rilevante che è stata contestata al dipendente.”.
Ad abundantiam, a quanto rilevato, occorre, altresì, aggiungere che nel caso in esame neppure sono stati soddisfatti i requisiti richiesti dalla contrattazione collettiva e dalla disciplina regolamentare in tema di preventiva comunicazione all'Ente ai fini della scelta di un difensore di comune gradimento, ribadendosi, al riguardo, che, nella ricostruzione della giurisprudenza di legittimità, “l'art. 28 del c.c.n.l. 14 settembre 2000 per i dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali va interpretato nel senso che l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento, ma non anche quello di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia, senza la previa comunicazione pagina 14 di 16 all'amministrazione stessa, o nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente” (cfr. Cass. 25976/2017).
In particolare, è stato osservato che “Sebbene la norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione della pendenza del procedimento e della volontà di volersi avvalere del patrocinio legale a carico dell'ente, tuttavia, come è stato affermato da questa Corte interpretando disposizioni analoghe dettate per altri comparti (Cass.
4.3.2014 n. 4978; Cass. 27.9.2016 n. 18946), la disciplina postula una necessaria valutazione ex ante da parte dell'Amministrazione, che deve essere messa in condizione di valutare la sussistenza o meno del conflitto di interessi e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dipendente”.
In mancanza della previa comunicazione non è configurabile, quindi, in capo all'amministrazione, l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia. Parimenti, siffatto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente, poiché la disposizione pone a carico dell'amministrazione le spese in caso di scelta di un legale «di comune gradimento» e ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente, ma anche degli interessi dell'ente.
Questa Suprema Corte, allora, ha individuato un principio generale, applicabile in tutte le circostanze e, dunque, pure nella specie, che è espressione della regola per la quale l'ente locale deve potere verificare, ex ante, se vi sia una situazione di conflitto d'interessi e che si applica a tutti i rapporti di pubblico impiego. D'altronde, l'esclusione della copertura in esame nelle ipotesi di conflitto di interessi è contemplata anche dalla legislazione regionale citata dal ricorrente.” (cfr. Cass. n. 15279/2025).
Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso va rigettato.
Le peculiarità del caso in esame e la complessità ermeneutica delle norme esaminate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 definitivamente pronunziando sulle domande proposte nei confronti Parte_1 di , in persona legale rappresentante pro tempore, disattesa Controparte_1 ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 27 novembre 2025 il giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
pagina 16 di 16
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 17 settembre 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8504/2022 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (c.f.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso anche disgiuntamente dall'avv. Alessandro Carrubba e dall'avv. Simona Concetta
Cacciola, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. , in persona legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in , via Prefettura, n.14, presso l'Avvocatura CP_1 dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Antonino Alleruzzo, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: rimborso spese legali dirigente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis del c.p.c., iscritto a ruolo il 10 febbraio 2022 presso le sezioni civili del Tribunale, parte ricorrente ha chiesto “Accertare e dichiarare il diritto pagina 1 di 16 dell'Ing. al rimborso delle spese legali sostenute per i fatti narrati in Parte_1 domanda. Conseguentemente condannare l'amm.ne resistente alla corresponsione della somma di € 13.562,64 oltre interessi legali dal giorno della richiesta di rimborso
(02.03.2021) sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi.”
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente, premesso di essere stato Dirigente del
II dipartimento della provincia regionale di , oggi in quiescenza, ha esposto che, in CP_1 occasione del ruolo ricoperto e quale responsabile “dell'aggiudicazione del servizio di pulizia del litorale marino nel territorio del ”, con decreto del 12.01.2017 era Controparte_2 stato rinviato a giudizio per rispondere del delitto di abuso d'ufficio e di falso in atto pubblico e che con sentenza n. 2853/2020 del 06.10.2020 del Tribunale Penale di Catania era stato assolto “perché il fatto non sussiste” ai sensi dell'art. 530 cpp..
Ha riferito che in data 2.3.2021 aveva avanzato all'amministrazione istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel dedotto giudizio penale per un importo complessivo di € 13.562,64 e che in data 22.10.2021 aveva nuovamente reiterato la richiesta, la quale veniva riscontrata dall'Avvocatura della Provincia Regionale di con nota CP_1 prot. 54152 del 28.10.2021 con cui veniva rappresentato che “la stessa non può essere accolta in quanto, ad avviso di questa Avvocatura, nel giudizio in oggetto, sussiste conflitto di interessi tra la posizione del suo assistito e la amministrazione”.
Ciò posto, ha affermato di avere diritto al rimborso delle spese legali sostenute nel suddetto giudizio penale, rilevando come il relativo obbligo in capo all'ente trovava fondamento nell'art. 39 della l.r. Sicilia n. 145/80, a mente del quale “Ai dipendenti che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità”.
Richiamata, altresì, l'art. 24 della l.r. Sicilia n. 30/2000, ha sostenuto che dal combinato disposto delle citate norme derivava il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico che, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, fosse stato sottoposto a giudizio di responsabilità civile/penale/amministrativa, se dichiarato esente da responsabilità.
pagina 2 di 16 Ha rilevato che nella fattispecie ricorrevano tutti i presupposti contemplati dalla normativa citata, atteso che i fatti e gli atti per i quali era stato imputato ed il conseguente processo erano connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, che l'esito del procedimento penale aveva acclarato la sua totale esenzione di responsabilità, che le competenze professionali richieste dal difensore nominato erano conformi al D.M. 55/14 e quindi calcolate secondo le tariffe ufficiali e che egli aveva provveduto al relativo pagamento.
Ha evidenziato che sia l'art. 39 della LR Sicilia 145/80, sia la norma di interpretazione contenuta nell'art. 24 della L.R. Sicilia n. 34/2000, una volta che era stata accertata la mancanza di responsabilità del dipendente, non ponevano alcun limite al diritto di rimborso, sicché inconducente appariva il riferimento, nel provvedimento di rigetto dell'amministrazione, alla sussistenza di un conflitto di interessi, in ogni caso, da escludersi nel caso di specie avendo il giudizio penale accertato la sua totale estraneità ai fatti ed essendosi lo stesso concluso con l'assoluzione con formula piena.
Costituitesi le parti, il giudice civile, con provvedimento del 19.9.2022 ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Catania al fine di valutare l'eventuale competenza tabellare e funzionale della II Sezione Civile quale Giudice del Lavoro;
con provvedimento del 22 settembre 2022, pervenuto in data 23 settembre 2022, il Presidente del
Tribunale di Catania ha disposto l'assegnazione della causa alla sezione in intestazione, venendo iscritta in pari data al n.r.g. 8504/2022.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.11.2022, si è costituito tempestivamente in riassunzione nel presente giudizio l'ente resistente, riportandosi integralmente alle difese, deduzioni, eccezioni e richieste già spiegate nella propria memoria di costituzione dinanzi al Tribunale ordinario, che integralmente trascriveva.
In particolare, ha eccepito preliminarmente l'erronea proposizione della domanda ex art. 702 bis c.p.c., chiedendo il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. ed art. 4 d. lgs. 150/2011.
Nel merito, ha precisato che nella fattispecie in esame trovavano applicazione, oltre alle disposizioni di legge regionale ex adverso richiamate, anche le norme della contrattazione collettiva di comparto (segnatamente l'art.12 CCNL Area dirigenza – Regioni
e Autonomie locali del 12/02/2022) e del regolamento dell'Avvocatura – Servizio in Staff
Sindaco Metropolitano (nello specifico gli artt. 23-27).
pagina 3 di 16 Ricostruito, quindi, il quadro normativo di riferimento, richiamato, altresì, Tes_ l'orientamento applicativo emanato dall' nella materia in oggetto, ha dedotto l'insussistenza di un obbligo giuridico da parte dell'ente pubblico di rimborsare al dipendente le spese legali sostenute nel procedimento giudiziario in cui si era trovato coinvolto per fatti commessi nello svolgimento delle funzioni d'ufficio, evidenziando come l'eventuale rimborso era subordinato, in forza delle norme di legge o pattizie, alla sussistenza di precise condizioni, segnatamente rappresentate dall'assenza di conflitto di interessi, dalla presenza del nesso causale tra mansioni e fatti giuridicamente rilevanti, nonché al gradimento del legale da parte dell'amministrazione interessata, con relativo onere probatorio in capo alla parte attrice.
Ha dedotto, quindi, che nella fattispecie era palese la sussistenza del conflitto d'interessi, essendo stato l'Ente parte offesa nel procedimento penale in questione ed essendosi costituito parte civile nello stesso parte civile.
Ha evidenziato, inoltre, come il dipendente neppure aveva informato preventivamente e puntualmente il proprio datore di lavoro di essere sottoposto ad un procedimento penale per fatti connessi al rapporto di lavoro e ciò al fine di consentire all'amministrazione di appartenenza di valutare ex ante la sussistenza o meno di un conflitto di interessi e, conseguentemente, decidere se assumere ogni onere della difesa sin dalla apertura del procedimento, con un legale, pur se scelto dal dipendente, di gradimento dell'Ente.
Ha contestato, infine, nel quantum l'eccessivo ammontare della richiesta, evidenziando come le tariffe erano state determinate in base ai valori medi del D.M. n.55/2014 e non, invece, ai minimi, così come previsto dal cit. art.26, co. 2, regolamento provinciale, che, inoltre, prevedeva che la congruità degli importi venisse certificata dal competente Consiglio dell'Ordine.
Ha chiesto infine “- rigettare, nel merito, le domande formulate dal ricorrente nelle conclusioni dell'avversato ricorso, siccome inammissibili, prima ancora che infondate, sia in fatto sia in diritto;
- conseguentemente, condannare il ricorrente alle spese, competenze e onorari del presente giudizio, compresi, trattandosi di avvocati di un ente pubblico, di oneri accessori come per legge.”.
pagina 4 di 16 Inutilmente tentata la composizione bonaria della lite, con ordinanza del 15.5.2023, ritenuta fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda ex art. 702 bis c.p.c. sollevata da parte resistente, è stato disposto il mutamento di rito.
In esito all'udienza del 17 settembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di entrambe le parti, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto del presente giudizio è il diritto al rimborso delle spese legali sostenuto dal ricorrente in relazione ad un procedimento nel quale egli era stato indagato come dipendente.
Parte ricorrente assume che la fattispecie in esame sarebbe regolamentata unicamente dalle disposizioni di cui all'art. 39 l.r. Sicilia n. 145/89 e all'art. 24 l.r. Sicilia n. 30/2000, con esclusione della disciplina pattizia e regolamentare richiamata dall'ente resistente, la quale, limitando quello che sarebbe un “diritto incondizionato” al rimborso riconosciuto dalla normativa regionale citata, andrebbe disapplicata in quanto con la stessa contrastante.
Deduce, poi, l'insussistenza di un conflitto di interessi, avendo egli operato in adempimento dei propri doveri d'ufficio e stante la sua assoluzione con formula piena in sede penale.
Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, appare opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art. 39 della legge Regione Sicilia n. 145 del 1980, nella versione ratione temporis applicabile (ossia prima della riformulazione ad opera dell'art. 14, comma 12, della l.r. Sicilia
n. 13 del 2022), prescriveva che “Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da ogni responsabilità”.
La suddetta norma è stata autenticamente interpretata dall'art. 24 della l.r. 23.12.2000,
n. 30 a mente del quale “1. L'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità”.
pagina 5 di 16 La ratio delle citate disposizioni è quella di tenere esente il pubblico funzionario o pubblico amministratore dalle spese giudiziarie sostenute per azioni legali ingiuste ed infondate poste in essere nei suoi confronti in conseguenza della pubblica funzione ricoperta.
In altri termini la norma in esame costituisce espressione di un principio generale e fondamentale in base al quale l'amministrazione interviene a contribuire alle spese di difesa dei soggetti che operano per realizzare i suoi fini, purché sussista un suo diretto interesse in proposito, e tale diretto interesse è da ravvisare in tutti i casi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'ente e sia, in definitiva, imputabile all'ente stesso e solo allorquando venga accertata la totale assenza di responsabilità del dipendente o amministratore ingiustamente accusato e/o convenuto in giudizio.
Disciplina corrispondente, dettata specificatamente per gli enti locali era poi contenuta, prima della sua abrogazione nel 2012, nell'art. 67 del D.P.R. del 13 maggio 1987, n. 268, ai sensi del quale l'ente locale, nel caso in cui “si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi con l'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”.
Tale disposizione, come chiarito dal più recente e oramai consolidato orientamento espresso in materia dalla giurisprudenza, sia amministrativa che ordinaria, anche di legittimità, rimetteva alla valutazione discrezionale ex ante dell'ente locale, con specifico riferimento all'assenza di conflitto di interessi, la scelta di far assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, per cui non è in alcun modo riconducibile al contenuto precettivo della citata norma la pretesa di ottenere il rimborso delle spese del patrocinio legale a seguito di una scelta del tutto autonoma e personale nella nomina del proprio difensore
(cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez, V, sentenza n. 552 del 12 febbraio 2007; Cass., Sez.
Unite, sentenza n. 12719/2009; Cass., sentenza n.25976/2017.).
Il principio del preventivo coinvolgimento attivo dell'ente è contenuto anche nella disciplina pattizia nazionale racchiusa all'art.12 del CCNL Area dirigenza – Regioni e
Autonomie locali per il biennio economico 2000-2001, e ribadito agli artt. 23-28 del
Regolamento dell'Avvocatura della Provincia di Catania, approvato con deliberazioni G.P.
pagina 6 di 16 n. 131/04 e n. 154/04 modificato con deliberazioni G.P. nn. 436/2007, 56/2010, 147/2013,
146/2014 e 22/16.
In particolare, l'art. 12 del CCNL sopra menzionato, con disposizione del tutto analoga a quella dettata per il personale non dirigente del medesimo comparto dall'art.28 del CCNL del 14/09/2000, statuisce al primo comma che “1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento.”.
Allo stesso modo, il citato Regolamento all'art. 23, “assistenza legale e rimborso spese per motivi di ufficio”, dispone che “La Provincia Regionale di Catania, a norma delle disposizioni vigenti di legge e degli accordi collettivi di lavoro negli enti locali, riconosce il diritto dei dipendenti, funzionari e dirigenti, nonché degli amministratori dell'Ente, ad essere assistiti;
nei giudizi civili, penali o amministrativi affrontati per motivi di ufficio, mediante rimborso delle spese in tali casi sostenute, nei modi e limiti disciplinati dalle norme che seguono”; l'art. 24, “assistenza legale ai dipendenti”, stabilisce che “I dipendenti, funzionari e dirigenti della Provincia hanno diritto all'assistenza tecnica e alla difesa in tutti i giudizi civili, penali ed amministrativi in cui essi siano interessati per fatti commessi nello svolgimento delle funzioni di ufficio, con esclusione dei fatti dolosi. Il diritto alla assistenza ed alla difesa riguarda anche i giudizi di cui al primo comma nei quali la Provincia assume o può assumere la veste di responsabile civile o di soggetto comunque obbligato al risarcimento nei confronti dei terzi, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 25, restano esclusi dal diritto all'assistenza tecnica ed alla difesa i giudizi penali per i reati contro la pubblica amministrazione e comunque per tutti quei reati nei quali la Provincia possa assumere la posizione di parte lesa e vantare il diritto al relativo risarcimento;
i giudizi di qualunque tipo connessi a fatti contrari a doveri di ufficio e i giudizi civili ed amministrativi nei quali sussista comunque conflitto di interessi tra l'Ente e il dipendente.
Nessuna forma di assistenza o rimborso è dovuta per atti e procedimenti intrapresi ad iniziativa dei dipendenti al di fuori dei doveri di Ufficio.”; il successivo art. 25, “giudizi penali”, prevede che “Per i giudizi penali di cui al terzo comma dell'art. 24 la Provincia
pagina 7 di 16 provvede al rimborso delle spese difensive documentate, nei limiti e nelle modalità del presente regolamento, solo nel caso di sentenze definitive di assoluzione con formula piena, sempre che non sussista conflitto di interesse.”; mentre l'art. 26, “assistenza in giudizio”, statuisce che “Nei giudizi di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 24 i dipendenti debbono indicare all'Amministrazione per la via gerarchica, il nominativo di un avvocato del libero Foro di propria fiducia, con spese a carico dell'Ente. Il dipendente deve impegnarsi, mediante la stipula di apposito accordo, a richiedere all'Ente il rimborso esclusivamente di somme corrispondenti ai minimi della tariffa professionale, e comunque l'Ente provvederà al riconoscimento solo entro detto limite, la cui congruità dovrà in ogni caso essere certificata dal competente Consiglio dell'Ordine; nel caso in cui il legale prescelto sia residente fuori dal distretto dalla Corte di Appello di Catania, il dipendente rinuncerà al rimborso delle spese ed alle maggiorazioni previste. Non possono essere riconosciute spese per difensori in aggiunta al primo.”; disponendo, infine, l'art. 27,
“rimborso spese nei giudizi penali”, che “Nei giudizi penali previsti dall'art. 25 le spese difensive affrontate dai dipendenti saranno rimborsate dall'Ente con gli stessi criteri e limiti indicati nel precedente art. 26.”.
Ciò chiarito sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, ad avviso del decidente, non risulta condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui nella fattispecie in esame troverebbe applicazione unicamente la disciplina contenuta nella normativa regionale con esclusione delle disposizioni pattizie e regolamentari sopra riportate, a tal fine richiamandosi quanto di recente espresso in materia dalla Corte di Cassazione.
La suprema Corte, pronunciandosi su fattispecie analoga, nella quale era in discussione il rapporto tra l'art. 39 l.r. Sicilia n. 145/89 e l'art. 24 l.r. Sicilia n. 30/2000, da un lato, e l'art. 67 del D.P.R. n. 268 del 1987 e l'art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000, dall'altro lato, ha statuito che “la contrattazione collettiva nazionale concernente le Regioni e gli enti locali trova applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, nella specie, non potendo la legge regionale escluderla dalla regolamentazione del rapporto di pubblico impiego dei dipendenti siciliani” (cfr. Cass. n. 15279/2025).
Né, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, appare porsi su una linea diversa l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n.
22815/2023, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.
pagina 8 di 16 294/2020 richiamata dal ricorrente, avendo, infatti, la Suprema Corte attribuito rilevanza alla normativa pattizia proprio al fine di ribadire la necessaria verifica in ordine alla sussistenza di un eventuale conflitto d'interessi, al riguardo precisando che “Il conflitto di interessi fra il dipendente pubblico e l'amministrazione di appartenenza, che va apprezzato ex ante a prescindere dall'esito dell'azione penale (cfr. Cass. n. 4539/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione), esclude alla radice il diritto al rimborso, perché fa venir meno la connessione, intesa nei termini sopra indicati, fra fatto ascritto e funzione pubblica esercitata, sicché è per tale ragione che le parti collettive hanno dettato una disciplina dell'istituto incentrata sulla previa valutazione da parte dell'ente di un interesse comune alla difesa.
4. La legislazione regionale che qui viene in rilievo, nella parte in cui richiede che il fatto o l'atto siano connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, va interpretata tenendo conto dei principi sopra richiamati, anche al fine di escludere il contrasto con la contrattazione collettiva alla quale il legislatore nazionale ha riservato la disciplina degli istituti economici inerenti al rapporto di impiego pubblico”.
Non deve infine trascurarsi che la stessa Corte d'Appello di Catania, nella citata sentenza n. 294/2020 in atti, nell'escludere il potere della normativa contrattuale di derogare
“alle tutele apprestate dalla disciplina regionale siciliana” in tema di diritto al rimborso delle spese legali, ha pure chiarito che il diritto all'assunzione preventiva, da parte dell'ente locale, degli oneri di difesa del dipendente, tramite la nomina di un legale di “comune gradimento”, si pone “in via aggiuntiva”.
Tanto chiarito in ordine alla normativa applicabile al caso in esame, in punto di fatto si rileva che con nota prot. 54152 del 28.10.2021 l'Avvocatura della Provincia Regionale di
Catania - riscontrando la diffida prot. n. 53658 del 22.10.2021, avente ad oggetto la richiesta di di rimborso delle spese legali dallo stesso sostenute in relazione al Parte_1 procedimento penale rgnr. 14652/2012 della Procura della Repubblica di Catania “per atti e provvedimenti assunti …nell'ambito esclusivo dei suoi doveri d'ufficio, procedimento conclusosi con la piena e liberatoria assoluzione “perché il fatto non sussiste” (cfr. doc. n.
10 ricorso) – ha dato atto che “la stessa non può essere accolta in quanto, ad avviso di questa
Avvocatura, nel giudizio in oggetto, sussiste conflitto di interessi tra la posizione del suo assistito e la amministrazione” (cfr. doc. n. 12 ricorso).
pagina 9 di 16 Parte ricorrente deduce che l'insussistenza nella specie di un conflitto d'interessi doveva considerarsi definitivamente accertata in considerazione della sentenza penale assolutoria, sostenendo che “se un dipendente viene dichiarato esente da responsabilità con formula piena, non sorge alcun confitto di interesse con l'amm.ne; il dipendente, conclusosi il giudizio di responsabilità, ed accertata la sua totale estraneità ai fatti ipotizzati, che nella sola fase dell'imputazione potrebbero configurare un conflitto di interessi, conflitto tuttavia risultato inesistente stante la ampia formula di assoluzione, ha diritto al rimborso per spese sostenute a causa delle mansioni svolte.” (cfr. ricorso pag. 6).
Evidenzia poi di aver agito in adempimento di un dovere derivante dall'incarico ricoperto, assumendo inoltre che la valutazione ex ante del conflitto di interessi non può limitarsi ad una valutazione astratta rispetto al giudizio penale, rimessa alla circostanza che l'amministrazione si sia costituita parte civile o meno nel giudizio penale, in quanto in tal modo “la valutazione del conflitto di interessi sarebbe rimessa sempre e solo all'amm.ne di appartenenza con un evidente violazione delle norme poste a tutela del lavoratore.” (cfr. note di parte ricorrente del 7.1.2025).
Tali argomentazioni non appaiono condivisibili.
Al riguardo, occorre, innanzitutto, rammentare che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di farsi carico delle spese necessarie per assicurare la difesa legale al dipendente, pur se espressione della regola civilistica generale di cui all'art. 1720, comma 2, cod. civ., non è incondizionato e non sorge per il solo fatto che il procedimento di responsabilità civile o penale riguardi attività poste in essere nell'adempimento di compiti di ufficio (v. Cass., Sez. Un., 6 luglio
2015, n. 13861; Cass. 27 settembre 2016, n. 18946; Cass. 4 luglio 2017, n. 16396).
Infatti, il legislatore e le parti collettive, nel porre a carico dell'erario una spesa aggiuntiva, hanno dovuto contemperare le esigenze economiche dei dipendenti coinvolti, per ragioni di servizio, in un procedimento penale con quelle di limitazione degli oneri posti a carico dell'amministrazione.
La necessità di realizzare un giusto equilibrio fra detti opposti interessi ha ispirato le varie discipline dettate per ciascun tipo di rapporto e di giudizio (art. 67 d.P.R. n. 268 del
1987 per i dipendenti degli enti locali;
art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 applicabile ai dipendenti statali;
art. 3 del d.l. n. 543 del 1996 in tema di giudizi di responsabilità amministrativa pagina 10 di 16 dinanzi alla Corte dei conti;
le previsioni dei contratti collettivi del personale pubblico contrattualizzato dettate per i differenti comparti), sicché è stato affermato, e va qui ribadito, che in ragione della specificità e della diversità delle normative, si deve escludere che nel settore del lavoro pubblico costituisca principio generale il diritto incondizionato ed assoluto al rimborso delle spese legali (Cass. 13 marzo 2009, n. 6227). Non è, infatti, sufficiente che il dipendente sia stato sottoposto a procedimento per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni e sia stata accertata l'assenza di responsabilità, dovendo essere di volta in volta verificata anche la ricorrenza delle ulteriori condizioni alle quali è stato subordinato dal legislatore o dalle parti collettive il diritto all'assistenza legale o al rimborso delle spese sostenute.
Nello specifico, l'art. 28 c.c.n.l. (che ricalca la disciplina dettata dall'art. 67 del d.P.R.
n. 268 del 1987), correttamente valorizzato dalla Corte territoriale, richiede la presenza di determinate condizioni che nella specie risultano insussistenti;
la suddetta norma pattizia, infatti, al primo comma prevede che: «L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento»; la disposizione è strutturata nel senso che l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia, ma l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento (Cass., S.U., n. 6227 del 2009 cit.); detto obbligo, inoltre, è subordinato all'esistenza di precise condizioni perché l'assunzione diretta della difesa del dipendente è imposta all'ente locale solo nei casi in cui: a) si tratti di fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio; b) non sussista conflitto di interessi;
c) la difesa sia stata assicurata da un legale di 'comune gradimento'.
La connessione dei fatti con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali va intesa nel senso che tali atti e fatti devono essere riconducibili all'attività funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l'adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si pagina 11 di 16 ricollegano all'esercizio diligente della pubblica funzione, nonché occorre che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell'atto è, perciò, innanzitutto necessario che le condotte contestate al dipendente nel procedimento penale siano connesse alle esigenze di ufficio e non al proprio interesse privato (cfr. Cass.
n. 28507 del 2018; Cass. n. 20561 del 2018; Cass. n. 24480 del 2013; Cass. n. 5718 del
2011; Cass. n. 27871 del 2008). Quanto all'ulteriore requisito costituito dall'assenza di un conflitto di interessi con l'Amministrazione di appartenenza, questa Corte ha affermato che tale conflitto è rilevante indipendentemente dall'esito del giudizio penale e dalla relativa formula di assoluzione;
ne consegue che al dipendente comunale, assolto dall'imputazione, non compete il rimborso delle spese legali qualora i fatti ascrittigli esulino dalla funzione svolta (Cass. n. 2297 del 2014; Cass. n. 17874 del 2018); in altri termini, ai fini del rimborso richiesto è necessario che il fatto di reato oggetto dell'imputazione penale non configuri una fattispecie ontologicamente in conflitto con i doveri d'ufficio che determini ipso facto la legittimazione dello stesso Ente di costituirsi parte civile. Da tale argomentazione discende che l'assoluzione, ancorché con la formula 'piena', non legittima il richiesto rimborso non risolvendo ex post il conflitto di interessi, in quanto l'indicata formula non consente di ricondurre alla pubblica Amministrazione e ai suoi fini istituzionali l'attività penalmente rilevante che è stata contestata.
Il principio è stato ribadito da questa Corte, secondo il cui orientamento se l'accusa è quella di aver commesso un reato che contempli l'ente locale come parte offesa (e, quindi, in oggettiva situazione di conflitto di interessi), il diritto al rimborso non sorge affatto, escludendo dunque che esso emerga solo nel momento in cui il dipendente sia stato, in ipotesi, assolto dall'accusa (v. Cass. 2475 del 2019; Cass. n. 18256 del 2018; in termini anche Cass., S.U., n. 13048 del 2007). È stato, in particolare, precisato che, in tema di rimborso delle spese legali, ai sensi dell'art. 28 del c.c.n.l. enti locali del 14.9.2000, l'ente assume in carico ogni onere di difesa dei dipendenti, facendoli assistere da un legale di comune gradimento, nei procedimenti di responsabilità civile o penale connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, anche a tutela dei propri interessi, sicché presupposto di operatività di detta garanzia è l'insussistenza, da pagina 12 di 16 valutarsi “ex ante”, di un genetico ed originario conflitto di interessi, che permane anche in caso di successiva assoluzione del dipendente.” (cfr. Cass. 8683/2025).
Ciò posto, occorre evidenziare che nel caso in esame a è stata ascritta Parte_1
l'imputazione per il reato p. e p. dagli artt. 81 e 323 c.p. “…perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale dirigente del II Dipartimento della Pt_1
Provincia Regionale di Catania e responsabile per le gare di aggiudicazione del servizio di pulizia del litorale marino…avendo affidato, il con determina dirigenziale 88 del Pt_1
28.06.2011 nella quale attestava falsamente la produzione di documentazione relativa alle/ stato di svantaggio dei soci della cooperativa …intenzionalmente procurando alla società cooperativa affidataria un ingiusto vantaggio”, nonché per il reato p. e p. dall'art. 479 c.p.
“per aver falsamente attestato nella delibera dirigenziale n. 88 del 28.06.2011 la produzione della documentazione comprovante lo stato di svantaggio di cui all'art. 4 della L. 381/91, del 30% dei soci della cooperativa” (cfr. sentenza n. 2853/2020 del Tribunale Penale di
Catania, doc. n. 1 ricorso).
Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, appare evidente come la stessa imputazione, in relazione al fatto in essa descritto, postula l'esistenza di un conflitto di interessi con l'Ente datore e con l'interesse pubblico alla cui cura esso era preposto, dovendosi escludere che la difesa del nell'ambito del suddetto giudizio Pt_1 potesse essere riferita al contempo alla tutela dei diritti ed interessi dell'Amministrazione.
Ed invero, i reati ascritti al dipendente ledono direttamente la fiducia e la correttezza della pubblica amministrazione, rendendola soggetto passivo del reato: e infatti, la
[...]
ha assunto nel suddetto giudizio posizione di parte offesa (come si Controparte_1 evince dall'avviso di fissazione udienza preliminare, cfr. doc. n. 6 fascicolo resistente), oltre ad essersi costituita parte civile (come si legge nella stessa sent. n. 2853/2020 del Tribunale di Catania cit.).
Assume poi rilievo, nell'indagine in ordine alla sussistenza del conflitto d'interessi, la circostanza relativa all'avvio nel 2015, da parte dell'Amministrazione nei confronti del del procedimento disciplinare ex artt. 55 bis, commi 2 e 4, ed. 55 ter, comma 1, del Pt_1
D.lgs. n. 165/2001, in relazione ai medesimi fatti a lui ascritti in sede penale, irrilevante la circostanza che lo stesso si sia poi concluso con l'archiviazione (cfr. doc. n. 9 ricorso).
pagina 13 di 16 A fronte di tali elementi, l'assoluzione, pur con formula piena, intervenuta ex post all'esito del procedimento penale è inidonea a “sanare” retroattivamente il conflitto d'interessi iniziale e a superare, dunque, il potenziale impatto lesivo della condotta ascritta sugli interessi dell'ente.
La Suprema Corte nella sent. n. 8683/2025 sopra citata ha, in particolare, evidenziato che “l'ipotesi accusatoria (poi venuta meno a seguito dell'assoluzione dell'imputato perché
“il fatto non sussiste”), lungi dall'essere significativa di un collegamento con i compiti d'ufficio postulava l'esistenza di un conflitto di interessi (il ricorrente è stato imputato di un reato il cui soggetto passivo è proprio la pubblica Amministrazione che è, come tale, legittimata alla costituzione di parte civile, irrilevante essendo che, nella specie, tale costituzione non risulta esservi stata ed assumendo comunque rilievo significativo che l'Amministrazione, per gli stessi fatti, abbia avviato nei confronti del un Pt_2 procedimento disciplinare), escludendo, nel contempo, che la difesa del dipendente potesse essere riferita alla tutela dei diritti ed interessi dell'Amministrazione medesima;
la circostanza che la condotta materiale contestata al ricorrente sia stata posta in essere nell'esercizio delle proprie funzioni di vigile urbano non esclude il conflitto di interessi perché, anzi, contrariamente, qualifica l'ipotesi di reato di cui all'art. 479 cod. pen. Né, come detto, l'assoluzione con formula piena risolve ex post il conflitto di interessi, in quanto tale formula non consente di per sé di ricondurre alla pubblica Amministrazione e ai suoi fini istituzionali l'attività penalmente rilevante che è stata contestata al dipendente.”.
Ad abundantiam, a quanto rilevato, occorre, altresì, aggiungere che nel caso in esame neppure sono stati soddisfatti i requisiti richiesti dalla contrattazione collettiva e dalla disciplina regolamentare in tema di preventiva comunicazione all'Ente ai fini della scelta di un difensore di comune gradimento, ribadendosi, al riguardo, che, nella ricostruzione della giurisprudenza di legittimità, “l'art. 28 del c.c.n.l. 14 settembre 2000 per i dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali va interpretato nel senso che l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento, ma non anche quello di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia, senza la previa comunicazione pagina 14 di 16 all'amministrazione stessa, o nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente” (cfr. Cass. 25976/2017).
In particolare, è stato osservato che “Sebbene la norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione della pendenza del procedimento e della volontà di volersi avvalere del patrocinio legale a carico dell'ente, tuttavia, come è stato affermato da questa Corte interpretando disposizioni analoghe dettate per altri comparti (Cass.
4.3.2014 n. 4978; Cass. 27.9.2016 n. 18946), la disciplina postula una necessaria valutazione ex ante da parte dell'Amministrazione, che deve essere messa in condizione di valutare la sussistenza o meno del conflitto di interessi e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dipendente”.
In mancanza della previa comunicazione non è configurabile, quindi, in capo all'amministrazione, l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia. Parimenti, siffatto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente, poiché la disposizione pone a carico dell'amministrazione le spese in caso di scelta di un legale «di comune gradimento» e ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente, ma anche degli interessi dell'ente.
Questa Suprema Corte, allora, ha individuato un principio generale, applicabile in tutte le circostanze e, dunque, pure nella specie, che è espressione della regola per la quale l'ente locale deve potere verificare, ex ante, se vi sia una situazione di conflitto d'interessi e che si applica a tutti i rapporti di pubblico impiego. D'altronde, l'esclusione della copertura in esame nelle ipotesi di conflitto di interessi è contemplata anche dalla legislazione regionale citata dal ricorrente.” (cfr. Cass. n. 15279/2025).
Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso va rigettato.
Le peculiarità del caso in esame e la complessità ermeneutica delle norme esaminate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 definitivamente pronunziando sulle domande proposte nei confronti Parte_1 di , in persona legale rappresentante pro tempore, disattesa Controparte_1 ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 27 novembre 2025 il giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
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