Art. 1. Articolo unico.
Il testo dell' art. 6 della legge 14 aprile 1957, n. 277 , e' sostituito dal seguente:
"Il Comitato delibera i bilanci preventivi e consuntivi; sovrintende alla gestione economica ed amministrativa del Museo; provvede a tutto quanto attiene all'attivita' del Museo.
Il Comitato e' convocato presso la sede locale del Museo, o altrove, ogni qualvolta il presidente lo consideri opportuno nell'interesse del Museo, ovvero quando ne facciano richesta quattro suoi membri e il Collegio dei revisori dei conti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e non sono valide se non sono presenti la meta' piu' uno dei componenti il Comitato.
In caso di parita' prevale il voto del presidente".
Il testo dell' art. 6 della legge 14 aprile 1957, n. 277 , e' sostituito dal seguente:
"Il Comitato delibera i bilanci preventivi e consuntivi; sovrintende alla gestione economica ed amministrativa del Museo; provvede a tutto quanto attiene all'attivita' del Museo.
Il Comitato e' convocato presso la sede locale del Museo, o altrove, ogni qualvolta il presidente lo consideri opportuno nell'interesse del Museo, ovvero quando ne facciano richesta quattro suoi membri e il Collegio dei revisori dei conti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e non sono valide se non sono presenti la meta' piu' uno dei componenti il Comitato.
In caso di parita' prevale il voto del presidente".