Articolo 1 della Legge 18 aprile 1959, n. 255
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30 maggio 1959
Art. 1. Articolo unico.

Il testo dell' art. 6 della legge 14 aprile 1957, n. 277 , e' sostituito dal seguente:
"Il Comitato delibera i bilanci preventivi e consuntivi; sovrintende alla gestione economica ed amministrativa del Museo; provvede a tutto quanto attiene all'attivita' del Museo.
Il Comitato e' convocato presso la sede locale del Museo, o altrove, ogni qualvolta il presidente lo consideri opportuno nell'interesse del Museo, ovvero quando ne facciano richesta quattro suoi membri e il Collegio dei revisori dei conti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e non sono valide se non sono presenti la meta' piu' uno dei componenti il Comitato.
In caso di parita' prevale il voto del presidente".

Entrata in vigore il 30 maggio 1959