Articolo 1035 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1035.

(Attraversamento di acquedotti).

Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui puo' attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purche' esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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