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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/12/2025, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
14908 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa ST LO Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 14908 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...], ( ) Parte_1 C.F._1 residente a [...] rappresentato e difeso dall'avv. FADEL PIERLUIGI
e
nata il [...] a [...], ), residente Parte_2 C.F._2 in San Pietro in Cariano (VR), via A. Volta n. 1/F, rappresentata e difesa dall'avv. FADEL
PIERLUIGI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: divorzio congiunto / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
- Dichiararsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio, celebrato secondo il rito concordatario
a Bovolone (VR) in data 06/11/1976, dei SI.ri , nato a [...], il Parte_1
12/03/1953, C.F. , residente in [...], e C.F._1 Pt_2
nata a [...], il [...], C.F. , residente in [...]
[...] C.F._2 in Cariano (VR), via A. Volta n. 1/F. - Ordinare al Comune di Bovolone (VR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Confermare le condizioni di cui al presente ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 31/10/2025, e Parte_1 Parte_2
– sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 6/11/76 e che era intervenuta
[...] omologa di separazione il 7/3/25 – hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 27/11/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione omologata con omologa del 7/3/25).
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , Parte_1 nata il [...] a [...] e nata il [...] a [...] Parte_2
(VR), alle condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 59, parte II, serie A, anno 1976;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 9/12/25.
La Giudice relatrice
ST LO
La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa ST LO Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 14908 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...], ( ) Parte_1 C.F._1 residente a [...] rappresentato e difeso dall'avv. FADEL PIERLUIGI
e
nata il [...] a [...], ), residente Parte_2 C.F._2 in San Pietro in Cariano (VR), via A. Volta n. 1/F, rappresentata e difesa dall'avv. FADEL
PIERLUIGI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: divorzio congiunto / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
- Dichiararsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio, celebrato secondo il rito concordatario
a Bovolone (VR) in data 06/11/1976, dei SI.ri , nato a [...], il Parte_1
12/03/1953, C.F. , residente in [...], e C.F._1 Pt_2
nata a [...], il [...], C.F. , residente in [...]
[...] C.F._2 in Cariano (VR), via A. Volta n. 1/F. - Ordinare al Comune di Bovolone (VR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Confermare le condizioni di cui al presente ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 31/10/2025, e Parte_1 Parte_2
– sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 6/11/76 e che era intervenuta
[...] omologa di separazione il 7/3/25 – hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 27/11/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione omologata con omologa del 7/3/25).
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , Parte_1 nata il [...] a [...] e nata il [...] a [...] Parte_2
(VR), alle condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 59, parte II, serie A, anno 1976;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 9/12/25.
La Giudice relatrice
ST LO
La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto