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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 5160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5160 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1218/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato IA AR, a seguito dell'udienza del
17/7/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1218/2025 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Barone;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto del 10/01/2025 con cui il Tribunale di Palermo, sezione prima civile, ha liquidato l'onorario in suo favore, quale difensore di LA GI, ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento civile
RG n. 2966/2024;
1
considerato che
il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
considerato che
il ricorrente, avendo premesso che il Giudice ha liquidato la somma di € 230,00 (già ridotta ex art. 130 DPR n. 115/2002), si duole dell'esiguità del compenso liquidato, ritenuto inferiore rispetto a quanto previsto sia dai parametri ministeriali disciplinati dal D.M. n. 55/2014, come aggiornati al D.M. n. 147/2022, sia dal “Protocollo per la liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a Spese dello Stato nei procedimenti civili” sottoscritto in data 24/6/2024 dal Presidente del Tribunale di Palermo e il
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo;
rilevato che a sostegno della suesposta censura e quale prova dell'attività difensiva espletata, l'avv. produce il fascicolo del giudizio Parte_1
presupposto, dal quale si evince che: in data 7/3/2024 GI LA ha chiesto con ricorso ex art 316 bis c.c., iscritto al n. R.G. 2966/2024, di ordinare a “di versare a CP_2
LA GI, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli minori e con decorrenza immediata, un assegno mensile di euro 400,00”; Per_2
in data 31/5/2024 si è costituita la convenuta;
CP_2
si sono svolte due udienze (una in data 11/06/2024 e l'altra in data
8/10/2024); in data 7/11/2024 è stata emessa l'ordinanza n. cronol. 10035/2024, con cui è stato accolto il ricorso, seppur in misura diversa rispetto a quella richiesta dalla ricorrente;
rilevato che l'avv. ha chiesto il compenso per l'attività difensiva Parte_1
espletata nell'ambito del suesposto giudizio, nella misura di € 800,00 di cui al
Protocollo – procedimenti in materia di diritto di famiglia;
ritenuto che
il ricorso sia fondato nei termini di cui al prosieguo;
rilevato che il “Protocollo” non è vincolante per il Giudice, il quale può disattendere la richiesta di adeguamento del compenso al medesimo Protocollo, com'è accaduto, seppur implicitamente, nel caso in esame (sulla efficacia non vincolante ma “persuasiva” dei Protocolli vedi Cass. Ord. n. 29184/2023); considerato che l'art. 4 del D.M. 55/2014, al comma 1, nel determinare i parametri generali per la liquidazione dei compensi stabilisce che il Giudice
2 “tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”; considerato, tuttavia, che l'ultimo periodo del citato comma 1, come modificato dal D.M. 37/2018 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) ha introdotto un limite alla discrezionalità del Giudice stabilendo che “i valori medi di cui alle tabelle allegate possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”; rilevato che, nel caso in specie, il compenso liquidato non è inferiore ai minimi tariffari previsti dal DM. 55/2014 aggiornato al D.M n. 147/2022; rilevato tuttavia che, per la natura dell'attività prestata e per il risultato conseguito dal difensore, sia equo liquidare il compenso nella misura dei valori medi prevista dal DM. n. 55/2014; considerato, pertanto, che il compenso va quantificato in € 331,00, applicando i parametri previsti dal DM n. 55/2014 aggiornati al D.M. n.
147/2022, per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale, valore della causa fino a € 1.100, valori medi per le quattro fasi svolte, e operando la riduzione alla metà prescritta dall'art. 130 D.P.R. n. 115/2002, oltre rimborso spese forfettario,
CPA e IVA, se dovuta, come per legge;
considerato, infine, che le spese del presente giudizio vanno poste a carico del soccombente e vanno liquidate, secondo i criteri fissati dal DM n. CP_1
55/2014, in € 462,00, giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione sino a
€ 1.100 senza fase di istruzione (non svolta), valori medi, oltre € 71,00 per esborsi, spese generali (pari al 15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_1
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, sezione prima civile, in data
10/01/2025, liquida a beneficio dell'Avv. , a titolo di compensi Parte_1
professionali per l'attività difensiva svolta in favore di LA GI, ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento civile
RG n. 2966/2024 - la somma di € 331,00, oltre rimborso spese forfettario, CPA e
IVA, se dovuta, come per legge.
3 Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 462,00 per compensi professionali, oltre € 71,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 20/12/2025.
Il Giudice
IA AR
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato IA AR, a seguito dell'udienza del
17/7/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1218/2025 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Barone;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto del 10/01/2025 con cui il Tribunale di Palermo, sezione prima civile, ha liquidato l'onorario in suo favore, quale difensore di LA GI, ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento civile
RG n. 2966/2024;
1
considerato che
il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
considerato che
il ricorrente, avendo premesso che il Giudice ha liquidato la somma di € 230,00 (già ridotta ex art. 130 DPR n. 115/2002), si duole dell'esiguità del compenso liquidato, ritenuto inferiore rispetto a quanto previsto sia dai parametri ministeriali disciplinati dal D.M. n. 55/2014, come aggiornati al D.M. n. 147/2022, sia dal “Protocollo per la liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a Spese dello Stato nei procedimenti civili” sottoscritto in data 24/6/2024 dal Presidente del Tribunale di Palermo e il
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo;
rilevato che a sostegno della suesposta censura e quale prova dell'attività difensiva espletata, l'avv. produce il fascicolo del giudizio Parte_1
presupposto, dal quale si evince che: in data 7/3/2024 GI LA ha chiesto con ricorso ex art 316 bis c.c., iscritto al n. R.G. 2966/2024, di ordinare a “di versare a CP_2
LA GI, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli minori e con decorrenza immediata, un assegno mensile di euro 400,00”; Per_2
in data 31/5/2024 si è costituita la convenuta;
CP_2
si sono svolte due udienze (una in data 11/06/2024 e l'altra in data
8/10/2024); in data 7/11/2024 è stata emessa l'ordinanza n. cronol. 10035/2024, con cui è stato accolto il ricorso, seppur in misura diversa rispetto a quella richiesta dalla ricorrente;
rilevato che l'avv. ha chiesto il compenso per l'attività difensiva Parte_1
espletata nell'ambito del suesposto giudizio, nella misura di € 800,00 di cui al
Protocollo – procedimenti in materia di diritto di famiglia;
ritenuto che
il ricorso sia fondato nei termini di cui al prosieguo;
rilevato che il “Protocollo” non è vincolante per il Giudice, il quale può disattendere la richiesta di adeguamento del compenso al medesimo Protocollo, com'è accaduto, seppur implicitamente, nel caso in esame (sulla efficacia non vincolante ma “persuasiva” dei Protocolli vedi Cass. Ord. n. 29184/2023); considerato che l'art. 4 del D.M. 55/2014, al comma 1, nel determinare i parametri generali per la liquidazione dei compensi stabilisce che il Giudice
2 “tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”; considerato, tuttavia, che l'ultimo periodo del citato comma 1, come modificato dal D.M. 37/2018 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) ha introdotto un limite alla discrezionalità del Giudice stabilendo che “i valori medi di cui alle tabelle allegate possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”; rilevato che, nel caso in specie, il compenso liquidato non è inferiore ai minimi tariffari previsti dal DM. 55/2014 aggiornato al D.M n. 147/2022; rilevato tuttavia che, per la natura dell'attività prestata e per il risultato conseguito dal difensore, sia equo liquidare il compenso nella misura dei valori medi prevista dal DM. n. 55/2014; considerato, pertanto, che il compenso va quantificato in € 331,00, applicando i parametri previsti dal DM n. 55/2014 aggiornati al D.M. n.
147/2022, per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale, valore della causa fino a € 1.100, valori medi per le quattro fasi svolte, e operando la riduzione alla metà prescritta dall'art. 130 D.P.R. n. 115/2002, oltre rimborso spese forfettario,
CPA e IVA, se dovuta, come per legge;
considerato, infine, che le spese del presente giudizio vanno poste a carico del soccombente e vanno liquidate, secondo i criteri fissati dal DM n. CP_1
55/2014, in € 462,00, giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione sino a
€ 1.100 senza fase di istruzione (non svolta), valori medi, oltre € 71,00 per esborsi, spese generali (pari al 15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_1
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, sezione prima civile, in data
10/01/2025, liquida a beneficio dell'Avv. , a titolo di compensi Parte_1
professionali per l'attività difensiva svolta in favore di LA GI, ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento civile
RG n. 2966/2024 - la somma di € 331,00, oltre rimborso spese forfettario, CPA e
IVA, se dovuta, come per legge.
3 Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 462,00 per compensi professionali, oltre € 71,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 20/12/2025.
Il Giudice
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