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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 14/01/2026, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 497/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IODICE LUCIA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17819/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3521 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Roma Capitale in data 11.11.2024 e depositato presso questa Corte in data 2.12.2024, la Ricorrente_1 srl, con sede legale in Luogo_1, Indirizzo_1, in persona del legale rapp.te p.t., ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 3521 in epigrafe indicato, ricevuto il 13.9.2024, con il quale il predetto Comune le ha richiesto il pagamento di complessivi euro
€ 2.478,21, di cui € 1.791,75 per omesso versamento della Tasi anno 2019, oltre sanzione e interessi, per una serie di immobili di cui all'allegato elenco.
La ricorrente, con un unico motivo, contesta l'omesso contraddittorio preventivo, ai sensi dell'art. 6 – bis co
1 L. 212/2000 (introdotto dal D.Lvo 219/23). Chiede, pertanto, previa sospensione, di annullare l'atto impugnato.
Si è costituita Roma capitale eccependo l'inammissibilità dell'istanza di sospensione, per carenza dei requisiti, ed ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto l'atto impositivo in questione esula dalle fattispecie per le quali, in base al Regolamento adottato da Roma Capitale, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina
n. 181 del 18 dicembre 2024, è richiesto il contraddittorio preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente sostiene la violazione dell'obbligo del contraddittorio preventivo, previsto dall'art.
6-bis della legge 212/2000 “(Principio del contraddittorio)” che così dispone: “1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.”
In osservanza di tali principi, Roma Capitale, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 181 del 18 dicembre 2024 ha proceduto all'adozione del Regolamento sull'accertamento delle entrate tributarie, stabilendo, all'art. 27 bis, l'obbligo del contraddittorio preventivo soltanto per quegli atti riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva (come, per es., aree fabbricabili, aree scoperte operative, superfici che producono rifiuti speciali, superfici di particolare complessità o il mancato riconoscimento di un'esenzione o agevolazione dichiarata dal contribuente).
Il successivo art. 27 ter del citato Regolamento comunale stabilisce, invece, quali atti sono esclusi dal contraddittorio preventivo, come gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni (come, per es. gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione (lett.
f); gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva (oppure gli atti di recupero predisposti sulla base di meri incroci di dati) (lett. g).
Osserva la Corte che per gli immobili oggetto di imposizione, registrati nelle banche dati, la ricorrente non ha provveduto al pagamento delle imposte dovute, per cui, dall'incrocio dei dati, è risultato l'omesso versamento dell'IUC Tasi per l'anno di riferimento e tale fattispecie non rientra tra quelle per le quali si prevede una preventiva interlocuzione (art. 27 ter del citato Regolamento comunale).
D'altra parte, la ricorrente, che risulta aver omesso il pagamento del dovuto, non ha proposto alcuna altra argomentazione idonea a contrastare nel merito la richiesta di pagamento del tributo. Costituisce principio consolidato, infatti, quello per cui la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'obbligo del contraddittorio sollevata in giudizio non può essere dichiarata laddove il contribuente non abbia evidenziato quali sono le ragioni che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio (dimostrando che le stesse avrebbero comunque portato a decisioni diverse da quelle assunte dall'amministrazione finanziaria) “e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (in senso conforme, Cassazione sentenza n. 2875/2017; ordinanze numero 10030/2017, 20799/2017; 21071/2017; 26943/2017; 2873/2018).
Alla stregua di tanto, il ricorso va rigettato.
Spese secondo soccombenza e valore della causa, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive
€ 300,00.
Così deciso in Roma, il 12.1.2026
Il Giudice
UC IO
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IODICE LUCIA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17819/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3521 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Roma Capitale in data 11.11.2024 e depositato presso questa Corte in data 2.12.2024, la Ricorrente_1 srl, con sede legale in Luogo_1, Indirizzo_1, in persona del legale rapp.te p.t., ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 3521 in epigrafe indicato, ricevuto il 13.9.2024, con il quale il predetto Comune le ha richiesto il pagamento di complessivi euro
€ 2.478,21, di cui € 1.791,75 per omesso versamento della Tasi anno 2019, oltre sanzione e interessi, per una serie di immobili di cui all'allegato elenco.
La ricorrente, con un unico motivo, contesta l'omesso contraddittorio preventivo, ai sensi dell'art. 6 – bis co
1 L. 212/2000 (introdotto dal D.Lvo 219/23). Chiede, pertanto, previa sospensione, di annullare l'atto impugnato.
Si è costituita Roma capitale eccependo l'inammissibilità dell'istanza di sospensione, per carenza dei requisiti, ed ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto l'atto impositivo in questione esula dalle fattispecie per le quali, in base al Regolamento adottato da Roma Capitale, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina
n. 181 del 18 dicembre 2024, è richiesto il contraddittorio preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente sostiene la violazione dell'obbligo del contraddittorio preventivo, previsto dall'art.
6-bis della legge 212/2000 “(Principio del contraddittorio)” che così dispone: “1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.”
In osservanza di tali principi, Roma Capitale, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 181 del 18 dicembre 2024 ha proceduto all'adozione del Regolamento sull'accertamento delle entrate tributarie, stabilendo, all'art. 27 bis, l'obbligo del contraddittorio preventivo soltanto per quegli atti riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva (come, per es., aree fabbricabili, aree scoperte operative, superfici che producono rifiuti speciali, superfici di particolare complessità o il mancato riconoscimento di un'esenzione o agevolazione dichiarata dal contribuente).
Il successivo art. 27 ter del citato Regolamento comunale stabilisce, invece, quali atti sono esclusi dal contraddittorio preventivo, come gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni (come, per es. gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione (lett.
f); gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva (oppure gli atti di recupero predisposti sulla base di meri incroci di dati) (lett. g).
Osserva la Corte che per gli immobili oggetto di imposizione, registrati nelle banche dati, la ricorrente non ha provveduto al pagamento delle imposte dovute, per cui, dall'incrocio dei dati, è risultato l'omesso versamento dell'IUC Tasi per l'anno di riferimento e tale fattispecie non rientra tra quelle per le quali si prevede una preventiva interlocuzione (art. 27 ter del citato Regolamento comunale).
D'altra parte, la ricorrente, che risulta aver omesso il pagamento del dovuto, non ha proposto alcuna altra argomentazione idonea a contrastare nel merito la richiesta di pagamento del tributo. Costituisce principio consolidato, infatti, quello per cui la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'obbligo del contraddittorio sollevata in giudizio non può essere dichiarata laddove il contribuente non abbia evidenziato quali sono le ragioni che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio (dimostrando che le stesse avrebbero comunque portato a decisioni diverse da quelle assunte dall'amministrazione finanziaria) “e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (in senso conforme, Cassazione sentenza n. 2875/2017; ordinanze numero 10030/2017, 20799/2017; 21071/2017; 26943/2017; 2873/2018).
Alla stregua di tanto, il ricorso va rigettato.
Spese secondo soccombenza e valore della causa, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive
€ 300,00.
Così deciso in Roma, il 12.1.2026
Il Giudice
UC IO