Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 16/04/2025, all'esito della scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.21439 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
in persona del legale Parte_1
rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall' avv.to Marco Luongo, presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.10.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di aver ricevuto da parte dell'Istituto convenuto, in data 20/10/2023, n. 2 diffide a mezzo della medesima pec, datate 10 ottobre 2023 recanti n. .5100.10/10/2023.0755626 e N. CP_1
.5100.10/10/2023.0755627 ; che l convenuto ha richiesto il recupero di CP_1 CP_2
contribuzione deducendo che la stessa è stata indebitamente posta a conguaglio;
nello specifico, l ha richiesto la restituzione della somma di euro 967,79 euro a titolo di CP_1
contributi e la connessa sanzione di euro 627,75 per il periodo ottobre-dicembre 2020 e la somma di euro 825,00 a titolo di contributi e la connessa sanzione di euro 517,79 per il periodo gennaio-giugno 2021; che le predette somme sono relative ad importi posti a
che nel corpo dell'atto l' ha indicato il codice fiscale del lavoratore, deducendo quale motivazione unicamente che: “l'importo ANF conguagliato non è stato autorizzato”; che gli ANF vengono erogati al dipendente e posti a conguaglio con la denuncia mensile dei contributi che invero gli ANF per il Pt_2
periodo luglio 2020-giugno 2021 risultano non solo autorizzati, ma sussiste altresì
l'accoglimento proprio della domanda ANF, il tutto come da documentazione in atti;
di aver proceduto come per legge ponendo a conguaglio le somme autorizzate e di cui a domanda accolta del richiedente;
di essersi avvalsa della nuova procedura denominata “consultazione importi Anf”, per conoscerne l'importo conformemente alle circolari e a tutte le CP_1
disposizioni fornite in materia;
di non aver mai ricevuto un eventuale e qualsivoglia riesame del diritto del lavoratore agli Anf;
che l' avrebbe dovuto eventualmente richiedere la CP_2
restituzione al beneficiario evidenziando la propria estraneità alla vicenda in esame.
Tanto premesso, rilevando l'illegittimità della pretesa restitutoria attesa la sussistenza di regolare autorizzazione -nel periodo indicato in entrambe le diffide impugnate- in relazione agli assegni al nucleo familiare in favore del lavoratore ivi indicato;
evidenziando: la totale mancanza di una analitica e/o comprensibile motivazione a fondamento della pretesa avanzata;
che la correlata pretesa sanzionatoria risulta parimenti illegittima anche considerata l'intervenuta decadenza ex art 14 legge 689/81; di aver agito in buona fede e di essersi conformata alla normativa vigente in materia , ha concluso chiedendo di “ 1)
Accertare e dichiarare che le due richieste restitutorie impugnate e allegate sono nulle, illegittime/ e/o invalide e inefficaci e/o comunque annullarle per tutti i motivi esposti 2) annullare per i medesimi motivi anche le sanzioni, e in ogni caso annullarle per intervenuta decadenza nonché per tutti i motivi esposti e di conseguenza dichiararsi l'inesistenza e comunque la non debenza delle sanzioni in capo alla opponente,
3) Rigettarsi comunque le pretese dell'ente opposto indicate nelle diffide allegate, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto;
conseguentemente annullarle unitamente a ogni atto presupposto e conseguenziale e in ogni caso ritenere non dovuta dalla ricorrente alcuna somma di quelle richieste dall' con le dedotte e allegate diffide 4) In via CP_1
ulteriormente subordinata dichiararsi applicabile la sanzione impugnata in misura ridotta e ridimensionando il quantum secondo giustizia e secondo la normativa in vigore;
” Spese vinte.
L' cui è stato notificato il ricorso non si è costituito in giudizio. Ne va quindi CP_2
preliminarmente dichiarata la contumacia. ******
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Le circostanze di fatto allegate con il ricorso risultano provate per tabulas quanto : alla presentazione della domanda telematica per ANF da parte del lavoratore interessato;
all'accoglimento di questa domanda per il periodo luglio 2020/ giugno 2021, per l'importo mensile di € 137,50; al pagamento di detto importo in busta paga ( cfr all. alla produzione del ricorrente)
Il datore di lavoro è infatti tenuto a erogare gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, ossia unitamente alla retribuzione mensile, potendo provvedere al relativo conguaglio con le denunce mensili.
Giova ricordare che unico obbligato alla erogazione degli assegni familiari è l , laddove CP_1
il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi importi, assume la posizione di semplice
"adiectus solutionis causa" ( cfr Cass 4533/1998)
Nel caso di specie la società ricorrente ha provato di aver adempiuto all'obbligo di legge, per cui allo stato degli atti non si dispone di elementi per ritenere fondata la pretesa creditoria dell' , di cui alle due diffide esaminate, che la sas ricorrente ha contestato con l'azione CP_1
di accertamento negativo che ne occupa.
D'altro canto il comportamento processuale dell' – rimasto contumace – risulta CP_1 sintomatico dell'impossibilità di fornire una diversa prospettazione dei fatti
Conclusivamente il ricorso va accolto
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuti da Parte_1
gli importi a titolo di contributi e sanzioni chiesti in
[...] pagamento dall' con atti in data 10.10.2023 aventi ad oggetto 'diffida per il recupero CP_1 della contribuzione indebitamene posta a conguaglio'
b) condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € CP_1
1.312,00 oltre spese di contributo unificato, spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione
Napoli 16.04.2025
Il giudice del lavoro