Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/06/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 12.6.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. A. Parte_1
Morleo Tondo
Ricorrente
O Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. D. Rotunno CP_2
resistente
Oggetto: opposizione certificato di variazione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.9.2022, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento di variazione assicurativa, notificato in data
29.7.2022, con il quale aveva richiesto il pagamento della somma di € 6808,95, CP_2
comprensiva di sanzioni ed interessi, a titolo di differenza tra i premi corrisposti nel periodo 2016-2022 e quanto calcolato a seguito di accesso ispettivo.
Specificava, in particolare, che l'impugnato provvedimento aveva tratto scaturigine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 202200059 del 25.7.2022, con il quale era stata contestata la violazione:
1) dell'art. 35 co. 3 l. 689/81 in quanto “Il datore di lavoro, in violazione di quanto stabilito dal combinato disposto ex artt. 12/3° comma del D.P.R. 1124/1965, ha omesso di denunciare, entro il termine di trenta giorni dal 27/10/2014, l'inserimento della titolare Parte_1
nell'ambito del rapporto assicurativo di cui alla PAT 6759663”;
[...]
1
6759663”;
3) dell'art. 23 del D.P.R. 1124/1965, modificato dall'art. 39/8° comma del D.L.
112/2008, convertito con modificazioni nella Legge 133/2008, stante l'omessa denuncia all' “prima dell'inizio dell'attività lavorativa, tramite l'apposito percorso CP_3
telematico, il partecipante ad impresa familiare assicurabile dal Parte_2
01/12/2003”;
4) dell'art. 35/3° comma della Legge 689/1981 in quanto “Il datore di lavoro in oggetto, in violazione di quanto disposto dall'art. 24 D.P.R. 1124/1965, per gli anni 2016, 2017, 2018,
2019, 2021 e 2022 ha omesso di comunicare all , nei termini previsti dall'art. 28/4° CP_2 comma D.P.R. 1124/1965, così come modificato dal D.M. 31/12/89, parte della retribuzione imponibile riferita ai soggetti compresi nel rapporto assicurativo da determinare ai sensi dell'art. 1 del D.L. 338/1989, comportando la liquidazione di premi inferiori al dovuto”.
Soggiungeva che, in fase amministrativa, aveva definito le prime tre contestazioni attraverso il pagamento delle sanzioni amministrative indicate nella diffida ora per allora.
In relazione alla quarta contestazione, ne contestava la fondatezza eccependo:
- la violazione degli artt. 18, 22 e 35 l. 689/81 in quanto il provvedimento impugnato era stato emesso nonostante la pendenza dei termini per la presentazione di scritti difensivi e la richiesta di audizione;
- la prescrizione quinquennale con riferimento alle annualità 2016 e 2017;
- la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale;
- l'insussistenza della violazione del cd. minimale contributivo;
- l'erronea indicazione, ai fini dell'individuazione dei livelli retributivi, di articoli del
CCNL inconferenti o inesistenti;
- l'erronea predisposizione dei conteggi.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti, richiamando l'esito CP_2 dell'accertamento compiuto in fase ispettiva. Insisteva per il rigetto del ricorso e, in subordine, per l'accertamento del minor importo ritenuto dovuto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2 Le contestazioni formulate in ricorso attengono unicamente all'addebito di cui al punto 4 del verbale unico n. 202200059 del 25.7.2022, concernente la violazione del cd. minimale retributivo ex art. 1 l. 389/89 (pag. 15 del verbale).
Ciò posto, appaiono irrilevanti le censure, di carattere procedurale, formulate ai punti a)
e c) del ricorso, atteso che il giudice del lavoro non è giudice dell'atto amministrativo ma del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Sul punto, gioverà richiamare quanto recentemente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “… in caso di opposizione ad avviso di addebito o a cartella di pagamento, il ricorso introduce un ordinario giudizio di cognizione in ordine al rapporto contributivo, sicchè, anche in caso di eccepita nullità dell'avviso o della cartella, deve essere esaminato il merito della pretesa contributiva e deve essere vagliata la sussistenza o meno della dedotta obbligazione contributiva (Cass. n. 13313/2024, n. 8792/2024, n. 8781/2024 tra le più recenti). Infatti, "in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., 6 agosto 2012, n.
14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , di avvalersi del titolo CP_3
esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., Cass., 19 gennaio
2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395)" (Cass. n.12025/2019 e ivi richiamate, ex multis). L'eventuale illegittimità dell'iscrizione a ruolo non esimerebbe, quindi, il
Giudice dall'esaminare il merito della pretesa (…) Come di recente argomentato da Cass.
n. 19776/2023 (in un giudizio che aveva ad oggetto un'azione di accertamento negativo del credito contributivo, preteso da sulla base di due verbali di accertamento Pt_3
ispettivo), "la violazione delle regole del giusto procedimento, sancite dai precetti costituzionali (art. 97 Cost.) e specificate dalla legge nr. 241 del 1990, non si ripercuote sul sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali, ancorato alla sussistenza dei requisiti tipizzati dalla legge (di recente, Cass. nr. 3129 del 2023 che richiama Cass. nr.
37971 del 2022, punto 10, in conformità a un indirizzo oramai costante);... allorché difettino i fatti costitutivi del diritto vantato, l'interessato non può limitarsi a far leva sulle anomalie del procedimento amministrativo al fine di conseguire la prestazione che rivendica (sentenza nr. 37971 del 2022, cit., punto 11; in epoca più risalente, Cass., sez.
3 lav., 24 febbraio 2003, n. 2804); detti principi si attagliano anche all'ipotesi in cui sia stato l'Istituto previdenziale a dare impulso al procedimento, in seguito a una verifica ispettiva (Cass., nr. 3129 cit;
Cass. nr. 31954 del 2019; nei medesimi termini, Cass. nr.
20604 del 2014); quel che rileva è sempre l'accertamento del rapporto sostanziale dedotto in causa".
Né può poi sottacersi che, come già più volte precisato da questa Corte, "nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità come afferma il motivo, bensì come fonte di prova, liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art.116 c.p.c.
(Cass.14965/12)" (Cass. n. 5851/2024), con la conseguenza che, nella specie, il ricorrente avrebbe dovuto affermare che il verbale di accertamento era prova inattendibile in quanto non motivato, ma ciò non ha fatto, dolendosi, invece di vizi formali e procedurali ex se” (cfr. Cass. 3190/2025).
Sulla scorta di tali principi, applicabili anche al caso di specie, i motivi di doglianza di cui ai punti a) e c) del ricorso- anche ove fossero fondati- non determinerebbero in ogni caso una declaratoria di infondatezza della pretesa trasfusa nel verbale ispettivo e nel successivo certificato di variazione assicurativo.
Tanto chiarito, deve ritenersi infondata l'eccezione di (parziale) prescrizione del credito.
Il verbale ispettivo del 25.7.2022 si riferisce al periodo 2016/2022.
Per gli anni 2016 e 2017 rileva l'applicabilità dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18
(. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27) in base al quale “2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” e dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), in forza del quale “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”.
Atteso che per le suindicate annualità, alla data di entrata in vigore delle richiamate disposizioni normative, non era maturata alcuna prescrizione, risulta corretta
4 l'applicazione della speciale causa di sospensione della prescrizione prevista dalla normativa emanata durante il periodo emergenziale.
Ciò posto e venendo ad esaminare il merito dell'addebito in contestazione, si osserva che in sede ispettiva è stato dato di quanto segue:
“la ditta sia nella fase genetica che in quella Parte_4
funzionale commette diverse irregolarità impositive di ordine sostanziale e contrattuale, in ogni caso prestando il fianco al dettato del minimale contributivo ex art. 1 del citato D.L. 338/1989
(…)
Restando nello stadio iniziale, sul fronte della normativa contrattuale emergono due eccezioni che impattano con il principio del minimale contributivo ex art. 1 del D.L. 338/1989.
Innanzitutto è palese la violazione dell'art. 69 del CCNL per tutti quei contratti articolati secondo un orario di lavoro inferiore alle 15 ore/settimanali (part time al 37,50%), trattandosi di limite imprescindibile al di sotto del quale non è consentita l'esecuzione di qualsivoglia prestazione di lavoro;
ebbene, la libera scelta delle parti di optare per un orario di lavoro a 12, 10, 8, 6, 5 ed addirittura 4 e 3 ore settimanali non rileva sul terreno impositivo, dal momento che alla stregua dell'art. 1 del D.L. 338/1989 il limite minimo contributivo postulato dal CCNL adottato non risulta affatto rispettato per i casi di specie, implicando l'improprio ridimensionamento della base imponibile un notevole pregiudizio verso gli Enti preposti alla riscossione dei contributi e dei premi assicurativi.
La seconda contestazione si concretizza invece già in sede di accordo, attuando un singolare appiattimento impositivo al livello economico inferiore rispetto alle mansioni concordate con specifico riferimento alle formalizzate mansioni di commesso ovvero di aiuto commesso oppure di cuoco pizzaiolo, a cui le parti abbinano i livelli economici 6, 7 e 6 rispettivamente;
siffatta arbitraria attribuzione di livello alle mansioni pubblicizzate ed opponibili agli/dagli Enti previdenziali mediante la prevista comunicazione obbligatoria operata dal datore di Pt_5 lavoro e perpetrata persino nello sviluppo delle paghe, contrasta apertamente con l'art. 290 del
CCNL del settore di riferimento laddove, in materia di declaratorie e profili, a quelle stesse mansioni sono aggregati i livelli retributivi 5, 6 e 5 superiori.
Diverso è poi il caso di chi, assunto con mansioni di aiuto commesso ovvero di addetto alle pulizie, risulta inquadrato ai livelli superiori 5 e 6 rispetto ai canonici 6 e 7: in tale ultima evenienza, per via delle rilevanti differenze impositive dovute si è scelto comunque di adeguare gli imponibili in funzione dell'appropriato livello economico contrattuale, benché inferiore a quello effettivamente applicato dal datore di lavoro nella stesura del libro unico, fermo restando il minimale giornaliero ex art. 7 del D.L. 463/1983 previsto per le retribuzioni effettive.
(…) Anche nella fase funzionale si appalesano diverse infrazioni dello stesso ordine e natura di quelle congenite, sempre deducibili dai libri obbligatori.
In pratica il datore di lavoro sul piano sostanziale:
5 - vìola l'art. 11 del D.lgs. 81/2015 (già art. 9 del D.lgs. 61/2000), determinando e registrando gli imponibili assicurativi dei part time solo in funzione delle ore effettive, e dunque escludendo sua sponte ogni altra voce retributiva del tipo ut supra specificato (..).
Peraltro, un discorso a parte merita infine la gestione delle assenze [aspetto in relazione al quale parte ricorrente non ha formulato alcun tipo di censura, nds], condotta secondo modalità censurabili sia sotto il profilo sostanziale che contrattuale, assumendo le parti una condotta che ha notevole impatto sulla base imponibile ex art. 1 del D.L. 338/1989 (..) Dal vaglio del libro unico, emerge in primo luogo l'incongruo comportamento tenuto d'iniziativa dalle parti, foriero di accantonamenti cospicui a titolo di ferie e permessi maturati e non goduti, vieppiù in via del tutto singolare periodicamente azzerati dal datore di lavoro senza essere monetizzati;
cosicché alle previste scadenze si è dovuto procedere, secondo legge, giurisprudenza, prassi e contratto, al recupero alla base imponibile del controvalore:
- delle ferie non godute, però maturate prima dei diciotto mesi precedenti;
- dei permessi (rol ed ex festività) non goduti, ma accantonati nell'anno strettamente precedente;
- dei saldi positivi di entrambi gli istituti in sede di cessazione del singolo rapporto di lavoro.
Per giunta, si rileva il pervicace atteggiamento omissivo del datore di lavoro, insistendo il medesimo a sviluppare gli emolumenti con la registrazione ingenti giorni di assenze non retribuite che, rivelandosi senza la prevista scusante non giustificate ai sensi dell'art. 139 del
CCNL, hanno l'evidente conseguenza di non raggiungere le ore canoniche pattuite.
(…) Cosicché, in carenza di cause giustificative valide con riferimento alla contrattazione collettiva di settore (…) per ogni prestatore attratto dai succitati rilievi si è provveduto alla ricostruzione degli imponibili ex art. 1 del D.L. 338/1989 sia contributivi ex CCNL sia assicurativi ex 11 del D.lgs. 81/2015, ricomponendo la situazione impositiva generale nella tabella dell'Allegato 2” (pag. da 11 a 14 del verbale).
Ebbene, come noto, “l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989,
n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost.
(c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione (v. ex aliis Cass. n. 801 del 20/01/2012)” (cfr. Cass.
22986/2020).
6 Tale regola è espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva, in virtù del quale l'obbligo contributivo ben può essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro e la sua operatività concerne non soltanto l'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, ma altresì l'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva (o dal contratto individuale, se superiore) (cfr. Cass. n. 15120 del 2019).
La Suprema Corte ha altresì evidenziato come “anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione è dunque dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione); in tal senso, e considerata l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo, è stato appunto rimodulato il principio affermato nel recente arresto n. 24109 del 03/10/2018; ove dunque gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1 anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo, nel senso sopra individuato”.
Sulla scorta di tali principi deve ritenersi legittimo l'addebito in esame, con la precisazione che, nel calcolo del minimale retributivo, gli ispettori si sono attenuti a quanto previsto dall'art. 11 d.lgs 81/2015 in base al quale “1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno (…) 3. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma è stabilita con le modalità di cui al comma 1”.
In particolare, per quanto riguarda i lavoratori a tempo parziale, poiché questi sono retribuiti con paga oraria anziché, come avviene per i lavoratori a tempo pieno, con paga giornaliera, l'art. 9, c. 1, D.Lgs. n. 61/2000 prevede appunto che la retribuzione minima
7 oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali, si determini rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale contributivo giornaliero e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno (nel caso di specie, il CCNL Turismo Confcommercio, indicato negli stessi prospetti paga prodotti dalla ricorrente, che, come allegato nelle note difensive da CP_2
e non contestato, è pari a 40 ore settimanali).
Sulla scorta di tali principi, atteso che gli ispettori hanno documentalmente accertato - in considerazione delle risultanze del LUL e dei prospetti paga esaminati con riferimento a ciascun lavoratore indicato a pag. 5, 6 e 7 - che i premi assicurativi erano stati calcolati con riferimento ad una retribuzione decisamente inferiore rispetto a quella da considerare sulla base delle richiamate disposizioni normative, deve ritenersi che la pretesa formulata da sia fondata. CP_2
D'altronde, parte ricorrente non ha fornito alcun specifico elemento che possa indurre a disattendere, quanto all'an, gli esiti dell'accertamento.
In ordine poi alle censure inerenti le modalità di calcolo delle somme richieste in pagamento, se ne rileva l'infondatezza.
Posto che , nelle note depositate, in data 14.11.2024, ha precisato che il richiamato CP_2 all'art. 290 è riferito al CCNL 20.1.2010 (prodotto unitamente alle suddette note) che disciplina la classificazione del personale (con individuazione di specifici profili esemplificativi), si osserva che dal verbale ispettivo in atti emerge come l'ispettore abbia calcolato il minimale retributivo per ciascun dipendente in considerazione del livello di inquadramento spettante per le mansioni dichiarate (e peraltro riconosciuto dalla stessa ricorrente in relazione alle stesse mansioni ad altri dipendenti;
ad esempio si veda assunta con mansioni di aiuto commesso e livello di inquadramento Parte_6
5° e , assunta con medesime mansioni ma livello di inquadramento Persona_1
6°).
Le ulteriori contestazioni formulate ai punti c2, c3, c4 non colgono nel segno atteso che, in sede ispettiva, è stato ricalcolato il minimale retributivo sulla base degli emolumenti già riconosciuti nei prospetti paga (come risulta da un raffronto tra il prospetto allegato al verbale e le buste paga in atti) ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 11 d.lgs.
81/2015 (come si desume dal richiamo effettuato a tale disposizione anche nei conteggi allegati al verbale con riferimento alle posizioni lavorative esaminate, laddove il riferimento per la sola dipendente al “superminimo ad personam” deve ritenersi CP_4
8 un mero refuso, trattandosi di indicazione posta in corrispondenza – come per gli altri dipendenti- della retribuzione erogata e quella da considerare ai fini del calcolo dei premi).
Il motivo di doglianza di cui alla lettera f) è privo di pregio posto che – in disparte ogni ulteriore considerazione – parte ricorrente non ha neppure allegato elementi di natura contabile dai quali, in tesi, desumere l'erroneità del calcolo operato con il software utilizzato in sede ispettiva
Quanto infine al rilievo secondo cui “le differenze retributive poste a base del calcolo del premio assicurativo [del dipendente ] non tengono conto dell'esistenza, in capo Pt_7 al lavoratore, di contemporanei contratti part-time intrattenuti con altre aziende”, sia sufficiente osservare che la documentazione prodotta a sostegno di tale censura (all. 15 e
16) risale al 2002 e non vi è invece alcuna specifica allegazione che riguardi il periodo attenzionato nel verbale ispettivo.
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto ma l'assoluta peculiarità delle questioni affrontate e la complessità dell'accertamento giustificano la compensazione delle spese.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, così provvede: CP_2
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Brindisi, 12.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
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