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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Daniela
Ammendola, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. mediante dispositivo e concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione all'udienza di discussione del 22.01.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 513/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Di Gennaro Adriana Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Anna Oliva CP_1
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_2
[...]
CON SEDE LEGALE IN CURTI (CE) ALLA VIA FOSSE ARDEATINE N. 1, IN
[...]
PERSONA DEL SOGGETTO LIQUIDATORE P.T., DOTT. FRANCESCOPAOLO VENTRIGLIA
NOMINATO CON DECRETO DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA, AI
SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 DELLA L. N.26 DEL 26.02.2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE,
RAPP.TO E DIFESO GIUSTA PROCURA IN ALLEGATO DALL'AVV. VERONICA PERRONE E
DALL'AVV. PASQUALE GALASSI
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.01.2024 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe ricorreva in giudizio premetteva: - di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del resistente dal 27.3.2000 al 31.08.2020 ; che dopo la CP_2
cessazione dell'indicato rapporto di lavoro il C.U.B., con sede in Curti (Ce), via Fosse
CP_ Ardeatine n. 1, trasmetteva all' - Gestione dipendenti pubblici - territorialmente competente (Direzione Provinciale di ) il modello TFR1, quale prospetto di CP_2
liquidazione del trattamento di fine rapporto propedeutico all'erogazione della prestazione;
che, atteso il lungo lasso temporale trascorso, provvedeva a richiedere il pagamento della prestazione all'ufficio competente con pec del 13.11.2023 ; che CP_1
l' disattendeva la richiesta con pec di risposta avente stessa data. In diritto CP_1
richiamava la disciplina prevista in tema di liquidazione, della prestazione richiesta, ai dipendenti pubblici delle amministrazioni locali, nonché la disciplina relativa alla natura giuridica del . Deduceva, altresì, che tacitamente l' avesse riconosciuto CP_2 CP_1 la propria legittimazione passiva in ordine all'erogazione del TFR, nulla obiettando a riguardo nella lettera di diniego, nonché l'applicabilità del principio di automaticità di cui all'art. 2116 c.c.. Assumeva di essere creditore, a titolo di TFR dell'importo lordo di
€ 39.902,36 allegando prospetto. Richiamava giurisprudenza a sostegno delle proprie tesi.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la quota di TFS/TFR con decorrenza 27.03.2000 fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta il 31.08.20, e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia, in ragione della quantità e qualità della prestazione offerta e, comunque, per i titoli e le causali di fatto e di diritto indicate attraverso il presente ricorso;
2. Accertare e dichiarare l'avvenuta omissione contributiva previdenziale perpetrata dal
[...]
con tutte le conseguenze di legge;
3. Controparte_2
Condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore del sig. CP_1 della suddetta quota, pari ad €. 39.902,36 per le causali analiticamente Parte_1
indicate negli allegati conteggi (cfr. all.to 2), parte integrante del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali o a quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' deducendo che era stata CP_1
posta in pagamento l'importo lordo di euro 31.826,16 e al somma netta di euro
24.924,50 con valuta 26.4.2024 a titolo di TFR in favore del ricorrente e chiedeva, pertanato, dichiararsi cessata la materia del contendere evocato in giudizio, infine, si costituiva il CP_3 Controparte_2
, richiamando la normativa relativa alla natura giuridica del
[...]
stesso e quella in tema di pagamento del TFR, ritenendo sussistente la CP_2 legittimazione dell' in ordine al versamento del TFR ai dipendenti del C.U.B. CP_1
Deduceva, inoltre, la piena operatività del principio di automaticità di cui all'art. 2116
c.c. richiamando giurisprudenza a sostegno delle proprie tesi. Concludeva chiedendo di :
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del , in merito al pagamento CP_2 del TFR/TFS, con conseguente condanna dell' al pagamento del TFR/TFS, con CP_1
conseguente estromissione dal giudizio de quo;
con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 22.01.2025 tenutasi ex art. 127ter c.p.c., nelle note di trattazione scritta la parte ricorrente si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere ed il GL decideva con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Va dichiarata cessata la materia del contendere .
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte .La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza.
Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo intervenuto in data 26.4.2024 il pagamento dell'importo netto di euro 24.924,50 comprensivo di interessi per il ritardato pagamento ed al netto delle imposte calcolate sulla maggior somma lorda.
Considerato che il pagamento della prestazione rivendicata è intervenuto nel corso del giudizio (26.4.2024) le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e l' sono CP_1
CP_ compensate per metà con condanna dell' al pagamento in favore della parte ricorrente della somma residua liquidata in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 con applicazione dei parametri minimi e senza liquidazione della fase istruttoria.
Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente ed il CUB per la mancanza di res controversa in ordine alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
PQM
A) Dichiara cessata la materia del contendere
CP_ B) Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento delle spese di lite nella misura residua nei confronti del ricorrente che liquida in complessivi euro 1645,00 oltre ad Iva e cpa come per legge e rimborso forfettario in misura pari al 15% con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario.
C) Compensa integralmente tra la parte ricorrente ed il le spese di lite. CP_2
Cos' deciso in Nola il 22.01.2025
Il GL
Dott.ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Daniela
Ammendola, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. mediante dispositivo e concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione all'udienza di discussione del 22.01.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 513/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Di Gennaro Adriana Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Anna Oliva CP_1
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_2
[...]
CON SEDE LEGALE IN CURTI (CE) ALLA VIA FOSSE ARDEATINE N. 1, IN
[...]
PERSONA DEL SOGGETTO LIQUIDATORE P.T., DOTT. FRANCESCOPAOLO VENTRIGLIA
NOMINATO CON DECRETO DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA, AI
SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 DELLA L. N.26 DEL 26.02.2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE,
RAPP.TO E DIFESO GIUSTA PROCURA IN ALLEGATO DALL'AVV. VERONICA PERRONE E
DALL'AVV. PASQUALE GALASSI
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.01.2024 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe ricorreva in giudizio premetteva: - di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del resistente dal 27.3.2000 al 31.08.2020 ; che dopo la CP_2
cessazione dell'indicato rapporto di lavoro il C.U.B., con sede in Curti (Ce), via Fosse
CP_ Ardeatine n. 1, trasmetteva all' - Gestione dipendenti pubblici - territorialmente competente (Direzione Provinciale di ) il modello TFR1, quale prospetto di CP_2
liquidazione del trattamento di fine rapporto propedeutico all'erogazione della prestazione;
che, atteso il lungo lasso temporale trascorso, provvedeva a richiedere il pagamento della prestazione all'ufficio competente con pec del 13.11.2023 ; che CP_1
l' disattendeva la richiesta con pec di risposta avente stessa data. In diritto CP_1
richiamava la disciplina prevista in tema di liquidazione, della prestazione richiesta, ai dipendenti pubblici delle amministrazioni locali, nonché la disciplina relativa alla natura giuridica del . Deduceva, altresì, che tacitamente l' avesse riconosciuto CP_2 CP_1 la propria legittimazione passiva in ordine all'erogazione del TFR, nulla obiettando a riguardo nella lettera di diniego, nonché l'applicabilità del principio di automaticità di cui all'art. 2116 c.c.. Assumeva di essere creditore, a titolo di TFR dell'importo lordo di
€ 39.902,36 allegando prospetto. Richiamava giurisprudenza a sostegno delle proprie tesi.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la quota di TFS/TFR con decorrenza 27.03.2000 fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta il 31.08.20, e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia, in ragione della quantità e qualità della prestazione offerta e, comunque, per i titoli e le causali di fatto e di diritto indicate attraverso il presente ricorso;
2. Accertare e dichiarare l'avvenuta omissione contributiva previdenziale perpetrata dal
[...]
con tutte le conseguenze di legge;
3. Controparte_2
Condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore del sig. CP_1 della suddetta quota, pari ad €. 39.902,36 per le causali analiticamente Parte_1
indicate negli allegati conteggi (cfr. all.to 2), parte integrante del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali o a quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' deducendo che era stata CP_1
posta in pagamento l'importo lordo di euro 31.826,16 e al somma netta di euro
24.924,50 con valuta 26.4.2024 a titolo di TFR in favore del ricorrente e chiedeva, pertanato, dichiararsi cessata la materia del contendere evocato in giudizio, infine, si costituiva il CP_3 Controparte_2
, richiamando la normativa relativa alla natura giuridica del
[...]
stesso e quella in tema di pagamento del TFR, ritenendo sussistente la CP_2 legittimazione dell' in ordine al versamento del TFR ai dipendenti del C.U.B. CP_1
Deduceva, inoltre, la piena operatività del principio di automaticità di cui all'art. 2116
c.c. richiamando giurisprudenza a sostegno delle proprie tesi. Concludeva chiedendo di :
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del , in merito al pagamento CP_2 del TFR/TFS, con conseguente condanna dell' al pagamento del TFR/TFS, con CP_1
conseguente estromissione dal giudizio de quo;
con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 22.01.2025 tenutasi ex art. 127ter c.p.c., nelle note di trattazione scritta la parte ricorrente si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere ed il GL decideva con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Va dichiarata cessata la materia del contendere .
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte .La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza.
Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo intervenuto in data 26.4.2024 il pagamento dell'importo netto di euro 24.924,50 comprensivo di interessi per il ritardato pagamento ed al netto delle imposte calcolate sulla maggior somma lorda.
Considerato che il pagamento della prestazione rivendicata è intervenuto nel corso del giudizio (26.4.2024) le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e l' sono CP_1
CP_ compensate per metà con condanna dell' al pagamento in favore della parte ricorrente della somma residua liquidata in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 con applicazione dei parametri minimi e senza liquidazione della fase istruttoria.
Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente ed il CUB per la mancanza di res controversa in ordine alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
PQM
A) Dichiara cessata la materia del contendere
CP_ B) Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento delle spese di lite nella misura residua nei confronti del ricorrente che liquida in complessivi euro 1645,00 oltre ad Iva e cpa come per legge e rimborso forfettario in misura pari al 15% con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario.
C) Compensa integralmente tra la parte ricorrente ed il le spese di lite. CP_2
Cos' deciso in Nola il 22.01.2025
Il GL
Dott.ssa Daniela Ammendola