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Sentenza breve 12 marzo 2026
Sentenza breve 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 12/03/2026, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00698/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/03/2026
N. 00542 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00698/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 698 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marino Colosio e Bianca Scaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Padova, Prefettura di Padova, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento amministrativo impugnato Prot. Anticrimine/2025/127 dell'11.1.2024 (per fatti avvenuti l'8.1.2024), nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. N. 00698/2025 REG.RIC.
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali estendendola a tutti i provvedimenti amministrativi ad esso correlati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. CO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che, con memoria depositata il 23 febbraio 2026, parte ricorrente ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, preso atto che le misure impugnate hanno ormai esaurito i loro effetti;
Ritenuto che parte ricorrente chiede la liquidazione delle spese di lite a proprio favore, deducendo, ai fini del giudizio di soccombenza virtuale, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che deve essere definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, come da rituale avviso dato in udienza, e che in tale sede il ricorso vada dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.;
Ritenuto che sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio in considerazione della particolarità della vicenda esaminata e dell'incontroversa inoppugnabilità della misura, pur nella minor durata rideterminata dall'Amministrazione;
P.Q.M. N. 00698/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON AS, Presidente
CO IN, Consigliere, Estensore
LB AM, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
CO IN ON AS N. 00698/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 12/03/2026
N. 00542 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00698/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 698 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marino Colosio e Bianca Scaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Padova, Prefettura di Padova, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento amministrativo impugnato Prot. Anticrimine/2025/127 dell'11.1.2024 (per fatti avvenuti l'8.1.2024), nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. N. 00698/2025 REG.RIC.
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali estendendola a tutti i provvedimenti amministrativi ad esso correlati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. CO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che, con memoria depositata il 23 febbraio 2026, parte ricorrente ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, preso atto che le misure impugnate hanno ormai esaurito i loro effetti;
Ritenuto che parte ricorrente chiede la liquidazione delle spese di lite a proprio favore, deducendo, ai fini del giudizio di soccombenza virtuale, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che deve essere definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, come da rituale avviso dato in udienza, e che in tale sede il ricorso vada dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.;
Ritenuto che sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio in considerazione della particolarità della vicenda esaminata e dell'incontroversa inoppugnabilità della misura, pur nella minor durata rideterminata dall'Amministrazione;
P.Q.M. N. 00698/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON AS, Presidente
CO IN, Consigliere, Estensore
LB AM, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
CO IN ON AS N. 00698/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.