Articolo 24 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 23Articolo 25
Versione
11 maggio 1966
Art. 24.
La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1966, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa, del Ministero della difesa per lo stesso anno.
Entrata in vigore il 11 maggio 1966