Articolo 25 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
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Versione
29 luglio 1945
Art. 25. (Interrogatorio dell'imputato) .


Nei preliminari dell'interrogatorio dell'imputato a norma dell' articolo 366 del codice di procedura penale , il giudice o il pubblico ministero invita l'imputato a dichiarare se ha un soprannome o un pseudonimo, se sa leggere e scrivere, se ha beni patrimoniali, quali sono le sue condizioni di vita individuale, famigliare o morale, se e' stato sottoposto ad altri procedimenti penali, se ha riportato condanne nello Stato o all'estero, se esercita o ha esercitato pubblici uffici o servizi pubblici, se copre o ha ricoperto cariche pubbliche, se gli sono state conferite dignita' o gradi accademici, titoli nobiliari, ovvero decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche. Chiede anche tutte le notizie utili ad accertare la personalita' morale dell'imputato; nonche', quando questi e' militare, la indicazione dell'arma o del corpo o della nave a cui appartiene e la indicazione del grado.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945