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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/06/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2614/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MINAFRA ANNA MARIA C.F._1
e
CP_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BORDONI VERONICA C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“1) la SI.ra ed il SI. hanno intrattenuto una relazione more uxorio a CP_1 Parte_1
decorrere dall'anno 2020 che da tale unione nasceva in Cagliari il 17.08.2023 ; Persona_1
2) la piccola , regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori (Doc. 1), resterà Persona_1
residente con la madre;
3) detti soggetti avevano stabilito, unitamente alla figlia, residenza familiare presso unità
immobiliare di proprietà dei genitori del In Quartu sant'Elena, Via delle Azalee, 17 Parte_1
4) attualmente i ricorrenti - essendo venuti meno quei presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia - hanno deciso di cessare la propria convivenza, con decorrenza dal corrente mese di agosto 2024
5) in conseguenza di quanto sopra la SI.ra si è trasferita - unitamente al figlio CP_1
minorenne - presso altra abitazione, sita in Uta, Via Pintulini n. 81;
6) attualmente la SI.ra risulta svolgere attività lavorativa presso la Mango - Coin di Cagliari CP_1
e percepisce uno stipendio di circa € 950,00 mensili;
7) attualmente il SInor non svolge attività lavorativa e, di recente ha avuto seri Parte_1
problemi di salute, per i quali sta svolgendo terapie mediche che non gli consentono di lavorare e di occuparsi serenamente della piccola . Persona_1
8) è intenzione dei ricorrenti regolare i loro rapporti nell'interesse della figlia minorenne, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese se non quelle di seguito meglio indicate. 9) I ricorrenti hanno dichiarato negli ultimi tre anni d'imposta antecedenti al deposito del ricorso i redditi seguito indicati:
10) i ricorrenti non sono proprietari di beni immobili, ma la SInora ha una autovettura di CP_1
proprietà, una Fiat Panda del 2024;
11) la SInora è titolare del seguente conto corrente bancario con IBAN CP_1
[...], Banca Intesa San Paolo;
12) il signor è titolare del seguente conto corrente bancario con IBAN Pt_1
[...] – Isy Bank
Tutto ciò premesso, stante l'impossibilità di ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, i signori e - ut supra rappresentati, difesi e domiciliati - al solo fine di CP_1 Parte_1
tutelare il benessere della propria figlia chiedono
che la S.V Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis 51 3° comma, il Giudice Relatore il quale,
fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma c.p.c. oil termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinchè il Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONCLUSIONI
A) affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_2
sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia,
relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La SI.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria CP_1
residenza e quella della figlia purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In Persona_2
caso di trasferimento della residenza la SI.ra sarà tenuta a darne notizia al SI. con CP_1 Pt_1
congruo preavviso.
B) poiché attualmente il SI. ha seri problemi di salute e sta affrontando un percorso Pt_1
terapeutico che non gli consente di vedere o tenere con sé la piccola il suo esercizio Persona_2
di diritto di visita verrà rimandato al momento in cui lo steso verrà dichiarato guarito. Solo dopo che ciò accadrà il padre avrà la facoltà di tenere con sé la figlia almeno un giorno alla settimana dalle ore 18:00 alle ore 20.30. Il padre potrà, altresì, tenere con sè la figlia alternativamente una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica dalle ore 09.00 alle ore 20.00. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di
Per_ studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà di .
C) Per quanto concerne le festività natalizie il SI. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia Pt_1
il giorno del 26 dicembre e del 01 gennaio dalle ore 09.30 alle ore 20.30 Relativamente alle vacanze pasquali, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia un intero pomeriggio dalle ore 15.00 Pt_1
alle ore 20.30 in modo che possa trascorrere alternativamente un anno la pasqua con Persona_1
la madre e la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il
SI. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel Pt_1
periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia.
D) Il SI. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il Pt_1
mantenimento ordinario della figlia, la somma globale di € 150.00 da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il
succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della SI.ra , oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato CP_1
alla SI.ra stessa, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare. CP_1
E) Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese Pt_1 CP_1
straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia minore dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo
accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza),
odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco),
terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico,
scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione,
ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-
Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato
F) Il SI. presta il consenso affinchè l'assegno unico venga percepito integralmente dalla Pt_1
SInora CP_1
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
H) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti,
consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
L) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra e Parte_1 CP_1
[...]
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non essendo in Parte_1 CP_1
contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Cagliari, 16.05.2025
Il Presidente
Giorgio Latti